Articolo 27 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 agosto 1965
Art. 27. Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi presso la stessa Societa' dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione, oppure presso altra Societa' di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione e' sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione Durante il periodo di rioccupazione, la Societa' e' tenuta a versare i contributi di cui al precedente articolo 14.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente