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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/07/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 290/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: “Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art.473 bis 51 comma 2 c.p.c.”, promosso da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Sacuri Vicolo B (C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanna M. C.F._1
Marrone (C.F.: ed Angela Marrone (C.F.: ) del Foro C.F._2 C.F._3 pagina 1 di 9 di Tempio Pausania, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse, in Olbia, Via G. Garibaldi nr. 68;
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]7 Parte_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Loria del Foro di Genova (C.F.: C.F._4
, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Genova, Piazza C.F._5
della Vittoria nr. 14/16A;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti;
per il PM: “Visto, nulla si oppone”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 15/03/2007 in Campo Grande (Mato Grosso-Brasile) e CP_2 Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SE OD (SP) al n° 3 anno 2007 parte 2 serie c;
B) ordinare al Comune di SE OD di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di Per_ matrimonio;
C) omologare le seguenti CONDIZIONI 1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre
Per_ sita in loc. ZA (Golfo Aranci) via Sacuri vicolo B); 2) proseguirà nel percorso pagina 2 di 9 psicoterapeutico, relativo alla patologia certificata (autismo livello 1, asbergher); 3) il sig. Parte_1
, padre del minore, residente a [...]7, potrà vedere e tenere
[...]
Per_ con se il figlio nei tempi e con le modalità che verranno concordate direttamente con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
4) nel periodo delle vacanze natalizie (Natale e Capodanno), ricomprendendo a rotazione l'una o l'altra festività, ciascuno dei genitori potrà tenere con sè il minore per un periodo di
Per_ almeno sette giorni consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti;
durante le festività pasquali trascorrerà indicativamente tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni con la madre, comprendenti il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni, salvo diverso accordo;
durante le vacanze
Per_ estive (Luglio e Agosto) potrà trascorrere trenta giorni anche non consecutivi, sia con il padre che con la madre, da concordarsi e comunicarsi entro la fine del mese di maggio;
5) la madre, nei periodi di vacanza di sua spettanza con il minore, o in altro periodo da concordarsi con il padre, potrà condurre con se il figlio presso la famiglia di origine in Brasile, per un periodo massimo di trenta giorni, previa comunicazione al Sig. delle date di partenza e rientro e dell'indirizzo presso il quale Pt_1 alloggeranno, nonché dei nominativi e recapiti dei familiari più stretti e dell'utenza telefonica alla quale il padre potrà contattare e videochiamare il minore. Ugualmente, il minore, nei mesi estivi, potrà trascorrere un periodo di vacanza presso la residenza dei nonni paterni in SE OD (SP) e potrà, altresì, recarvisi con il padre in occasioni di giornate festive e/o festività per le quali è previsto che padre e figlio dovranno trascorrerle insieme, sempre previo accordo con la madre e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti;
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento del minore, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore. 7) l'importo percepito a titolo di assegno unico familiare sarà ripartito in pari misura tra i genitori. 8) la sig.ra ed il sig. cointestatari CP_1 Pt_1
del libretto di deposito acceso presso Banco do Brasil n. 22080-9 Agenzia 1873-2 provvederanno all'estinzione dello stesso con contestuale ripartizione, in pari misura, della provvista in esso contenuta pari ad RS 41.654,75 e delle spese eventualmente necessarie per l'estinzione dello stesso;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; 10) i cani e , di proprietà della sig.ra Per_2 Per_3
continueranno a vivere con quest'ultima. 11) Cessazione del matrimonio in Brasile”. Controparte_1
A sostegno delle proprie richieste, i ricorrenti rilevavano di avere contratto matrimonio in Campo
Grande, Mato Grosso, Brasile, il 15/03/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
SE OD (SP) al nr. 3, anno 2007, parte 2 serie C e che, dalla loro unione, il 07/09/2007 nasceva in pagina 3 di 9 Per_ (GE) un figlio, , al quale in data 18/04/2023 veniva diagnosticato "disturbo dello spettro Per_4
autistico di livello 1", con riconoscimento, da parte della Commissione Medica di Invalidità, della qualifica di "portatore di handicap in situazione di gravità".
Davano atto che, con Sentenza nr. 397/2022, pubblicata il 31/05/2022, il Tribunale di La Spezia pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e che, da quella data, non vi era stata alcuna riconciliazione, con conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti, per cui gli stessi rilevavano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), Legge nr. 898/1970
(e successive modifiche).
Con provvedimento dell'8 giugno 2025, il Giudice Relatore assegnava ai coniugi ricorrenti termine per integrare il ricorso, al fine di chiarire se il matrimonio veniva celebrato con rito civile o con rito concordatario, e precisare se intendevano chiedere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, ovvero una pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, rinviando all'udienza del 3 luglio 2025 per il prosieguo del giudizio.
Con nota di deposito del 19 giugno 2025, le parti depositavano documentazione integrativa, e precisavano di avere contratto matrimonio secondo il rito civile, quindi, a parziale modifica delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dalla sig.ra e dal sig. , in data 15/03/2007 in Campo Grande (Mato Grosso-Brasile) CP_2 Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SE OD (SP) al n° 3 anno 2007 parte 2 serie c;
B) ordinare al Comune di SE OD di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto
Per_ di matrimonio;
C) omologare le seguenti CONDIZIONI 1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione Per_ della madre sita in loc. ZA (Golfo Aranci) via Sacuri vicolo B); 2) proseguirà nel percorso psicoterapeutico, relativo alla patologia certificata (autismo livello 1, asbergher); 3) il sig. Parte_1
, padre del minore, residente a [...]7, potrà vedere e tenere
[...]
Per_ con se il figlio nei tempi e con le modalità che verranno concordate direttamente con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
4) nel periodo delle vacanze natalizie (Natale e Capodanno), ricomprendendo a rotazione l'una o l'altra festività, ciascuno dei genitori potrà tenere con sè il minore per un periodo di
Per_ almeno sette giorni consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti;
durante le festività pasquali trascorrerà indicativamente tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni con la madre, comprendenti il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni, salvo diverso accordo;
durante le vacanze pagina 4 di 9 Per_ estive (Luglio e Agosto) potrà trascorrere trenta giorni, anche non consecutivi, sia con il padre che con la madre, da concordarsi e comunicarsi entro la fine del mese di maggio;
5) la madre, nei periodi di vacanza di sua spettanza con il minore, o in altro periodo da concordarsi con il padre, potrà condurre con se il figlio presso la famiglia di origine in Brasile, per un periodo massimo di trenta giorni, previa comunicazione al Sig. delle date di partenza e rientro e dell'indirizzo presso il quale Pt_1 alloggeranno, nonché dei nominativi e recapiti dei familiari più stretti e dell'utenza telefonica alla quale il padre potrà contattare e videochiamare il minore. Ugualmente, il minore, nei mesi estivi, potrà trascorrere un periodo di vacanza presso la residenza dei nonni paterni in SE OD (SP) e potrà, altresì, recarvisi con il padre in occasioni di giornate festive e/o festività per le quali è previsto che padre e figlio dovranno trascorrerle insieme, sempre previo accordo con la madre e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti;
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a Parte_1 CP_2 titolo di contributo per il mantenimento del minore, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore. 7) l'importo percepito a titolo di assegno unico familiare sarà ripartito in pari misura tra i genitori. 8) la sig.ra ed il sig. cointestatari CP_1 Pt_1
del libretto di deposito acceso presso Banco do Brasil n. 22080-9 Agenzia 1873-2 provvederanno all'estinzione dello stesso con contestuale ripartizione, in pari misura, della provvista in esso contenuta pari ad RS 41.654,75 e delle spese eventualmente necessarie per l'estinzione dello stesso;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; 10) i cani e , di proprietà della sig.ra Per_2 Per_3
continueranno a vivere con quest'ultima”. Controparte_1
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 3 luglio 2025 i ricorrenti, in via congiunta, insistevano affinché l'intestato Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai medesimi il 15/03/2007 in Campo Grande (Mato Grosso-Brasile), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SE OD (SP) al nr. 3, anno 2007, parte 2, serie c, alle condizioni già riportate nelle note depositate il 19 giugno 2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Relatore la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 7 luglio 2025.
*****
Ritiene il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio presentata dai ricorrenti sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento, per i motivi che seguono.
pagina 5 di 9 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti.
Le condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico,
e risultando conformi all'interesse della prole.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
pagina 6 di 9 Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Campo Grande, Mato Grosso Do Sul, Brasile, il 15 marzo 2007, tra:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
e nata il [...] in [...]; CP_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SE OD, al nr. 3, parte II, Serie C,
Anno 2007;
alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 7 di 9
Per_
“1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in loc. ZA (Golfo Aranci) via Sacuri vicolo B);
Per_ 2) proseguirà nel percorso psicoterapeutico, relativo alla patologia certificata (autismo livello 1, asbergher);
3) il sig. , padre del minore, residente a [...]7, potrà Parte_1
Per_ vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità che verranno concordate direttamente con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
4) nel periodo delle vacanze natalizie (Natale e Capodanno), ricomprendendo a rotazione l'una o l'altra festività, ciascuno dei genitori potrà tenere con sè il minore per un periodo di almeno sette giorni
Per_ consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti;
durante le festività pasquali trascorrerà indicativamente tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni con la madre, comprendenti il giorno di
Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni, salvo diverso accordo;
durante le vacanze estive (Luglio Per_ e Agosto) potrà trascorrere trenta giorni anche non consecutivi, sia con il padre che con la madre, da concordarsi e comunicarsi entro la fine del mese di maggio;
5) la madre, nei periodi di vacanza di sua spettanza con il minore, o in altro periodo da concordarsi con il padre, potrà condurre con sé il figlio presso la famiglia di origine in Brasile, per un periodo massimo di trenta giorni, previa comunicazione al Sig. delle date di partenza e rientro e dell'indirizzo Pt_1
presso il quale alloggeranno, nonché dei nominativi e recapiti dei familiari più stretti e dell'utenza telefonica alla quale il padre potrà contattare e videochiamare il minore.
Ugualmente, il minore, nei mesi estivi, potrà trascorrere un periodo di vacanza presso la residenza dei nonni paterni in SE OD (SP) e potrà, altresì, recarvisi con il padre in occasioni di giornate festive e/o festività per le quali è previsto che padre e figlio dovranno trascorrerle insieme, sempre previo accordo con la madre e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti;
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per Parte_1 Controparte_1 il mantenimento del minore, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore.
7) l'importo percepito a titolo di assegno unico familiare sarà ripartito in pari misura tra i genitori. pagina 8 di 9 8) la sig.ra ed il sig. cointestatari del libretto di deposito acceso presso Banco do CP_1 Pt_1
Brasil n. 22080-9 Agenzia 1873-2 provvederanno all'estinzione dello stesso con contestuale ripartizione, in pari misura, della provvista in esso contenuta pari ad RS 41.654,75 e delle spese eventualmente necessarie per l'estinzione dello stesso;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
10) i cani e , di proprietà della sig.ra continueranno a vivere con Per_2 Per_3 Controparte_1 quest'ultima”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
NULLA per le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 7 luglio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 290/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: “Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art.473 bis 51 comma 2 c.p.c.”, promosso da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Sacuri Vicolo B (C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanna M. C.F._1
Marrone (C.F.: ed Angela Marrone (C.F.: ) del Foro C.F._2 C.F._3 pagina 1 di 9 di Tempio Pausania, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse, in Olbia, Via G. Garibaldi nr. 68;
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]7 Parte_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Loria del Foro di Genova (C.F.: C.F._4
, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Genova, Piazza C.F._5
della Vittoria nr. 14/16A;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti;
per il PM: “Visto, nulla si oppone”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 15/03/2007 in Campo Grande (Mato Grosso-Brasile) e CP_2 Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SE OD (SP) al n° 3 anno 2007 parte 2 serie c;
B) ordinare al Comune di SE OD di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di Per_ matrimonio;
C) omologare le seguenti CONDIZIONI 1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre
Per_ sita in loc. ZA (Golfo Aranci) via Sacuri vicolo B); 2) proseguirà nel percorso pagina 2 di 9 psicoterapeutico, relativo alla patologia certificata (autismo livello 1, asbergher); 3) il sig. Parte_1
, padre del minore, residente a [...]7, potrà vedere e tenere
[...]
Per_ con se il figlio nei tempi e con le modalità che verranno concordate direttamente con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
4) nel periodo delle vacanze natalizie (Natale e Capodanno), ricomprendendo a rotazione l'una o l'altra festività, ciascuno dei genitori potrà tenere con sè il minore per un periodo di
Per_ almeno sette giorni consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti;
durante le festività pasquali trascorrerà indicativamente tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni con la madre, comprendenti il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni, salvo diverso accordo;
durante le vacanze
Per_ estive (Luglio e Agosto) potrà trascorrere trenta giorni anche non consecutivi, sia con il padre che con la madre, da concordarsi e comunicarsi entro la fine del mese di maggio;
5) la madre, nei periodi di vacanza di sua spettanza con il minore, o in altro periodo da concordarsi con il padre, potrà condurre con se il figlio presso la famiglia di origine in Brasile, per un periodo massimo di trenta giorni, previa comunicazione al Sig. delle date di partenza e rientro e dell'indirizzo presso il quale Pt_1 alloggeranno, nonché dei nominativi e recapiti dei familiari più stretti e dell'utenza telefonica alla quale il padre potrà contattare e videochiamare il minore. Ugualmente, il minore, nei mesi estivi, potrà trascorrere un periodo di vacanza presso la residenza dei nonni paterni in SE OD (SP) e potrà, altresì, recarvisi con il padre in occasioni di giornate festive e/o festività per le quali è previsto che padre e figlio dovranno trascorrerle insieme, sempre previo accordo con la madre e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti;
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento del minore, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore. 7) l'importo percepito a titolo di assegno unico familiare sarà ripartito in pari misura tra i genitori. 8) la sig.ra ed il sig. cointestatari CP_1 Pt_1
del libretto di deposito acceso presso Banco do Brasil n. 22080-9 Agenzia 1873-2 provvederanno all'estinzione dello stesso con contestuale ripartizione, in pari misura, della provvista in esso contenuta pari ad RS 41.654,75 e delle spese eventualmente necessarie per l'estinzione dello stesso;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; 10) i cani e , di proprietà della sig.ra Per_2 Per_3
continueranno a vivere con quest'ultima. 11) Cessazione del matrimonio in Brasile”. Controparte_1
A sostegno delle proprie richieste, i ricorrenti rilevavano di avere contratto matrimonio in Campo
Grande, Mato Grosso, Brasile, il 15/03/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
SE OD (SP) al nr. 3, anno 2007, parte 2 serie C e che, dalla loro unione, il 07/09/2007 nasceva in pagina 3 di 9 Per_ (GE) un figlio, , al quale in data 18/04/2023 veniva diagnosticato "disturbo dello spettro Per_4
autistico di livello 1", con riconoscimento, da parte della Commissione Medica di Invalidità, della qualifica di "portatore di handicap in situazione di gravità".
Davano atto che, con Sentenza nr. 397/2022, pubblicata il 31/05/2022, il Tribunale di La Spezia pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e che, da quella data, non vi era stata alcuna riconciliazione, con conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti, per cui gli stessi rilevavano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), Legge nr. 898/1970
(e successive modifiche).
Con provvedimento dell'8 giugno 2025, il Giudice Relatore assegnava ai coniugi ricorrenti termine per integrare il ricorso, al fine di chiarire se il matrimonio veniva celebrato con rito civile o con rito concordatario, e precisare se intendevano chiedere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, ovvero una pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, rinviando all'udienza del 3 luglio 2025 per il prosieguo del giudizio.
Con nota di deposito del 19 giugno 2025, le parti depositavano documentazione integrativa, e precisavano di avere contratto matrimonio secondo il rito civile, quindi, a parziale modifica delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dalla sig.ra e dal sig. , in data 15/03/2007 in Campo Grande (Mato Grosso-Brasile) CP_2 Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SE OD (SP) al n° 3 anno 2007 parte 2 serie c;
B) ordinare al Comune di SE OD di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto
Per_ di matrimonio;
C) omologare le seguenti CONDIZIONI 1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione Per_ della madre sita in loc. ZA (Golfo Aranci) via Sacuri vicolo B); 2) proseguirà nel percorso psicoterapeutico, relativo alla patologia certificata (autismo livello 1, asbergher); 3) il sig. Parte_1
, padre del minore, residente a [...]7, potrà vedere e tenere
[...]
Per_ con se il figlio nei tempi e con le modalità che verranno concordate direttamente con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
4) nel periodo delle vacanze natalizie (Natale e Capodanno), ricomprendendo a rotazione l'una o l'altra festività, ciascuno dei genitori potrà tenere con sè il minore per un periodo di
Per_ almeno sette giorni consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti;
durante le festività pasquali trascorrerà indicativamente tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni con la madre, comprendenti il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni, salvo diverso accordo;
durante le vacanze pagina 4 di 9 Per_ estive (Luglio e Agosto) potrà trascorrere trenta giorni, anche non consecutivi, sia con il padre che con la madre, da concordarsi e comunicarsi entro la fine del mese di maggio;
5) la madre, nei periodi di vacanza di sua spettanza con il minore, o in altro periodo da concordarsi con il padre, potrà condurre con se il figlio presso la famiglia di origine in Brasile, per un periodo massimo di trenta giorni, previa comunicazione al Sig. delle date di partenza e rientro e dell'indirizzo presso il quale Pt_1 alloggeranno, nonché dei nominativi e recapiti dei familiari più stretti e dell'utenza telefonica alla quale il padre potrà contattare e videochiamare il minore. Ugualmente, il minore, nei mesi estivi, potrà trascorrere un periodo di vacanza presso la residenza dei nonni paterni in SE OD (SP) e potrà, altresì, recarvisi con il padre in occasioni di giornate festive e/o festività per le quali è previsto che padre e figlio dovranno trascorrerle insieme, sempre previo accordo con la madre e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti;
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a Parte_1 CP_2 titolo di contributo per il mantenimento del minore, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore. 7) l'importo percepito a titolo di assegno unico familiare sarà ripartito in pari misura tra i genitori. 8) la sig.ra ed il sig. cointestatari CP_1 Pt_1
del libretto di deposito acceso presso Banco do Brasil n. 22080-9 Agenzia 1873-2 provvederanno all'estinzione dello stesso con contestuale ripartizione, in pari misura, della provvista in esso contenuta pari ad RS 41.654,75 e delle spese eventualmente necessarie per l'estinzione dello stesso;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; 10) i cani e , di proprietà della sig.ra Per_2 Per_3
continueranno a vivere con quest'ultima”. Controparte_1
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 3 luglio 2025 i ricorrenti, in via congiunta, insistevano affinché l'intestato Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai medesimi il 15/03/2007 in Campo Grande (Mato Grosso-Brasile), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SE OD (SP) al nr. 3, anno 2007, parte 2, serie c, alle condizioni già riportate nelle note depositate il 19 giugno 2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Relatore la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 7 luglio 2025.
*****
Ritiene il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio presentata dai ricorrenti sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento, per i motivi che seguono.
pagina 5 di 9 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti.
Le condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico,
e risultando conformi all'interesse della prole.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
pagina 6 di 9 Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Campo Grande, Mato Grosso Do Sul, Brasile, il 15 marzo 2007, tra:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
e nata il [...] in [...]; CP_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SE OD, al nr. 3, parte II, Serie C,
Anno 2007;
alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 7 di 9
Per_
“1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in loc. ZA (Golfo Aranci) via Sacuri vicolo B);
Per_ 2) proseguirà nel percorso psicoterapeutico, relativo alla patologia certificata (autismo livello 1, asbergher);
3) il sig. , padre del minore, residente a [...]7, potrà Parte_1
Per_ vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità che verranno concordate direttamente con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
4) nel periodo delle vacanze natalizie (Natale e Capodanno), ricomprendendo a rotazione l'una o l'altra festività, ciascuno dei genitori potrà tenere con sè il minore per un periodo di almeno sette giorni
Per_ consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti;
durante le festività pasquali trascorrerà indicativamente tre giorni consecutivi con il padre e tre giorni con la madre, comprendenti il giorno di
Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni, salvo diverso accordo;
durante le vacanze estive (Luglio Per_ e Agosto) potrà trascorrere trenta giorni anche non consecutivi, sia con il padre che con la madre, da concordarsi e comunicarsi entro la fine del mese di maggio;
5) la madre, nei periodi di vacanza di sua spettanza con il minore, o in altro periodo da concordarsi con il padre, potrà condurre con sé il figlio presso la famiglia di origine in Brasile, per un periodo massimo di trenta giorni, previa comunicazione al Sig. delle date di partenza e rientro e dell'indirizzo Pt_1
presso il quale alloggeranno, nonché dei nominativi e recapiti dei familiari più stretti e dell'utenza telefonica alla quale il padre potrà contattare e videochiamare il minore.
Ugualmente, il minore, nei mesi estivi, potrà trascorrere un periodo di vacanza presso la residenza dei nonni paterni in SE OD (SP) e potrà, altresì, recarvisi con il padre in occasioni di giornate festive e/o festività per le quali è previsto che padre e figlio dovranno trascorrerle insieme, sempre previo accordo con la madre e fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti;
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per Parte_1 Controparte_1 il mantenimento del minore, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore.
7) l'importo percepito a titolo di assegno unico familiare sarà ripartito in pari misura tra i genitori. pagina 8 di 9 8) la sig.ra ed il sig. cointestatari del libretto di deposito acceso presso Banco do CP_1 Pt_1
Brasil n. 22080-9 Agenzia 1873-2 provvederanno all'estinzione dello stesso con contestuale ripartizione, in pari misura, della provvista in esso contenuta pari ad RS 41.654,75 e delle spese eventualmente necessarie per l'estinzione dello stesso;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
10) i cani e , di proprietà della sig.ra continueranno a vivere con Per_2 Per_3 Controparte_1 quest'ultima”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
NULLA per le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 7 luglio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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