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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore
- Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo
- Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8565/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Antonio Russo, come da mandato Parte_1
in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Bufano, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 27.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Parte_1 e il CP_1 contraevano matrimonio in data 15.6.2021, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Martano (Le) – atto n. 1 parte II Serie A Anno 2021, dal quale nasceva una figlia, in data 16.5.2014.
Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione. All'udienza del 27.5.2025 veniva data lettura dell'accordo depositato in vista dell'udienza e le parti specificavano che l'alternanza di cui al punto 4) riguardasse i fine settimana di competenza paterna e che, in riferimento al punto 10), il versamento al mantenimento della minore dovesse essere effettuato entro il 15 di ogni mese;
la causa, pertanto, veniva immediatamente riservata per la decisione. Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, così come precisate in udienza, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia minore GA MA è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che si occuperanno, in modo condiviso, della sua educazione, istruzione e mantenimento, con abitazione e residenza principale presso la madre, con la stessa convivente nell'abitazione sita in
Martano alla via Soleto n. 298 int. 16;
3. Il ricorrente potrà tenere con sé la minore nei giorni di mercoledì e giovedi di ogni settimana, nella fascia oraria dalle 14:00 alle 20:00, il tutto compatibilmente con le future esigenze di studio della minore.
4. Il diritto di visita dovrà prevedere che nei fine settimana, con cadenza alternata, la minore potrà pernottare presso il padre con inizio dall'uscita di scuola del venerdì e con termine sino alle ore 20:00 della domenica, mentre nel corso della successiva settimana, il diritto di visita sarà essere regolato con inizio dall'uscita di scuola del venerdi e con termine il sabato pomeriggio alle ore 16:30.
L'alternanza cui si fa cenno riguarda i fine settimana di competenza paterna.
5. II genitore non collocatario dovrà avere cura di prendere la minore e di seguito ricondurla presso l'abitazione della madre.
6. Durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà, ad anni alterni, (dal pomeriggio del 24/12 alla mattina del 26/12) con un genitore e (dal pomeriggio del 31/12 alla mattina del 02/01) con l'altro. Durante il periodo pasquale, la minore rimarrà consecutivamente, ad anni alterni, con lo stesso genitore il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, a cominciare dalla
Pasqua e Pasquetta 2025, con il padre.
7. Nel periodo delle vacanze estive, la minore rimarrà con il padre per un periodo di quindici giorni consecutivi, da concordare con la madre, entro la metà del mese di giugno di ogni anno, ed in difetto, la minore trascorrerà
con il padre dall'11 al 25 agosto di ogni anno, con richiesta a codesto
Giudice di voler onerare ciascun genitore di comunicare all'altro la località
in cui si recheranno con la minore, al fine di garantire all'altro genitore il diritto di comunicazione telefonica e/o telematica con la stessa.
8. La minore, inoltre, trascorrerà con il papà il giorno 19 del mese di marzo di ogni anno (festa del Papȧ) e con la madre il giorno dedicato alla Festa della mamma di ogni anno, ed analogamente la minore permarrà, nella ricorrenza del suo compleanno, ad anni alterni con il padre e con la madre, con l'impegno di ciascuno dei genitori, nel caso in cui dovesse ritenere di organizzare la festa di compleanno, di garantire la presenza dell'altro.
9. Resta salvo, comunque, ogni diverso accordo fra i coniugi in merito alla gestione dei periodi sopra disciplinati, in considerazione, in particolare, delle reciproche esigenze lavorative e non, nonché dei futuri impegni scolastici, sportivi, ricreativi della minore e sempre nel primario interesse di quest'ultima. 10. Il sig. CP_1 si obbliga a versare, a titolo di mantenimento della figlia Per_1 la somma mensile di euro 500,00 (Euro 500,00) da corrispondere anticipatamente entro il 15 di ogni mese mediante bonifico postale su Postepay Evolution intestata alla Sig. De
LO con IBAN [...].
11. Tale importo è cosi determinato: a) € 300,00 a titolo di quota per il mantenimento ordinario della figlia minore;
b) € 200,00 a titolo di partecipazione pro quota al costo della locazione abitazione della minore.
L'assegno de quo sarà rivalutato annualmente in proporzione dell'aumento del costo della vita così come sarà indicato dagli indici ISTAT;
12. il sig. GA, dichiara di rinunciare alla sua quota di assegno unico pari al 50% dell'importo di circa € 400,00 (duecento/00) ed autorizza espressamente la sig.ra De LO a richiedere e percepire per intero l'assegno universale unico per la minore, la quale ricorrente si obbliga a destinare il relativo importo mensile al pagamento del saldo dovuto delle spese dentistiche della figlia.
13. le parti dichiarano altresì che a totale pagamento del saldo dovuto per le suddette spese dentistiche, il sig. GA tornerà ad essere titolare dell* assegno universale unico di mantenimento per la quota del 50%.
14. entrambi i genitori si impegnano, altresì, a far fronte, in proporzione alla propria quota parte (50%), al pagamento delle spese straordinarie, per come identificate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce;
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 15.6.2021 in
Martano (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1 parte II Serie A anno 2021, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore
- Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo
- Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8565/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Antonio Russo, come da mandato Parte_1
in atti;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Bufano, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 27.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Parte_1 e il CP_1 contraevano matrimonio in data 15.6.2021, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Martano (Le) – atto n. 1 parte II Serie A Anno 2021, dal quale nasceva una figlia, in data 16.5.2014.
Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione. All'udienza del 27.5.2025 veniva data lettura dell'accordo depositato in vista dell'udienza e le parti specificavano che l'alternanza di cui al punto 4) riguardasse i fine settimana di competenza paterna e che, in riferimento al punto 10), il versamento al mantenimento della minore dovesse essere effettuato entro il 15 di ogni mese;
la causa, pertanto, veniva immediatamente riservata per la decisione. Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, così come precisate in udienza, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia minore GA MA è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che si occuperanno, in modo condiviso, della sua educazione, istruzione e mantenimento, con abitazione e residenza principale presso la madre, con la stessa convivente nell'abitazione sita in
Martano alla via Soleto n. 298 int. 16;
3. Il ricorrente potrà tenere con sé la minore nei giorni di mercoledì e giovedi di ogni settimana, nella fascia oraria dalle 14:00 alle 20:00, il tutto compatibilmente con le future esigenze di studio della minore.
4. Il diritto di visita dovrà prevedere che nei fine settimana, con cadenza alternata, la minore potrà pernottare presso il padre con inizio dall'uscita di scuola del venerdì e con termine sino alle ore 20:00 della domenica, mentre nel corso della successiva settimana, il diritto di visita sarà essere regolato con inizio dall'uscita di scuola del venerdi e con termine il sabato pomeriggio alle ore 16:30.
L'alternanza cui si fa cenno riguarda i fine settimana di competenza paterna.
5. II genitore non collocatario dovrà avere cura di prendere la minore e di seguito ricondurla presso l'abitazione della madre.
6. Durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà, ad anni alterni, (dal pomeriggio del 24/12 alla mattina del 26/12) con un genitore e (dal pomeriggio del 31/12 alla mattina del 02/01) con l'altro. Durante il periodo pasquale, la minore rimarrà consecutivamente, ad anni alterni, con lo stesso genitore il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, a cominciare dalla
Pasqua e Pasquetta 2025, con il padre.
7. Nel periodo delle vacanze estive, la minore rimarrà con il padre per un periodo di quindici giorni consecutivi, da concordare con la madre, entro la metà del mese di giugno di ogni anno, ed in difetto, la minore trascorrerà
con il padre dall'11 al 25 agosto di ogni anno, con richiesta a codesto
Giudice di voler onerare ciascun genitore di comunicare all'altro la località
in cui si recheranno con la minore, al fine di garantire all'altro genitore il diritto di comunicazione telefonica e/o telematica con la stessa.
8. La minore, inoltre, trascorrerà con il papà il giorno 19 del mese di marzo di ogni anno (festa del Papȧ) e con la madre il giorno dedicato alla Festa della mamma di ogni anno, ed analogamente la minore permarrà, nella ricorrenza del suo compleanno, ad anni alterni con il padre e con la madre, con l'impegno di ciascuno dei genitori, nel caso in cui dovesse ritenere di organizzare la festa di compleanno, di garantire la presenza dell'altro.
9. Resta salvo, comunque, ogni diverso accordo fra i coniugi in merito alla gestione dei periodi sopra disciplinati, in considerazione, in particolare, delle reciproche esigenze lavorative e non, nonché dei futuri impegni scolastici, sportivi, ricreativi della minore e sempre nel primario interesse di quest'ultima. 10. Il sig. CP_1 si obbliga a versare, a titolo di mantenimento della figlia Per_1 la somma mensile di euro 500,00 (Euro 500,00) da corrispondere anticipatamente entro il 15 di ogni mese mediante bonifico postale su Postepay Evolution intestata alla Sig. De
LO con IBAN [...].
11. Tale importo è cosi determinato: a) € 300,00 a titolo di quota per il mantenimento ordinario della figlia minore;
b) € 200,00 a titolo di partecipazione pro quota al costo della locazione abitazione della minore.
L'assegno de quo sarà rivalutato annualmente in proporzione dell'aumento del costo della vita così come sarà indicato dagli indici ISTAT;
12. il sig. GA, dichiara di rinunciare alla sua quota di assegno unico pari al 50% dell'importo di circa € 400,00 (duecento/00) ed autorizza espressamente la sig.ra De LO a richiedere e percepire per intero l'assegno universale unico per la minore, la quale ricorrente si obbliga a destinare il relativo importo mensile al pagamento del saldo dovuto delle spese dentistiche della figlia.
13. le parti dichiarano altresì che a totale pagamento del saldo dovuto per le suddette spese dentistiche, il sig. GA tornerà ad essere titolare dell* assegno universale unico di mantenimento per la quota del 50%.
14. entrambi i genitori si impegnano, altresì, a far fronte, in proporzione alla propria quota parte (50%), al pagamento delle spese straordinarie, per come identificate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce;
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 15.6.2021 in
Martano (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1 parte II Serie A anno 2021, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)