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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti. Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3356/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano (C.F. ) – C.F._1 pec. t, giusta procura generale alle liti per Notaio di Email_1 Per_1
Fiumicino del 22.03.2024 Rep. n. 37875, ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 CP_ presso sede
APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di Controparte_2 primo grado, dall'Avv. Antonio Paolozzi, C.F.:
, presso il quale elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is. G/1. Eventuali C.F._2 comunicazioni di cancelleria al seguente num. di fax 08118806901, nonché alla p.e.c Email_2
APPELLATO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, l'appellato CP_ in epigrafe indicata chiese la condanna dell' al pagamento della prestazione mensile del trattamento pensionistico quale cieco civile assoluto, così come riconosciuto in precedente sentenza irrevocabile dello stesso Ufficio n. 1724/15, in assenza di successivi mutamenti in fatto e diritto, per i ratei arretrati dal
01/8/2018 al 5/10/2023, precisando che per il periodo 1.11.2015/30.7.2018 aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n.277/2018, confermato con sentenza 306/2023 del Tribunale, decisione a sua volta CP_ confermata da questa stessa Corte con sentenza 213/25 a seguito di gravame dell .
CP_ Instaurato il contradditorio, l' si costituiva tardivamente e il Giudice adito, con sentenza n. 2105/2024 CP_ accolse il ricorso, disattendendo la tesi difensiva dell' in merito al mutamento della situazione di fatto, con riguardo al requisito reddituale;
condannò quindi l'Istituto al ripristino della pensione dall'1.08.2018 al 5.10.2023 , oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha spiegato appello l' con atto depositato in data 13.12.2024, Pt_1 eccependo l'erroneità della tesi esposta in sentenza. Ha sostenuto che il precedente giudicato era produttivo di effetti – come riconosciuti dal Tribunale – soltanto fino al deposito della sentenza laddove per il periodo successivo era stato corrisposto soltanto l'indennità speciale percependo il ricorrente un reddito superiore al limite previsto dalla normativa;
ha concluso, quindi, per la riforma della impugnata sentenza .
L'appellato si è costituito sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come
“sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente esaminata la questione degli effetti del precedente giudicato (v. in atti Sentenza
Tribunale di Torre Annunziata n1724/2015) relativamente al controverso rapporto di durata tra le parti.
Costituisce principio consolidato, ribadito dalla recente giurisprudenza di Cassazione, quello secondo cui
“Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021 - Rv. 663150 - 01).
2 CP_ Nella specie l' con riguardo alle sopravvenienze di fatto o diritto che potrebbero interferire con l'efficacia dell'eccepito giudicato, ha dedotto che il ricorrente percepisce la pensione .
La circostanza è stata correttamente ritenuta ininfluente dal Tribunale.
Invero nella pronuncia del 2015, passata in giudicato, era stato riconosciuto il diritto del ricorrente, quale cieco ventesimista, al ripristino della pensione in godimento illegittimamente sospesa per superamento dei limiti reddituali dovuto a svolgimento di attività CP_ lavorativa e l' era stato condannato al pagamento dei ratei maturati dal 1.5.2009. Il riconoscimento era espressamente fondato sulla ritenuta applicazione dell'art. 68 l.n. 153/1969 anche ai ciechi civili titolari di prestazioni assistenziali- e quindi non solo ai titolari di prestazioni previdenziali- che, in epoca successiva al riconoscimento della prestazione, avessero trovato un'occupazione che comportava il superamento del limite reddituale fissato dalla legge.
Nella sentenza il Giudice aveva infatti aderito al principio statuito dalla Suprema Corte ( sent.n. 15646/12), secondo cui nei confronti dei ciechi vige un trattamento di miglior favore rispetto alle altre categorie di invalidi civili , per cui l'entità del reddito, anche superiore ai limiti di legge , in conseguenza dell'impiego dell'interessato, non comporta il venir meno del diritto alla prestazione;
nel giustificare la deroga i favore dei ciechi civili alla conservazione del trattamento in godimento anche in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti, cioè quello reddituale, il Tribunale aveva fatto riferimento alla tutela dell'affidamento riposto dal cittadino nell'attuale ammontare del beneficio previdenziale anche in una prospettiva di progettualità di vita.
Ciò posto nel caso di specie, con argomentazione immune da censure, il giudice di primo grado ha accertato che la sentenza intervenuta tra le medesime parti e passata in giudicato, aveva esplicitamente affermato che rispetto alla prestazione in oggetto destinata ai ciechi assoluti ,era del tutto irrilevante il requisito reddituale, in conformità al precedente orientamento espresso dai giudici di legittimità; la sentenza qui impugnata ha pure escluso che l avesse Pt_1
prospettato l'avvenuta modificazione di elementi di fatto o mutamenti del quadro normativo di riferimento sussistente al momento dell'emissione della pronuncia passata in giudicato, essendosi, piuttosto, limitato ad eccepire la rilevanza dell'elemento reddituale, già esclusa nella sentenza n. 1724/2015 per i motivi predetti , sentenza che l' non ha inteso impugnare. Pt_1
E' evidente , quindi , che tanto il requisito sanitario (cecità assoluta), quanto la situazione reddituale
(superamento del limite), siano rimaste immutate rispetto
3 alla precedente decisione, per cui giustamente l convenuto è stato condannato in primo grado al Pt_1 pagamento delle prestazioni richieste.
CP_ Stando così le cose appaiono allora del tutto inammissibili le doglianze sulla cui base l' cerca di ottenere una nuova valutazione della disciplina già esaminata nella sentenza passata in giudicato e ritenuta applicabile alla fattispecie in termini ormai inoppugnabili;
né possono incidere sul giudicato le mutate interpretazioni giurisprudenziali di una stessa normativa (v. Sent. di questa Corte n. 2188/2024 pubbl. il
27/05/2024 in atti).
Non coglie, pertanto , nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui l'estensore del precedente giudicato tra le parti abbia “espressamente evidenziato
CP_ che la pronuncia è correlata al fatto che l non provò l'esistenza di redditi da lavoro dipendente” e che
“la c.d. “regola del fatto concreto” contenuta nella sentenza, quindi, non ha investito la questione dirimente relativa al possesso di un reddito da lavoro dipendente per cui sul punto alcun giudicato si è formato” (cfr. 5
del proposto appello).
Ed infatti –come già detto-- dal mero dato letterale del richiamato giudicato, oltre che dalla complessiva disamina dello stesso, è dato rilevare che il Giudice
CP_ estensore ha espressamente affermato: “...E poichè non è stata contestata da parte dell la circostanza che il superamento reddituale è avvenuto per la percezione di redditi da lavoro, la domanda va accolta”. Quindi, contrariamente a quanto eccepito dall' il giudicato si è Controparte_3
formato proprio sulla questione dirimente relativa al possesso di un reddito da lavoro dipendente superiore al limite.
La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata, con rigetto del gravame.
CP_ Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a carico dell'
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materiadi spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni – si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti
4 pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2350,00 oltre Iva, CPA e rimborso generali al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Antonio Paolozzi;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, 27.11.2025
Il Presidente
Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti. Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3356/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano (C.F. ) – C.F._1 pec. t, giusta procura generale alle liti per Notaio di Email_1 Per_1
Fiumicino del 22.03.2024 Rep. n. 37875, ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 CP_ presso sede
APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di Controparte_2 primo grado, dall'Avv. Antonio Paolozzi, C.F.:
, presso il quale elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is. G/1. Eventuali C.F._2 comunicazioni di cancelleria al seguente num. di fax 08118806901, nonché alla p.e.c Email_2
APPELLATO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, l'appellato CP_ in epigrafe indicata chiese la condanna dell' al pagamento della prestazione mensile del trattamento pensionistico quale cieco civile assoluto, così come riconosciuto in precedente sentenza irrevocabile dello stesso Ufficio n. 1724/15, in assenza di successivi mutamenti in fatto e diritto, per i ratei arretrati dal
01/8/2018 al 5/10/2023, precisando che per il periodo 1.11.2015/30.7.2018 aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n.277/2018, confermato con sentenza 306/2023 del Tribunale, decisione a sua volta CP_ confermata da questa stessa Corte con sentenza 213/25 a seguito di gravame dell .
CP_ Instaurato il contradditorio, l' si costituiva tardivamente e il Giudice adito, con sentenza n. 2105/2024 CP_ accolse il ricorso, disattendendo la tesi difensiva dell' in merito al mutamento della situazione di fatto, con riguardo al requisito reddituale;
condannò quindi l'Istituto al ripristino della pensione dall'1.08.2018 al 5.10.2023 , oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha spiegato appello l' con atto depositato in data 13.12.2024, Pt_1 eccependo l'erroneità della tesi esposta in sentenza. Ha sostenuto che il precedente giudicato era produttivo di effetti – come riconosciuti dal Tribunale – soltanto fino al deposito della sentenza laddove per il periodo successivo era stato corrisposto soltanto l'indennità speciale percependo il ricorrente un reddito superiore al limite previsto dalla normativa;
ha concluso, quindi, per la riforma della impugnata sentenza .
L'appellato si è costituito sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come
“sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente esaminata la questione degli effetti del precedente giudicato (v. in atti Sentenza
Tribunale di Torre Annunziata n1724/2015) relativamente al controverso rapporto di durata tra le parti.
Costituisce principio consolidato, ribadito dalla recente giurisprudenza di Cassazione, quello secondo cui
“Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021 - Rv. 663150 - 01).
2 CP_ Nella specie l' con riguardo alle sopravvenienze di fatto o diritto che potrebbero interferire con l'efficacia dell'eccepito giudicato, ha dedotto che il ricorrente percepisce la pensione .
La circostanza è stata correttamente ritenuta ininfluente dal Tribunale.
Invero nella pronuncia del 2015, passata in giudicato, era stato riconosciuto il diritto del ricorrente, quale cieco ventesimista, al ripristino della pensione in godimento illegittimamente sospesa per superamento dei limiti reddituali dovuto a svolgimento di attività CP_ lavorativa e l' era stato condannato al pagamento dei ratei maturati dal 1.5.2009. Il riconoscimento era espressamente fondato sulla ritenuta applicazione dell'art. 68 l.n. 153/1969 anche ai ciechi civili titolari di prestazioni assistenziali- e quindi non solo ai titolari di prestazioni previdenziali- che, in epoca successiva al riconoscimento della prestazione, avessero trovato un'occupazione che comportava il superamento del limite reddituale fissato dalla legge.
Nella sentenza il Giudice aveva infatti aderito al principio statuito dalla Suprema Corte ( sent.n. 15646/12), secondo cui nei confronti dei ciechi vige un trattamento di miglior favore rispetto alle altre categorie di invalidi civili , per cui l'entità del reddito, anche superiore ai limiti di legge , in conseguenza dell'impiego dell'interessato, non comporta il venir meno del diritto alla prestazione;
nel giustificare la deroga i favore dei ciechi civili alla conservazione del trattamento in godimento anche in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti, cioè quello reddituale, il Tribunale aveva fatto riferimento alla tutela dell'affidamento riposto dal cittadino nell'attuale ammontare del beneficio previdenziale anche in una prospettiva di progettualità di vita.
Ciò posto nel caso di specie, con argomentazione immune da censure, il giudice di primo grado ha accertato che la sentenza intervenuta tra le medesime parti e passata in giudicato, aveva esplicitamente affermato che rispetto alla prestazione in oggetto destinata ai ciechi assoluti ,era del tutto irrilevante il requisito reddituale, in conformità al precedente orientamento espresso dai giudici di legittimità; la sentenza qui impugnata ha pure escluso che l avesse Pt_1
prospettato l'avvenuta modificazione di elementi di fatto o mutamenti del quadro normativo di riferimento sussistente al momento dell'emissione della pronuncia passata in giudicato, essendosi, piuttosto, limitato ad eccepire la rilevanza dell'elemento reddituale, già esclusa nella sentenza n. 1724/2015 per i motivi predetti , sentenza che l' non ha inteso impugnare. Pt_1
E' evidente , quindi , che tanto il requisito sanitario (cecità assoluta), quanto la situazione reddituale
(superamento del limite), siano rimaste immutate rispetto
3 alla precedente decisione, per cui giustamente l convenuto è stato condannato in primo grado al Pt_1 pagamento delle prestazioni richieste.
CP_ Stando così le cose appaiono allora del tutto inammissibili le doglianze sulla cui base l' cerca di ottenere una nuova valutazione della disciplina già esaminata nella sentenza passata in giudicato e ritenuta applicabile alla fattispecie in termini ormai inoppugnabili;
né possono incidere sul giudicato le mutate interpretazioni giurisprudenziali di una stessa normativa (v. Sent. di questa Corte n. 2188/2024 pubbl. il
27/05/2024 in atti).
Non coglie, pertanto , nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui l'estensore del precedente giudicato tra le parti abbia “espressamente evidenziato
CP_ che la pronuncia è correlata al fatto che l non provò l'esistenza di redditi da lavoro dipendente” e che
“la c.d. “regola del fatto concreto” contenuta nella sentenza, quindi, non ha investito la questione dirimente relativa al possesso di un reddito da lavoro dipendente per cui sul punto alcun giudicato si è formato” (cfr. 5
del proposto appello).
Ed infatti –come già detto-- dal mero dato letterale del richiamato giudicato, oltre che dalla complessiva disamina dello stesso, è dato rilevare che il Giudice
CP_ estensore ha espressamente affermato: “...E poichè non è stata contestata da parte dell la circostanza che il superamento reddituale è avvenuto per la percezione di redditi da lavoro, la domanda va accolta”. Quindi, contrariamente a quanto eccepito dall' il giudicato si è Controparte_3
formato proprio sulla questione dirimente relativa al possesso di un reddito da lavoro dipendente superiore al limite.
La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata, con rigetto del gravame.
CP_ Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a carico dell'
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materiadi spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni – si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti
4 pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2350,00 oltre Iva, CPA e rimborso generali al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Antonio Paolozzi;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, 27.11.2025
Il Presidente
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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