Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1865/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1865/2022 tra le parti:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Ferretti e dall'avv. Francesca Milani;
OPPONENTE
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Donati, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Prato, via Santa Trinità n. 27 presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Opponente: in via istruttoria, conclude per l'ammissione delle prove per testi richieste nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e in controprova e replica come nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.; nel merito conclude come in atto di citazione [«- In via preliminare
(…); Accertare il mancato completamento delle lavorazioni contenute nella fattura oggetto di causa per Euro 5.445,00 (o maggiore o minor somma) e conseguentemente ridurre di tale importo il credito azionato da controparte. - Accertare i difetti alle opere in cartongesso, accertare gli importi necessari per i ripristini pari ad Euro 10.076,00 (o maggiore o minor somma) e conseguentemente ridurre la somma dovuta a controparte di tale importo. - Accertare il grave inadempimento di parte opposta, consistente nel gravissimo ritardo nelle esecuzione delle opere e nell'abbandono delle lavorazioni dai primi giorni di aprile in poi, e pagina 1 di 17
subendi, compensando parzialmente tali danni con le somme ingiunte (così come ridotte in base alle precedenti domande) e condannando controparte a pagare a favore della comparente
l'eccedenza, oltre interessi anche moratori e rivalutazione monetaria, precisandosi che i danni consistono nella penale per il ritardo di Euro 100,00 giornaliere dal 1.6.2021 sino a quando risulterà dovuta, nei danni da maggior costi che la comparente dovrà affrontare per finire
l'opera e nei danni da disagio. Con vittoria di spese, diritti e onorari.»], chiedendo la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari.
Opposta: nel merito, come in comparsa di costituzione e risposta [«IN VIA PRELIMINARE (…)
NEL MERITO rigettare l'opposizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
e conseguentemente Condannare al pagamento anche degli Parte_1
interessi moratori, e, IN VIA RICONVENZIONALE condannare la opponente al pagamento della somma di € 8.592,43 portata dalla fattura n. 68/22 quale corrispettivo maturato al quinto
SAL e della somma di € 9.764,00 quale credito maturato per la revoca dello sconto del 5% applicato sul capitolato, in conformità a quanto disposto dall'ultimo capoverso del contratto del
9/12/2020, oltre interessi moratori. Condannare altresì la opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa nella somma che si propone in € 10.000,00 o quella che il Giudice riterrà di equità. Vittoria di spese ed onorari.»]; in via istruttoria conclude:
A) per la parziale rinnovazione della c.t.u. redatta in sede di ATP, laddove il CTU ha quantificato le opere da terminare applicando un criterio forfetario privo di valenza tecnica piuttosto che in economia, ovvero calcolando il costo orario come previsto dal Bollettino
Ingegneri; B) per l'ammissione delle prove testimoniali dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
ha proposto, con citazione notificata in data 28/07/2022, opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 711/2022 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a (di seguito: « ») la somma di € 35.218,24 a saldo CP_1 CP_1
della fattura n. 31/2022, oltre interessi, spese e accessori, chiedendo che fosse sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e formulando altresì le domande riconvenzionali sopra trascritte.
Nel ricorso per ingiunzione aveva allegato: che in data 3/10/2019, la società, in qualità di CP_1
appaltatrice, e , in qualità di committente, stipularono un contratto di appalto Parte_1
pagina 2 di 17 avente ad oggetto l'esecuzione di opere di ristrutturazione dell'appartamento e di sistemazione esterna del giardino dell'abitazione; che in data 9/12/2020 le parti conclusero un atto di
«integrazione al contratto di appalto» ove si dava atto della mancata ultimazione dei lavori «a causa di varie circostanze e modifiche di progetto, nonché alla situazione sanitaria COVID 19»
e si prevedevano ulteriori lavori e modifiche di prezzi;
che il direttore dei lavori arch. CP_2
in data 8/03/2022, comunicò di aver controllato la contabilità, allegando il riepilogo del SAL e rimettendo alle parti le considerazioni definitive e la definizione della cifra da pagare;
che pertanto, in base all'accordo delle parti, emise la fattura n. 29 del 22/3/2022 per CP_1 complessivi € 57.257,84; che la committente, su sollecitazione del proprio commercialista, chiese all'appaltatrice di emettere nota di credito a storno della fattura e nuova fattura, con le stesso importo, inserendovi però le diciture necessarie ai fini fiscali;
che l'appaltatrice inviò pertanto la nota di credito e la nuova fattura n. 31 del 24/03/2022; che la committente pagò in acconto l'importo di € 22.039,60, assumendo di essere in attesa del riscontro dell'importo riferito al quarto SAL da parte del perito di Banca Intesa, presso la quale era stato richiesto un finanziamento con erogazione a stati di avanzamento;
che, tuttavia, nonostante i solleciti verbali, il saldo della fattura, oggetto dell'ingiunzione, non è stato pagato né è stato comunicato il motivo dell'inadempimento; che, pertanto, come previsto dal contratto integrativo del 9/12/2020, è legittima la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice.
A fondamento dell'opposizione, in punto di fatto, ha allegato: che nel Parte_1
contratto originario le parti avevano concordato la fine lavori in data 31/03/2020 e una penale per il ritardo a carico dell'appaltatrice di € 100,00 al giorno, prevedendo inoltre pagamenti suddivisi in due stati di avanzamento, di cui uno all'esecuzione dell'importo lavori di €
100.000,00 e il secondo all'esecuzione dei pavimenti previsti al termine dell'opera; che sin dall'inizio del rapporto si dimostrò non in grado di eseguire e portare a termine l'opera CP_1
concordata, accumulando ritardi non riconducibili al lock down dovuto al Covid-19 e chiedendo alla committente di anticipare somme di denaro per l'acquisto del materiale idrotermico per cui non disponeva della provvista;
che nell'accordo integrativo del 9/12/2020, le parti concordarono il pagamento della somma di € 20.000,00 alla maturazione di un SAL di tale importo, rimandando, per quanto non espressamente previsto, al contratto di appalto del 3/10/2019, per cui erano ancora in vigore le clausole sulla penale per il ritardo e sui pagamenti a stati di avanzamento lavori di € 100.000,00 (salvo l'importo di € 20.000,00 concordato nella scrittura integrativa); che, alla nuova scadenza pattuita per la consegna dell'opera (31/05/2021), CP_1
aveva eseguito circa un terzo delle lavorazioni previste;
che, a fine marzo 2022, la società
pagina 3 di 17 opposta emise la fattura n. 31 del 24/03/2022 di € 57.257,84 (€ 52.052,58 + IVA al 10%); che alla fine di marzo 2021, il sig. (legale rappresentante di iniziò a Parte_2 Controparte_3
manifestare la propria intenzione di interrompere il rapporto, adducendo di non essere più in grado di portare avanti i lavori per carenze della propria organizzazione d'impresa; che in quel momento la sig.ra aveva già versato € 84.564,08 oltre IVA e avrebbe quindi dovuto Pt_1
corrispondere a solo la somma rimanente per raggiungere la soglia di € 100.000,00 CP_1
concordata; che inoltre vi erano ancora molte lavorazioni da eseguire e la committente aveva maturato ingenti crediti a titolo di penale, pari a € 30.000,00; che l'imminente recesso dell'appaltatrice avrebbe costretto la sig.ra a incaricare un'altra impresa, la quale Pt_1
avrebbe applicato prezzi superiori, stante il noto rilevante rialzamento dei prezzi di tutti i materiali e lavorazioni edili dall'estate 2021; che i fornitori dei materiali facevano pressione perché avevano pronti i pavimenti, i rivestimenti, gli infissi;
che, in quella situazione, sebbene la sig.ra fosse legittimata a non pagare alcunché, per addivenire a una soluzione bonaria Pt_1
con il sig. decise di effettuare in data 25/03/2022 un bonifico di € 22.039,60; che, Parte_2
avendo l'appaltatrice dichiarato di voler recedere dal contratto, in data 14/04/2022 si tenne un incontro tra le parti per definire le conseguenze, soprattutto economiche, del recesso;
che all'esito di quell'incontro vennero redatti due verbali, uno per la committente e uno per l'impresa, che divergevano per la formula della risoluzione – nel primo caso il recesso di CP_1
[...
, nel secondo caso la risoluzione consensuale – e per gli importi che la sig.ra avrebbe Pt_1 dovuto pagare all'appaltatrice; che in risposta alla PEC dei legali della committente del
23/06/2022, il legale dell'appaltatrice, rinnegando la volontà espressa nei tre mesi precedenti, dichiarò strumentalmente di voler portare avanti i lavori;
che le opere in cartongesso sono contrassegnate da vizi e difetti, eliminabili con una spesa di € 9.160,00 oltre IVA e altre opere oggetto della fattura oggetto di causa devono essere completate e sistemate con una spesa di €
4.950,00 oltre IVA.
Ciò premesso in fatto, in diritto la parte opponente ha argomentato in ordine alla fondatezza della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice e al diritto al risarcimento del danno, sia mediante pagamento della penale per il ritardo sia in relazione al costo delle lavorazioni per eliminare i vizi e le difformità e per completare l'opera.
Si è costituita in giudizio rassegnando le conclusioni sopra trascritte. CP_1
La parte opposta, contestando il diritto della sig.ra al pagamento della penale, ha in Pt_1
primo luogo evidenziato che il contratto integrativo del 9/12/2021 non prevede un termine finale dei lavori, in quanto il 31/05/2021 è la data di prosecuzione dei lavori.
pagina 4 di 17 Ha in secondo luogo allegato che, in corso d'opera, furono ordinate numerose varianti, molto spesso solo verbali, con riferimento all'impianto di climatizzazione, ai controsoffitti, al portoncino, alla predisposizione dell'impianto di allarme e videosorveglianza, alla terrazza a tasca, ai pavimenti scelti dalla committenza.
Ha poi evidenziato che l'andamento dei lavori fu sempre seguito e diretto dalla committenza attraverso la D.L.; che la durata dei lavori è dipesa dalle indecisioni della committente, dalle modifiche di progetto, dal ritardo negli ordinativi;
che infatti la committente, in corso d'opera, non ha mai lamentato ritardi imputabili all'appaltatrice né ha inviato formali solleciti o atti di messa in mora;
che il direttore dei lavori, in corso d'opera, ha predisposto due successivi cronoprogrammi nell'interesse e d'intesa con la committenza, a conferma che non era previsto un termine per la consegna dell'opera.
Quanto alla domanda azionata in via monitoria, ha ribadito le considerazioni trasfuse nel CP_1
ricorso per ingiunzione, rilevando come, se effettivamente vi fossero state tutte le problematiche denunciate dall'opponente, vi sarebbero state contestazioni in corso d'opera e la committente non si sarebbe limitata a chiedere, sulla fattura, mere correzioni per motivi fiscali, pagando un acconto e rassicurando circa il successivo pagamento. In particolare, ad avviso della parte opposta, tali condotte costituiscono una ricognizione di debito.
Riguardo ai difetti dell'opera lamentati dall'opponente, la parte opposta ha evidenziato che nulla
è mai stato denunciato dal direttore dei lavori e ha specificamente contestato la sussistenza di difformità.
A fondamento della domanda riconvenzionale, ha in primo luogo allegato che, nel CP_1
frattempo, sono maturati anche i corrispettivi relativi al 5° SAL di cui alla fattura n. 68 del
27/7/2022 di € 8.592,43, inviata al sig. e rimasta impagata;
in secondo luogo, ha allegato Pt_3
che, siccome l'omesso pagamento comporta la revoca dello sconto applicato, come previsto dal contratto integrativo, è dovuto anche il maggior corrispettivo di € 9.764,00.
All'esito dell'udienza anticipata fissata per la discussione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. della parte opponente, è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Nell'imminenza dell'udienza di prima e comparizione e trattazione del 12/12/2022, in data
11/12/2022, in accordo con società opposta, ha depositato ricorso per Parte_1
accertamento tecnico preventivo;
il ricorso è stato accolto chiedendo al CTU di verificare: «a) lo stato di avanzamento dei lavori ad oggi realizzati dettagliatamente descritto e fotografato;
b) la corrispondenza dei lavori ai SAL emessi;
c) l'esistenza dei vizi e difetti specificatamente contestati in causa, la loro rilevanza e gli eventuali costi necessari alla loro eliminazione;
d) i
pagina 5 di 17 lavori necessari a portare a termine l'opera, purché previsti in contratto ed allegati, con indicazione dei relativi costi;
e) la debenza dell'importo di € 8.592,43 portato dalla fattura CP_1
[...
n. 68/2022». Depositata la relazione in data 4/07/2023, il CTU, nella persona dell'arch.
ha successivamente risposto ai chiarimenti richiesti dal giudice istruttore, su Persona_1
impulso di , che chiesto la rinnovazione della c.t.u.. CP_1
Nel giudizio principale, depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice istruttore, oltre a rigettare l'istanza d'ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. di (per la somma CP_1 accertata come dovuta dal CTU, pari a € 8.592,43), ha disposto ulteriore c.t.u. («il CTU, tenuto conto delle rispettive prospettazioni delle parti e dei documenti prodotti, ad esclusione dei documenti nn. 10, 12, 13, 14, 39, 40 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di
accerti quanti giorni di ritardo rispetto agli accordi e alla normale esecuzione CP_4 dell'appalto secondo diligenza siano imputabili all'appaltatrice; indichi altrimenti le diverse cause del ritardo e verifichi l'imputabilità delle stesse alla committente»), differendo all'esito del deposito della relazione l'esame delle altre richieste istruttorie.
Depositata la relazione del CTU ing. in data 7/04/2024, non sono state ammesse Persona_2
le prove testimoniali dedotte dalle parti ed è stata nuovamente rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u. ex art. 696 c.p.c. rinnovata dalla parte opposta.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/11/2024, ha chiesto che la causa CP_1 fosse decisa ai sensi del secondo comma dell'art. 281-quinquies c.p.c.; pertanto, depositate le comparse conclusionali, l'udienza di discussione si è tenuta il 3/02/2025.
***
1. L'opposizione è parzialmente fondata e può essere accolta per quanto di ragione.
2. Il decreto ingiuntivo opposto attiene al pagamento della fattura n. 31 del 24/03/2022 di €
57.257,84, IVA inclusa (€ 52.052,57 al netto dell'IVA), pagata parzialmente da Parte_1 per € 22.039,60.
[...]
La parte opposta sostiene che costituisce riconoscimento di debito la condotta della committente, anche per il tramite del marito che, al ricevimento della fattura n. 31, con e-mail Controparte_5
del 24/03/2022, si è limitata a chiedere la correzione formale dei dati della fattura per usufruire delle agevolazioni fiscali senza nulla obiettare in ordine a profili sostanziali, per poi effettuare lo stesso giorno un pagamento in acconto, affermando che avrebbe chiesto alla Banca finanziatrice di validare il quarto stato avanzamento lavori, lasciando intendere che, ottenuto il nulla osta dell'istituto di credito, sarebbe stato pagato il saldo.
pagina 6 di 17 La tesi non è condivisibile: è pur vero che la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore,
e senza altro scopo se non quest'ultimo (Cass., n. 14993 del 21/07/2016); tuttavia, nella specie, non è ravvisabile tale univocità di significato nella condotta del sig. il quale ha solo Pt_3
preannunciato il coinvolgimento della banca.
In ogni caso, anche ammettendo che si sia verificata l'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 1988 citato, deve ritenersi che la parte opponente, anche attraverso le risultanze della c.t.u., abbia provato l'effettiva (minore) entità del credito di . CP_1
3. Il CTU arch. nella relazione depositata il 4/07/2023 nel procedimento incidentale ex Per_1 art. 696 c.p.c. n. 1865-2/2022 r.g., ha verificato che, «per l'ultimazione delle opere in cartongesso comprensive di tutte le lavorazioni necessarie a rendere le opere finite secondo il criterio della regola dell'arte (installazione e/o sostituzione pannelli, guide, paraspigoli, pendinature, garze adesive, stuccatura e rasatura delle superfici) si stima un importo complessivo pari a 6.584,00 euro».
La parte opposta non ha contestato le risultanze delle verifiche effettuate dal CTU e quindi lo stato delle opere in cartongesso così come descritto nella relazione, ma ha criticato il metodo utilizzato dal consulente per quantificare il costo delle lavorazioni necessarie al fine di Per_1
ultimare tali opere a regola d'arte.
In particolare, secondo , la valutazione forfettaria media fatta propria dal CTU è CP_1
«atecnica» e come tale inaccettabile, essendo possibile e necessaria una valutazione «analitica», in quanto le opere in questione, al momento del sopralluogo, si trovavano in diversi stadi di progressione fra vano e vano: poiché si trattava di lavorazioni in avanzato stato di esecuzione, il cui prezzo era stato convenuto tra le parti «a corpo» – argomenta la parte opposta - la valutazione doveva essere effettuata quantificando il lavoro «in economia», ovvero calcolando le ore necessarie al completamento dell'opera e il costo del materiale richiesto;
sbagliato, invece, sarebbe quantificare i costi indiscriminatamente con il medesimo prezzo a metro quadro.
Sul punto possono essere integralmente richiamati i chiarimenti forniti dal CTU con nota del
16/10/2024, ai quali si fa rinvio, rilevando in ogni caso che il CTU non ha operato un'unica valutazione forfetaria omnicomprensiva e indifferenziata, avendo individuato diversi costi al metro quadro in base allo stato di avanzamento delle lavorazioni: per il completamento delle contro pareti o pareti € 15,00/mq (oltre IVA); per il completamento dei controsoffitti lineari €
18,00/mq (oltre IVA); per il completamento delle velette € 25,00/mq (oltre IVA); con la pagina 7 di 17 precisazione che i prezzi così determinati sono comprensivi di tutte le lavorazioni necessarie per rendere le opere finite secondo la regola dell'arte.
Il CTU, stavolta senza obiezioni critiche delle parti, ha poi verificato, per il resto, la sostanziale corrispondenza tra le opere eseguite e la contabilità dell'appaltatrice, avendo riscontrato una differenza di soli € 284,10 oltre IVA.
4. Il decreto ingiuntivo, pertanto, dev'essere revocato, con l'accertamento del credito oggetto della fattura n. 31/2022 in misura pari a € 45.184,47 oltre IVA al 10%, per un totale di €
49.702,91, al netto dell'acconto corrisposto, per un residuo di € 27.663,32, maggiorato degli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale, ossia dal deposito del ricorso per ingiunzione (5/07/2022).
5. Quanto alla reconventio reconventionis di , in relazione alla fattura n. 68/2022, il CTU CP_1 ha verificato la correttezza dell'importo di € 8.592,43, essendo state realizzate le corrispondenti opere. È quindi accertato in tale misura l'ulteriore credito della parte opposta, maggiorato degli interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale, cioè dal deposito della comparsa di costituzione e risposta che la contiene (6/09/2022).
6. Le domande riconvenzionali della parte opponente di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatrice e di condanna di quest'ultima al pagamento della penale per il ritardo devono essere esaminate congiuntamente alla ulteriore reconventio reconventionis della parte opposta, di condanna di al pagamento della differenza di corrispettivo Parte_1 conseguente alla revoca dello sconto applicato: l'apprezzamento della fondatezza di tali domande, infatti, ha come presupposto comune, prima di tutto, l'accertamento dell'imputabilità del ritardo nella consegna dell'opera e della legittimità della sospensione dei lavori.
A tale riguardo occorre richiamare, in via di premessa, il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide, secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cass., n. 3455 del 12/02/2020).
Nel caso all'esame, addebita all'appaltatrice, oltre ad alcuni vizi delle opere Parte_1 in cartongesso (v. supra), il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'ingiustificato abbandono del pagina 8 di 17 cantiere;
, dal canto suo, sostiene, da un lato, che il ritardo è stato causato dalla condotta CP_1 della committente (e del direttore dei lavori da quest'ultima incaricato), per avere ordinato varianti in corso d'opera, per avere adottato modifiche al progetto, per non avere ordinato tempestivamente i materiali, dall'altro lato che la sospensione dei lavori è giustificata dall'inadempimento dell'opponente, che non ha pagato il corrispettivo alle scadenze pattuite.
Nell'ambito di tale valutazione, non rileva il credito di oggetto della fattura n. 68 del CP_1
3/08/2022, relativo al 5° SAL, in quanto emessa in data successiva al deposito del ricorso per ingiunzione (7/05/2022).
Rispetto alla fattura n. 31 del 24/03/2022, si è già visto che, rispetto al saldo di € 35.218,24 IVA inclusa, alla scadenza della fattura stessa non era dovuto l'importo di € 7.554,91.
Quanto al termine di pagamento della fattura, dev'essere disattesa la tesi della parte opponente che, combinando quanto previsto dall'accordo integrativo del 9/12/2020 (emissione di SAL al raggiungimento di € 20.000,00 di lavori eseguiti) con la pattuizione originaria del contratto d'appalto (emissione di due SAL, uno al raggiungimento di € 100.000,00 di lavori eseguiti e l'altro una volta eseguiti i pavimenti), ha sostenuto che dopo un primo pagamento di €
20.000,00, la committente avrebbe dovuto pagare il residuo alla consegna dell'opera: in mancanza di elementi di segno contrario, deve ritenersi, che con l'accordo modificativo di dicembre 2020, le parti abbiano previsto i pagamenti unicamente in base a SAL emessi per un importo dei lavori di almeno € 20.000,00, talché il termine di pagamento indicato nella fattura è legittimo.
Si deve però considerare che, a quella stessa data, l'appaltatrice aveva accumulato un rilevante ritardo alla stessa imputabile.
Infatti, in base all'andamento dei lavori desumibile dai documenti prodotti dalle parti, in particolare dalle e-mail scambiate tra i soggetti coinvolti – committente, appaltatrice, direttore dei lavori, fornitori ed altre maestranze - si deve ritenere che solo una parte dei giorni di ritardo sono stati causati da fattori esterni alla sfera soggettiva della società opposta.
Per ricostruire lo svolgimento dei fatti è utile l'esame della relazione del CTU ing. Per_2
depositata in data 7/04/2024 nel fascicolo principale, che, epurata delle parti recanti valutazioni strettamente giuridiche di competenza del giudicante, consente di ricostruire come si è sviluppato il rapporto contrattuale.
In primo luogo, occorre stabilire il dies a quo e il dies ad quem del periodo rilevante ai fini della verifica del ritardo addebitabile a . CP_1
pagina 9 di 17 Al riguardo non rilevano gli accadimenti antecedenti alla sottoscrizione dell'accordo integrativo del 9/12/2020 perché, con quest'ultimo negozio, le parti hanno azzerato i reciproci eventuali inadempimenti e hanno pattuito un nuovo termine di consegna dell'opera; sul punto non convince la tesi della parte opposta secondo cui, con la locuzione «consegna cantiere 31 maggio
2021 al punto 10.p)» a pagina 3 della scrittura privata, le parti si sarebbero riferite al momento in cui avrebbe dovuto riprendere i lavori, non avendo previsto un termine finale: tale CP_1
interpretazione contrasta con il dato letterale perché la menzionata indicazione temporale fa parte del nuovo crono-programma pattuito dalle parti «al momento della ripresa dei lavori» ed è graficamente collocata dopo una serie di scadenze consecutive e antecedenti, di cui la prima in ordine cronologico è quella di «7 giorni la firma del presente atto», ossia il 16/12/2021, data incompatibile con la ripresa dei lavori il 31/05/2022. Si deve quindi concludere che il dies a quo coincide con la stipula dell'accordo integrativo del 9/12/2020 e il dies ad quem, ossia il termine finale entro il quale l'appaltatrice avrebbe dovuto consegnare l'opera alla committente, è il
31/05/2021.
A questo proposito, è irrilevante il fatto, evidenziato dal CTU, che sommando in consecuzione i tempi di esecuzione delle lavorazioni indicati a pagina 3 della scrittura privata del 9/12/2020, si otterrebbe la scadenza del 24/08/2021 e che, anche considerando che alcune lavorazioni avrebbero potuto essere eseguite contemporaneamente, il termine finale non potrebbe essere antecedente al 5/08/2021: , accettando la scadenza espressamente e chiaramente indicata CP_1
del 31/05/2021 ha assunto nei confronti della committente la responsabilità e il rischio del rispetto di quel termine di adempimento della sua obbligazione.
Sono prive di giuridica rilevanza, in sé considerate, anche le comunicazioni inviate in corso d'opera al sig. legale rappresentante della società opposta, dal direttore dei lavori Parte_2
arch. in cui viene chiesto all'appaltatrice la definizione di una nuova scansione CP_2
temporale (cfr. e-mail del 7/08/2021 e del 11/10/2021) o viene stabilito un cronoprogramma (cfr.
e-mail del 28/10/2021), trattandosi all'evidenza di indicazioni meramente funzionali a garantire o agevolare un ordinato e spedito andamento dei lavori, in un momento in cui, come si vedrà,
aveva già accumulato un ritardo significativo rispetto al termine di consegna dell'opera: CP_1
si tratta di dichiarazioni prive di valenza negoziale, anche tenuto conto che, in base ai principi generali, il professionista incaricato come ausiliare del committente ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando pagina 10 di 17 invadono altri campi (cfr. in questo senso Cass., n. 7593 del 16/03/2023; v. anche Cass., n.
14399 del 23/05/2024).
Infine, sempre in via di premessa, si deve evidenziare che, essendo pacifico e documentale che l'opera non è stata consegnata (finita) entro il 31/05/2021, in quanto il cantiere è stato restituito libero alla sig.ra in corso di causa, in data 7/06/2023, con le lavorazioni ancora da Pt_1 completare, è onere della parte opposta provare che l'inosservanza del termine pattuito è dovuta a causa alla stessa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò posto e richiamata la suddetta regola di riparto dell'onere probatorio tra le parti, si deve anzitutto escludere che, come sostiene invece il CTU a pagina 24 della relazione, la e-mail del
20/02/2021 di marito di , che pacificamente, in corso Controparte_5 Parte_1
d'opera, ha rappresentato la committente – e-mail indirizzata al direttore dei lavori e, per conoscenza, a - presupponga che i lavori, fino a quel momento, fossero Testimone_1
stati interrotti per volontà della committente: il fatto che il sig. affermi di avere parlato Pt_3
con il legale rappresentante di per sapere se fosse possibile riprendere quanto prima le CP_1
lavorazioni in cantiere e di avere dato il nulla osta per eseguire l'intonaco delle stanze al piano primo e la posa dell'impianto di riscaldamento, non presuppone affatto che prima di quel momento la committente avesse vietato la prosecuzione dei lavori, né è incompatibile con la circostanza che si fossero verificati rallentamenti o una sospensione dei lavori per fatto dell'appaltatrice, in quanto le espressioni usate dallo scrivente appaiono piuttosto la manifestazione di una modalità di rapportarsi amichevole e interlocutoria.
Il periodo dal 28/12/2020, quando la committente accetta nuovi prezzi per la muratura dei controtelai degli infissi al primo piano, al 20/02/2021, dev'essere allora considerato, fino a prova contraria che l'opposta non ha fornito, ai fini dell'accertamento del ritardo.
È invece condivisibile la considerazione del CTU (pagine 25-27 della relazione) secondo cui il periodo dal 12/03/2021 all'8/04/2021, per un totale di 28 (ventotto) giorni di «fermo cantiere», oltre a ulteriori 3 (tre) giorni per i più lunghi di tempi di lavorazione, non può essere imputato all'appaltatrice in quanto è stata la committente a chiedere di sostituire l'isolamento delle murature perimetrali tramite insufflaggio di materiale isolante sciolto all'interno dei vuoti della muratura stessa, come da contratto, con l'applicazione di pannelli di stiferite: è stato infatti necessario dapprima concordare il nuovo prezzo, poi fare l'ordine e aspettare l'arrivo del materiale;
inoltre il CTU ha stimato che la nuova lavorazione abbia richiesto undici giornate lavorative, anziché otto.
pagina 11 di 17 Parimenti corretto è il rilievo (pagina 30 della relazione) secondo cui per il periodo di 50
(cinquanta) giorni da aprile a metà giugno 2021, la sospensione delle lavorazioni non è addebitabile a : dalla corrispondenza intercorsa tra il direttore dei lavori o la committente CP_1
(tramite il sig. , , Artgraph TS (subappaltatrice delle opere in cartongesso), Pt_3 CP_1
(subappaltatrice delle opere relative all'impiantistica meccanica), l'ing. Controparte_6
(progettista termotecnico), si evince chiaramente che si sono verificati lungaggini Persona_3
causate dalla variazione richiesta da , avendo ella deciso di non realizzare la Parte_1
prevista terrazza a tasca, così causando la necessità di modifiche consequenziali agli impianti idrotermosanitario, di climatizzazione ed elettrico;
solo il 5/06/2021 la committente ha accettato il preventivo relativo all'impianto di climatizzazione e da quel momento, secondo il CTU, devono essere considerati dieci giorni per l'approvvigionamento del materiale.
Non vi è prova che, come invece ritenuto dal CTU (pagine 35-36 della relazione), il prolungamento dei tempi di lavoro dal 30/07/2021, momento in cui l'idraulico avrebbe CP_6 dovuto terminare le lavorazioni relative all'impianto di riscaldamento e di climatizzazione (cfr. pagina 31 della relazione), al 2/10/2021, quando lo stesso ha comunicato all'appaltatrice CP_6
di avere necessità di assistenza edile per procedere con il completamento dell'impianto di condizionamento (pagina 32 della relazione), sia stato causato dalle modifiche imposte dalle esigenze di tipo estetico della committenza e in ogni caso non esime l'appaltatrice dalla sua responsabilità una paventata «inefficace azione della DL che pare non essere riuscita a rilevare tempestivamente e risolvere alcune interferenze originatesi tra le parti impiantistiche e le opere
CP_ in cartongesso»: in disparte il rilievo che un eventuale concorso dell'arch. non escluderebbe la rilevanza della condotta della società opposta perché il direttore dei lavori e l'appaltatrice rispondono in solido nei confronti della committente, nel caso di specie la questione neppure si pone perché è stata incaricata da , come subappaltatrice, sicché la Controparte_6 CP_1
società opposta aveva il potere (e il dovere) di coordinare i rispettivi interventi.
Il periodo dal 2/10/2021 al 27/10/2021, in cui l'attività dell'idraulico si è bloccata a causa di un problema nel passaggio delle tubazioni e della necessità che l'appaltatrice modificasse le velette in cartongesso, non può essere escluso dal calcolo dei giorni di ritardo perché risulta che , CP_1
il 9/09/2021, avesse effettuato un sopralluogo per stabilire dove far passare le tubazioni, commettendo, evidentemente, un errore (cfr. pagina 33 della relazione).
Secondo quanto descritto nella relazione di c.t.u., nel periodo successivo, la committente ha ordinato alcune variazioni riguardo al portoncino d'ingresso; vi è stata la necessità di attendere l'arrivo degli infissi esterni (finestre e portefinestre in PVC) che, in base agli accordi, erano di pagina 12 di 17 competenza della sig.ra ordinati direttamente dal sig. in data 27/11/2021 a Pt_1 Pt_3
Farina Edilizia s.r.l. e arrivati in data 1°/04/2022, probabilmente a causa delle notorie difficoltà di approvvigionamento dei materiali legate al c.d. Superbonus 110%; non era stato ancora individuato e incaricato il tecnico che avrebbe dovuto realizzare l'impianto di allarme (c.d. allarmista).
Tuttavia, l'appaltatrice non ha provato che queste circostanze le abbiano impedito di proseguire nelle lavorazioni addirittura fino a marzo/aprile 2022, quando le parti hanno iniziato a valutare come porre fine al rapporto contrattuale, eventualmente sostituendo con un'altra impresa CP_1
(cfr. pagina 41 della relazione di c.t.u.).
A tal proposito, si deve escludere anche che, ai fini della valutazione della colpa della società opposta, abbia una rilevanza scriminante o esimente il fatto che il 21/04/2022 si sia tenuto un incontro tra le parti per cercare di addivenire a una soluzione concordata per la riconsegna del cantiere da parte di e per il pagamento del corrispettivo: poiché, infatti, la riunione non è CP_1
sfociata in un accordo, l'appaltatrice avrebbe dovuto proseguire l'opera e portarla al suo compimento.
Per calcolare i giorni di ritardo non si può però considerare il periodo successivo alla proposizione delle domande giudiziali (di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento della penale notificazione della citazione recante la domanda riconvenzionale in data
28/07/2022), in attuazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, al quale occorre dare continuità, secondo cui «In base alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1453 c.c., la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (comma 3), così non è consentito all'attore pretenderla (comma 2); ne consegue che, in caso di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, la sospensione delle prestazioni dovute dall'attore é giustificata, indipendentemente dalla fondatezza della sua domanda, e non configura inadempimento idoneo all'accoglimento della speculare domanda avanzata in via riconvenzionale dal convenuto» (Cass., n. 13118 del 13/05/2024).
In definitiva, l'arco temporale da considerare è quello dal 1°/06/2021 (giorno successivo al termine contrattuale di consegna dell'opera) al 27/07/2022 (giorno precedente alla notificazione della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo), compresi, per un totale di 422
(quattrocentoventidue) giorni.
pagina 13 di 17 Non vi è ragione di escludere i giorni cadenti la domenica o nei festivi perché il contratto d'appalto non prevede questa distinzione.
Dal totale di 422 giorni si sottraggono, invece, 81 (ottantuno) come sopra calcolati, cosicché
deve rispondere di 341 (trecentoquarantuno) giorni di ritardo (422 -81 = 341). CP_1
Le suesposte considerazioni comportano l'assorbimento dell'eccezione di buona fede esecutiva
(art. 1375 c.c.) sollevata dalla parte opposta perché il ritardo imputabile all'appaltatrice è stato calcolando tenendo conto anche della condotta della committente.
7. La parte opposta ha eccepito che la clausola penale prevista dall'art. 3 del primo contratto, stipulato il 3/10/2019 non è applicabile in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto c.d. integrativo del 9/12/2020 perché non espressamente richiamata da tale accordo, a differenza della clausola che attribuisce all'appaltatore la facoltà di non riconoscere lo sconto riconosciuto sul prezzo in caso di ritardo nei pagamenti della committente, che è stata riprodotta, tanto più il secondo accordo, anziché mera integrazione del primo, costituisce un nuovo contratto, con oggetto parzialmente diverso.
La tesi non è condivisibile in quanto confliggente con la previsione finale del contratto del
9/12/2020 secondo cui, «Per quanto non espressamente previsto in questa integrazione si rimanda al Contratto d'Appalto sottoscritto tra la Committente e la Società Appaltatrice il 3-10-
2019»: si deve ritenere che, considerata l'onerosità della clausola penale, a fronte dell'ampiezza di quest'ultima pattuizione, qualora le parti avessero inteso escludere l'applicabilità della stessa, lo avrebbero specificato in modo espresso.
A diverse conclusioni non conduce il rilievo che il contratto del 9/12/2020 aveva ad oggetto anche lavorazioni diverse rispetto al contratto del 3/10/2019 perché ciò è conforme alla qualificazione che i contraenti al secondo accordo hanno dato, in termini di «integrazione al contratto d'appalto».
Lo stesso dicasi per il raffronto con la pattuizione sulla decadenza dalla scontistica che, nel rafforzare quanto già previsto dall'art. 9/a del contratto del 3/10/2019, non può essere certo interpretata nel senso della comune volontà di escludere la clausola penale, che riguarda non l'adempimento delle obbligazioni della committente, ma di quelle a carico dell'appaltatore.
Irrilevante sotto il profilo negoziale è poi il fatto che, durante l'esecuzione del contratto,
non abbia mai intimato il pagamento della penale, trattandosi di condotta Parte_1
neutra e non giuridicamente significativa, vieppiù considerando che la committente, in corso di rapporto, ha sempre tenuto un atteggiamento accomodante nei confronti dell'appaltatrice, all'evidente scopo di portare a termine i lavori, e che tale contegno si è procrastinato nella fase pagina 14 di 17 patologica, tanto che i contraenti erano quasi pervenuti a una risoluzione amichevole del contratto.
8. ha allora diritto al pagamento di una penale pari a € 34.100,00, oltre agli Parte_1
interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale (notifica della citazione in data
28/07/2022), non risultando una precedente costituzione in mora.
9. Per verificare quale, tra i reciproci inadempimenti, sia stato prevalente, mette conto rilevare che, alla data di scadenza della fattura n. 31/2022 (24/03/2022), anche sottraendo tutti i giorni di ritardo fino a quel momento maturati non imputabili all'appaltatrice, aveva accumulato CP_1
ben 216 (duecentosedici) giorni di ritardo (297 – 81 = 216). A ciò si aggiunga che, come si è visto, non tutto il corrispettivo fatturato era dovuto.
10. Pertanto, da un lato, il mancato pagamento del saldo della fattura n. 31/2022 costituisce legittimo esercizio, da parte della committente, dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460
c.c., non contraria a buona fede;
dall'altro lato, non avrebbe potuto sospendere i lavori CP_1 esercitando la facoltà prevista dall'accordo integrativo: il sostanziale abbandono del cantiere dal
21/04/2022 costituisce grave inadempimento dell'appaltatrice che rende fondata, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di Parte_1
[...]
11. Non può essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale della parte opponente di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni causati dai disagi e dai maggiori costi da sostenere per completare l'opera in conseguenza del notorio aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni a partire dall'estate 2021 in poi.
Quanto ai disagi, in mancanza di specifiche allegazioni, dovendo escludere la sussistenza del danno in re ipsa, si deve ritenere che il pregiudizio lamentato non assurga al livello minimo di lesività delineato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, alla quale occorre dare continuità, secondo cui, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, occorre che vi sia lesione dei diritti inviolabili della persona, che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (ovvero non consista in meri disagi o fastidi) (cfr. ex plurimis: Cass., n. 29206 del 12/11/2019).
Riguardo ai maggiori costi, l'opponente avrebbe dovuto allegare e provare, se del caso anche in corso di causa e successivamente al maturare delle preclusioni assertive e istruttorie, in relazione a un eventuale nuovo appalto concluso dopo il rilascio del cantiere da parte di , di avere CP_1 potuto completare l'opera lasciata incompiuta da sostenendo esborsi maggiori di quelli CP_1
pagina 15 di 17 che avrebbe sostenuto se il contratto oggetto di causa avesse avuto regolare esecuzione. La sig.ra al contrario, si è arrestata alla generica allegazione contenuta nell'atto introduttivo e Pt_1
non ha neppure chiesto un approfondimento della questione mediante c.t.u..
12. Stante la legittimità sospensione dei pagamenti da parte della committente, non si è verificata alcuna decadenza dallo sconto pattuito con l'appaltatrice e la reconventio reconventionis di CP_1
[...
, in relazione a questo profilo, dev'essere rigettata.
13. Considerata la parziale soccombenza reciproca, le spese processuali del giudizio principale sono compensate tra le parti per metà e la parte opposta dev'essere condannata a pagare alla parte opponente la restante quota del 50%.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, in base al valore della controversia (desumibile dall'ammontare del corrispettivo indicato nell'accordo integrativo del 9/12/2020, ossia € 122,132,67, essendo state esaminate, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità dell'intero rapporto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, c.p.c.: cfr. Cass., n. 2850 del 06/02/2018) e alla sua complessità, nella misura media per le quattro fasi del giudizio.
Sono invece integralmente compensate le spese del procedimento per a.t.p. in corso di causa, in quanto attivato in base a un accordo tra le parti.
In base agli stessi criteri, le spese della c.t.u. espletata in sede di a.t.p. sono poste a carico di ciascuna parte per una quota del 50%, mentre le spese della c.t.u. dell'ing. sono poste a Per_2
carico della parte opponente per la quota di ¼ (un quarto) e della parte opposta per la quota di ¾
(tre quarti), ferma restando la solidarietà tra le parti in favore dell'ausiliare.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 711/2022 emesso da questo Tribunale in data 11/07/2022 e per l'effetto condanna al pagamento in favore di di € 27.663,32, oltre Parte_1 CP_1
agli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal 5/07/2022;
2) in accoglimento della reconventio reconventionis della parte opposta, condanna a pagare in favore di la somma di € 8.592,43, oltre agli Parte_1 CP_1
interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 6/09/2022;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale della parte opponente, condanna CP_1
al pagamento in favore di , a titolo di penale per il ritardo, la
[...] Parte_1
pagina 16 di 17 somma di € 34.100,00, oltre agli interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal
28/07/2022;
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale della parte opponente, dichiara la risoluzione del contratto tra e per grave inadempimento Parte_1 CP_1 dell'appaltatrice;
5) rigetta le altre domande delle parti;
6) dichiara le spese processuali del giudizio principale compensate per metà e condanna
[...]
a rifondere ad la restante quota del 50% che liquida in € CP_1 Parte_1
143,00 per esborsi ed € 7.051,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
7) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo in corso di causa;
8) pone le spese della c.t.u. espletata in sede di a.t.p., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di ciascuna parte per una quota del 50%, ferma restando la solidarietà tra le parti in favore dell'ausiliare;
9) pone le spese della c.t.u. dell'ing. liquidate come da separato decreto, Per_2
definitivamente a carico della parte opponente per la quota di ¼ (un quarto) e della parte opposta per la quota di ¾ (tre quarti), ferma restando la solidarietà tra le parti in favore dell'ausiliare.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 4/02/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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