Articolo 19 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 18Articolo 20
Versione
16 aprile 1968
Art. 19. Le entrate correnti dell'Istituto agronomico
per l'Oltremare, accertate nell'esercizio fi-
nanziario 1966, per la competenza propria
dell'esercizio medesimo, risultano stabilite,
dal conto consuntivo dell'Istituto stesso,
allegato al conto consuntivo del Ministero
degli affari esteri per l'esercizio finanzia-
rio predetto, in............................. L. 125.109.235
delle quali furono riscosse e versate........ " 119.109.235
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e rimasero da riscuotere..................... L. 6.000.000
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Entrata in vigore il 16 aprile 1968