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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/09/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4147/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4147/2015 promossa da:
(c.f. ) in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t.,rapp.to Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Ketura Chiosi giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPONENTE Contro in persona del suo Presidente P.T. Sig. con Controparte_1 Controparte_2 sede in alla Via Sarno-Palma C.F. , P.Iva , Pt_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Linda Agovino giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art. 127 ter depositate per l'udienza del 19 novembre 2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.827/15 del 4.6.2015, reso dall'intestato Tribunale in favore della con il quale è stato ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di euro 26461,00 oltre interessi e spese, a titolo di rimborso spese relative al periodo che va dal mese di giugno 2012 e sino a luglio 2014, rimborso relativo alle prestazioni di cui al rapporto di collaborazione per la gestione del Nido d'Infanzia comunale sancito dalla delibera di GM del 24.5.2012 con allegato protocollo di intesa. A fondamento della predetta opposizione il ha eccepito: la nullità del Parte_1 decreto ingiuntivo per incertezza ed illiquidità del credito nonché l'inadempimento della controparte per violazione degli accordi di cui al protocollo di intesa sottoscritto tra le pagina 1 di 3 parti. Per tali ragioni chiedeva la revoca del monitorio opposto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l contestando l'opposizione perché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c, il Giudice rigettava le prove come richieste e ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'esito, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** E' bene preliminarmente chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo in esecuzione, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti alla base ed a fondamento della pretesa creditoria, non potendo le fatture e l'estratto delle scritture contabili – idonei soltanto ai fini della emissione del decreto- costituire fonte di prova nel giudizio di opposizione. In particolare, è onere dell'opposto, quale attore in senso sostanziale, provare non soltanto l'esistenza di un valido contratto ma anche l'entità e l'ammontare del corrispettivo dovuto. Tanto sinteticamente precisato in ordine alla corretta ripartizione dell'onere della prova tra le parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, passando ad analizzare il caso che ci occupa, la pretesa creditoria avanzata dall risulta fondata. Controparte_1
Ed invero! Giova innanzitutto evidenziare che non sussistono contestazioni in merito alla stipula del contratto tra le parti aventi ad oggetto l'espletamento del rapporto di collaborazione per la gestione del nido d'infanzia comunale, né in merito alla validità dello stesso. Del pari non risulta contestata l'effettiva esecuzione della prestazione da parte della nel periodo temporale di cui al monitorio opposto. Controparte_1
Va all'uopo rilevato, infatti, che in disparte di una assoluta generica contestazione effettuata dal circa la non idoneità della documentazione prodotta Parte_1 dall'opposta per la rendicontazione, o comunque per la mancanza di certificazione dei requisiti per il personale addetto alla gestione del rapporto di collaborazione o, infine, in riferimento a varie inadempienze della associazione realizzatesi durante il rapporto, alcuna prova specifica è stata fornita in ordine ai rilievi sollevati. Parte opposta, di contro, ha documentato le qualifiche possedute dal personale addetto al servizio, nonché ha provveduto a versare in atti la copiosa documentazione intercorsa con il comune da cui risultano i rilievi sollevati in merito alle mancanze dell'ente e per le quali si richiedeva la soluzione al fine di non penalizzare l'utenza con l'interruzione del servizio (mancanza dell'acqua calda, del riscaldamento, infiltrazioni di acqua all'interno dei locali, mancata manutenzione del verde antistante alla struttura, ecc.).
pagina 2 di 3 Ciò che risulta documentato in atti è quindi il continuo sollecito all'ente da parte della responsabile dell in merito al rispetto degli impegni assunti mentre ciò che CP_1 non risulta documentato sono appunto le inadempienze che sarebbero state messe in atto dall , sollevate, formalmente, solo con l'introduzione del presente giudizio. CP_1
Cionondimeno, pur volendo prescindere da siffatta considerazione, si evidenzia che gli asseriti inadempimenti non valgono di per sé ad escludere il diritto al pagamento del corrispettivo dovuto senza la prova di una valida rimostranza in merito e di una valida rescissione del rapporto dovuto appunto ad inadempimenti contestati. Quindi, a fronte della corretta esecuzione della prestazione ad opera della opposta, esecuzione che, come già evidenziato, da un lato non risulta specificamente contestata e dall'altro risulta comunque provata dalla documentazione prodotta, si chiede oggi di non provvedere al pagamento del dovuto sollevando generiche contestazioni. Non risulta, infatti, provato che le presunte carenze abbiano avuto incidenza concreta sul servizio reso o sulla fruibilità da parte dell'utenza, nè risultano contestazioni formali e tempestive da parte dell'ente pubblico durante l'esecuzione del rapporto. Deve quindi ritenersi che l'opposta abbia correttamente adempiuto all'obbligo assunto con la sottoscrizione del protocollo e che l'Amministrazione sia tenuta al pagamento delle somme richieste non avendo fornita prova di inadempimenti sostanziali. Ogni ulteriore questione e domanda devono ritenersi assorbite. L'opposizione va pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del mancato espletamento della fase istruttoria e dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal , in persona del suo legale rappresentante p.t.: Parte_1
• rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il D.I.n.8327/15, che acquista efficacia esecutiva;
• condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 2034,20 oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Nocera inferiore, 23 settembre 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4147/2015 promossa da:
(c.f. ) in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t.,rapp.to Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Ketura Chiosi giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPONENTE Contro in persona del suo Presidente P.T. Sig. con Controparte_1 Controparte_2 sede in alla Via Sarno-Palma C.F. , P.Iva , Pt_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Linda Agovino giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art. 127 ter depositate per l'udienza del 19 novembre 2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.827/15 del 4.6.2015, reso dall'intestato Tribunale in favore della con il quale è stato ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di euro 26461,00 oltre interessi e spese, a titolo di rimborso spese relative al periodo che va dal mese di giugno 2012 e sino a luglio 2014, rimborso relativo alle prestazioni di cui al rapporto di collaborazione per la gestione del Nido d'Infanzia comunale sancito dalla delibera di GM del 24.5.2012 con allegato protocollo di intesa. A fondamento della predetta opposizione il ha eccepito: la nullità del Parte_1 decreto ingiuntivo per incertezza ed illiquidità del credito nonché l'inadempimento della controparte per violazione degli accordi di cui al protocollo di intesa sottoscritto tra le pagina 1 di 3 parti. Per tali ragioni chiedeva la revoca del monitorio opposto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l contestando l'opposizione perché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c, il Giudice rigettava le prove come richieste e ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'esito, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** E' bene preliminarmente chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo in esecuzione, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti alla base ed a fondamento della pretesa creditoria, non potendo le fatture e l'estratto delle scritture contabili – idonei soltanto ai fini della emissione del decreto- costituire fonte di prova nel giudizio di opposizione. In particolare, è onere dell'opposto, quale attore in senso sostanziale, provare non soltanto l'esistenza di un valido contratto ma anche l'entità e l'ammontare del corrispettivo dovuto. Tanto sinteticamente precisato in ordine alla corretta ripartizione dell'onere della prova tra le parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, passando ad analizzare il caso che ci occupa, la pretesa creditoria avanzata dall risulta fondata. Controparte_1
Ed invero! Giova innanzitutto evidenziare che non sussistono contestazioni in merito alla stipula del contratto tra le parti aventi ad oggetto l'espletamento del rapporto di collaborazione per la gestione del nido d'infanzia comunale, né in merito alla validità dello stesso. Del pari non risulta contestata l'effettiva esecuzione della prestazione da parte della nel periodo temporale di cui al monitorio opposto. Controparte_1
Va all'uopo rilevato, infatti, che in disparte di una assoluta generica contestazione effettuata dal circa la non idoneità della documentazione prodotta Parte_1 dall'opposta per la rendicontazione, o comunque per la mancanza di certificazione dei requisiti per il personale addetto alla gestione del rapporto di collaborazione o, infine, in riferimento a varie inadempienze della associazione realizzatesi durante il rapporto, alcuna prova specifica è stata fornita in ordine ai rilievi sollevati. Parte opposta, di contro, ha documentato le qualifiche possedute dal personale addetto al servizio, nonché ha provveduto a versare in atti la copiosa documentazione intercorsa con il comune da cui risultano i rilievi sollevati in merito alle mancanze dell'ente e per le quali si richiedeva la soluzione al fine di non penalizzare l'utenza con l'interruzione del servizio (mancanza dell'acqua calda, del riscaldamento, infiltrazioni di acqua all'interno dei locali, mancata manutenzione del verde antistante alla struttura, ecc.).
pagina 2 di 3 Ciò che risulta documentato in atti è quindi il continuo sollecito all'ente da parte della responsabile dell in merito al rispetto degli impegni assunti mentre ciò che CP_1 non risulta documentato sono appunto le inadempienze che sarebbero state messe in atto dall , sollevate, formalmente, solo con l'introduzione del presente giudizio. CP_1
Cionondimeno, pur volendo prescindere da siffatta considerazione, si evidenzia che gli asseriti inadempimenti non valgono di per sé ad escludere il diritto al pagamento del corrispettivo dovuto senza la prova di una valida rimostranza in merito e di una valida rescissione del rapporto dovuto appunto ad inadempimenti contestati. Quindi, a fronte della corretta esecuzione della prestazione ad opera della opposta, esecuzione che, come già evidenziato, da un lato non risulta specificamente contestata e dall'altro risulta comunque provata dalla documentazione prodotta, si chiede oggi di non provvedere al pagamento del dovuto sollevando generiche contestazioni. Non risulta, infatti, provato che le presunte carenze abbiano avuto incidenza concreta sul servizio reso o sulla fruibilità da parte dell'utenza, nè risultano contestazioni formali e tempestive da parte dell'ente pubblico durante l'esecuzione del rapporto. Deve quindi ritenersi che l'opposta abbia correttamente adempiuto all'obbligo assunto con la sottoscrizione del protocollo e che l'Amministrazione sia tenuta al pagamento delle somme richieste non avendo fornita prova di inadempimenti sostanziali. Ogni ulteriore questione e domanda devono ritenersi assorbite. L'opposizione va pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del mancato espletamento della fase istruttoria e dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal , in persona del suo legale rappresentante p.t.: Parte_1
• rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il D.I.n.8327/15, che acquista efficacia esecutiva;
• condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 2034,20 oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Nocera inferiore, 23 settembre 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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