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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/10/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7222/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7222/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
( ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia
ER PO ( ) giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
[...]
C.F. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1 protempore dell' del Lazio, dr. giusta Delibera del Controparte_2 CP_1 Controparte_3
Consiglio di Amministrazione n. 154/1998 e Determina del Presidente dell' , CP_1 CP_1
n. 43 del 27.2.2023, con domicilio eletto presso l'avvocatura regionale CP_4 CP_5
, in p.zza delle V Giornate n. 3 in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco
[...] MA c.f. , in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio C.F._3 Per_1 dell'1.8.2024, Rep. 93118 – Racc. 28300), allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
E
, con sede legale in Roma, via G. Grezar Controparte_6
14, c.f. , in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio LAZIO, P.IVA_2
a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona_2
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Torre (CF. ) giusta procura C.F._4 allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 28/11/2024, Parte_1 impugnava con opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc e agli atti esecutivi ex art 617 cpc l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9007630759 notificata in data 16.02.2024 dall' , limitatamente ai ruoli contenuti nelle cartelle di Controparte_7 CP_1 pagamento: n. 09720030306994518 (di € 78079,37) e n. 09720040165882058 ( di €
15317,12) per un valore complessivo di € 93396,49
2. Il ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale adito: “- in via principale e nel merito, dichiarare l'illegittimità e disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097
2024 9007630759 notificata in data 16.02.2024 dall' , Controparte_7 nonché degli atti alla medesima presupposti limitatamente ai ruoli contenuti nelle CP_1
2 cartelle di pagamento n. 09720030306994518 asseritamente notificata in data 2.07.2003 e n.
09720040165882058 asseritamente notificata in data 17.05.2006. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' si costituiva in giudizio con memoria del 23/9/2025 per chiedere: “IN VIA CP_1
PRINCIPALE – NEL MERITO
Respingersi il ricorso per sua inammissibilità o infondatezza, e per l'effetto, accertata e dichiarata la debitoria residua di € 24.895,31 nei confronti dell' , confermarsi i titoli CP_1 impugnati ed, ove annullati per motivi indipendenti dall'operato dell' , condannarsi il CP_1 ricorrente, comunque, al pagamento della citata nei confronti dell' , essendo dimostrato CP_1 che il credito non è prescritto” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4. Con memoria del 26/8/2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_8 per chiedere al Tribunale di cui all'intestazione di: “- in via pregiudiziale: dichiarare la parziale carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria per la cartella avente ad oggetto tributi;
- in via preliminare: dichiarare tardive e inammissibili tutte le eccezioni di controparte per omessa impugnazione dei precedenti atti notificati e comunque per tardività rispetto all'atto oggi impugnato;
- in via cautelare: rigettare l'istanza in mancanza dei presupposti;
- in ogni caso: rigettare le domande in quanto infondate.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
5.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 7/10/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
3
6.Preliminarmente si osserva che l'intimazione di pagamento opposta in questa sede è stata notificata in data 16/2/2024 e il ricorso è stato proposto in data 28/11/2024 e quindi oltre il termine perentorio di 20 giorni previsti dall'art 617 cpc per far valere i vizi formali relativi al vizio di motivazione ex art 3 comma 1 L 241/1990 e l'omessa indicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 1 L 212/2000 (ossia l'ufficio ove è possibile chiedere informazioni e l'autorità a cui promuovere riesame in autotutela); è, altresì, stata proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica ex art 24 co 5 dlgs.vo 46/1999 per far valere le eccezioni di merito di nullità per omessa notifica degli atti sottesi all'atto impugnato e di prescrizione.
7. Il ricorso è, dunque, inammissibile, per intervenuta stabilizzazione della pretesa creditoria, in quanto i crediti impugnati in questa sede sono ormai cristallizzati, essendo l'odierna opposizione tardiva, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
8. In via cautelare revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto disposta con decreto fissazione udienza del 6/12/2024.
3. Le spese di lite.
9. Atteso l'esito della lite, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e dell' che liquida, in applicazione della tabella Controparte_7 CP_1
n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 93396,49 compreso nel V scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 2552,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 1276,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 €
3) fase decisionale: 4148,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
2074,00 € per un totale di 4200,50 €
4 10. Per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore dell' che liquida in € 4200,50, oltre al rimborso spese forfettarie CP_9 CP_1 del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto disposta con decreto fissazione udienza del 6/12/2024;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore CP_9 dell' che liquida in € 4200,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CP_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
Così deciso in Velletri, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7222/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
( ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia
ER PO ( ) giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
[...]
C.F. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1 protempore dell' del Lazio, dr. giusta Delibera del Controparte_2 CP_1 Controparte_3
Consiglio di Amministrazione n. 154/1998 e Determina del Presidente dell' , CP_1 CP_1
n. 43 del 27.2.2023, con domicilio eletto presso l'avvocatura regionale CP_4 CP_5
, in p.zza delle V Giornate n. 3 in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco
[...] MA c.f. , in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio C.F._3 Per_1 dell'1.8.2024, Rep. 93118 – Racc. 28300), allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
E
, con sede legale in Roma, via G. Grezar Controparte_6
14, c.f. , in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio LAZIO, P.IVA_2
a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona_2
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Torre (CF. ) giusta procura C.F._4 allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 28/11/2024, Parte_1 impugnava con opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc e agli atti esecutivi ex art 617 cpc l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9007630759 notificata in data 16.02.2024 dall' , limitatamente ai ruoli contenuti nelle cartelle di Controparte_7 CP_1 pagamento: n. 09720030306994518 (di € 78079,37) e n. 09720040165882058 ( di €
15317,12) per un valore complessivo di € 93396,49
2. Il ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale adito: “- in via principale e nel merito, dichiarare l'illegittimità e disporre l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097
2024 9007630759 notificata in data 16.02.2024 dall' , Controparte_7 nonché degli atti alla medesima presupposti limitatamente ai ruoli contenuti nelle CP_1
2 cartelle di pagamento n. 09720030306994518 asseritamente notificata in data 2.07.2003 e n.
09720040165882058 asseritamente notificata in data 17.05.2006. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' si costituiva in giudizio con memoria del 23/9/2025 per chiedere: “IN VIA CP_1
PRINCIPALE – NEL MERITO
Respingersi il ricorso per sua inammissibilità o infondatezza, e per l'effetto, accertata e dichiarata la debitoria residua di € 24.895,31 nei confronti dell' , confermarsi i titoli CP_1 impugnati ed, ove annullati per motivi indipendenti dall'operato dell' , condannarsi il CP_1 ricorrente, comunque, al pagamento della citata nei confronti dell' , essendo dimostrato CP_1 che il credito non è prescritto” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4. Con memoria del 26/8/2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_8 per chiedere al Tribunale di cui all'intestazione di: “- in via pregiudiziale: dichiarare la parziale carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria per la cartella avente ad oggetto tributi;
- in via preliminare: dichiarare tardive e inammissibili tutte le eccezioni di controparte per omessa impugnazione dei precedenti atti notificati e comunque per tardività rispetto all'atto oggi impugnato;
- in via cautelare: rigettare l'istanza in mancanza dei presupposti;
- in ogni caso: rigettare le domande in quanto infondate.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
5.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 7/10/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
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6.Preliminarmente si osserva che l'intimazione di pagamento opposta in questa sede è stata notificata in data 16/2/2024 e il ricorso è stato proposto in data 28/11/2024 e quindi oltre il termine perentorio di 20 giorni previsti dall'art 617 cpc per far valere i vizi formali relativi al vizio di motivazione ex art 3 comma 1 L 241/1990 e l'omessa indicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 1 L 212/2000 (ossia l'ufficio ove è possibile chiedere informazioni e l'autorità a cui promuovere riesame in autotutela); è, altresì, stata proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica ex art 24 co 5 dlgs.vo 46/1999 per far valere le eccezioni di merito di nullità per omessa notifica degli atti sottesi all'atto impugnato e di prescrizione.
7. Il ricorso è, dunque, inammissibile, per intervenuta stabilizzazione della pretesa creditoria, in quanto i crediti impugnati in questa sede sono ormai cristallizzati, essendo l'odierna opposizione tardiva, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
8. In via cautelare revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto disposta con decreto fissazione udienza del 6/12/2024.
3. Le spese di lite.
9. Atteso l'esito della lite, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e dell' che liquida, in applicazione della tabella Controparte_7 CP_1
n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 93396,49 compreso nel V scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 2552,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 1276,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 €
3) fase decisionale: 4148,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
2074,00 € per un totale di 4200,50 €
4 10. Per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore dell' che liquida in € 4200,50, oltre al rimborso spese forfettarie CP_9 CP_1 del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto disposta con decreto fissazione udienza del 6/12/2024;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore CP_9 dell' che liquida in € 4200,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CP_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
Così deciso in Velletri, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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