TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2484 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Mulè Gioacchino, giusta procura allegata al ricorso introdutti- vo
-attrice-
CONTRO
, nato ad [...], il [...] Controparte_1
-convenuto contumace-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 27/05/2025;
DEL P.M: cfr. visto del 10/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18 novembre 2024, ha Parte_1
chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matri- monio, contratto a Racalmuto - il 4 maggio 1985 – , dalla Controparte_1
cui unione erano nati due figli, e tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 22 - 24 febbraio 2006, divenu- to esecutivo l'11 marzo 2006, non era più ripresa la convivenza.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, il giudice delegato, non ravvisati i pre- supposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c., all'udienza del 27 maggio 2025, ha posto la causa in decisione previa discussione orale del procuratore della parte.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudi- Controparte_1
zio e non costituito.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 22-
- 2 - 24 febbraio 2006, divenuto esecutivo l'11 marzo 2006, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Nessuna altra statuizione, essendo i figli nati dalla unione maggiorenni ed economicamente indipendenti e non essendo state proposte domande acces- sorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito l'avvocato della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Ra- calmuto, il 4 maggio 1985, da e Parte_1 CP_2
[...]
[...]
[...] [...]
[..
, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Racalmuto al n. 12, parte II, serie A, dell'anno 1985;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'11 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2484 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Mulè Gioacchino, giusta procura allegata al ricorso introdutti- vo
-attrice-
CONTRO
, nato ad [...], il [...] Controparte_1
-convenuto contumace-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 27/05/2025;
DEL P.M: cfr. visto del 10/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18 novembre 2024, ha Parte_1
chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matri- monio, contratto a Racalmuto - il 4 maggio 1985 – , dalla Controparte_1
cui unione erano nati due figli, e tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 22 - 24 febbraio 2006, divenu- to esecutivo l'11 marzo 2006, non era più ripresa la convivenza.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, il giudice delegato, non ravvisati i pre- supposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c., all'udienza del 27 maggio 2025, ha posto la causa in decisione previa discussione orale del procuratore della parte.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudi- Controparte_1
zio e non costituito.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 22-
- 2 - 24 febbraio 2006, divenuto esecutivo l'11 marzo 2006, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Nessuna altra statuizione, essendo i figli nati dalla unione maggiorenni ed economicamente indipendenti e non essendo state proposte domande acces- sorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito l'avvocato della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Ra- calmuto, il 4 maggio 1985, da e Parte_1 CP_2
[...]
[...]
[...] [...]
[..
, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Racalmuto al n. 12, parte II, serie A, dell'anno 1985;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'11 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -