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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6839/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Gensabella giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, in proprio e quale procuratore speciale della
[...]
c.f. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2
Largo Chigi n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Oliviero Atzeni, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Persona_1
di Fiumicino, del 22 marzo 2024, Rep. 37875 e Racc. 7313. RESISTENTI
, c.f. , in persona del legale AR P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in Roma via G. Grezar n. 14. CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2024 spiegava opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 59520240003977932000, notificato il 29.11.2024, dell'importo
1 complessivo di € 3.692,33, relativo a contribuzione previdenziale Gestione Artigiani anno
2016.
Evidenziava che l'atto impugnato derivava dall'accertamento n. TYX01GA00928 notificato dall' di Messina per richiedere in pagamento la somma AR complessiva di € 23.518,34 a titolo di IRPEF, Add. Reg. e Com., IRAP, IVA, sanzioni e interessi relativi all'anno 2016. Spiegava che tale accertamento era stato impugnato innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina che aveva pronunciato sentenza n.
2424/2024 del 4.12.2023, impugnata in giudizio di appello ancora pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.
Eccepiva preliminarmente l'illegittimità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza dell'azione accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria, con contestuale intervenuta prescrizione quinquennale del predetto avviso di accertamento per l'anno 2016, notificato in data 21.2.2023. Escludeva l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid, in quanto trattavasi di ruoli estranei al periodo emergenziale.
Eccepiva altresì il difetto di motivazione dell'atto impugnato ex art. 7 legge n. 212/2000, anche per mancata allegazione dell'atto richiamato.
Contestava nel merito la fondatezza dell'accertamento dell'Amministrazione
Finanziaria, deducendo di aver tentato, intorno alla metà del 2015, di avviare un'attività commerciale, mai decollata, probabilmente perché esercitata in una zona depressa e con una forte concorrenza, e che, nel 2016, il notevole ammontare dei costi sostenuti aveva superato di gran lunga gli esigui ricavi provocando di fatto la perdita per come dichiarata in tale anno e la consequenziale obbligatoria cessazione dell'attività avvenuta all'inizio dell'anno seguente
(marzo 2017).
Escludeva qualsiasi tentativo di evasione od occultamento dei ricavi, specificando di essere dipendente del precedente proprietario dell'attività il sig. il quale, Testimone_1
avendo cessato l'attività imprenditoriale, aveva stipulato con lui apposito contratto di “Affitto di Azienda”. Con tale contratto, era stato convenuto ufficialmente il pagamento di € 500,00 al mese per la gestione della suddetta attività. A tale cifra, si aggiungevano € 1.200,00 mensili pagate dal al sig. in contanti, ad integrazione di quanto stabilito nel contratto Parte_1 Tes_1 di affitto d'Azienda, come emergente da una scrittura privata allegata, da cui risultava che il sig. avrebbe dovuto dare al sig. la somma pattuita di € 20.200,00 annui per Parte_1 Tes_1
la cessione di un anno della propria attività. Il aveva preteso ed ottenuto i pagamenti Tes_1 sopra riportati per complessivi € 20.200,00, pagati parte dal conto corrente dei genitori e parte
2 in contanti per come preteso dall'ex datore di lavoro. A tali costi, sostenuti prevalentemente con l'ausilio dei propri genitori, andava aggiunto l'ulteriore importo di € 900,00, mensili per spese per l'affitto dell'immobile commerciale.
Infine, eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.
46/1999 poiché il procedimento relativo all'accertamento su cui si fondava la pretesa creditoria era ancora pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado della Sicilia.
Chiedeva, in via preliminare, di disporre la sospensione dell'atto impugnato ricorrendone i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora; in via principale e nel merito, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di annullare l'avviso di addebito impugnato perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L' in proprio e quale mandatario della si costituiva in giudizio CP_1 Controparte_2
con memoria depositata in data 19.2.2025.
Eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di ed Controparte_2 affermava l'insussistenza della prescrizione quinquennale, tempestivamente interrotta dalla notifica dell'atto di accertamento dell' notificato il 21.2.2023, con la AR
conseguenza ulteriore che nessuna prescrizione era intervenuta nel momento in cui era stato notificato l'avviso di addebito.
Spiegava che l'iscrizione a ruolo di debiti contributivi e la successiva formazione dell'avviso di addebito traeva origine da apposita segnalazione telematica dell'Amministrazione finanziaria che, in forza del d.lgs. n. 462/1997, si era vista riconoscere il potere impositivo e di riscossione dei contributi a percentuale dovuti dai lavoratori autonomi.
Affermava che si era in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall' costituivano atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, AR
rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa CP_1
della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' . CP_1
Richiamava nel merito il contenuto dell'atto di accertamento, nel quale, all'esito del confronto tra i dati reddituali dell'anno 2015 e quelli dell'anno 2016 era emersa un'assenza di redditività ed un'antieconomicità dell'impresa, tale da ritenere che i ricavi dichiarati nel 2016 fossero sottostimati rispetto a quelli effettivamente conseguiti, con probabile occultamento e/o sottodimensionamento dei medesimi. Sussistendo presunzioni gravi precise e concordanti in tal senso, i ricavi erano stati rideterminati utilizzando l'indice “valore aggiunto lordo per addetto”
3 (valore minimo previsto 19,32 – valore massimo previsto 40,00), applicando un valore pari a
21. Era stato così rideterminato il reddito d'impresa per l'anno 2016 ai fini IRPEF, il valore della produzione ai fini IRAP, il volume d'affari ai fini IVA ed il nuovo reddito d'impresa così come rideterminato (€ 24.690,00) aveva costituito nuova base imponibile ai fini contributivi
. CP_1
In ordine all'eccepita decadenza, sottolineava che l'eventuale decadenza dall'azione esattoriale non esimeva il Giudice adito dall'emettere una sentenza che pronunziasse nel merito della debenza contributiva, come espressamente richiesto.
Affermava l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione e l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'avviso di addebito.
Chiedeva preliminarmente di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_2
in caso di decadenza, di accertare comunque la sussistenza del credito vantato
[...] dall'Istituto per la causale di cui all'avviso di addebito e, per l'effetto, di condannare parte ricorrente al pagamento dell'importo richiesto a titolo di contributi e sanzioni o di quell'altra somma maggiore o minore che fosse risultata dovuta in corso di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. All'udienza del 4.3.2025 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 59520240003977932000.
Concesso alle parti termine per note difensive, l'udienza del 27 maggio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4. Si rileva, preliminarmente, che non è legittimata passiva nel presente Controparte_2 giudizio. L'art.13, comma 1, della legge n. 448 del 1998, come successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' solo CP_1
fino al 31.12.2008. I crediti in contestazione sono relativi all'anno 2016, non sono oggetto di cessione e quindi la è del tutto estranea al giudizio. Controparte_2
5. Si rileva altresì che l' , benché ritualmente citata, AR
non si è costituita in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia. Ad ogni modo si ravvisa il difetto di legittimazione passiva dell' , in quanto estranea all'atto Controparte_4 impugnato, di esclusiva competenza dell'Ente Impositore CP_1
6. Nel merito, l'avviso di addebito n. 595202400003977932000, notificato il
29.11.2024, trae fondamento dall'atto di accertamento dell' n. AR
TYX01GA00928 notificato il 21.2.2023, con il quale si è proceduto alla rideterminazione del reddito d'impresa percepito dal ricorrente per l'anno 2016 e rideterminata, conseguentemente,
4 la contribuzione previdenziale dovuta per il medesimo anno.
7. L'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato non risulta meritevole di accoglimento, in quanto l'avviso di addebito contiene tutti i riferimenti utili e necessari a consentire al contribuente di conoscere la pretesa contributiva e di poter controdedurre a propria difesa: esso contiene il titolo della pretesa, il suo importo (con distinzione tra contributi, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica), l'annualità di riferimento;
esso contiene altresì il riferimento all'atto di accertamento dell' da cui esso trae origine, che AR
non necessita di essere allegato, in quanto già precedentemente notificato al contribuente stesso.
8. Occorre dunque esaminare l'eccezione attorea di nullità dell'avviso di addebito in quanto emesso in pendenza di giudizio tributario in grado di appello avverso l'accertamento che ha dato origine alla pretesa contributiva opposta.
Giova premettere che ai sensi dell'invocato art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 46/1999 “Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Con la sentenza n. 8379 del 9.4.2014, (confermata anche dalla successiva n. 4032 del
1.3.2016) la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai AR
fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza CP_1 dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario.… L prospetta che il CP_1
comma 3, del trascritto art. 24, il quale inibisce l'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva se l'accertamento su cui si fonda è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, è da riferirsi esclusivamente a quello eseguito da esso Istituto … La tesi dell non trova riscontro alcuno CP_1
nella disposizione legislativa. Questa, infatti, non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al Giudice tributario… La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste. Diversamente si opererebbe una integrazione della volontà
5 legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico. Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: "in materia
d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai AR
fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza CP_1
dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario".
Condividendo l'arresto della Suprema Corte, deve ritenersi che l'Istituto non possa procedere ad iscrivere a ruolo un credito contributivo in pendenza di ricorso innanzi all'autorità giudiziaria. Ed infatti, ove il legislatore avesse voluto limitare la rilevanza del procedimento giudiziario solo a quello instaurato innanzi al G.O., lo avrebbe chiaramente specificato mentre ciò non è avvenuto e, d'altra parte, anche coerentemente con la diversa autorità giudiziaria cui il contribuente è tenuto a richiedere tutela in base alla pretesa azionata dall'ente creditore. A ragionare diversamente, si arriverebbe all'assurda conclusione che un contribuente che abbia regolarmente impugnato dei provvedimenti di accertamento di natura fiscale, sia ugualmente esposto all'iscrizione a ruolo di ulteriori crediti da parte di altri enti, con necessità di opporsi giudizialmente nonostante la norma contenga disposizioni di segno contrario.
Tuttavia, la Suprema Corte, con orientamento pienamente condivisibile, ha chiarito che nel giudizio di opposizione avverso cartella esattoriale o avviso di addebito “Ricorrono … gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., artt. 644 c.p.c. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645
c.p.c.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli
6 eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per
l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere CP_1
l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr.,
Cass. 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395” (Cass. civ., sez. lav.,
15.6.2017 n. 14875).
Ciò chiarito sul piano generale e ritornando alla fattispecie in esame, non può non rilevarsi che l' , costituendosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto l'accertamento del CP_1
credito e la condanna della opponente al versamento dei contributi dovuti. Dunque, va comunque effettuato in questa sede l'accertamento della dovutezza dei contributi e delle relative sanzioni di cui all'atto impugnato, nonostante sia ravvisabile la denunciata violazione dell'art.
CP_ 24 comma 3 del d.lgs. n. 46/1999 (avendo l' provveduto alla iscrizione a ruolo in pendenza del giudizio iscritto presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, circostanza incontestata).
9. La pretesa contributiva, come detto, trae origine dall'avviso di accertamento dell' n. TYX01GA00928/2022 per l'anno 2016. Dopo aver verificato le AR
componenti di reddito dichiarate dal contribuente nel modello unico PF 2017, relativo ai redditi
2016, e confrontandole con quelle dichiarate per l'anno precedente, erano emerse delle evidenti incongruenze, attestanti la totale assenza di redditività dell'impresa e l'antieconomicità dell'attività. Era stato ritenuto che tali incongruenze configurassero un grave indizio di evasione fiscale derivante dall'occultamento e/o sottodimensionamento dei ricavi dichiarati. Si era dunque proceduto alla ricostruzione analitico induttiva del reddito d'impresa sulla base di un indice “valore aggiunto lordo per addetto” pari a 21 (di poco superiore al minimo di 19,32 previsto dallo studio di settore), in luogo di quello di 1,50 risultante per il 2016 per la ditta del contribuente. I ricavi erano stati così rideterminati in € 115.104,00 in luogo dei dichiarati €
55.920,00 ed il reddito d'impresa conseguentemente rideterminato in € 24.960,00 in luogo della dichiarata perdita di € 34.494,00. Il reddito d'impresa così rideterminato ha costituito nuova base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti, così come richiesti dall' nell'avviso di addebito opposto. CP_1
In tema di accertamento tributario eseguito dall'Amministrazione finanziaria ed al suo valore probatorio ai fini contributivi, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato che “il sistema di accertamento, liquidazione e riscossione è comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, e gli atti di accertamento disposti dall AR
costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo
7 dovute all nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione CP_1
coattiva di tutte le somme dovute all (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011, conv., con CP_1
modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t); la giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art.
40, per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti;
il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio
(impugnabile in cassazione solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., n. 5) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 c.c. e segg. e art. 2697 c.c., comma 2
(v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010)” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., n.22391/2020,
n. 23930/2019, n. 24095/2019, n. 24900/2019).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione a sostegno dell'accertamento dei maggiori ricavi e del maggior reddito prodotto dal ricorrente nell'anno 2016 risultano essere gravi precisi e concordanti e non superati dalle controdeduzioni formulate dal contribuente nel presente giudizio.
Raffrontando ricavi e costi dell'anno 2015 con quelli dell'anno 2016 emerge un'evidente incongruenza dei dati. L'attività di ristorazione del ricorrente, avviata nell'aprile
2015, ha generato, nello stesso anno, ricavi per € 47.699,00, costi per acquisti per € 30.417,00
e spese per il personale per € 2.203,00, ottenendo un complessivo reddito di esercizio di €
320,00. I dati del 2016 risultano essere invece nettamente incoerenti con quelli dell'anno precedente: a fronte di ricavi sostanzialmente in linea con quelli dell'anno precedente (€
55.937,00), i costi risultano quasi triplicati, raggiungendo il rilevante importo di € 90.431,00, di cui € 2.615,00 per rimanenze iniziali, € 44.137,00 per costi ordinari e € 23.510,00 per spese del personale, con conseguente perdita di esercizio di € 34,494,00.
8 Come correttamente evidenziato dall'Amministrazione finanziaria, emerge un quadro di antieconomicità dell'attività imprenditoriale che non risulta giustificabile secondo le ordinarie dinamiche di un'azienda commerciale, salvo ovviamente diversa dimostrazione.
Risulta all'evidenza insostenibile che un'azienda possa sostenere costi pari ad oltre il
60% in più rispetto ai ricavi dello stesso periodo: il dato che maggiormente risalta è quello relativo al costo del personale, passato da € 2.203,00 a € 23.510,00, a fronte di ricavi similari a quelli dell'anno precedente.
Dinanzi ad un quadro indiziario avente certamente carattere di gravità precisione e concordanza le controdeduzioni offerte dal ricorrente non risultano idonee a smentire il complessivo esito dell'accertamento.
Il ricorrente non ha fornito infatti alcuna significativa giustificazione del fatto che nel
2015 l'attività era in sostanziale pareggio mentre nel 2016 i costi sono aumentati esponenzialmente, a sostanziale parità di ricavi, con maturazione di rilevante perdita d'esercizio. Non è stato motivato l'asserito aumento dei costi di gestione, né è stato motivato l'improvviso e consistente aumento del costo del personale.
Quanto alle vicende relative all'affitto di azienda dell'aprile 2015 ed alle ulteriori somme pagate per accordo separato tra l'affittuario ed il locatore esse non Parte_1 Tes_1 risultano incidere sulle incongruenze reddituali rilevate nell'accertamento.
Con riferimento alla somma di € 20.200,00 dovuta al locatore in aggiunta al canone mensile di affitto dell'azienda, si rileva che € 3.000,00 costituivano una compensazione con precedenti crediti lavorativi del e dunque non corrispondono ad un'effettiva Parte_1
erogazione in denaro mentre le altre somme sono state pagate, per espressa ammissione del ricorrente, “parte dal conto corrente dei genitori e parte in contanti per come preteso dall'ex datore di lavoro… tali esorbitanti costi, che sono stati sostenuti prevalentemente con l'ausilio dei propri genitori”, e dunque l'assegno di € 6.000,00 è stato pagato dal conto corrente dei genitori, € 4.200,00 sono stati pagati in contanti al momento della stipula dell'accordo e quindi prima dell'avvio dell'attività imprenditoriale;
infine, in riferimento alle modalità di pagamento
(se pagate dai genitori o dal ricorrente stesso, in contanti o con mezzo tracciabile) ed alla dichiarazione fiscale degli ulteriori € 7.000,00 da saldare entro un anno dalla stipulazione del contratto, il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione.
I costi di affitto dell'azienda e di affitto dell'immobile costituiscono invece ordinari ed immutati costi di gestione esistenti sia nell'anno 2015 che nell'anno 2016, che non possono chiaramente avere inciso in maniera così diametralmente differente sul reddito d'impresa da un anno ad un altro.
9 Il ricorrente non ha altresì allegato e provato l'esistenza di alcuna circostanza eccezionale che abbia potuto incidere in maniera così significativa sul rapporto ricavi-costi nell'anno 2016.
In assenza di alcuna prova giustificativa delle incongruenze rilevate nell'avviso di accertamento, deve ritenersi che l' abbia correttamente ritenuto la AR sussistenza di un'ipotesi di occultamento dei ricavi procedendo alla loro rideterminazione sulla base di un indice obiettivo, ovvero il “valore aggiunto lordo per addetto”, parametrato ad una misura pressoché prossima al minimo previsto dagli studi di settore.
Sulla base del reddito d'impresa, così come rideterminato, sono stati ricalcolati i contributi previdenziali dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, sicché la pretesa contributiva risulta fondata e meritevole di accoglimento.
10. Quanto all'eccepita prescrizione, “in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente
CP_ successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell
- con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito” (Cass. civ., sez. lav., 29.5.2017, n.13463).
Trattandosi di contributi sul reddito eccedente il minimale, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2017 per l'anno 2016, il termine di scadenza del loro versamento era il 30.6.2017. Da tale data a quella di notifica dell'avviso di accertamento del 21.2.2023, avente efficacia interruttiva anche a beneficio dell' non è decorso il termine quinquennale di CP_1
prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
A siffatta conclusione si perviene conteggiando i due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali per complessivi 311 giorni. In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per
10 il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.02.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 7 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il termine quinquennale di prescrizione non è altresì decorso tra la data di notifica dell'accertamento dell' e la notifica dell'avviso di addebito impugnato. AR
11. L'avviso di addebito opposto va dunque annullato, ma, stante la fondatezza della pretesa contributiva, il ricorrente va condannato al versamento in favore dell' della CP_1
somma di € 2.111,00 per contributi gestione artigiani anno 2016, oltre sanzioni da evasione ed interessi di mora come dovuti per legge.
12. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione di metà delle spese di lite.
La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell' come da dispositivo CP_1
ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, stante la limitata attività processuale espletata.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti della Controparte_2
Non si provvede alla liquidazione delle spese di lite in favore dell' AR
, stante la sua contumacia.
[...]
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 19.12.2024 nei confronti dell della e dell' CP_1 Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, AR
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia ed il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; AR
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
11 - annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna al pagamento in favore dell' della somma di Parte_1 CP_1
€€2.111,00 per contributi gestione artigiani anno 2016, oltre sanzioni da evasione ed interessi di mora come dovuti per legge.
- condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in favore Parte_1
dell' che liquida – già ridotte – in euro 655,00 per compensi professionali, oltre CP_1
rimborso spese generali;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della Controparte_2
- nulla in ordine alle spese nei confronti dell' . AR
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 28 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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