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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.280/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
10 gennaio 2025 tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ALOI ANDREA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Tribunale di Siracusa n. 96/2024 del 01/02/2024, depositata telematicamente il 05/02/2024
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza rep. 96/2024 del 01/02/2024, depositata telematicamente il 05/02/2024, con cui il Tribunale di Siracusa ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del
07/10/2023 con cui il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siracusa ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento nel procedimento esecutivo immobiliare n. R.G.E. 91/223. Per l'effetto ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'ordinanza di estinzione del giudizio esecutivo n. 91/2023 R.G.E. imm. del 07/10/2023 e, per l'effetto, revocarla, anche con provvedimento inaudita altera parte, per i motivi esposti in narrativa. Revocare e/o annullare il provvedimento di estinzione del 07/10/2023 e, per l'effetto, adottare i provvedimenti funzionali alla prosecuzione dell'azione esecutiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 96/2024 del 01/02/2024, depositata telematicamente il
05/02/2024, il Tribunale di Siracusa rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da avverso l'ordinanza del 07/10/2023 con cui il Parte_1
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siracusa aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento nel procedimento esecutivo immobiliare n. R.G.E. 91/223 e ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In particolare il primo giudice riteneva che l'ordinanza di estinzione era stata emessa correttamente posto che, anche a volere ritenere come autorizzata l'istanza di proroga depositata il 19/05/2023 per ulteriori quarantacinque giorni ovvero sino al 5/07/2023, nessuna documentazione ipocatastale era stata depositata entro il detto termine se non la sola nota di trascrizione del pignoramento, che era stata erroneamente depositata nell'altra procedura esecutiva mobiliare curata dalla stessa parte e depositata in data 15/06/2023.
La sentenza è stato gravata dalla ai sensi dell'art. 130 disp. att. Parte_1
c.p.c., la quale ha formulato le censure meglio esaminate in motivazione e ha concluso come in epigrafe.
Sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio con Controparte_1
conseguente sua contumacia.
Indi, dopo alcuni rinvii ed acquisita documentazione dalla Cancelleria del
Tribunale di Siracusa, all'udienza del 10 gennaio 2025, sulle conclusioni come precisate a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/5 L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre all'uopo premettere che come ricordato dal primo giudice l'art. 567
c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D. L.vo 10 Ottobre 2022 n. 149
(che ha modificato il termine per il deposito della documentazione ipocatastale o certificazione notarile sostitutiva) prevede che il creditore che richiede la vendita deve provvedere al deposito della documentazione ipocatastale o certificazione notarile sostitutiva entro il termine previsto dall'art. 497 c.p.c. e che tale termine può essere prorogato solo una volta su istanza ed in presenza di giusti motivi.
Nel caso di specie è pacifico che: l'atto di pignoramento è stato notificato al debitore a mani proprie in data 05/04/2023 e consegnato dall'Ufficiale
Giudiziario al creditore in data 20/04/2023; è stato iscritto a ruolo il 28/04/2023 con contestuale deposito dell'istanza di vendita;
la scadenza per il deposito della relazione notarile era il 20/05/2023 (45 giorni dal 5/04/2023), e in data
19/05/2023 è stata depositata istanza di proroga, cosi modificando il termine per il deposito sino al 5/07/2023.
Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il creditore ha depositato la documentazione ipocatastale e la certificazione notarile il
22.5.2023.
Invero dalla documentazione prodotta dall'appellante risulta che in data
22.5.2023 la Cancelleria del Tribunale di Siracusa ha accettato con successo la contrassegnata dall'ID: 71580787 Pt_2
.
pag. 3/5 Il creditore ha altresì prodotto le risultanze del Polisweb da cui emerge la data dell'invio della busta e la documentazione ivi allegata
La Corte, in ogni caso, posto che il contenuto della busta presente nel fascicolo telematico di primo grado non è leggibile, lo ha acquisito presso la suddetta
Cancelleria, accertando che nella predetta data è stata depositata la seguente documentazione documentazione che la cancelleria ha poi stampato e trasmesso a questo ufficio
(v. allegati al fascicolo d'ufficio).
Ne consegue che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. è stata depositata tempestivamente e va revocata l'ordinanza di estinzione del giudizio esecutivo n.
pag. 4/5 91/2023 R.G.E. imm. del 07/10/2023 e, per l'effetto, gli atti vanno rimessi al primo giudice per la prosecuzione dell'azione esecutiva.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello ex art. 130 disp. att. c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 96/2024 del
[...]
01/02/2024, depositata telematicamente il 05/02/2024, in totale riforma della predetta sentenza, così provvede: revoca l'ordinanza di estinzione del giudizio esecutivo n. 91/2023 R.G.E. imm. del 07/10/2023 e, per l'effetto, rimette gli atti al giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Siracusa per la prosecuzione dell'azione esecutiva.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in data 21/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.280/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
10 gennaio 2025 tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ALOI ANDREA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Tribunale di Siracusa n. 96/2024 del 01/02/2024, depositata telematicamente il 05/02/2024
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza rep. 96/2024 del 01/02/2024, depositata telematicamente il 05/02/2024, con cui il Tribunale di Siracusa ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del
07/10/2023 con cui il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siracusa ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento nel procedimento esecutivo immobiliare n. R.G.E. 91/223. Per l'effetto ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima l'ordinanza di estinzione del giudizio esecutivo n. 91/2023 R.G.E. imm. del 07/10/2023 e, per l'effetto, revocarla, anche con provvedimento inaudita altera parte, per i motivi esposti in narrativa. Revocare e/o annullare il provvedimento di estinzione del 07/10/2023 e, per l'effetto, adottare i provvedimenti funzionali alla prosecuzione dell'azione esecutiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 96/2024 del 01/02/2024, depositata telematicamente il
05/02/2024, il Tribunale di Siracusa rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da avverso l'ordinanza del 07/10/2023 con cui il Parte_1
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siracusa aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento nel procedimento esecutivo immobiliare n. R.G.E. 91/223 e ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In particolare il primo giudice riteneva che l'ordinanza di estinzione era stata emessa correttamente posto che, anche a volere ritenere come autorizzata l'istanza di proroga depositata il 19/05/2023 per ulteriori quarantacinque giorni ovvero sino al 5/07/2023, nessuna documentazione ipocatastale era stata depositata entro il detto termine se non la sola nota di trascrizione del pignoramento, che era stata erroneamente depositata nell'altra procedura esecutiva mobiliare curata dalla stessa parte e depositata in data 15/06/2023.
La sentenza è stato gravata dalla ai sensi dell'art. 130 disp. att. Parte_1
c.p.c., la quale ha formulato le censure meglio esaminate in motivazione e ha concluso come in epigrafe.
Sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio con Controparte_1
conseguente sua contumacia.
Indi, dopo alcuni rinvii ed acquisita documentazione dalla Cancelleria del
Tribunale di Siracusa, all'udienza del 10 gennaio 2025, sulle conclusioni come precisate a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/5 L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre all'uopo premettere che come ricordato dal primo giudice l'art. 567
c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D. L.vo 10 Ottobre 2022 n. 149
(che ha modificato il termine per il deposito della documentazione ipocatastale o certificazione notarile sostitutiva) prevede che il creditore che richiede la vendita deve provvedere al deposito della documentazione ipocatastale o certificazione notarile sostitutiva entro il termine previsto dall'art. 497 c.p.c. e che tale termine può essere prorogato solo una volta su istanza ed in presenza di giusti motivi.
Nel caso di specie è pacifico che: l'atto di pignoramento è stato notificato al debitore a mani proprie in data 05/04/2023 e consegnato dall'Ufficiale
Giudiziario al creditore in data 20/04/2023; è stato iscritto a ruolo il 28/04/2023 con contestuale deposito dell'istanza di vendita;
la scadenza per il deposito della relazione notarile era il 20/05/2023 (45 giorni dal 5/04/2023), e in data
19/05/2023 è stata depositata istanza di proroga, cosi modificando il termine per il deposito sino al 5/07/2023.
Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il creditore ha depositato la documentazione ipocatastale e la certificazione notarile il
22.5.2023.
Invero dalla documentazione prodotta dall'appellante risulta che in data
22.5.2023 la Cancelleria del Tribunale di Siracusa ha accettato con successo la contrassegnata dall'ID: 71580787 Pt_2
.
pag. 3/5 Il creditore ha altresì prodotto le risultanze del Polisweb da cui emerge la data dell'invio della busta e la documentazione ivi allegata
La Corte, in ogni caso, posto che il contenuto della busta presente nel fascicolo telematico di primo grado non è leggibile, lo ha acquisito presso la suddetta
Cancelleria, accertando che nella predetta data è stata depositata la seguente documentazione documentazione che la cancelleria ha poi stampato e trasmesso a questo ufficio
(v. allegati al fascicolo d'ufficio).
Ne consegue che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. è stata depositata tempestivamente e va revocata l'ordinanza di estinzione del giudizio esecutivo n.
pag. 4/5 91/2023 R.G.E. imm. del 07/10/2023 e, per l'effetto, gli atti vanno rimessi al primo giudice per la prosecuzione dell'azione esecutiva.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello ex art. 130 disp. att. c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 96/2024 del
[...]
01/02/2024, depositata telematicamente il 05/02/2024, in totale riforma della predetta sentenza, così provvede: revoca l'ordinanza di estinzione del giudizio esecutivo n. 91/2023 R.G.E. imm. del 07/10/2023 e, per l'effetto, rimette gli atti al giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Siracusa per la prosecuzione dell'azione esecutiva.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in data 21/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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