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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1833 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. SORACI Parte_1 C.F._1
CLELIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. FAZIO MARCO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno mensile di assistenza - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/09/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o.
La ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi di essere affetta da un complesso quadro patologico che la renda invalida in misura pari al 74% a far tempo dalla data della domanda amministrativa o in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il richiamo del c.t.u., dott. Per_1
.
[...]
All'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , richiamato nella presente fase, ha accertato che la Signora Persona_1
casalinga di anni 46, affetta anche da fibromialgia, può essere riconosciuta Parte_1 invalida con la percentuale dell' 80%, che tiene conto delle seguenti percentuali con i relativi codici, come da tabelle allegate al D.M. del 5-2-1992 n°43, relative alle seguenti affezioni: 1) La sclerodermia con lieve compromissione viscerale, Codice 9326, con una percentuale di invalidità del 50%; 2) L'artrosi poliarticolare a lieve incidenza funzionale è stata equiparata alla spondilolistesi, Codice 7008, con una percentuale del 12%; 3) I disturbi della memoria, per analogia al Codice 1101, con una percentuale di invalidità del 11%; 4) L'interstiziopatia polmonare, per analogia al Codice 6431, con una percentuale di invalidità del 50%. Applicando il calcolo riduzionistico (A + B – A x B) alle quattro percentuali di invalidità appena indicate, si ottiene quella definitiva dell'' 80%, che si è del parere possa risalire al mese di Maggio dell'anno
2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza da
Maggio 2024.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza richiesta risale solo al
Maggio 2024. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo peraltro la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1833 /2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da MAGGIO 2024, sussistono, in capo a le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 23/03/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1833 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. SORACI Parte_1 C.F._1
CLELIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. FAZIO MARCO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno mensile di assistenza - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/09/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o.
La ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi di essere affetta da un complesso quadro patologico che la renda invalida in misura pari al 74% a far tempo dalla data della domanda amministrativa o in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il richiamo del c.t.u., dott. Per_1
.
[...]
All'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , richiamato nella presente fase, ha accertato che la Signora Persona_1
casalinga di anni 46, affetta anche da fibromialgia, può essere riconosciuta Parte_1 invalida con la percentuale dell' 80%, che tiene conto delle seguenti percentuali con i relativi codici, come da tabelle allegate al D.M. del 5-2-1992 n°43, relative alle seguenti affezioni: 1) La sclerodermia con lieve compromissione viscerale, Codice 9326, con una percentuale di invalidità del 50%; 2) L'artrosi poliarticolare a lieve incidenza funzionale è stata equiparata alla spondilolistesi, Codice 7008, con una percentuale del 12%; 3) I disturbi della memoria, per analogia al Codice 1101, con una percentuale di invalidità del 11%; 4) L'interstiziopatia polmonare, per analogia al Codice 6431, con una percentuale di invalidità del 50%. Applicando il calcolo riduzionistico (A + B – A x B) alle quattro percentuali di invalidità appena indicate, si ottiene quella definitiva dell'' 80%, che si è del parere possa risalire al mese di Maggio dell'anno
2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza da
Maggio 2024.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza richiesta risale solo al
Maggio 2024. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo peraltro la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1833 /2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da MAGGIO 2024, sussistono, in capo a le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 23/03/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano