Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 636/2024 RGA avverso la sentenza n. 840/2023 R.S. del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, emessa il 12 dicembre 2024 e pubblicata il 23/04/2024 nella causa n. 472/2021 R.G.; avente ad oggetto: riassorbimento “Trattamento economico di professionalità”; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 12/06/2025; promossa da:
(C.F. Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato in Via Milazzo 4 40121 Bologna, presso l'Avvocatura Provinciale dell;
CP_1 appellante;
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'Avv.to Fabio D'Amato del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il relativo domicilio digitale;
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è così descritta nella gravata sentenza: <<(…) 1.1. Con ricorso depositato in data 8.07.2021 e ritualmente notificato, Controparte_2 ha convenuto in giudizio esponendo: a) di essere dipendente di e di CP_1 CP_1
1
b) che il trattamento CP_1 economico di professionalità (TEP) è una voce stipendiale correlata alla professionalità acquisita, legata principalmente al meccanismo del c.d. “assorbimento” in occasione di progressioni economiche;
c) che il TEP è connesso alla professionalità acquisita e può essere riconosciuto dopo aver maturato almeno due anni di anzianità presso d) CP_1 di avere, dunque, diritto al TEP in virtù dell'anzianità maturata e di avere partecipato al bando nazionale di “selezione per il passaggio alle posizioni economiche C2, C3, C4 e C5, profilo amministrativo e profili specialistici” con decorrenza dal 01.01.2016 (doc. 14 fasc. parte ricorrente); e) che tale voce stipendiale è stata regolamentata dalla contrattazione nazionale integrativa;
f) che, ai sensi dell'art. 3 del CCNL di categoria del 2014, era previsto, con riguardo alle progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree, che “qualsiasi trattamento economico, comunque denominato, attribuito in virtù della professionalità acquisita, è soggetto a riassorbimento di un importo pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare” (doc. 1 fasc. parte ricorrente); g) che l'art. 3 del contratto integrativo del 2015, stabilisce, per contro, che, in occasione di progressioni, il TEP è soggetto a “riassorbimento della quota di incremento fissata dal presente CCNI fino all'importo pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare”, e prevede, dunque, una limitazione della quota assoggettabile a riassorbimento (doc. 2 fasc. parte ricorrente); h) che tale disposizione è stata ripresa anche dal successivo CCNL di categoria del 2016 (doc. 3 fasc. parte ricorrente); i) che il CCNL del 2017 ha ribadito quanto già precedentemente previsto in tema di TEP, con la specificazione che “al personale destinatario delle progressioni economiche conseguite con decorrenza 01.01.2018 in esito alle procedure selettive bandita con il messaggio hermes n. 4014 del 29.10.2018 permane il trattamento economico di professionalità in godimento al momento del passaggio” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); l) che, in data 11.04.2017, e le CP_1 organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno sottoscritto un duplice accordo di interpretazione autentica, rispettivamente, dell'art. 3, comma 3, del CCNL di categoria del 2016 nonché dell'art. 3, comma 4, del CCNL di categoria del 2017, a mezzo del quale si è convenuto che il TEP sia soggetto al “riassorbimento della quota pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare” (doc.ti 8 e 9 fasc. parte ricorrente). Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente ha evidenziato l'illegittimità degli accordi di interpretazione autentica sottoscritti sotto molteplici profili: a) il difetto della condizione che facoltizza le parti sociali, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 165/2001 nonché dell'art. 12, comma 1 del CCNL di categoria del 1999, alla stipula di tali accordi, ossia il contrasto interpretativo in ordine all'esegesi di una determinata disposizione contrattuale;
b) il difetto di motivazione in ordine alle diverse e concorrenti interpretazioni della norma contrattuale astrattamente percorribili;
c) la violazione del principio dell'intangibilità dei c.d. “diritti quesiti”, incidendo l'interpretazione accolta, in via retroattiva, su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori.
2 Ha ribadito, inoltre, a conferma dell'illegittimità di tale interpretazione, che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollecitato, con specifica nota, la riformulazione dell'art. 13 della “ipotesi di CCNL integrativo per il personale delle aree A, B, C parte giuridica 2016-2018 e parte economica 2018”, con il quale e le organizzazioni sindacali maggiormente CP_1 Contr rappresentative avevano riproposto il contenuto di tale disciplina del , non risultando tale norma, apparentemente finalizzata a valorizzare “conoscenze e competenze sulla base di una anzianità minima maturata nell'ente o di compensare la mancata attribuzioni di progressioni economiche”, conforme al principio di valorizzazione del merito sancito dal D.Lgs. n. 150/2009. Infine, sotto il profilo del “quantum”, ha sottolineato che la differenza tra il TEP percepito prima dell'assorbimento e il TEP percepito successivamente risulta agevolmente deducibile dalle buste paga prodotte (doc. 15 fasc. parte ricorrente). Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia All'ecc.mo Tribunale adito: 1) Accertare e dichiarare la illegittimità, quindi la annullabilità e/o nullità degli Accordi di interpretazione autentica sottoscritti in data 11.04.2017, relativi a. all'art. 3, comma 3, del CCNI 2016 per il personale delle Aree Professionali sottoscritto in data 5 dicembre 2016; b. all'art. 3, comma 4, dell'ipotesi CCNI 2017, per quanto esposto nel presente atto;
2) Per l'effetto, condannare l a calcolare il riassorbimento del TEP per le progressioni sia CP_1 all'interno delle aree che tra le aree secondo la normativa originaria prevista nei CCNI 2016 e 2017 con disapplicazione degli accordi di interpretazione autentica sopra indicati, quindi condannare l' a corrispondere al ricorrente le differenze retributive dovute CP_1 per tale trattamento, per le rispettive annualità indicate nello schema di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e SG, da distrarre in favore dei Procuratori antistatari.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 04.11.2021 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree ed istando per la reiezione del CP_1 ricorso.
1.3. La causa è stata istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti. (…)>>. Il Tribunale di Parma, istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, ha definito la vertenza con la sentenza n. 840/2023 R.S., così statuendo: “(…) 1) In parziale accoglimento del ricorso, accertato e dichiarato il diritto di alla corresponsione del Trattamento Economico di Controparte_2
Professionalità così come quantificato, quanto alle modalità di riassorbimento del trattamento medesimo, alla stregua della previsione contrattuale originariamente contemplata dal CCNI 2016 sottoscritto in data 5.12.2016, condanna l a CP_1 corrispondere al ricorrente le relative differenze retributive spettanti in relazione all'annualità 2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2) Rigetta il ricorso nel
3 resto. 3) Compensate in ragione di 1/2 le spese di lite, condanna l' convenuto alla CP_1 rifusione, a favore del ricorrente, delle residue spese di lite, spese che si liquidano in Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva, cpa e c.u. se versato. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, richiamate le disposizioni legislative regolanti la materia oggetto del contendere, da un lato, ha rilevato che non ha provato – CP_1 essendo la relativa circostanza oggetto di contestazione ad opera di parte ricorrente – la sussistenza di un effettivo contrasto in ordine all'interpretazione della clausola contrattuale originaria”, considerato quale imprescindibile presupposto di stipula degli accordi di interpretazione autentica e, dall'altro lato, ha considerato l'Accordo di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 3, del CCNI 2016 per il personale delle aree professionali di tipo novativo e non interpretativo per cui ne ha negato gli effetti retroattivi per l'anno 2016 siccome stipulato in data 11.4.2017. Quanto all'annualità 2017, invece, il Tribunale di Parma ha ritenuto di rigettare la domanda attorea “dal momento che, come evincibile dalla documentazione versata in atti e peraltro riconosciuto dalle stesse parti, il CCNI 2017 sottoscritto in data 21 dicembre 2016 e modificato dall'accordo di interpretazione autentica dell'11.07.2017 era soltanto un'ipotesi di contratto, ossia una versione meramente provvisoria e modificabile dello stesso”. Con ricorso depositato in data 09/10/2024, l ha spiegato appello nei confronti della CP_1 predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, voglia: “(…) in riforma parziale della impugnata sentenza, respingere la domanda di controparte anche per l'anno 2016. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. Nello spiegato atto di appello, l' ha ribadito la legittimità del proprio operato anche CP_1 in relazione all'anno 2016 ed ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza gravata le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo. L'odierno appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha fatto acquiescenza alle statuizioni di prime cure a lui sfavorevoli e, per il resto, ha analiticamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha disatteso le pretese dell'allora ricorrente in correlazione all'anno 2017, trattandosi di un autonomo capo della decisione che non è stato oggetto di impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto dall' non risulta essere meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate. CP_1
Al riguardo, va osservato essere pacifico in causa (v. pag. 3 dell'atto di gravame) che la fattispecie in esame è regolata, dall'art. 12, comma 1, del CCNL 16/02/99 di settore e
4 dall'art. 49 del D. lgs. 165/01. L'art. 12 cit., in particolare, dispone: “qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs.n.29/1993 (sostituito dal vigente art. 47 del D.lgs 165/01) e successive integrazioni e modificazioni…… omissis…… sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto”. L'art. 49 del D. lgs. 165/01, poi, rubricato “Interpretazione autentica dei contratti” prevede che: <<
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto >>. E' indubbio, quindi, che il presupposto normativamente previsto per la stipula di accordi di interpretazione autentica è la sussistenza di “controversie” sull'interpretazione dei contratti collettivi nazionali o integrativi. Coglie, dunque, nel segno l'affermazione del Giudice a quo secondo cui l'accordo di interpretazione autentica “(…) possa essere legittimamente concluso dalle parti, non solo in presenza di un'incertezza oggettiva della clausola contrattuale “in contestazione”, ossia dipendente dalla formulazione del testo contrattuale, ma anche in caso di incertezza meramente soggettiva, incertezza che sussiste ogniqualvolta vi sia contrasto tra le parti in ordine all'interpretazione di una determinata disposizione, a prescindere dalla formulazione testuale della stessa”. Ciò posto in punto di diritto, come pure rilevato dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza, è indubbio che nel caso di specie, “anche accedendo ad un'esegesi estensiva del concetto di incertezza interpretativa nel significato testé richiamato, non ha CP_1 provato – essendo la relativa circostanza oggetto di contestazione ad opera di parte ricorrente – la sussistenza di un effettivo contrasto in ordine all'interpretazione della clausola contrattuale originaria”. Tale difetto di prova e, prima ancora di allegazione, non è stato colmato dall CP_1 nemmeno nello spiegato atto di gravame, ove la suesposta affermazione del Giudice a quo è stata censurata in maniera del tutto apodittica. L'Istituto appellante, infatti, non ha né chiarito, né tantomeno dimostrato quali fossero le ragioni d'incertezza in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 4 del CCNI 2016 nella sua formulazione originaria, ai sensi del quale: “In occasione di progressioni sia all'interno delle Aree che tra le Aree, il TEP è soggetto al riassorbimento della quota di incremento fissata dal CCNI 2015 fino all'importo pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e comunque nel limite massimo dell'incremento tabellare”, né che sul punto siano insorte ragioni di
5 contrasto tra le parti sociali stipulanti il medesimo contratto collettivo. Il predetto testo contrattuale, invero, appare alquanto chiaro e lineare nella sua formulazione. La disposizione contrattuale del 2016 interpretata autenticamente, peraltro, riproponeva la medesima disciplina del CCNI 2015, rispetto al quale pure non sono state allegate, né tantomeno dimostrate, “controversie interpretative”. Del resto, la circostanza che non esistessero “controversie interpretative” in atto, nell'accezione sopra descritta, che le parti sociali hanno voluto dirimere con l'accordo d'interpretazione autentica ritenuto illegittimo dal Tribunale di Parma con la gravata sentenza emerge dalle stesse difese dell' appellante, ove si afferma in modo CP_1 assolutamente generico e non circostanziato che: “nella fattispecie dedotta in giudizio il dubbio interpretativo riguardava la reale volontà delle parti e la ratio effettiva dalle stesse perseguita con la stipulazione delle clausole relative al TEP”. Non viene chiarito quale fosse l'asserito dubbio interpretativo, originato da cosa e con quali conseguenze. Del resto, negli stessi accordi di interpretazione autentica de quibus a supposta giustificazione della loro conclusione viene indicato: “al fine di evitare applicazioni fuorvianti rispetto alla volontà delle parti contraenti”; in altri termini, le parti sociali si sarebbero preoccupate, nell'assoluta assenza di “controversie interpretative”, di chiarire la loro supposta volontà, invero già esplicitata in modo chiaro e non controvertibile nella formulazione originaria dell'art. 3, comma 4 del CCNI 2016. Tanto doverosamente rilevato e considerato che l'art. 3 del CCNI 2017 sottoscritto in data 19.12.2017 ha confermato la disposizione sul riassorbimento del CCNI 2016 come sostituita dall'Accordo di interpretazione autentica dell'11 aprile 2017, è legittimo affermare che, in realtà, le parti sociali sono indebitamente ricorse ad un accordo di interpretazione autentica per far retroagire all'anno 2016 un assetto negoziale raggiunto solo nel 2017, con conseguente violazione dell'art. 12, comma 1, del CCNL 16/02/99 di settore e dall'art. 49 del D. lgs. 165/01 (in senso conforme a queste valutazioni si vedano;
Tribunale di Trapani, Sentenza n. 266/2024 pubbl. il 07/05/2024; Tribunale di Catania Sentenza n. 3336/2024 pubbl. il 18/06/2024).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall' va respinto, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata. CP_1
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia (pari ad € 2.000,00), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e degli altri criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse dell'odierno appellato). Da ultimo occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1
6 dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dall' , con conseguente integrale conferma della pronuncia CP_1 gravata;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese del grado che si liquidano in € 962,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge, somme tutte da distrarsi in favore della procuratrice di parte appellata dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 12.06.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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