Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata per la trattazione finale al giorno 18.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.2425 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Torre Annunziata promossa DA
, nato il giorno 5/6/1957 in CASTELLAMMARE di Parte_1
e in PIMONTE, C.F.: CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per mandato in atti, d presso il cui studio elettivamente domicilia in CASTELLAMMARE di STABIA alla via DENZA, n.19 RICORRENTE
CONTRO Controparte_1
in persona del regionale della Campania
[...] CP_2
.t., rappresent eso dall'avv. Carlo Maria LIGUORI, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con il quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. SAN LAZZARO
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento maggiori provvidenze da malattia professionale a seguito di aggravamento;
riconoscimento dell'origine professionale di nuovi eventi morbosi;
spese sanitarie.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 24.04.2024, il sig. Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata allegando:
-- di aver lavorato alle dipendenze della “ , società operante nel CP_3 settore della progettazione e produz onenti e di sistemi
1
-- di aver proposto, in costanza di rapporto di lavoro, ricorso giudiziale contro l' dinanzi al G.U.L. di questo Tribunale, al fine di ottenere CP_1
l' o per danno biologico da postumi derivatigli dalla malattia professionale contratta sul luogo di lavoro e in dipendenza di attività lavorativa;
-- che la relativa controversia sfociava nella sentenza n.853/2022 pubblicata il 3.6.2022, con la quale, riconosciuta la sussistenza di un danno biologico permanente derivante da malattia professionale, consistita in “ipoacusia percettiva bilaterale”, nella misura del 17%, l' veniva condannato alla CP_1 liquidazione della relativa rendita;
-- che, però, la medesima esposizione al rischio rumore, protrattasi fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31.12.2021, aveva determinato l'insorgenza di un nuovo evento morboso della stessa natura della ipoacusia percettiva bilaterale, oltre allo sviluppo di una sindrome ansiosa;
-- di aver, pertanto, presentato all in data 23/05/2023, domanda di CP_1 revisione al fine di vedersi riconos ine professionale dei nuovi eventi morbosi, con conseguente aggravamento dei postumi riconosciuti;
-- di essersi visto confermare dall'Istituto assicurativo il grado della menomazione psicofisica patito nella misura del 17%, con provvedimento del 19 dicembre 2023;
-- di avere inutilmente proposto, il 19 gennaio 2024, opposizione avverso la predetta determinazione. Tanto premesso, chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare l'origine professionale dei nuovi eventi morbosi sopravvenuti, descritti in termini di
“ipoacusia percettiva bilaterale” e di “disturbo ansioso depressivo reattivo con marcata componente ansiosa”, e la conseguente riduzione della integrità psico-fisica nella misura del 54%, ovvero in quella diversa risultante in corso di causa, con conseguente condanna dell convenuto alla CP_1 corresponsione delle provvidenze dovute. Chied oltre, la condanna dell a fornire al ricorrente un apparecchio di protesi auricolare come CP_4 pre ll'art. 66 del DPR n. 1124/1965. Il tutto con vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepita CP_1 preliminarmente la inammissibilità della nda per violazione del principio del “né bis in idem”, resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea. In subordine, chiedeva la prescrizione del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111, 112 T.U. n. 1124/65.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 18.04.2025, ricevuta contezza delle richieste conclusive in epigrafe richiamate, il Giudice, ritenuta la controversia decidibile su base documentale, assegnava la causa a sentenza.
2 (2)
Va, in primo luogo perimetrato l'ambito espositivo e dimostrativo della pretesa azionata, avuto riguardo alle difese valorizzate dall'ente assicuratore.
Parte ricorrente, infatti, ha espressamente denunciato di inattendibilità, sulla base di un parere medico legale di parte a sua volta dismesso alla luce di documentazione medica, il responso finale del resistente Istituto, reso all'esito della visita di revisione dell'11 ottobre 2023, con il quale aveva confermato il grado di menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente già conclamato nella sentenza resa dal G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA inerente il contenzioso inter partes iscritto al R.G. n. 2834/2021. Con tale primo pronunciamento era stata riconosciuta l'origine professionale della -sola- malattia da ipoacusia percettiva bilaterale con grado di menomazione da postumi permanenti al 17%.
La questione che si pone all'attualità è, pertanto, quella dell'aggravamento della complessiva situazione clinico-menomativa, nella prospettazione attorea attestatasi almeno al 54% di invalidità e quindi tale da giustificare l'erogazione di un maggiore indennizzo. Aggravamento che sarebbe reso visibile dalla sopravvenienza di nuovi eventi morbosi a derivazione professionale patiti dal ricorrente, descritti in termini di “ipoacusia percettiva bilaterale” e di “disturbo ansioso depressivo reattivo con marcata componente ansiosa”, dovuti alla protratta esposizione del IOVINO al rischio rumore presente negli ambienti di lavoro, perdurata fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (31.12.2021).
Si legge nell'atto introduttivo di lite.
< ... il ricorrente, già titolare … di rendita di inabilità a causa di malattia professionale riconosciuta dalla sentenza n. 853/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, risulta affetto da nuova malattia, seppure della stessa natura di quella di cui alla menzionata sentenza, essendo egli stato esposto continuativamente, nello svolgimento della sua attività lavorativa, a rumore otolesivo presente nell'ambiente dove egli svolgeva detta attività. … Si precisa che detta esposizione è continuata e si è protratta successivamente alla data dell'esame audiometrico del 20.09.2019 (doc. n.7), posto a fondamento della sentenza n. 853/2022, e successivamente anche alla decorrenza della rendita fissata, in detta sentenza, alla data del 23 novembre 2020; detta esposizione è durata fino al 31.12.2021 ultimo giorno di lavoro del ricorrente.
… Ai fini, pertanto, della richiesta costituzione di rendita unica si ritiene, conclusivamente, che debba tenersi conto sia della malattia costituita dalla ipoacusia percettiva bilaterale riconosciuta dalla sentenza n.853/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, sia del nuovo evento morbigeno costituito anche esso dalla ipoacusia percettiva bilaterale causata dalla protrazione dell'esposizione della persona del ricorrente al rumore otolesivo nel suo ambiente di lavoro fino alla data del 31 dicembre 2021, ultimo giorno di
3 lavoro, ed, infine, anche dell'evento morbigeno costituito dal disturbo psicotico sopra menzionato >.
Sul punto, l'Ente resistente ha eccepito, per come anticipato, l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del “ne bis in idem”, sostenendo che la pretesa in questa sede scrutinata non ha ad oggetto una nuova patologia frutto della medesima esposizione al rischio rumore, ma una malattia professionale già precedentemente vagliata dall'Autorità Giudiziaria con sentenza n. 853/2022 del G.U.L. di Torre Annunziata. E che, pertanto, la nuova domanda si risolve nella pretesa di una nuova e diversa lettura di situazioni già definitivamente vagliate dall'A.G. (3)
L'eccezione del resistente è fondata e, pertanto, la domanda CP_1 attorea “principale” va dichiarata i sibile.
Con ricorso iscritto al R.G. n. 2834/2021, il ricorrente aveva convenuto in giudizio l dinanzi al G.U.L. di questo Tribunale per sentir CP_1 dichiarare < malattia costituita dalla ipoacusia percettiva bilaterale con disturbo ansioso depressivo reattivo con marcata componente ansiosa è stata contratta a causa e nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente>. Il sig. , muovendo da detta premessa, sollecitava la condanna Pt_1 dell'Ent costituire e liquidare in favore del ricorrente una rendita per la lesione dell'integrità psicofisica causata dalla indicata malattia professionale nella misura del 22% con riferimento alla tabella di cui all'allegato n. 2 al D.M. 12.07.2000 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU, a far data dal 14.06.19, giorno di manifestazione della malattia>.
Risulta per tabulas che tale controversia era sfociata nella sentenza n.853/2022 pubblicata il 3.6.2022, passata in giudicato. Con detto pronunciamento si era accertato, sulla scorta della C.T.U. medica espletata in corso di giudizio dal perito incaricato dr.ssa , Persona_1 che dalla malattia professionale riscontrata a carico d Pt_1 derivato un danno biologico permanente fissato nella misura del Seguiva la condanna dell alla liquidazione delle relative provvidenze. CP_1
Che, evidentemente, rest connesse al vulnus portato in emersione dal perito. Id est: ipoacusia percettiva bilaterale.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente agisce per l'accertamento della seguente situazione: < … gli eventi morbigeni costituiti da ipoacusia percettiva bilaterale e … disturbo ansioso depressivo reattivo con marcata componente ansiosa, eventi sopraggiunti nel corso degli anni dal 2019 ad oggi come sopra specificato, sono stati causati dalla protrazione dell'esposizione della persona del ricorrente al rumore otolesivo presente nel luogo di lavoro dove egli ha svolto la sua attività lavorativa fino al suo ultimo giorno di lavoro del 31.12.2021>. Da detto scenario discende la richiesta di condanna dell'Ente resistente … alla costituzione di una rendita unica in favore del ricorrente, corrispondente
4 al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica dello stesso pari al 54% o al grado ritenuto di giustizia previa valutazione complessiva dei postumi relativi alla lesione della predetta integrità psicofisica causati sia dalla malattia professionale riconosciuta dalla sentenza n. 853/2022 del Tribunale di Torre Annunziata sia dai sopravvenuti eventi morbigeni sopra menzionati oltre a fornire al ricorrente apparecchio di protesi auricolare come prescritto dall'art. 66 del DPR n. 1124/1965>. (4)
Va subito evidenziato che non è ben chiara la perimetrazione medico sanitaria valorizzata dall'istante nel presente contesto. Nebulosa rimane infatti la individuazione dell'ubi consistam del “novum”, rimasto in sospeso fra l'aggravamento in senso tecnico della medesima malattia professionale e il profilarsi di nuove patologie rivelate da nuova documentazione medica.
In realtà la premessa da cui muove il sig. è errata. Pt_1
Da variegate, concorrenti prospettive.
In primo luogo, la dr.ssa ha accertato la patologia Parte_2 professionale con decorrenza 14 a seguito di visita del 22 febbraio 2022. Consegue che non vi sono nuove e diverse situazioni lavorative non valutate dal perito atteso che la visita è stata effettuata all'indomani della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta con il pensionamento del 31 dicembre 2021.
Specularmente deve prendersi atto che la documentazione medica che, in ottica attorea, dovrebbe giustificare l'evoluzione peggiorativa del quadro clinico è esattamente la stessa messa a disposizione del C.T.U. nel pregresso contenzioso. Non è, cioè, vero che il perito avrebbe basato il suo responso sul solo referto audiometrico del 20 settembre 2019 restando verificabile cartolarmente che le conclusioni raggiunte dalla dr.ssa
[...]
valorizzano -fra gli altri- anche i referti del 18 febbraio 2021, Pt_2
021 e 3 maggio 2021. Id est: la stessa documentazione sanitaria che dovrebbe attestare l'aggravamento della ipoacusia e il sorgere della nuova menomazione costituita dal vulnus psichico.
Nemmeno è fondata l'allegazione secondo la quale la patologia depressiva sarebbe rimasta estranea al primo contenzioso. Per come verificato, una tale patologia non è stata riscontrata dal perito che ha esaminato gli esiti di entrambe le visite psichiatriche, rispettivamente del 18 febbraio e 3 maggio 2021. Del resto, si è visto quale sia stata la perimetrazione della prima pretesa azionata dal sig. , pretesa che inglobava a tutti gli effetti anche la Pt_1 menomazione ps he, tuttavia, non è stata riscontrata dalla dr.ssa nonostante la stessa abbia esaminato la documentazione oggi Pt_2
ad evasione di un mandato di solare trasparenza. Che qui si riporta:
5 accerti il perito, esaminati gli atti di causa e la documentazione medica prodotta …, la natura delle patologie da cui questi risulta affetto e ne determini l'epoca di insorgenza …; accerti quindi se le infermità riscontrate siano di origine professionale …; valuti quale sia il grado di invalidità per postumi permanenti …>. E' opportuno rammentare quanto si precisava nel primo ricorso introduttivo al fine di una “leggibile” definizione dell'ambito di quella controversia: il ricorrente al momento dell'assunzione (1991) press Controparte_5 non era affetto né da patologie e disfunzioni agli organ i neuro-psichici …>. Insomma.
Da un lato vi è coincidenza tra le patologie denunciate dal ricorrente nel primo giudizio e quelle asseritamente di nuova emersione poste a fondamento della pretesa attuale, coinvolgenti, in ambedue i casi, sia l'apparato uditivo (ipoacusia percettiva bilaterale) che il sistema neuro- psichico (disturbo ansioso depressivo reattivo con marcata componente ansiosa).
Dall'altro, vi è piena coincidenza di allegazioni documentali nelle due controversie con conseguente concludenza delle verifiche consulenziali pregresse.
Infine, non sono predicabili elementi di novità in quanto ad una visita medico legale eseguita successivamente al pensionamento del lavoratore corrisponde la mancanza di referti realmente diversi da quelli valorizzati nel pregresso giudizio.
Consegue che la nuova iniziativa giudiziale, nella buona sostanza, ripiega sulla rivisitazione di un quadro clinico già esaminato dalla necessaria prospettiva “tecnica”, la cui perimetrazione diagnostica ed invalidante è stata integralmente recepita in una sentenza passata in cosa giudicata. Come tale intangibile. In altri termini.
Il vulnus al sistema neuro-psichico, documentato già nel primo contenzioso e parte integrante della patologia in quella sede denunciata come di origine professionale, è stato analizzato nel pregresso contesto giudiziale dalla ineludibile prospettiva medico legale. La sentenza, nelle more passata in cosa giudicata, resa sulla base delle risultanze peritali, ha escluso che il complesso invalidante a derivazione professionale ricomprendesse anche il disturbo ansioso depressivo.
A definitiva conferma della esatta perimetrazione del primo contenzioso e della sentenza conclusiva dello stesso si segnala che nella parte finale della motivazione, concernente la questione del governo delle spese di lite, a sostegno del giudizio di soccombenza non totale dell CP_1 il G.U.L. osservava: la patologia riscontrata dal perito nella sua derivazione professionale è diversa e meno grave rispetto a quella denunciata …>
6 Solo a margine, e per compiutezza espositiva, si segnala che dal parere del consulente di parte ricorrente emergerebbe l'esistenza di un non meglio individuato referto psichiatrico del 20 ottobre 2022, mai nemmeno citato nell'atto introduttivo di lite, naturalmente non prodotto, di cui si ignora l'effettiva pregnanza sanitaria ancor prima che medico legale. Trattasi, pertanto, di un dato non analizzabile, per ragioni formali e sostanziali, nel presente contesto decisionale. (5)
Parimenti inaccoglibile si palesa la domanda inerente la fornitura di un apparecchio di protesi auricolare come prescritto dall'art. 66 del DPR n. 1124/1965, veicolata in maniera assolutamente generica ed astratta, senza alcuna documentazione a sostegno in grado di svelarne la reale perimetrazione e la reale necessità. Anche in questo caso, inoltre, deve segnalarsi che analoga domanda era stata formulata già nel primo contenzioso e rigettata con ampia motivazione. Naturalmente non gravata da appello e alla quale si rimanda. (6)
In definitiva.
Il capo di domanda attorea concernente la rivisitazione in melius delle provvidenze già poste a carico dell deve essere dichiarata CP_1 inammissibile, per la presenza di un giudica estione posta.
Il capo di domanda inerente la fornitura di protesi va rigettata nel merito.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 16/05/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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