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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 iscritta al n. 49527/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Alex Visconti n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Daniele Generoso (c.f.
), presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Corso C.F._2
Indipendenza n. 18 (FAX: 0270109185 - PEC: ; Email_1
-opponente- contro (c.f. ) in persona del Sindaco Dott. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._3
Angela Bartolomeo (c.f. , Irma Marinelli C.F._4
(c.f.[...]), Annalisa Pelucchi (c.f. ), e Mariarosaria C.F._5
Autieri (c.f. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via C.F._6
della Guastalla n.
6 - Uffici dell'Avvocatura Comunale (FAX: 0288453610 – PEC:
; Email_2
-opposto-
con atto di citazione in opposizione notificato il 10.12.2021,
avente a oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento n. 20210430323872151342282 di
Euro 69.326,00 emessa dal Comune di Milano il 16.8.2021, notificata il 16.11.2021, per canoni di locazione, indennità di occupazione senza titolo, “recupero spese”, “contributi di spettanza com.”, oneri accessori, bollo e interessi legali e spese di notifica, maturati in relazione all'occupazione dell'immobile sito in Milano, Via Alex Visconti n. 10;
conclusioni per l'opponente:
< più utile declaratoria del caso, così provvedere:
- annullare e/o revocare l'atto di riscossione impugnato e comunque assolvere parte attrice da ogni avversa pretesa;
- in via subordinata e salvo gravame, limitare la pretesa avversaria a quanto dovuto e giusto ex lege.
Con il favore delle spese e competenze del giudizio>> conclusioni per l'opposto:
< in via principale: respingere l'opposizione perché infondata e non provata e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione impugnata e la debenza della somma nell'importo ingiunto;
2 in via subordinata, accertare e dichiarare la debenza dell'indennità di occupazione senza titolo, in misura pari all'ammontare dell'importo ingiunto, o, in subordine, nella misura che sarà in via equitativa ritenuta dovuta, applicando, quale parametro il canone locativo di mercato, e considerando il pregiudizio subito dal Comune di Milano per l'impossibilità, per il periodo di illegittima occupazione dell'immobile, di assegnare il predetto alloggio ad un nucleo familiare regolarmente collocato in graduatoria, e per la disfunzione verificatasi, sotto tale profilo, al sistema delle regolari assegnazioni di alloggi ERP.
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie della controparte in quanto inammissibili ed inconferenti ai fini della decisione
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.- Con l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 20210430323872151342282 in data 16.8.2021, notificato il 16.11.2021, adottato ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L.
27.12.2019 n. 160, il Parte_2
) ha ingiunto al OR , qui opponente ex art.
[...] Parte_1
32 d.lgs. 150/2011, di pagare la somma di € 69.326,00 a titolo di canoni di locazione, indennità di occupazione senza titolo, “recupero spese”, “contributi di spettanza com.”, oneri accessori, bollo e interessi legali e spese di notifica, maturati in relazione al godimento dell'alloggio sito Milano, Via Alex Visconti n. 10.
2.- L'opponente SI. , che ha precisato le proprie domande come Parte_1 riportate nell'epigrafe della presente sentenza, ha dedotto:
3 - di essere stato ospitato nell'appartamento del sesto piano di Via Alex Visconti 10, insieme alla propria famiglia, dalla precedente assegnataria SI.ra che nel 2004 si era Pt_3
trasferita altrove;
- di avere chiesto al Comune di Milano la stipula di contratto di locazione e di avere iniziato a pagare (nella misura per lui possibile. di € 150,00 mensili) i bollettini trasmessigli;
- di avere nuovamente chiesto “un alloggio popolare”, segnalando le condizioni di salute della figlia affetta da rara malattia genetica metabolica (CDG: disturbo congenito della Per_2
glicosilazione), senza ottenerlo;
- di avere ricevuto, il 28.10.2014, invito del a sanare precedenti morosità, CP_1 quantificate in € 9.366,05;
- di avere eccepito la prescrizione del credito e chiesto il dettaglio analitico del dovuto, nonché l'indicazione dei criteri di ripartizione degli oneri accessori;
- che la moglie SI.ra aveva, nel 2017, stipulato contratto di locazione di Parte_4
appartamento sito al secondo pianto dello stesso stabile di Via Alex Visconti 10;
- che in relazione all'appartamento del sesto piano, nonostante la richiesta di
“regolarizzazione”, non era mai sorto alcun rapporto contrattuale;
- che il non ha indicato parametri e norme per la quantificazione del risarcimento CP_1
(indennità di occupazione);
- che i ratei di cui è chiesto il pagamento “sarebbero relativi a periodi precedenti all'ultimo quinquennio” e, mancando “idonei atti interruttivi”, il relativo credito sarebbe estinto per prescrizione ex art. 2948 n. 3 c.c.;
- che la lettera 28.10.2014, carente del “carattere di intimazione e diffida”, non costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione;
- di non avere mai ricevuto le comunicazioni di (gestore del patrimonio ERP del Parte_5
datate 9.10.2013 e 18.10.2017, richiamate nel provvedimento impugnato;
CP_1
- che l'occupazione dell'immobile di proprietà comunale era stata “azione necessitata” dall'esigenza di “assicurare alla propria famiglia un tetto a Milano” e di evitare a questa un
“danno grave alla persona”;
- che gli importi richiesti erano stati “unilateralmente determinati” ed erano “privi di dettagli e riscontri”.
4 3.- L'Ente territoriale, costituitosi con comparsa di risposta depositata telematicamente il giorno 1.6.2022, ha evidenziato che l'opponente ha ammesso di avere occupato senza titolo l'alloggio dal 2003 al 2017.
Inoltre ha dedotto che:
- l'occupazione abusiva obbliga il detentore alla corresponsione di indennità;
- “l'eventuale situazione di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, se può consentire la presentazione di istanze per l'assegnazione di alloggi facenti parte della riserva di cui all'art. 10 della … legge regionale n. 28/1990, non può giustificare di per sé l'occupazione abusiva di immobili di ERP”;
- ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4, “si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio destinato ai servizi abitativi pubblici senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione”;
- con delibera n. 30 del 9.1.2009 la Giunta Comunale ha disposto che “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza, la misura del canone verrà attestata sul valore massimo
(200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di euro 250,00”;
- in altre parole, chi occupa abusivamente immobile comunale non può chiedere l'applicazione delle stesse norme regionali applicabili agli inquilini regolari;
- l'indennità è stata nella fattispecie calcolata secondo le prescrizioni del legislatore regionale
(L.R. 27/2007, sostituita dalla L.R. 27/2009 e dalla L.R. 16/2016; Regolamento Regionale n.
1/2004, sostituito dal Regolamento Regionale n. 4/2017) e in base ai coefficienti indicati nella citata Delibera di Giunta, tenuto conto dell'ubicazione dell'alloggio, della superfice dei locali occupati e del canone locatizio applicabile all'unità abitativa de qua (indice di demografia:
1,2 - superficie dell'unità immobiliare: mq 57,43 - anno di costruzione/ristrutturazione dei locali: 1983 - indice di vetustà: 0,9925 - indice del costo base: 1250 - indice di zona: 0,9 - valore locativo: 3.847,45) e facendo applicazione della percentuale massima riferita al valore locativo, pari al 200% (art. 2, lett. c) Delibera di Giunta Comunale cit.).
5 Sulla base di quanto sopra riportato il ha affermato di avere fatto Controparte_1
legittimamente ricorso alla riscossione delle entrate in forma diretta, utilizzando lo strumento dell'accertamento esecutivo di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge 160/2019, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna dell'opponente a pagare al CP_1
la minor somma ritenuta dovuta.
[...]
*
4.- La presente opposizione deve essere accolta e l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo annullato.
La pretesa azionata dal con l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo ex CP_1
art. 1 co. 792 L. 160/2019 opposto da è stata quantificata facendo Parte_1
applicazione della delibera di Giunta Comunale n. 30 del 9.1.2009.
Questa avrebbe inteso stabilire che “per gli occupanti abusivi … la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di euro 250,00”.
Ritiene il giudice che la disposizione comunale appena riportata sia del tutto priva del necessario fondamento in norme di rango superiore: essa non è espressamente contemplata né autorizzata (a determinare criteri per la liquidazione del risarcimento del danno da occupazione senza titolo) da alcuna legge, né statale, né regionale.
Perciò la menzionata Delibera (n. 30/2009) è del tutto inidonea a stabilire criteri forfettari di liquidazione dell'indennizzo spettante all'Ente proprietario.
Il pregiudizio da questo patito non può in alcun modo essere sottratto all'applicazione dei criteri ordinari di valutazione e liquidazione del danno.
Ne consegue che il soggetto che si afferma creditore non è esonerato dall'adempimento degli oneri di allegazione e di prova del pregiudizio.
6 Dalle considerazioni appena svolte discende altresì che il credito risarcitorio vantato dal non ha il carattere della liquidità: con l'ulteriore conseguenza dell'inutilizzabilità CP_1
dello strumento adottato (art. 2 r.d. 639/1910/art. 1 co. 792 L. 160/2019).
Pertanto, l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo, emesso per importo errato e in assenza dei presupposti di legge, deve essere annullato.
Ciò non esonera il giudice dal dovere di pronunciarsi in ordine al merito della pretesa dell'Amministrazione: giusta il condiviso insegnamento della Corte di Cassazione, la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e delle controprove fornite dal soggetto ingiunto.
Nel caso in esame è risultato fondato il rilievo di parte opponente circa la mancata allegazione
(in atti o documenti di causa) dei criteri di ripartizione delle spese di gestione (oneri accessori) fra gli inquilini e le unità immobiliari.
Ciò comporta l'insufficienza della prova del credito vantato dall'opposto per oneri accessori, spese di riscaldamento ets.
Inoltre, risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale (ex art. 2947
c.c.) del credito risarcitorio extracontrattuale vantato dal Comune di Milano per la occupazione senza titolo dell'unità immobiliare sita in Milano, Via Alex Visconti n. 10, da parte del e dei suoi familiari, nel periodo (non precisato ma) anteriore al 31.12.2016 Pt_1
(come si ricava dal richiamo contenuto nell'atto opposto alle comunicazioni datate 9.10.2013
e 18.10.2017).
Ritiene questo giudice che il carattere permanente del fatto illecito costituito dall'occupazione abusiva di immobile non determini l'unitarietà del danno: detto carattere non esclude affatto
7 che il pregiudizio, che sorge con l'inizio dell'occupazione e si produce in continuo, sia avvertibile e apprezzabile di giorno in giorno.
Perciò, ogni parte del danno verificatasi in un determinato periodo di tempo può essere autonomamente individuata e abilita il danneggiato a promuovere l'azione di risarcimento.
Ai sensi dell'art 2935 c.c., dunque, la prescrizione del diritto al risarcimento ha inizio da ciascun giorno e, correlativamente, la quantificazione del danno già maturato è possibile senza che sia necessario attendere la cessazione dell'illecito permanente.
Nello stesso senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (ordinanza 30.9.2021
n. 26592): <sine titulo di un alloggio ha natura di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ>>.
Deve, poi, considerarsi che le “lettere interruttive” cumulativamente prodotte dall'opposto sub doc. 5, senza alcun commento dedicato ad alcuna di esse, non si riferiscono tutte all'intero credito per canoni/indennità di occupazione (e oneri accessori) maturato a favore del Comune di Milano fino al 31.12.2016, ma ciascuna di esse indica più circoscritte ragioni di credito dell'Ente proprietario dell'alloggio.
L'efficacia interruttiva di ciascuna di dette lettere è limitata al credito in essa enunciato.
Inoltre, ai documenti 5d, 5e, 5g di parte opposta non può riconoscersi alcuna efficacia interruttiva del corso della prescrizione dei debiti del verso il di Milano. Essi, Pt_1 CP_1
benché, nel testo, si attribuiscano il valore di atto interruttivo della prescrizione, sono in realtà privi dei caratteri richiesti dagli artt. 1219 e 2943 c.c., non contenendo alcuna richiesta di pagamento, come deve necessariamente ricavarsi dalla riserva espressa in ciascuno di essi di
8 avanzare solo in futuro una richiesta di pagamento (con successivo invio di apposito bollettino).
È principio consolidato in dottrina e giurisprudenza che una generica riserva di far valere il diritto in momento successivo non integra una costituzione in mora, né interruzione della prescrizione.
Sulla base di quanto sopra, compiuto faticoso esame dei disordinati, non consequenziali, non coerenti e non commentati documenti prodotti dall'opposto sub doc. 5, escluso – come già osservato – che siano dovuti oneri accessori (per carenza di allegazione dei criteri di ripartizione tra le diverse unità immobiliari), deve ritenersi che non siano estinti per prescrizione i soli crediti del per indennità di occupazione (non maggiorata) relativi CP_1
agli anni 2011, 2012, 2014 e 2015.
Considerato che, secondo l'allegazione dell'opposto (pag. 6 della comparsa di risposta), non specificamente contestata dall'opponente, il valore locativo dell'unità immobiliare è pari a €
3.847,45 (si ritiene: su base annua), il complessivo debito risarcitorio di Parte_1
nei confronti del di Milano, per l'occupazione dell'immobile di Milano, Via
[...] CP_1
Alex Visconti n. 10 (scala 10, piano 6°, interno 35) negli anni 2011, 2012, 2014 e 2015, viene stimato pari a € 15.389,80
Per le considerazioni che precedono, l'opponente deve essere condannato a pagare al
[...]
la complessiva somma di € 15.389,80, oltre interessi moratori in misura legale da CP_1 calcolarsi sui predetti importi annuali (€ 3.847,45) con decorrenza dal 31 dicembre di ciascuno dei quattro anni sopra elencati (2011, 2012, 2014 e 2015).
**
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo, giusta il DM 147/2022, tenendo conto della misura in cui la domanda di condanna al pagamento è accolta e della carente illustrazione delle produzioni documentali di parte opposta.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 49527/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta, accogliendo l'opposizione proposta da Parte_1
:
[...]
annulla
l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 20210430323872151342282 di Euro
69.326,00 emesso dal il 16.8.2021, notificato il 16.11.2021; Controparte_1
condanna
a pagare al Milano la somma capitale di € 15.389,80, Parte_1 CP_1
oltre interessi in misura legale da calcolarsi come indicato in parte motiva;
condanna
a rifondere al le spese processuali, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
3.000,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi.
Milano, 16.6.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
10
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 iscritta al n. 49527/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Alex Visconti n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Daniele Generoso (c.f.
), presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Corso C.F._2
Indipendenza n. 18 (FAX: 0270109185 - PEC: ; Email_1
-opponente- contro (c.f. ) in persona del Sindaco Dott. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._3
Angela Bartolomeo (c.f. , Irma Marinelli C.F._4
(c.f.[...]), Annalisa Pelucchi (c.f. ), e Mariarosaria C.F._5
Autieri (c.f. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via C.F._6
della Guastalla n.
6 - Uffici dell'Avvocatura Comunale (FAX: 0288453610 – PEC:
; Email_2
-opposto-
con atto di citazione in opposizione notificato il 10.12.2021,
avente a oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento n. 20210430323872151342282 di
Euro 69.326,00 emessa dal Comune di Milano il 16.8.2021, notificata il 16.11.2021, per canoni di locazione, indennità di occupazione senza titolo, “recupero spese”, “contributi di spettanza com.”, oneri accessori, bollo e interessi legali e spese di notifica, maturati in relazione all'occupazione dell'immobile sito in Milano, Via Alex Visconti n. 10;
conclusioni per l'opponente:
< più utile declaratoria del caso, così provvedere:
- annullare e/o revocare l'atto di riscossione impugnato e comunque assolvere parte attrice da ogni avversa pretesa;
- in via subordinata e salvo gravame, limitare la pretesa avversaria a quanto dovuto e giusto ex lege.
Con il favore delle spese e competenze del giudizio>> conclusioni per l'opposto:
< in via principale: respingere l'opposizione perché infondata e non provata e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione impugnata e la debenza della somma nell'importo ingiunto;
2 in via subordinata, accertare e dichiarare la debenza dell'indennità di occupazione senza titolo, in misura pari all'ammontare dell'importo ingiunto, o, in subordine, nella misura che sarà in via equitativa ritenuta dovuta, applicando, quale parametro il canone locativo di mercato, e considerando il pregiudizio subito dal Comune di Milano per l'impossibilità, per il periodo di illegittima occupazione dell'immobile, di assegnare il predetto alloggio ad un nucleo familiare regolarmente collocato in graduatoria, e per la disfunzione verificatasi, sotto tale profilo, al sistema delle regolari assegnazioni di alloggi ERP.
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie della controparte in quanto inammissibili ed inconferenti ai fini della decisione
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.- Con l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 20210430323872151342282 in data 16.8.2021, notificato il 16.11.2021, adottato ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L.
27.12.2019 n. 160, il Parte_2
) ha ingiunto al OR , qui opponente ex art.
[...] Parte_1
32 d.lgs. 150/2011, di pagare la somma di € 69.326,00 a titolo di canoni di locazione, indennità di occupazione senza titolo, “recupero spese”, “contributi di spettanza com.”, oneri accessori, bollo e interessi legali e spese di notifica, maturati in relazione al godimento dell'alloggio sito Milano, Via Alex Visconti n. 10.
2.- L'opponente SI. , che ha precisato le proprie domande come Parte_1 riportate nell'epigrafe della presente sentenza, ha dedotto:
3 - di essere stato ospitato nell'appartamento del sesto piano di Via Alex Visconti 10, insieme alla propria famiglia, dalla precedente assegnataria SI.ra che nel 2004 si era Pt_3
trasferita altrove;
- di avere chiesto al Comune di Milano la stipula di contratto di locazione e di avere iniziato a pagare (nella misura per lui possibile. di € 150,00 mensili) i bollettini trasmessigli;
- di avere nuovamente chiesto “un alloggio popolare”, segnalando le condizioni di salute della figlia affetta da rara malattia genetica metabolica (CDG: disturbo congenito della Per_2
glicosilazione), senza ottenerlo;
- di avere ricevuto, il 28.10.2014, invito del a sanare precedenti morosità, CP_1 quantificate in € 9.366,05;
- di avere eccepito la prescrizione del credito e chiesto il dettaglio analitico del dovuto, nonché l'indicazione dei criteri di ripartizione degli oneri accessori;
- che la moglie SI.ra aveva, nel 2017, stipulato contratto di locazione di Parte_4
appartamento sito al secondo pianto dello stesso stabile di Via Alex Visconti 10;
- che in relazione all'appartamento del sesto piano, nonostante la richiesta di
“regolarizzazione”, non era mai sorto alcun rapporto contrattuale;
- che il non ha indicato parametri e norme per la quantificazione del risarcimento CP_1
(indennità di occupazione);
- che i ratei di cui è chiesto il pagamento “sarebbero relativi a periodi precedenti all'ultimo quinquennio” e, mancando “idonei atti interruttivi”, il relativo credito sarebbe estinto per prescrizione ex art. 2948 n. 3 c.c.;
- che la lettera 28.10.2014, carente del “carattere di intimazione e diffida”, non costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione;
- di non avere mai ricevuto le comunicazioni di (gestore del patrimonio ERP del Parte_5
datate 9.10.2013 e 18.10.2017, richiamate nel provvedimento impugnato;
CP_1
- che l'occupazione dell'immobile di proprietà comunale era stata “azione necessitata” dall'esigenza di “assicurare alla propria famiglia un tetto a Milano” e di evitare a questa un
“danno grave alla persona”;
- che gli importi richiesti erano stati “unilateralmente determinati” ed erano “privi di dettagli e riscontri”.
4 3.- L'Ente territoriale, costituitosi con comparsa di risposta depositata telematicamente il giorno 1.6.2022, ha evidenziato che l'opponente ha ammesso di avere occupato senza titolo l'alloggio dal 2003 al 2017.
Inoltre ha dedotto che:
- l'occupazione abusiva obbliga il detentore alla corresponsione di indennità;
- “l'eventuale situazione di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, se può consentire la presentazione di istanze per l'assegnazione di alloggi facenti parte della riserva di cui all'art. 10 della … legge regionale n. 28/1990, non può giustificare di per sé l'occupazione abusiva di immobili di ERP”;
- ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4, “si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio destinato ai servizi abitativi pubblici senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione”;
- con delibera n. 30 del 9.1.2009 la Giunta Comunale ha disposto che “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza, la misura del canone verrà attestata sul valore massimo
(200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di euro 250,00”;
- in altre parole, chi occupa abusivamente immobile comunale non può chiedere l'applicazione delle stesse norme regionali applicabili agli inquilini regolari;
- l'indennità è stata nella fattispecie calcolata secondo le prescrizioni del legislatore regionale
(L.R. 27/2007, sostituita dalla L.R. 27/2009 e dalla L.R. 16/2016; Regolamento Regionale n.
1/2004, sostituito dal Regolamento Regionale n. 4/2017) e in base ai coefficienti indicati nella citata Delibera di Giunta, tenuto conto dell'ubicazione dell'alloggio, della superfice dei locali occupati e del canone locatizio applicabile all'unità abitativa de qua (indice di demografia:
1,2 - superficie dell'unità immobiliare: mq 57,43 - anno di costruzione/ristrutturazione dei locali: 1983 - indice di vetustà: 0,9925 - indice del costo base: 1250 - indice di zona: 0,9 - valore locativo: 3.847,45) e facendo applicazione della percentuale massima riferita al valore locativo, pari al 200% (art. 2, lett. c) Delibera di Giunta Comunale cit.).
5 Sulla base di quanto sopra riportato il ha affermato di avere fatto Controparte_1
legittimamente ricorso alla riscossione delle entrate in forma diretta, utilizzando lo strumento dell'accertamento esecutivo di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge 160/2019, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna dell'opponente a pagare al CP_1
la minor somma ritenuta dovuta.
[...]
*
4.- La presente opposizione deve essere accolta e l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo annullato.
La pretesa azionata dal con l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo ex CP_1
art. 1 co. 792 L. 160/2019 opposto da è stata quantificata facendo Parte_1
applicazione della delibera di Giunta Comunale n. 30 del 9.1.2009.
Questa avrebbe inteso stabilire che “per gli occupanti abusivi … la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di euro 250,00”.
Ritiene il giudice che la disposizione comunale appena riportata sia del tutto priva del necessario fondamento in norme di rango superiore: essa non è espressamente contemplata né autorizzata (a determinare criteri per la liquidazione del risarcimento del danno da occupazione senza titolo) da alcuna legge, né statale, né regionale.
Perciò la menzionata Delibera (n. 30/2009) è del tutto inidonea a stabilire criteri forfettari di liquidazione dell'indennizzo spettante all'Ente proprietario.
Il pregiudizio da questo patito non può in alcun modo essere sottratto all'applicazione dei criteri ordinari di valutazione e liquidazione del danno.
Ne consegue che il soggetto che si afferma creditore non è esonerato dall'adempimento degli oneri di allegazione e di prova del pregiudizio.
6 Dalle considerazioni appena svolte discende altresì che il credito risarcitorio vantato dal non ha il carattere della liquidità: con l'ulteriore conseguenza dell'inutilizzabilità CP_1
dello strumento adottato (art. 2 r.d. 639/1910/art. 1 co. 792 L. 160/2019).
Pertanto, l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo, emesso per importo errato e in assenza dei presupposti di legge, deve essere annullato.
Ciò non esonera il giudice dal dovere di pronunciarsi in ordine al merito della pretesa dell'Amministrazione: giusta il condiviso insegnamento della Corte di Cassazione, la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e delle controprove fornite dal soggetto ingiunto.
Nel caso in esame è risultato fondato il rilievo di parte opponente circa la mancata allegazione
(in atti o documenti di causa) dei criteri di ripartizione delle spese di gestione (oneri accessori) fra gli inquilini e le unità immobiliari.
Ciò comporta l'insufficienza della prova del credito vantato dall'opposto per oneri accessori, spese di riscaldamento ets.
Inoltre, risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale (ex art. 2947
c.c.) del credito risarcitorio extracontrattuale vantato dal Comune di Milano per la occupazione senza titolo dell'unità immobiliare sita in Milano, Via Alex Visconti n. 10, da parte del e dei suoi familiari, nel periodo (non precisato ma) anteriore al 31.12.2016 Pt_1
(come si ricava dal richiamo contenuto nell'atto opposto alle comunicazioni datate 9.10.2013
e 18.10.2017).
Ritiene questo giudice che il carattere permanente del fatto illecito costituito dall'occupazione abusiva di immobile non determini l'unitarietà del danno: detto carattere non esclude affatto
7 che il pregiudizio, che sorge con l'inizio dell'occupazione e si produce in continuo, sia avvertibile e apprezzabile di giorno in giorno.
Perciò, ogni parte del danno verificatasi in un determinato periodo di tempo può essere autonomamente individuata e abilita il danneggiato a promuovere l'azione di risarcimento.
Ai sensi dell'art 2935 c.c., dunque, la prescrizione del diritto al risarcimento ha inizio da ciascun giorno e, correlativamente, la quantificazione del danno già maturato è possibile senza che sia necessario attendere la cessazione dell'illecito permanente.
Nello stesso senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (ordinanza 30.9.2021
n. 26592): <sine titulo di un alloggio ha natura di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ>>.
Deve, poi, considerarsi che le “lettere interruttive” cumulativamente prodotte dall'opposto sub doc. 5, senza alcun commento dedicato ad alcuna di esse, non si riferiscono tutte all'intero credito per canoni/indennità di occupazione (e oneri accessori) maturato a favore del Comune di Milano fino al 31.12.2016, ma ciascuna di esse indica più circoscritte ragioni di credito dell'Ente proprietario dell'alloggio.
L'efficacia interruttiva di ciascuna di dette lettere è limitata al credito in essa enunciato.
Inoltre, ai documenti 5d, 5e, 5g di parte opposta non può riconoscersi alcuna efficacia interruttiva del corso della prescrizione dei debiti del verso il di Milano. Essi, Pt_1 CP_1
benché, nel testo, si attribuiscano il valore di atto interruttivo della prescrizione, sono in realtà privi dei caratteri richiesti dagli artt. 1219 e 2943 c.c., non contenendo alcuna richiesta di pagamento, come deve necessariamente ricavarsi dalla riserva espressa in ciascuno di essi di
8 avanzare solo in futuro una richiesta di pagamento (con successivo invio di apposito bollettino).
È principio consolidato in dottrina e giurisprudenza che una generica riserva di far valere il diritto in momento successivo non integra una costituzione in mora, né interruzione della prescrizione.
Sulla base di quanto sopra, compiuto faticoso esame dei disordinati, non consequenziali, non coerenti e non commentati documenti prodotti dall'opposto sub doc. 5, escluso – come già osservato – che siano dovuti oneri accessori (per carenza di allegazione dei criteri di ripartizione tra le diverse unità immobiliari), deve ritenersi che non siano estinti per prescrizione i soli crediti del per indennità di occupazione (non maggiorata) relativi CP_1
agli anni 2011, 2012, 2014 e 2015.
Considerato che, secondo l'allegazione dell'opposto (pag. 6 della comparsa di risposta), non specificamente contestata dall'opponente, il valore locativo dell'unità immobiliare è pari a €
3.847,45 (si ritiene: su base annua), il complessivo debito risarcitorio di Parte_1
nei confronti del di Milano, per l'occupazione dell'immobile di Milano, Via
[...] CP_1
Alex Visconti n. 10 (scala 10, piano 6°, interno 35) negli anni 2011, 2012, 2014 e 2015, viene stimato pari a € 15.389,80
Per le considerazioni che precedono, l'opponente deve essere condannato a pagare al
[...]
la complessiva somma di € 15.389,80, oltre interessi moratori in misura legale da CP_1 calcolarsi sui predetti importi annuali (€ 3.847,45) con decorrenza dal 31 dicembre di ciascuno dei quattro anni sopra elencati (2011, 2012, 2014 e 2015).
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Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo, giusta il DM 147/2022, tenendo conto della misura in cui la domanda di condanna al pagamento è accolta e della carente illustrazione delle produzioni documentali di parte opposta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 49527/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta, accogliendo l'opposizione proposta da Parte_1
:
[...]
annulla
l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 20210430323872151342282 di Euro
69.326,00 emesso dal il 16.8.2021, notificato il 16.11.2021; Controparte_1
condanna
a pagare al Milano la somma capitale di € 15.389,80, Parte_1 CP_1
oltre interessi in misura legale da calcolarsi come indicato in parte motiva;
condanna
a rifondere al le spese processuali, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
3.000,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi.
Milano, 16.6.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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