CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1772 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti già depositata Parte_1 telematicamente unitamente al ricorso di primo grado, dagli avvocati Damaso Pattumelli
e LE Di LA, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 procura generale alle liti a rogito Notaio in Roma, in data 21.3.2023 Persona_1
(rep. 37590, racc. 7131), dall'avvocata Maria Pia Teti, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1872/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma,
IV sezione lavoro e pubblicata in data 23.2.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 6.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo della lite di primo grado, premetteva Parte_1 che: (a) era titolare di pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971; (b) l le aveva CP_1 inviato una richiesta di restituzione della somma di € 3.540,20 a titolo di ratei della
Pag. 1 a 4
provvidenza percepiti dal 1.1.2019 al 30.11.2021 e non spettanti;
(c) nella predetta missiva, l'ente previdenziale specificava che l'indebito derivava dal ricalcolo della prestazione «in base ai redditi da lavoro dipendente, percepiti dal coniuge, tali da comportare il superamento del limite reddituale nel 2020». Deducendo l'erroneità dell'affermazione dell'ente previdenziale sia in diritto, perché il requisito reddituale da prendere in considerazione era soltanto quello personale e non quello del coniuge, e sia in fatto, perché il proprio reddito, sia singolarmente considerato e sia comunque cumulato a quello del coniuge, non superava la soglia reddituale richiesta per conseguire la provvidenza, chiedeva al Tribunale di Roma, in funzione di giudice della previdenza, di dichiarare l'illegittimità della richiesta restitutoria dell' e di condannare CP_1 quest'ultimo a restituirle le somme illegittimamente trattenute.
Il giudice adito, nella resistenza dell'ente previdenziale, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite.
interpone appello contro questa decisione, addebitandole l'omesso Parte_1 esame della documentazione prodotta in primo grado, dalla quale si evinceva, secondo l'appellante, la percezione di redditi di importo inferiore alla soglia di legge e la violazione dell'art. 132 c.p.c., poiché le argomentazioni spese dal primo giudice non erano idonee a far comprendere il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla statuizione di infodatezza della domanda. Chiede la riforma della decisione gravata, nel senso dell'accoglimento delle originarie conclusioni.
L' resiste all'impugnazione, richiamando l'onere probatorio che grava sul CP_1 pensionato di dimostrare la sussistenza del proprio diritto ed affermando la piena ripetibilità dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Conclude per la reiezione dell'appello.
Ricostituito il contraddittorio ed acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del 6.11.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'appello è fondato.
Il Tribunale, infatti, si è limitato a sostenere che gravava sulla l'onere di Pt_1 dimostrare il diritto alla percezione della prestazione e che la richiesta d'indebito era chiara e comprensibile, ma ha omesso di esaminare le ulteriori allegazione dell'originaria ricorrente, dirette a postulare che: (a) il requisito reddituale da prendere in considerazione era soltanto quello personale e non quello del coniuge;
(b) il proprio reddito personale, singolarmente considerato o cumulato a quello del coniuge, non superava la soglia reddituale richiesta per conseguire la provvidenza.
Il vaglio di tali allegazioni, devoluto al giudice dell'impugnazione, porta Pag. 2 a 4
all'accoglimento dell'appello e alla riforma della decisione gravata.
La statuizione di primo grado, infatti, riposa sulle seguenti circostanze di fatto, già pacifiche in primo grado e non poste in dubbio in appello:
(a) è titolare di pensione di inabilità civile ex art. 12 l. 118/1971, Parte_1 cat. INVCIV 07435670;
(b) l' ha reclamato la restituzione dei ratei percepiti dal 1.1.2019 al CP_1
30.11.2021;
(c) le ragioni dell'indebito sarebbero da individuarsi, secondo la prospettazione dell'ente previdenziale, nel fatto che nell'anno 2020 i redditi da lavoro percepiti dal coniuge dell'appellante avrebbero determinato il superamento della soglia reddituale, pari per il 2020 a € 16.892,49 (ad € 16.814,34 per l'anno precedente ed a € 17.744,00).
L'indebito, dunque, si assume verificato quando già era entrato in vigore l'art. 10
d.l. 76/2013 (coonv. Con l. 99/2013), il quale ha inserito nell'art. 14 septies d.l.
663/1979 (conv. con l. 33/1980) un ulteriore comma (nella specie il settimo), del seguente tenore letterale: «il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».
Nel presente giudizio, dunque, in ossequio a tale novella legislativa, la sussistenza del requisito economico per il godimento della provvidenza deve valutarsi, per gli anni ai quali la richiesta restitutoria si riferisce, unicamente avendo riguardo al reddito personale della percettrice, ossia di . Persona_2
Detto reddito, come emerge dalle allegazioni del ricorso di primo grado (non contestate dall' ) e dalla prodotta certificazione dell'Agenzia delle Entrate, è CP_1 inferiore alla soglia di € 16.892,49 prevista per il 2020 (il superamento della medesima in relazione agli anni 2019 e 2021 non è neppure prospettato dall'ente previdenziale e comunque deve escludersi alla luce dei medesimi elementi istruttori utilizzati in relazione all'anno 2020).
Tali conclusioni, peraltro, non muterebbero neppure computando cumulativamente il reddito dell'appellante e quella del di lui coniuge, posto che, come emerge dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate e dalle non contestate allegazioni contenute nel ricorso di primo grado, l'uno e l'altro sommati tra loro non raggiungono, per l'intero lasso temporale 2019-2012, neppure il complessivo importo di € 10.000,00, così restando sempre al di sotto delle ricordate soglie normative. Pag. 3 a 4
Ne segue il diritto dell'appellante alla percezione della provvidenza anche per il periodo contestato e la dichiarazione di infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall' . CP_1
3. L'appello è quindi accolto e la sentenza gravata riformata nel senso di dichiarare non dovuta la somma di € 3.540,20, chiestale dall' con la missiva Controparte_2 CP_1 datata 29.10.2021, che l'appellante assume ricevuta il 18.11.2021.
Deve, invece, essere dichiarata nulla la domanda con la quale Parte_1 chiede condannarsi l' alla restituzione di «tutte le somme illegittimamente CP_1 trattenute», difettando persino l'allegazione del fatto storico rappresentato dall'effettuazione di trattenute di sorta.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta d la somma di € 3.540,20, chiestale dall' con missiva Parte_1 CP_1 datata 29.10.2021;
b) condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, CP_1 che liquida in € 886,00 per il giudizio di primo grado ed in € 962,00 per quello di appello;
il tutto oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi
Roma, il 6.11.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 4 a 4