TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11993/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 11993/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: responsabilità intermediario finanziario
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Santoro, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla piazzetta Francesco Cerenza n. 4, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Federico Camozzi, Massimo Nespoli e Sonia Siniscalco, presso lo studio di quest'ultima elett.te domiciliati in Salerno, alla Piazza della Concordia n. 28, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 22/05/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, chiedendone l'accoglimento.
pagina 1 di 6 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 15/12/16, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la e , esponendo di essere intestatario del Controparte_1 Controparte_2
c/c bancario n. 000000108318, acceso presso la filiale di Salerno, nel 2007; che Controparte_1
esso attore, per tutta la durata del rapporto, aveva intrattenuto rapporti con , Controparte_2
promotore finanziario in organico alla banca convenuta, il quale aveva offerto e fornito prodotti e servizi di investimento per conto della medesima banca;
che il con inganno possedeva CP_2
codici e password del predetto conto al quale regolarmente accedeva;
che, in particolare, in data
25/06/10, il aveva acquistato, all'insaputa di esso attore, dei titoli di investimento CP_2
per un importo complessivo di € 3.728,22; che successivamente, in data C.F._1
20/05/11, il sempre all'insaputa di esso attore, aveva acquistato dei titoli di CP_2 investimento , per un importo complessivo di € 6.236,03; che, a seguito C.F._2
della nota del 29/02/12 con cui la banca convenuta aveva comunicato che il non operava CP_2
più per conto della stessa, esso attore si era recato in filiale e, in seguito ad accurati controlli, aveva scoperto che il aveva svariate volte operato all'interno del proprio conto corrente a sua CP_2
insaputa; che invano, con racc. a.r. del 24/02/15, esso attore aveva chiesto alla il Controparte_1
rimborso delle somme indebitamente trattenute dal nonché il risarcimento dei danni CP_2 ulteriori da lui subiti;
che anche l'invito alla negoziazione assistita inoltrato alla banca convenuta era rimasto privo di riscontro;
che la ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs. n. 58/98, Controparte_1
nonché degli artt. 1218 e 2049 c.c., era responsabile, in solido con il proprio promotore finanziario, dei danni arrecati a terzi;
che esso attore aveva operato in assoluta buona fede, in quanto, sin dal
2004, avevano intrattenuto rapporti fiduciari con il senza avere alcun motivo per CP_2
dubitare del suo operato;
che, tuttavia, la fiducia era stata mal riposta, in quanto il si era CP_2
appropriato delle somme predette acquistando titoli azionari;
che, peraltro, esso istante aveva subito un grave danno, consistente nel rischio di non potere più far fronte alle esigenze minime per il sostentamento proprio e della propria famiglia;
che la condotta illecita posta in essere dal convenuto aveva gravemente danneggiato anche la dignità di esso attore.
Tanto premesso, chiedeva che l'adito Tribunale - accertata e dichiarata la Parte_1
responsabilità di , in qualità di promotore finanziario della per Controparte_2 Controparte_1 essersi illecitamente appropriato delle somme indicate in premessa versate per l'acquisto di titoli azionari, approfittando della buona fede e della fiducia di esso deducente, nonchè accertata e dichiarata la sussistenza del vincolo di solidarietà tra il promotore finanziario e l'istituto di credito
– volesse condannare i convenuti, in solido fra loro, alla restituzione della somma di € 10.018,25,
pagina 2 di 6 oltre accessori, nonchè al risarcimento dei danni subiti da esso istante, da quantificare in corso di causa o, in mancanza, in via equitativa, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata in data 09/03/17, si costituiva la la quale, Controparte_1 in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati da controparte per decorso del termine quinquennale;
nel merito deduceva l'infondatezza delle domande dell'attore, posto che era stato quest'ultimo a consegnare al i codici e le password d'accesso al proprio c/c, in CP_2 modo da consentire il compimento delle relative operazioni “on line”, con conseguente esclusione della responsabilità di essa convenuta ex art. 1227, co. 2, c.c.; che la richiesta di ulteriori danni patrimoniali era del tutto generica;
che, in caso di accoglimento delle domande attoree, il CP_2
avrebbe dovuto manlevare essa convenuta da tutte le somme dovute al . Concludeva Parte_1
per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto delle avverse domande, e, in subordine, per la condanna del a manlevare essa convenuta da ogni esborso dovuto CP_2 all'attore, con vittoria di spese giudiziali.
Non si costituiva . Controparte_2
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 22/05/24 le parti precisavano le conclusioni e, in data 24/05/24, la causa veniva assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Occorre premettere che, in tema di responsabilità contrattuale della banca per prelievi abusivi effettuati dal promotore finanziario infedele, incombe sul cliente danneggiato l'onere di provare la distrazione delle somme dal proprio conto corrente, mentre spetta alla banca provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa risarcitoria, costituito dall'accreditamento della somma derivante dagli investimenti effettuati dal promotore su altri conti correnti nella giuridica disponibilità del cliente
(Cass. n. 25855/24). In particolare, la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 31, co. 3,
d.lgs. n. 58/1998, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente. Incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore (Cass. n. 25374/18, n. 18928/17).
pagina 3 di 6 Ebbene, dalla documentazione depositata dalla banca convenuta risultano le seguenti circostanze:
a) in data 17/11/00 l'attore accendeva presso la il Parte_1 Controparte_1
rapporto di conto corrente, deposito titoli e negoziazione n. 108318;
b) nell'ambito di tale rapporto venivano eseguite numerose operazioni di investimento “on line”, come emerge dalla lista movimenti del conto corrente dall'01/11/00 al 31/12/16, disposte mediante i codici di accesso personali assegnati dalla banca al cliente ed allo stesso inoltrati in busta chiusa e con separati invii, all'indirizzo indicato in contratto;
c) in relazione al titolo in data 08/02/10 veniva impartita (mediante C.F._1
inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di acquisto per n.
60 titoli ed un controvalore pari ad € 7.501,02, addebitato sul conto corrente n. 108318; in data 25/06/10, i titoli così acquistati, giunti a naturale scadenza, venivano rimborsati con accredito (sempre sul conto corrente n. 108318) di un controvalore pari ad € 3.772,80;
d) quanto al titolo , in data 30/10/09 veniva impartita (mediante C.F._3
inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di acquisto per n.
80 titoli ed un controvalore pari ad € 6.191,74, addebitato sul conto corrente n. 108318; in data 08/02/10, veniva impartita (mediante inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di vendita dei n. 80 titoli così acquistati, con conseguente accredito del relativo controvalore, pari ad € 7.286,13 sul conto corrente n. 108318; in data
01/07/10, veniva impartita (mediante inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di acquisto per n. 64 titoli ed un controvalore pari ad € 4.039,66, addebitato sul conto corrente n. 108318; in data 17/09/10, veniva impartita (sempre mediante inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di vendita dei n. 64 titoli così acquistati, con conseguente accredito del relativo controvalore, pari ad € 5.301,91, sul conto corrente n. 108318; in data 01/10/10, veniva impartita
(mediante inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di acquisto di n. 77 titoli, per un controvalore pari ad € 6.075,27, addebitato sul conto corrente n. 108318; in data 08/03/11, veniva impartita (mediante inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di acquisto di n. 25 titoli, per un controvalore pari ad € 1.765,85, addebitato sul conto corrente n. 108318; in data 17/03/11 veniva impartita
(mediante inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di acquisto di n. 10 titoli, per un controvalore pari ad € 642,95, addebitato sul conto corrente n. 108318; in data 12/07/11, veniva impartita (mediante inserimento delle credenziali di pagina 4 di 6 accesso assegnate al cliente) disposizione di vendita di n. 112 titoli, con conseguente accredito del relativo controvalore, pari ad € 2.248,04, sul conto corrente n. 108318.
Queste essendo le risultanze documentali, non può non rilevarsi, in primo luogo, che le allegazioni di parte attrice risultano contraddittorie e, quindi, poco intellegibili.
Invero, nell'atto di citazione il ha dedotto che il avrebbe, a sua insaputa, Parte_1 CP_2
acquistato titoli azionari prelevando somme dal c/c intestato al medesimo attore;
nella prima memoria istruttoria, invece, quest'ultimo ha dedotto che il avrebbe trattenuto CP_2 illecitamente le somme versategli per l'acquisto di titoli, omettendo di provvedere a tale acquisto per conto del medesimo attore;
nella seconda memoria istruttoria l'attore ha articolato una prova testimoniale volta a dimostrare quanto indicato nell'atto di citazione: è evidente la confusione nella esposta versione dei fatti, non essendo chiaro se il abbia acquistato titoli azionari senza CP_2 alcuna autorizzazione dell'attore oppure abbia trattenuto per sé le somme ricevute dal Parte_1 per l'acquisto dei titoli.
In secondo luogo, anche a voler seguire la tesi esposta dall'attore nell'atto di citazione, deve rilevarsi che il ha fatto riferimento ad operazioni asseritamente compiute dal Parte_1
nelle date del 25/06/10 in relazione ai titoli di investimento e del CP_2 C.F._1
20/05/11 in relazione ai titoli di investimento : tuttavia, non vi è traccia C.F._3 nell'estratto del c/c n. 108318, intestato all'attore, del compimento di tali operazioni, mentre nessuna specifica doglianza è stata sollevata in relazione alle altre operazioni pure compiute sul medesimo c/c, con ciò risultando del tutto smentita la versione dei fatti esposta dall'attore.
In terzo luogo, l'attore non contesta la circostanza di aver comunicato al Vicinanza i codici e la password di accesso al proprio c/c, deducendo genericamente che tali dati gli sarebbero stati estorti con l'inganno, senza tuttavia precisare in cosa sarebbero consistite le condotte fraudolente asseritamente poste in essere dal promotore finanziario.
Ebbene, alla luce di tale circostanza, deve escludersi la responsabilità della banca convenuta, in quanto la grave negligenza del danneggiato, che ha incautamente comunicato al promotore i codici di accesso al proprio conto corrente, ha reso possibile l'asserito fatto illecito di quest'ultimo, consistito nel compimento di indebite operazioni (Cass. n. 28634/20, n. 12053/19, n. 5020/14), configurandosi un'interruzione del nesso di causalità tra l'operato del promotore finanziario e la condotta della banca intermediaria ex art. 1227, co. 2, c.c.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, le domande dell'attore vanno rigettate.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 11993/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attore;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 giudiziali, che si liquidano in € 50,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 11993/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: responsabilità intermediario finanziario
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Santoro, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla piazzetta Francesco Cerenza n. 4, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Federico Camozzi, Massimo Nespoli e Sonia Siniscalco, presso lo studio di quest'ultima elett.te domiciliati in Salerno, alla Piazza della Concordia n. 28, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 22/05/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, chiedendone l'accoglimento.
pagina 1 di 6 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 15/12/16, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la e , esponendo di essere intestatario del Controparte_1 Controparte_2
c/c bancario n. 000000108318, acceso presso la filiale di Salerno, nel 2007; che Controparte_1
esso attore, per tutta la durata del rapporto, aveva intrattenuto rapporti con , Controparte_2
promotore finanziario in organico alla banca convenuta, il quale aveva offerto e fornito prodotti e servizi di investimento per conto della medesima banca;
che il con inganno possedeva CP_2
codici e password del predetto conto al quale regolarmente accedeva;
che, in particolare, in data
25/06/10, il aveva acquistato, all'insaputa di esso attore, dei titoli di investimento CP_2
per un importo complessivo di € 3.728,22; che successivamente, in data C.F._1
20/05/11, il sempre all'insaputa di esso attore, aveva acquistato dei titoli di CP_2 investimento , per un importo complessivo di € 6.236,03; che, a seguito C.F._2
della nota del 29/02/12 con cui la banca convenuta aveva comunicato che il non operava CP_2
più per conto della stessa, esso attore si era recato in filiale e, in seguito ad accurati controlli, aveva scoperto che il aveva svariate volte operato all'interno del proprio conto corrente a sua CP_2
insaputa; che invano, con racc. a.r. del 24/02/15, esso attore aveva chiesto alla il Controparte_1
rimborso delle somme indebitamente trattenute dal nonché il risarcimento dei danni CP_2 ulteriori da lui subiti;
che anche l'invito alla negoziazione assistita inoltrato alla banca convenuta era rimasto privo di riscontro;
che la ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs. n. 58/98, Controparte_1
nonché degli artt. 1218 e 2049 c.c., era responsabile, in solido con il proprio promotore finanziario, dei danni arrecati a terzi;
che esso attore aveva operato in assoluta buona fede, in quanto, sin dal
2004, avevano intrattenuto rapporti fiduciari con il senza avere alcun motivo per CP_2
dubitare del suo operato;
che, tuttavia, la fiducia era stata mal riposta, in quanto il si era CP_2
appropriato delle somme predette acquistando titoli azionari;
che, peraltro, esso istante aveva subito un grave danno, consistente nel rischio di non potere più far fronte alle esigenze minime per il sostentamento proprio e della propria famiglia;
che la condotta illecita posta in essere dal convenuto aveva gravemente danneggiato anche la dignità di esso attore.
Tanto premesso, chiedeva che l'adito Tribunale - accertata e dichiarata la Parte_1
responsabilità di , in qualità di promotore finanziario della per Controparte_2 Controparte_1 essersi illecitamente appropriato delle somme indicate in premessa versate per l'acquisto di titoli azionari, approfittando della buona fede e della fiducia di esso deducente, nonchè accertata e dichiarata la sussistenza del vincolo di solidarietà tra il promotore finanziario e l'istituto di credito
– volesse condannare i convenuti, in solido fra loro, alla restituzione della somma di € 10.018,25,
pagina 2 di 6 oltre accessori, nonchè al risarcimento dei danni subiti da esso istante, da quantificare in corso di causa o, in mancanza, in via equitativa, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata in data 09/03/17, si costituiva la la quale, Controparte_1 in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati da controparte per decorso del termine quinquennale;
nel merito deduceva l'infondatezza delle domande dell'attore, posto che era stato quest'ultimo a consegnare al i codici e le password d'accesso al proprio c/c, in CP_2 modo da consentire il compimento delle relative operazioni “on line”, con conseguente esclusione della responsabilità di essa convenuta ex art. 1227, co. 2, c.c.; che la richiesta di ulteriori danni patrimoniali era del tutto generica;
che, in caso di accoglimento delle domande attoree, il CP_2
avrebbe dovuto manlevare essa convenuta da tutte le somme dovute al . Concludeva Parte_1
per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto delle avverse domande, e, in subordine, per la condanna del a manlevare essa convenuta da ogni esborso dovuto CP_2 all'attore, con vittoria di spese giudiziali.
Non si costituiva . Controparte_2
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 22/05/24 le parti precisavano le conclusioni e, in data 24/05/24, la causa veniva assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Occorre premettere che, in tema di responsabilità contrattuale della banca per prelievi abusivi effettuati dal promotore finanziario infedele, incombe sul cliente danneggiato l'onere di provare la distrazione delle somme dal proprio conto corrente, mentre spetta alla banca provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa risarcitoria, costituito dall'accreditamento della somma derivante dagli investimenti effettuati dal promotore su altri conti correnti nella giuridica disponibilità del cliente
(Cass. n. 25855/24). In particolare, la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 31, co. 3,
d.lgs. n. 58/1998, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente. Incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore (Cass. n. 25374/18, n. 18928/17).
pagina 3 di 6 Ebbene, dalla documentazione depositata dalla banca convenuta risultano le seguenti circostanze:
a) in data 17/11/00 l'attore accendeva presso la il Parte_1 Controparte_1
rapporto di conto corrente, deposito titoli e negoziazione n. 108318;
b) nell'ambito di tale rapporto venivano eseguite numerose operazioni di investimento “on line”, come emerge dalla lista movimenti del conto corrente dall'01/11/00 al 31/12/16, disposte mediante i codici di accesso personali assegnati dalla banca al cliente ed allo stesso inoltrati in busta chiusa e con separati invii, all'indirizzo indicato in contratto;
c) in relazione al titolo in data 08/02/10 veniva impartita (mediante C.F._1
inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di acquisto per n.
60 titoli ed un controvalore pari ad € 7.501,02, addebitato sul conto corrente n. 108318; in data 25/06/10, i titoli così acquistati, giunti a naturale scadenza, venivano rimborsati con accredito (sempre sul conto corrente n. 108318) di un controvalore pari ad € 3.772,80;
d) quanto al titolo , in data 30/10/09 veniva impartita (mediante C.F._3
inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di acquisto per n.
80 titoli ed un controvalore pari ad € 6.191,74, addebitato sul conto corrente n. 108318; in data 08/02/10, veniva impartita (mediante inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di vendita dei n. 80 titoli così acquistati, con conseguente accredito del relativo controvalore, pari ad € 7.286,13 sul conto corrente n. 108318; in data
01/07/10, veniva impartita (mediante inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di acquisto per n. 64 titoli ed un controvalore pari ad € 4.039,66, addebitato sul conto corrente n. 108318; in data 17/09/10, veniva impartita (sempre mediante inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di vendita dei n. 64 titoli così acquistati, con conseguente accredito del relativo controvalore, pari ad € 5.301,91, sul conto corrente n. 108318; in data 01/10/10, veniva impartita
(mediante inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di acquisto di n. 77 titoli, per un controvalore pari ad € 6.075,27, addebitato sul conto corrente n. 108318; in data 08/03/11, veniva impartita (mediante inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di acquisto di n. 25 titoli, per un controvalore pari ad € 1.765,85, addebitato sul conto corrente n. 108318; in data 17/03/11 veniva impartita
(mediante inserimento delle credenziali di accesso assegnate al cliente) disposizione di acquisto di n. 10 titoli, per un controvalore pari ad € 642,95, addebitato sul conto corrente n. 108318; in data 12/07/11, veniva impartita (mediante inserimento delle credenziali di pagina 4 di 6 accesso assegnate al cliente) disposizione di vendita di n. 112 titoli, con conseguente accredito del relativo controvalore, pari ad € 2.248,04, sul conto corrente n. 108318.
Queste essendo le risultanze documentali, non può non rilevarsi, in primo luogo, che le allegazioni di parte attrice risultano contraddittorie e, quindi, poco intellegibili.
Invero, nell'atto di citazione il ha dedotto che il avrebbe, a sua insaputa, Parte_1 CP_2
acquistato titoli azionari prelevando somme dal c/c intestato al medesimo attore;
nella prima memoria istruttoria, invece, quest'ultimo ha dedotto che il avrebbe trattenuto CP_2 illecitamente le somme versategli per l'acquisto di titoli, omettendo di provvedere a tale acquisto per conto del medesimo attore;
nella seconda memoria istruttoria l'attore ha articolato una prova testimoniale volta a dimostrare quanto indicato nell'atto di citazione: è evidente la confusione nella esposta versione dei fatti, non essendo chiaro se il abbia acquistato titoli azionari senza CP_2 alcuna autorizzazione dell'attore oppure abbia trattenuto per sé le somme ricevute dal Parte_1 per l'acquisto dei titoli.
In secondo luogo, anche a voler seguire la tesi esposta dall'attore nell'atto di citazione, deve rilevarsi che il ha fatto riferimento ad operazioni asseritamente compiute dal Parte_1
nelle date del 25/06/10 in relazione ai titoli di investimento e del CP_2 C.F._1
20/05/11 in relazione ai titoli di investimento : tuttavia, non vi è traccia C.F._3 nell'estratto del c/c n. 108318, intestato all'attore, del compimento di tali operazioni, mentre nessuna specifica doglianza è stata sollevata in relazione alle altre operazioni pure compiute sul medesimo c/c, con ciò risultando del tutto smentita la versione dei fatti esposta dall'attore.
In terzo luogo, l'attore non contesta la circostanza di aver comunicato al Vicinanza i codici e la password di accesso al proprio c/c, deducendo genericamente che tali dati gli sarebbero stati estorti con l'inganno, senza tuttavia precisare in cosa sarebbero consistite le condotte fraudolente asseritamente poste in essere dal promotore finanziario.
Ebbene, alla luce di tale circostanza, deve escludersi la responsabilità della banca convenuta, in quanto la grave negligenza del danneggiato, che ha incautamente comunicato al promotore i codici di accesso al proprio conto corrente, ha reso possibile l'asserito fatto illecito di quest'ultimo, consistito nel compimento di indebite operazioni (Cass. n. 28634/20, n. 12053/19, n. 5020/14), configurandosi un'interruzione del nesso di causalità tra l'operato del promotore finanziario e la condotta della banca intermediaria ex art. 1227, co. 2, c.c.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, le domande dell'attore vanno rigettate.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 11993/16 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attore;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 giudiziali, che si liquidano in € 50,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6