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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/09/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1874 /2020
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 26/09/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 1874 dell'anno 2020 promossa da
Parte_1
contro
CP_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono l'avv. MACALUSO ROSARIO per parte convenuta;
fino alle ore 10.50 nessuno è presente per l'appellante;
L'avv. MACALUSO ROSARIO si riporta alle note conclusive e ad eccezione di tardività dell'appello
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 10.51e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 16.25,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1874 del Ruolo Generale del 2020
TRA
elettivamente Parte_1
domiciliato inVIA VILLAREALE, N. 6 , presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Pt_1
STATO DI PALERMO , che la rappresenta e difende ex lege
PARTE APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Via Vitaliano Brancati, n. 2 Cefalu', presso lo CP_1
studio dell'avv. MACALUSO ROSARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 26/09/2025 e atti ivi richiamati
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
La controversia ha a oggetto l'appello avverso la sentenza n. 691/2019 con la quale il gdp di
Termini Imerese ha accolto l'opposizione e l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 22 ultimo comma, legge 689/81, proposte nell'interesse di
(ricorrente in primo grado) avverso l'ordinanza di sospensione in via cautelare CP_1
Pagina 2 di 6 della patente resa dal Prefetto di Palermo in relazione alla violazione dell'art. 186 co. 2^ lettera
B cds.
L'odierna appellante, premettendo preliminarmente la tempestività del gravame “... giusta la sospensione dei termini disposta dell'art. 83, comma 2, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili penali”, prorogata fino al 11 maggio 2020
dal D.L. dell'8 aprile 2020, n. 23.” , censurava nel merito la sentenza del g.d.p. per aver il giudicante erroneamente negato l'applicabilità dell'art. 223 del C.d.S., ritendo applicabile,
invece, la sanzione di cui all'art. 186, comma 9, C.d.S. in quanto norma speciale.
Chiedeva pertanto di annullare o comunque riformare la sentenza del Giudice di Pace di
Termini Imerese con conseguente rigetto del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio,
con vittoria di competenze, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il quale eccepiva preliminarmente la tardività dell'appello CP_1
perché “Nella fattispecie in esame la si è costituita personalmente, Parte_1
pertanto la sentenza che ha definito il giudizio, portante il n. 691/2019, è stata notificata alla presso la sede dell'Ente in via Cavour, 6, in data 10-12-2019”; sosteneva, nel merito, Parte_1
la correttezza della decisione del giudice di prime cure, chiedendone la conferma.
All'udienza del 04.03.2021 tenutasi in modalità cartolare, l'allora giudice istruttore dott.ssa
Marcatajo rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, venivano precisate le conclusioni dinanzi al mutato giudicante, nella persona del giudice scrivente, assegnatario del fascicolo dal
09.05.2022, e la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 26.9.2025 con termine per note conclusive.
2.Questioni preliminari e/o pregiudiziali.
La sentenza impugnata è stata notificata all'appellante il 10 dicembre 2019.
Va, innanzi tutto, constatata la ritualità della notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso la sede amministrazione e non già presso l'Avvocatura.
Se è vero, infatti, che di regola tutte le notifiche all'amministrazione dello Stato vanno
Pagina 3 di 6 effettuate — a pena di nullità — presso l'Avvocatura dello Stato (art. 11 R.D. 30 ottobre 1933 n.
1611), è parimenti vero che a tale regola fa eccezione il caso in cui la legge preveda la possibilità per le amministrazioni di difendersi a mezzo di propri funzionari, come avviene nella materia delle sanzioni amministrative, relativamente alla quale l'art. 23 comma 4 della legge n.
689 del 1981 — applicabile ratione temporis — prevede la facoltà dell'amministrazione di farsi rappresentare da un proprio funzionario appositamente delegato (facoltà ora prevista dall'art. 6, comma 9, del Digs. n. 150 del 2011, che ha sostituito il richiamato art. 23 della legge n. 698 del 1981)
Sul punto, le Sezioni unite della Suprema Corte hanno statuito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge n. 689 del 1981,1e previsioni del secondo e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria,
unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorquando detta autorità sia un'amministrazione dello Stato, comportano una deroga al primo comma dell'art. 11 comma primo del R.D. n. 1611 del 1933 sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all'Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l'autorità
opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al secondo comma del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura.
Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità
opposta e non presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ.,
i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (Sez. U, Sentenza n. 599 del 24/08/1999, Rv. 529423;
nello stesso 4 senso, Sez. 2, Sentenza n. 14543 del 21/06/2007, Rv. 600567; Sez. L, Sentenza n.
Pagina 4 di 6 20990 del 12/10/2010, Rv. 614973).
Ritenuta, quindi, regolare la notifica della sentenza il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Il ricorso in appello è stato depositato il 23.7.2020 e notificato il 25/08/2020, ben oltre il termine breve di trenta previsto dall'art. 325 cpc (scad. 09.01.2020).
L'appello è dunque inammissibile, come eccepito da parte convenuta, in seno alla propria costituzione.
Neppure giova a far salva la tardiva proposizione la richiamata sospensione dei termini disposta dell'art. 83, comma 2, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale “Dal 9
marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili penali”, prorogata fino al 11 maggio 2020 dal D.L. dell'8 aprile
2020, n. 23.
La sospensione in oggetto, infatti, riguarda un periodo in cui (dal 9 marzo al 11 maggio
2020) il termine breve per appellare era già spirato.
Ne consegue l'inammissibilità del proposto appello.
3.Spese di lite.
Le spese – liquidate in dispositivo ed DM 55/14 e succ. mod. – seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
A)DICHIARA inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Termini Imerese n. 691/2019;
B)CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese che si liquidano in complessivi € 852,00
oltre CPA, spese generali e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore
Pagina 5 di 6 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 26/09/2025 .
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 6 di 6
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 26/09/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 1874 dell'anno 2020 promossa da
Parte_1
contro
CP_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono l'avv. MACALUSO ROSARIO per parte convenuta;
fino alle ore 10.50 nessuno è presente per l'appellante;
L'avv. MACALUSO ROSARIO si riporta alle note conclusive e ad eccezione di tardività dell'appello
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 10.51e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 16.25,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1874 del Ruolo Generale del 2020
TRA
elettivamente Parte_1
domiciliato inVIA VILLAREALE, N. 6 , presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Pt_1
STATO DI PALERMO , che la rappresenta e difende ex lege
PARTE APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Via Vitaliano Brancati, n. 2 Cefalu', presso lo CP_1
studio dell'avv. MACALUSO ROSARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 26/09/2025 e atti ivi richiamati
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
La controversia ha a oggetto l'appello avverso la sentenza n. 691/2019 con la quale il gdp di
Termini Imerese ha accolto l'opposizione e l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 22 ultimo comma, legge 689/81, proposte nell'interesse di
(ricorrente in primo grado) avverso l'ordinanza di sospensione in via cautelare CP_1
Pagina 2 di 6 della patente resa dal Prefetto di Palermo in relazione alla violazione dell'art. 186 co. 2^ lettera
B cds.
L'odierna appellante, premettendo preliminarmente la tempestività del gravame “... giusta la sospensione dei termini disposta dell'art. 83, comma 2, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili penali”, prorogata fino al 11 maggio 2020
dal D.L. dell'8 aprile 2020, n. 23.” , censurava nel merito la sentenza del g.d.p. per aver il giudicante erroneamente negato l'applicabilità dell'art. 223 del C.d.S., ritendo applicabile,
invece, la sanzione di cui all'art. 186, comma 9, C.d.S. in quanto norma speciale.
Chiedeva pertanto di annullare o comunque riformare la sentenza del Giudice di Pace di
Termini Imerese con conseguente rigetto del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio,
con vittoria di competenze, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il quale eccepiva preliminarmente la tardività dell'appello CP_1
perché “Nella fattispecie in esame la si è costituita personalmente, Parte_1
pertanto la sentenza che ha definito il giudizio, portante il n. 691/2019, è stata notificata alla presso la sede dell'Ente in via Cavour, 6, in data 10-12-2019”; sosteneva, nel merito, Parte_1
la correttezza della decisione del giudice di prime cure, chiedendone la conferma.
All'udienza del 04.03.2021 tenutasi in modalità cartolare, l'allora giudice istruttore dott.ssa
Marcatajo rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, venivano precisate le conclusioni dinanzi al mutato giudicante, nella persona del giudice scrivente, assegnatario del fascicolo dal
09.05.2022, e la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 26.9.2025 con termine per note conclusive.
2.Questioni preliminari e/o pregiudiziali.
La sentenza impugnata è stata notificata all'appellante il 10 dicembre 2019.
Va, innanzi tutto, constatata la ritualità della notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso la sede amministrazione e non già presso l'Avvocatura.
Se è vero, infatti, che di regola tutte le notifiche all'amministrazione dello Stato vanno
Pagina 3 di 6 effettuate — a pena di nullità — presso l'Avvocatura dello Stato (art. 11 R.D. 30 ottobre 1933 n.
1611), è parimenti vero che a tale regola fa eccezione il caso in cui la legge preveda la possibilità per le amministrazioni di difendersi a mezzo di propri funzionari, come avviene nella materia delle sanzioni amministrative, relativamente alla quale l'art. 23 comma 4 della legge n.
689 del 1981 — applicabile ratione temporis — prevede la facoltà dell'amministrazione di farsi rappresentare da un proprio funzionario appositamente delegato (facoltà ora prevista dall'art. 6, comma 9, del Digs. n. 150 del 2011, che ha sostituito il richiamato art. 23 della legge n. 698 del 1981)
Sul punto, le Sezioni unite della Suprema Corte hanno statuito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge n. 689 del 1981,1e previsioni del secondo e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria,
unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorquando detta autorità sia un'amministrazione dello Stato, comportano una deroga al primo comma dell'art. 11 comma primo del R.D. n. 1611 del 1933 sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all'Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l'autorità
opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al secondo comma del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura.
Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità
opposta e non presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ.,
i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (Sez. U, Sentenza n. 599 del 24/08/1999, Rv. 529423;
nello stesso 4 senso, Sez. 2, Sentenza n. 14543 del 21/06/2007, Rv. 600567; Sez. L, Sentenza n.
Pagina 4 di 6 20990 del 12/10/2010, Rv. 614973).
Ritenuta, quindi, regolare la notifica della sentenza il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Il ricorso in appello è stato depositato il 23.7.2020 e notificato il 25/08/2020, ben oltre il termine breve di trenta previsto dall'art. 325 cpc (scad. 09.01.2020).
L'appello è dunque inammissibile, come eccepito da parte convenuta, in seno alla propria costituzione.
Neppure giova a far salva la tardiva proposizione la richiamata sospensione dei termini disposta dell'art. 83, comma 2, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale “Dal 9
marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili penali”, prorogata fino al 11 maggio 2020 dal D.L. dell'8 aprile
2020, n. 23.
La sospensione in oggetto, infatti, riguarda un periodo in cui (dal 9 marzo al 11 maggio
2020) il termine breve per appellare era già spirato.
Ne consegue l'inammissibilità del proposto appello.
3.Spese di lite.
Le spese – liquidate in dispositivo ed DM 55/14 e succ. mod. – seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
A)DICHIARA inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Termini Imerese n. 691/2019;
B)CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese che si liquidano in complessivi € 852,00
oltre CPA, spese generali e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore
Pagina 5 di 6 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 26/09/2025 .
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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