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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 10/07/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 294 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Farense n. 162, elettivamente domiciliato in Roma, in Viale Giuseppe Mazzini n. 73 presso lo studio dell'Avv. Matteo Proja, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, per delega in atti;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, , premesso di aver presentato in Parte_1 data 17.08.2021 domanda per il riconoscimento della malattia professionale “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale”, oggetto di definitivo respingimento con provvedimento del 26 maggio 2022 adottato dall' ha convenuto in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale del CP_1
Lavoro l'istituto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis:
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto malattia professionale “Ipoacusia
Bilaterale” a causa delle prestazioni lavorative svolte come Autista Soccorritore Ambulanze presso la ditta “Soccorso Capitolino” e della continua esposizione ad elevati livelli di rumore;
- accertare e dichiarare che il Sig. a causa di tale malattia professionale, Parte_1
presenta un danno biologico pari ad almeno 6% (sei-per-cento) o alla percentuale superiore
o inferiore che risulterà di giustizia a seguito della CTU Medico Legale di cui si chiede sin da ora l'ammissione;
- per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un danno biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari almeno al 6% (sei-per-cento), o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, e/o della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' , il quale ha contestato il CP_1
ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Espletata l'istruttoria orale, disposta la c.t.u. medico legale, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Invero, a seguito della c.t.u. medico-legale, il nominato consulente, previo esame della documentazione in atti e visita del ricorrente, ha affermato che “Devono ritenersi inattendibili gli esami audiometrici prodotti” in quanto “nel primo esame (ASL - 28/04/2021) la curva audiometrica presenta una perdita bilaterale sovrapponibile a 40-50 dB, lineare su tutte le
2 frequenze fino a 4000 Hz, quadro classico di presbiacusia, in assenza di concause” mentre
“a distanza di 4 anni (Dr. – 16/01/2025) non solo l'esame evidenzia un Per_1
miglioramento netto fino ai 1000 Hz, con recupero di 15-20 dB, ma vi è un sorprendente
“cambio curva”, per caduta tra i 3000-4000 Hz di 30-40 dB, rendendo la curva audiometrica classicamente “a cucchiaio”, e quindi compatibile con ipoacusia da rumore”.
Ancora, il consulente ha affermato che “Nessun elemento utile a documentare l'eziologia professionale della patologia in esame è stato prodotto dall'interessato, in nessun caso potendosi stabilire la frequenza e la durata dell'azione lesiva acustica prodotta dall'attivazione della sirena dell'ambulanza, non rilevando scientificamente le prove testimoniali acquisite in atti”.
Ciò posto, il c.t.u., allegate puntuali risposte alle osservazioni critiche di parte (v. pagg. 16 –
21 della perizia), premesso che il è affetto da verosimile "Ipoacusia neurosensoriale Pt_1
bilaterale", ha concluso che “la patologia in questione non riconosce un'origine professionale, per cui il danno biologico da questa determinato, comunque non quantificabile stante la non attendibilità degli accertamenti prodotti, non è indennizzabile ai sensi del D.
L.vo 38/2000”.
In conclusione, quindi, la causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che si CP_1
liquidano in euro 2.697,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. se dovute;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico della ricorrente.
3 Rieti, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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