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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.6.2024 da:
, nato a [...] l'[...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Lanciano, via Cacciaguerra n. 1/A, presso e nello studio dell'avv. Barbara Rosati (C.F.
) che lo rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in Sassari, via Muroni, n. 5/c, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Campus (C.F.
), che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ha convenuto in giudizio Parte_1
. CP_1
Premesso che le parti avevano contratto matrimonio in Fossacesia il 28.8.1997, atto trascritto al n. 250, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune e che dall'unione coniugale erano nati due figli: il 20.12.1997 e il 3.4.2003, ha dedotto: Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 - che con sentenza in data 5.12.2017, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 2055/2017 R.G.,
l'intestato Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: «il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_2 genitori che ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. La sua residenza prevalente è stabilita presso la madre, dove continuerà a vivere anche il figlio maggiore, ancora non autosufficiente economicamente. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le problematiche relative ai figli ed a concordare le scelte maggiormente significative nel loro interesse. Il padre potrà vedere il minore e tenerlo con sé liberamente, tenuto conto della sua età. I compleanni e le principali festività saranno trascorsi presso l'uno
o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenerlo con sé per un periodo continuativo anche di due mesi, compatibilmente con le sue esigenze personali e di studio. Ciascun genitore avrà cura di informare l'altro dei luoghi ove soggiorna, anche temporaneamente, il figlio, garantendogli la possibilità di frequenti contatti telefonici col minore. Il sig. concorrerà al mantenimento dei figli col versamento, Parte_1 presso il domicilio della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € CP_1
600,00 da rivalutarsi annualmente su base Istat. Concorrerà inoltre per la metà alle spese straordinarie di natura scolastica o sanitaria necessarie nell'interesse dei figli. L'acquisto annuale dei testi e del corredo scolastico non rientra fra le spese straordinarie. I genitori divideranno a metà le spese d'iscrizione del figlio all'Accademia di belle Arti. Una volta all'anno, in coincidenza preferibilmente con le vacanze estive, divideranno le spese di viaggio necessarie ai figli per recarsi presso il luogo di residenza del padre» ed ha allegato la sopravvenienza di fatti nuovi che giustificano una modifica delle condizioni predette”;
- che successivamente alla pronuncia del divorzio la resistente aveva richiesto e ottenuto da parte del datore di lavoro del ricorrente (Ministero dell'Interno) il pagamento diretto del mantenimento in favore dei figli;
- che con decreto n. cronol. 7484/2021 del 5.8.2021 del Tribunale di Sassari era stato revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio a partire dall'agosto 2021. Persona_3
Ha quindi rappresentato che il secondo figlio, , era stato reclutato dal Ministero Persona_4
della Difesa, che si era trasferito ad Ascoli Piceno a partire dal giugno 2024 e che percepiva uno stipendio mensile pari ad € 1.400,00, allegando altresì che lo stesso aveva deciso di trascorrere i fine settimana di riposo non più in Sardegna, ma a San Vito Chietino, presso l'abitazione paterna.
pagina 2 di 4 Ha pertanto dedotto di non essere più tenuto a corrispondere il mantenimento in favore del figlio in quanto egli avrebbe raggiunto l'indipendenza economica e che, per l'effetto, la resistente doveva restituire le somme percepite a partire dalla presentazione del ricorso.
Il ricorrente si è comunque detto disponibile a continuare a concorrere al mantenimento del figlio qualora egli ne abbia diritto, a patto che ne faccia autonoma richiesta e che la corresponsione avvenga direttamente a suo favore.
Ha perciò concluso, chiedendo: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sassari, contrariis reiectis, così provvedere:
1. In accoglimento del presente ricorso, riconoscere e dichiarare che il sig. Parte_1
non sia più obbligato a versare, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio
[...] Per_4
, n. il 03.04.2003 in quanto autonomo economicamente e trasferitosi da Porto Torres ad
[...]
Ascoli Piceno, la somma di € 300,00 come disposto dalla già citata sentenza;
2. Conseguentemente, revocare l'obbligo, a carico del sig. di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
con la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Persona_4
Istat da effettuarsi entro il 10 di ogni mese in favore della signora in considerazione della CP_1
sopraggiunta autonomia economica del figlio;
3. Disporre che il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ufficio Responsabile Questura di Pescara, con sede in Pescara, Via Pesaro 7,
Ente di appartenenza del sig. non sia più tenuto al versamento diretto del mantenimento nei Parte_1
confronti della signora la quale sarà tenuta alla restituzione delle somme che saranno CP_1
indebitamente percepite dalla data di presentazione del presente ricorso alla data di emissione del relativo provvedimento;
3. Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio».
In data 17.9.2024 si è costituita in giudizio , contestando le deduzioni di controparte. CP_1
Ha rappresentato che sebbene fosse vero che il figlio era stato assunto dal Persona_4
Ministero della Difesa, prendendo servizio il 4.6.2024, tuttavia, questi aveva ricevuto il primo stipendio solamente il 23.7.2024 e che fino a tale data egli non disponeva di risorse proprie e non era perciò autosufficiente dal punto di vista economico.
Ha poi contestato che non corrispondeva al vero quanto riportato nel ricorso introduttivo in merito alla volontà del figlio di volersi recare presso la residenza paterna nei giorni di Persona_4
riposo, in quanto dal mese di giugno in poi egli avrebbe trascorso presso la residenza paterna solamente tre giorni.
Ha, quindi, aggiunto che tutte le somme percepite a titolo di mantenimento in favore del figlio erano state destinate a soddisfare le esigenze di questi e che lei stessa aveva versato considerevoli somme al medesimo per permettergli di intraprendere la carriera militare.
pagina 3 di 4 Ha concluso chiedendo: «contrariis rejectis Rigettare il ricorso promosso da controparte per le ragioni di cui in narrativa;
in mero subordine Nella non temuta ipotesi che il Giudice dovesse ritenere attualmente insussistenti i requisiti per il diritto all'assegno di mantenimento, dichiararne tale la cessazione a far data dal mese di novembre 2024 ovvero dalla data che il Giudice riterrà di giustizia;
con vittoria di spese diritti e onorari come per legge».
All'udienza del 20.2.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno dato atto concordemente che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ed Persona_5 hanno, perciò, dichiarato di aver raggiunto l'accordo sulla revoca dell'assegno di mantenimento a partire dal mese di dicembre compreso, con compensazione delle spese del presente procedimento.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la non contrarietà a norme imperative ed all'ordine pubblico dell'accordo raggiunto dalle parti, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte e dispone conformemente all'accordo delle parti.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) Revoca l'assegno di mantenimento dovuto da in favore del figlio Parte_1 Per_4
con decorrenza dal mese di dicembre.
[...]
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.6.2024 da:
, nato a [...] l'[...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Lanciano, via Cacciaguerra n. 1/A, presso e nello studio dell'avv. Barbara Rosati (C.F.
) che lo rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in Sassari, via Muroni, n. 5/c, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Campus (C.F.
), che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ha convenuto in giudizio Parte_1
. CP_1
Premesso che le parti avevano contratto matrimonio in Fossacesia il 28.8.1997, atto trascritto al n. 250, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune e che dall'unione coniugale erano nati due figli: il 20.12.1997 e il 3.4.2003, ha dedotto: Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 - che con sentenza in data 5.12.2017, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 2055/2017 R.G.,
l'intestato Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: «il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_2 genitori che ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. La sua residenza prevalente è stabilita presso la madre, dove continuerà a vivere anche il figlio maggiore, ancora non autosufficiente economicamente. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le problematiche relative ai figli ed a concordare le scelte maggiormente significative nel loro interesse. Il padre potrà vedere il minore e tenerlo con sé liberamente, tenuto conto della sua età. I compleanni e le principali festività saranno trascorsi presso l'uno
o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenerlo con sé per un periodo continuativo anche di due mesi, compatibilmente con le sue esigenze personali e di studio. Ciascun genitore avrà cura di informare l'altro dei luoghi ove soggiorna, anche temporaneamente, il figlio, garantendogli la possibilità di frequenti contatti telefonici col minore. Il sig. concorrerà al mantenimento dei figli col versamento, Parte_1 presso il domicilio della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € CP_1
600,00 da rivalutarsi annualmente su base Istat. Concorrerà inoltre per la metà alle spese straordinarie di natura scolastica o sanitaria necessarie nell'interesse dei figli. L'acquisto annuale dei testi e del corredo scolastico non rientra fra le spese straordinarie. I genitori divideranno a metà le spese d'iscrizione del figlio all'Accademia di belle Arti. Una volta all'anno, in coincidenza preferibilmente con le vacanze estive, divideranno le spese di viaggio necessarie ai figli per recarsi presso il luogo di residenza del padre» ed ha allegato la sopravvenienza di fatti nuovi che giustificano una modifica delle condizioni predette”;
- che successivamente alla pronuncia del divorzio la resistente aveva richiesto e ottenuto da parte del datore di lavoro del ricorrente (Ministero dell'Interno) il pagamento diretto del mantenimento in favore dei figli;
- che con decreto n. cronol. 7484/2021 del 5.8.2021 del Tribunale di Sassari era stato revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio a partire dall'agosto 2021. Persona_3
Ha quindi rappresentato che il secondo figlio, , era stato reclutato dal Ministero Persona_4
della Difesa, che si era trasferito ad Ascoli Piceno a partire dal giugno 2024 e che percepiva uno stipendio mensile pari ad € 1.400,00, allegando altresì che lo stesso aveva deciso di trascorrere i fine settimana di riposo non più in Sardegna, ma a San Vito Chietino, presso l'abitazione paterna.
pagina 2 di 4 Ha pertanto dedotto di non essere più tenuto a corrispondere il mantenimento in favore del figlio in quanto egli avrebbe raggiunto l'indipendenza economica e che, per l'effetto, la resistente doveva restituire le somme percepite a partire dalla presentazione del ricorso.
Il ricorrente si è comunque detto disponibile a continuare a concorrere al mantenimento del figlio qualora egli ne abbia diritto, a patto che ne faccia autonoma richiesta e che la corresponsione avvenga direttamente a suo favore.
Ha perciò concluso, chiedendo: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sassari, contrariis reiectis, così provvedere:
1. In accoglimento del presente ricorso, riconoscere e dichiarare che il sig. Parte_1
non sia più obbligato a versare, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio
[...] Per_4
, n. il 03.04.2003 in quanto autonomo economicamente e trasferitosi da Porto Torres ad
[...]
Ascoli Piceno, la somma di € 300,00 come disposto dalla già citata sentenza;
2. Conseguentemente, revocare l'obbligo, a carico del sig. di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
con la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Persona_4
Istat da effettuarsi entro il 10 di ogni mese in favore della signora in considerazione della CP_1
sopraggiunta autonomia economica del figlio;
3. Disporre che il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ufficio Responsabile Questura di Pescara, con sede in Pescara, Via Pesaro 7,
Ente di appartenenza del sig. non sia più tenuto al versamento diretto del mantenimento nei Parte_1
confronti della signora la quale sarà tenuta alla restituzione delle somme che saranno CP_1
indebitamente percepite dalla data di presentazione del presente ricorso alla data di emissione del relativo provvedimento;
3. Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio».
In data 17.9.2024 si è costituita in giudizio , contestando le deduzioni di controparte. CP_1
Ha rappresentato che sebbene fosse vero che il figlio era stato assunto dal Persona_4
Ministero della Difesa, prendendo servizio il 4.6.2024, tuttavia, questi aveva ricevuto il primo stipendio solamente il 23.7.2024 e che fino a tale data egli non disponeva di risorse proprie e non era perciò autosufficiente dal punto di vista economico.
Ha poi contestato che non corrispondeva al vero quanto riportato nel ricorso introduttivo in merito alla volontà del figlio di volersi recare presso la residenza paterna nei giorni di Persona_4
riposo, in quanto dal mese di giugno in poi egli avrebbe trascorso presso la residenza paterna solamente tre giorni.
Ha, quindi, aggiunto che tutte le somme percepite a titolo di mantenimento in favore del figlio erano state destinate a soddisfare le esigenze di questi e che lei stessa aveva versato considerevoli somme al medesimo per permettergli di intraprendere la carriera militare.
pagina 3 di 4 Ha concluso chiedendo: «contrariis rejectis Rigettare il ricorso promosso da controparte per le ragioni di cui in narrativa;
in mero subordine Nella non temuta ipotesi che il Giudice dovesse ritenere attualmente insussistenti i requisiti per il diritto all'assegno di mantenimento, dichiararne tale la cessazione a far data dal mese di novembre 2024 ovvero dalla data che il Giudice riterrà di giustizia;
con vittoria di spese diritti e onorari come per legge».
All'udienza del 20.2.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno dato atto concordemente che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ed Persona_5 hanno, perciò, dichiarato di aver raggiunto l'accordo sulla revoca dell'assegno di mantenimento a partire dal mese di dicembre compreso, con compensazione delle spese del presente procedimento.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la non contrarietà a norme imperative ed all'ordine pubblico dell'accordo raggiunto dalle parti, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte e dispone conformemente all'accordo delle parti.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) Revoca l'assegno di mantenimento dovuto da in favore del figlio Parte_1 Per_4
con decorrenza dal mese di dicembre.
[...]
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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