Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 31/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte rispettivamente ai nn. 499/2022 R.G. e 629/2022 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo proposte da Parte 1 (c.f. C.F. 1 1), nata a [...] il [...];
Parte 2 (c.f. C.F. 2 ), nata a [...] l'[...];
Parte 3 (c.f. C.F. 3 ), nata a [...] il [...],
tutte rappresentate e difese, in virtù di procure ad litem allegate all'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Emmanuele VIRGINTINO, Pier Paolo CHIECO e Pietro
VIRGINTINO, domiciliatari,
-opponenti- nonché da
CA AT (c.f. C.F. 4 ), nata a [...] il
4.10.1938;
Parte 4 (c.f. C.F. 5 ), nata a [...] il [...], entrambe rappresentate e difese, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Davide Serafino RIMOLDI, domiciliatario
-opponenti- contro in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1
alla v. don Pancrazio Toscano, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce CP 1
-convenuto opposto-
CONCLUSIONI (come da note di trattazione per l'udienza del 5.6.2024)
Per le opponenti ' Parte 2 Parte 3ed Parte 1
"...accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione, ai sensi
[...]
dell'art. 2394 c.c., del diritto di credito azionato in via monitoria dal CP_1
[...] anche in danno delle odierne opponenti, per i motivi compiutamente esaminati nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, e, per l'effetto, dichiarare nullo e improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 29/2022 emesso dal Tribunale di
Matera in data 25.01.2022, con conseguente revoca dello stesso;
in via subordinata, in accoglimento dell'eccezione di ultrapetizione, previa revoca del predetto decreto, perché emesso per un importo non dovuto solidalmente, determinare la minor somma cui le odierne opponenti saranno eventualmente tenute alla restituzione nei confronti del Controparte_1 ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., in virtù delle rispettive
,
quote di eredità... Parte 4Per le opponenti CA AT e '... in via preliminare: dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo n. 29/2022 emesso dal
Tribunale di Matera per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 cpc e segg.; nel merito: accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto del Controparte 1 a richiedere la restituzione del buono contributo revocare il decreto ingiuntivo n.
29/2022 oggi opposto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto...' "
Per l'opposto Controparte_1 "...si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e successivi atti e verbali di causa, impugnando quanto ex adverso dedotto
[rigettare l'opposizione proposta, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto]..."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazione notificati rispettivamente in date 18.3.2022 e 31.3.2022 [...]
, Parte 3 dapprima e quindi CA Pt 1 Parte 2 ed AT e Parte 4 opponevano il decreto ingiuntivo n. 29/2022 emesso nei loro confronti in data 25.1.2022 dal Tribunale di Matera nell'ambito del procedimento monitorio n. 121/2022 R.G.
Le prime opponenti, segnatamente, eccepivano preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto, così come azionato in via monitoria dall'ente pubblico ingiungente, alla ripetizione delle somme versate dal in Controparte_1
adempimento della sentenza di condanna n. 1020/2002 resa il 27.11.2002 dal Tribunale di Matera, poi riformata dalla pronuncia della Corte d'Appello di Potenza n. 174/2008 del 25.7.2008, essendo spirato il relativo termine decennale, decorrente da tale ultima data (pubblicazione della sentenza di secondo grado), nel difetto di validi atti interruttivi, non potendo ritenersi idonea a tal fine la nota raccomandata del 6.7.2012, siccome inviata non alle parti odierne opponenti, ed Pt 2 ed Parte 1
bensì ai loro difensori nel giudizio nelle more conclusosiParte_3
,
anche nel grado del procedimento per Cassazione.
Deducevano altresì le prime opponenti, alla stregua di ulteriori doglianze sviluppate analogamente anche dalle altre attrici CA AT e Parte_4
l'erroneità del titolo monitorio nella parte in cui lo stesso reca la condanna nei confronti delle deducenti “quali eredi di ", benché le stesse non rivestano Persona 1
invece tale qualità ed eccepivano il vizio di ultrapetizione, per essere stata ivi disposta la condanna di tutti i debitori in solido, nonostante nel ricorso monitorio non fosse stata avanzata alcuna espressa domanda in tal senso.
Infine ed in ulteriore subordine, nell'atto di citazione in opposizione di cui al giudizio n. 499/2022 R.G., veniva dedotta la violazione degli artt. 752 e 754 c.c., dovendo l'eventuale diritto alla ripetizione delle somme riscosse, all'esito del fruttuoso esperimento dell'azione espropriativa prezzo terzi conclusasi con ordinanza di assegnazione del 22.3.2005, essere disposto in ragione delle rispettive quote di spettanza derivanti dall'eredità devolutasi in morte di de cuius Persona 2 ノ
delle prime opponenti. ("nel caso di specie, 1/3 ciascuna della quota paterna di 1/5 sulla proprietà immobiliare").
'Le ulteriori attrici in opposizione, CA AT e inoltre, Parte_4 eccepivano la “improponibilità della domanda” monitoria avanzata dal Comune opposto, per aver quest'ultimo implicitamente rinunciato a far valere ogni pretesa restitutoria mediante il contegno processuale omissivo serbato in sede di procedimento esecutivo presso terzi, non avendo, segnatamente, l'ente territoriale spiegato alcuna opposizione né all'atto di precetto né al pignoramento e non avendo formulato alcuna espressa riserva di ripetizione di quanto versato alle parti opponenti in forza della sentenza di condanna di primo grado.
Inoltre, deducevano l'inammissibilità del ricorso al procedimento monitorio per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, determinato, invero, soltanto nel suo ammontare, in quanto oggetto di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione mediante l'ordinanza connotata in termini di idoneità al giudicato, ma inesigibile, alla luce della irretrattabilità della statuizione di cui al capo 1) della sentenza di primo grado, nella parte in cui “riconosceva ai fratelli Pt 4 il diritto al percepimento del c.d. buono terremoto malgrado non fossero stati rispettati i termini di cui all'art. 15 l. 218/91", non oggetto, ad avviso delle deducenti CA di modifica da parte né della sentenza d'appello néONORATI e Parte 4 '
della pronuncia di cassazione.
Nel costituirsi in giudizio, il Controparte_2 deduceva, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal primo gruppo di opponenti, in primis l'operatività, per effetto della intervenuta proposizione del ricorso per Cassazione, dell'effetto interruttivo permanente di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. e, comunque, allegava, documentandolo, di aver provveduto a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite a mezzo di raccomandata inviata l'11.7.2012 ricevuta il 19.7.2012 alle odierne parti opponenti “presso l'avvocato Grassani, il quale ultimo, in nome e per conto delle stesse ( Parte 2 ed ed altri), respingeva laParte 1 Parte 3
richiesta restitutoria formulata dal Controparte_1 Quindi argomentava, in ordine alla comune doglianza circa l'erroneità dell'indicazione di tutte le opponenti quali eredi di e l'ultrapetizione del decreto Persona 1
monitorio nella parte relativa alla attribuzione in via solidale dell'obbligazione pecuniaria, che nessuna delle odierne attrici aveva mai speso la qualità “di eredi pro quota" in alcuno dei gradi di giudizio relativi al riconoscimento del “buon-terremoto” e neppure in sede di espropriazione presso terzi ai danni dell'Ente territoriale ingiungente, dovendo pertanto presumersi, indipendentemente da una specifical domanda in tal senso, la sussistenza di un vincolo di solidarietà passiva alla stregua dell'art. 1292 c.c.
Né sarebbe stata idonea ad inficiare la validità del decreto ingiuntivo de quo, sempre alla stregua delle allegazioni difensive del CP 1 opposto, l'erronea indicazione dell'inciso "quali eredi di Persona 1 ', frutto di un evidente refuso materiale,
laddove, comunque, nel corpo del ricorso era stato espressamente dato atto dei precisi dati identificativi dei singoli debitori (tra i quali anche gli eredi di Persona 1 )
e delle rispettive qualità, mediante il puntuale richiamo a tutti i gradi di giudizio pregressi.
Infine, quanto alle residue doglianze di stabilizzazione degli effetti dell'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione presso terzi e di inapplicabilità alla fattispecie del procedimento monitorio, eccepiva il Controparte_1 la non pertinenza delle pronunce giurisprudenziali richiamate dalla controparte, atteso che la sopravvenuta riforma in appello della sentenza azionata come titolo esecutivo non inerisce a “ragioni sostanziali riferite all'esecuzione stessa ”.
Così sinteticamente riportate le posizioni delle parti, trattate unitariamente nella presente sentenza per effetto della disposta riunione dei procedimenti connessi nn.
499/2022 e 629/2022 R.G. giusta ordinanze del 15.2.2023, va preliminarmente accolta l'eccezione, sollevata esclusivamente nell'interesse delle opponenti Parte_2 di prescrizione del diritto azionato in via Parte 1 ed Parte 3
monitoria dal Comune opposto. Ed invero, pertinente risulta il richiamo delle attrici ai principii espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al termine iniziale di decorrenza di tale causa estintiva dell'obbligazione in ipotesi, quale esattamente quella della fattispecie in esame, nelle quali la pretesa restitutoria tragga origine dalla pronuncia di riforma della sentenza di primo grado, attributiva di un diritto di credito, emessa in sede di appello.
Più specificamente, “il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, ed è interrotta dalla notifica dell'atto di appello, con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato, solo a condizione che in tale atto (o successivamente, in caso di esecuzione avviata dopo la proposizione dell'impugnazione) sia stata espressamente formulata la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
in assenza di tale domanda, infatti, non può operare automaticamente l'effetto interruttivo previsto dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., in quanto il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo (l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato), che potrebbe del tutto mancare (o, comunque, sopravvenire) al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello”. (Cass., VI, n.
27131/2018). E ciò poiché, a mente della motivazione di tale pronuncia della Suprema
Corte, "il diritto alla restituzione non ha alcuna relazione con lo specifico rapporto controverso in appello. Vi è, invero, un autonomo obbligo di ripristino dello status quo ante, che ha la sua fonte non nella vicenda sostanziale da cui origina il giudizio ma in un fatto nascente dal processo ovvero la avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale e la sopravvenuta caducazione del medesimo titolo, indipendentemente dalle vicende relative al rapporto controverso. Neppure sussiste un rapporto di necessaria conseguenzialità rispetto alla domanda di riforma della sentenza di primo grado;
il diritto alla restituzione invero presuppone un fatto, l'adempimento della sentenza di primo grado, che potrebbe del tutto mancare o, comunque, sopravvenire alla proposizione della domanda d'appello sicché esso deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice per la produzione dell'effetto interruttivo della prescrizione". Di tal che, proprio in ragione della natura eventuale ed autonoma del fatto costituito dall'esecuzione forzosa della condanna portata dalla sentenza di primo grado, non può postularsi nella specie la ricorrenza di quel nesso di conseguenzialità e causalità, tra la domanda principale e quella restitutoria, che soltanto avrebbe potuto giustificare, sempre alla stregua dei principi nomofilattici della giurisprudenza di legittimità, l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione del diritto alla restituzione alla domanda principale avanzata nell'atto di citazione in appello (cfr. ex plurimis Cass., III, n. 16120/2023).
E che, peraltro, la specifica richiesta di restituzione di quanto corrisposto in adempimento della condanna portata dalla sentenza di primo grado, da parte del
Controparte_1 fosse stata tempestivamente avanzata nel corso del giudizio di
,
appello è circostanza non dimostrata e che non si evince dalla sentenza n. 174/2008 della Corte d'Appello di Potenza, non essendo stato prodotto l'atto di citazione in appello, ma soltanto il "controricorso con contestuale ricorso incidentale ex art. 371
c.p.c." spiegato dall'ente territoriale opposto nel diverso e successivo grado di giudizio per Cassazione, recante una domanda di condanna alla restituzione dell'intera somma versata agli opponenti ormai irrilevante e tardiva ai divisati fini interruttivi con effetto permanente della relativa prescrizione.
Né analoga idonea valenza interruttiva ex artt. 2943, co. 4 c.c. e 1219 c.c. può essere annessa, indipendentemente dalla circostanza del riscontro della stessa, dalla raccomandata prodotta dal in allegato alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta del 12.7.2022, siccome non inviata alle parti personalmente, bensì presso "gli Avvocati Goffredo Grassani e Tripputi” in Milano, il cui mandato processuale era già venuto a cessare per effetto della definizione dell'ultimo grado di giudizio. Infatti, “l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto" (cfr. Cass., III,
n. 27412/2021).
Se, pertanto, in ragione della cessazione del rapporto di mandato, nessun collegamento di tal fatta poteva essere più ravvisato tra la sfera giuridica degli opponenti e l'indirizzo dello studio degli ex patrocinatori, irrilevante si appalesa la successiva nota di riscontro dell'avv. GRASSANI “raccomandata anticipata via fax", non essendovi più alcun nesso tra l'attività processuale ormai definitivamente conclusa e quella di ricezione dell'atto sostanziale e stragiudiziale di costituzione in mora.
Conseguentemente, deve trovare accoglimento per Parte 1 [...]
Pt 2 ed Parte 3 in via preliminare ed assorbente rispetto alla disamina di ogni ulteriore questione di merito dalle medesime sollevata, l'eccezione di prescrizione, mentre non altrettanto può farsi con riferimento alla posizione delle ulteriori opponenti CA AT e le quali non hanno Parte 4 '
avanzato analoga doglianza, a fronte della condanna al pagamento in solido emessa in sede di decreto monitorio coerentemente con la fonte e natura della obbligazione restitutoria nascente dalla sentenza di appello ed in conformità alla presunzione di solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c. Deve, invero, inferirsi la non estensibilità in favore di tali ulteriori attrici, che nulla hanno eccepito in merito né si sono associate alle difese delle ulteriori ingiunte, degli effetti dell'estinzione tempestivamente eccepita dalle precedenti opponenti, poiché "in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta” (cfr. Cass., III, n. 15869/2019 nonché, in termini, Cass., III, n. 6934/2007
e Cass., III, n. 5262/2001).
Né meritevole di accoglimento, pertanto, si appalesa la eccezione sviluppata in tal senso dalle opponenti AT e Pt 4 sub specie di vizio di ultrapetizione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, vuoi perché la richiamata presunzione di cui all'art. 1294 c.c. per sua natura opera indipendentemente da una specifica domanda in tal senso, vuoi perché la pretesa creditoria azionata in via monitoria dal Comune opposto trae origine, in definitiva, dal pagamento di una somma indebita disposta in favore di ciascuno degli odierni opponenti.
Quanto, poi, alle ulteriori contestazioni di irretrattabilità dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'espropriazione presso terzi, per non essere stata in quella sede spiegata alcuna opposizione esecutiva, è appena il caso di rilevare, al di là della manifesta non pertinenza dei principii giurisprudenziali richiamati nella opposizione di cui al procedimento 629/2022 R.G., come la sentenza di appello, costitutiva, alla stregua di quanto già ampiamente argomentato, del diritto restitutorio vantato dall'ente territoriale opposto, fosse sopravvenuta alla conclusione del processo esecutivo (cfr. all. sub 1 alla comparsa di costituzione del 12.7.2022), sicché nessuna valida pregressa ragione di doglianza avrebbe potuto essere sollevata in sede espropriativa.
In ordine, infine, alla pretesa insussistenza dei presupposti per il ricorso al procedimento monitorio, sufficit il richiamo al consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale: "il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo."( Cass.,
VI, n. 30389/19).
Non sussistono, in altri termini, ragioni ostative di sorta all'accesso a tale procedimento semplificato, risultando nella specie il credito azionato dal CP 1
[...] certamente dotato dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.
Né il refuso materiale costituito dall'inciso "quali eredi di 'nel Persona 1
decreto oggetto di opposizione, può valere ad inficiare la validità del provvedimento monitorio nei confronti delle opponenti AT e desumendosi Pt 4 '
univocamente dal corpo del ricorso e da tutti i documenti ed atti processuali ivi richiamati la titolarità passiva iure proprio delle stesse, conseguente all'indebita percezione delle somme liquidate nella sentenza di primo grado poi revocata in appello.
Conseguentemente, il decreto oggetto di opposizione deve essere revocato nei confronti di in accoglimento Parte 1 Parte 2 ed Parte 3
della proposta eccezione di prescrizione, mentre merita conferma in relazione alla posizione delle ulteriori opponenti CA AT e Parte 4 con
,
regolamentazione delle spese processuali, alla stregua dei parametri prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, in conformità al principio della soccombenza e nelle misure precisate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte rispettivamente da Parte 1
, [...]
con atto di citazione notificato in data ed Parte 3Pt 2
con atto di citazione 18.3.2022 e da CA AT e Parte 4
,in persona del Sindaco notificato il 31.3.2022 nei confronti del Controparte_1 p.t. così provvede: accoglie la prima delle opposizioni e, per l'effetto, revoca nei confronti di [...] il decreto ingiuntivo n. Pt 1 Parte_2 ed Parte_3
29/2022 emesso in data 25.1.2022 dal Tribunale di Matera nell'ambito del procedimento n. 121/2022 R.G.;
Parte_4 e, perrigetta l'opposizione proposta da CA AT e l'effetto, conferma nei loro confronti il medesimo decreto ingiuntivo n. 29/2022, condannandole in solido al pagamento della somma ivi indicata (€ 212.250,61, oltre interessi legali dal 6.6.2005 al saldo effettivo e spese di procedura come ivi liquidate); condanna il alla rifusione, in favore delle opponenti Controparte_1
[...]
' delle spese processuali, Parte 2 ed Parte 3 Pt 1
,
liquidate in complessivi € 12.000,00 (dei quali € 2.400,00 per la fase di studio, €
1.600,00 per quella introduttiva ed € 4.000,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per quella decisionale) oltre ad € 406,50 a titolo di esborsi, al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Emmanuele VIRGINTINO, Pier Paolo CHIECO e Pietro VIRGINTINO, dichiaratisi antistatarii;
condanna CA AT e Parte 4 in solido alla rifusione, in favore del Controparte_2 in persona del Sindaco pro tempore, delle spese processuali liquidate in complessivi € 12.000,00 (dei quali € 2.400,00 per la fase di studio, €
1.600,00 per quella introduttiva ed € 4.000,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per quella decisionale) oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 27.3.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA