Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
In persona del Giudice Unico, Romolo Ciufolini , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.8516 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 16 00198 ROMA , presso lo studio dell'avv. Francesco Rudilosso Consolo del Foro di Roma (C.F.
- PEC C.F._1
- fax Email_1
06/8553537), in virtù di procura ad litem in calce alalcoparsa di costituzione di nuovo difensore, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPOSTO in riassunzione
E
, domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA DEI TRE OROLOGI, 14/A 00197 ROMA presso lo studio dell' avv. BELLINI FRANCESCO che, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, lo rappresenta e difende
OPPONENTE
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
introduceva, a seguito di ordinanza di sospensione
[...]
1
iscritta al nrge 291/2023, , con il quale si richiedeva la declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia del pignoramento e dell'azione esecutiva per impignorabilità del bene per la presenza di fondo patrimoniale ex art. 170 cod. civ e del difetto di legittimazione e/o di titolarità del credito e comunque carenza di prova e/o inopponibilità della cessione, non avendo fornito idonea prova Parte_1
documentale della propria legittimazione attiva, per i seguenti motivi:
1) litispendenza dell'opposizione all'esecuzione con il procedimento di opposizione a precetto promosso dal pendente, in 2° CP_1
grado, avanti la Corte di Appello di Roma, e conseguente necessità di cancellazione dal ruolo dell'opposizione all'esecuzione ;
2) infondatezza dell'eccezione di impignorabilità del bene di proprietà del;
CP_1
3) infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata nei confronti della società quale Parte_1
cessionaria di . Controparte_2
Con ordinanza fuori udienza del 17/01/2024, comunicata in data
18/01/2024, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma evidenziava:1) l'esistenza di un differente petitum e causa petendi tra l'opposizione a precetto e agli atti esecutivi del 14/10/2021 e l'opposizione all'esecuzione rge 291/2023 ; l'opponibilità della costituzione del fondo patrimoniale all'ipoteca iscritta in favore della e perciò il G.E. dichiarava Controparte_2
l'illegittimità dell'esecuzione rge 291/2023 per impignorabilità del bene di proprietà, al 50%, del rigettando la richiesta di CP_1
condanna ex art. 96 2° comma cpc dallo stesso formulata, accogliendo l'istanza di sospensione della procedura esecutiva rge 291/2023
già opposto chiedeva, quindi, “ in via Parte_1
preliminare (di) revocare, poiché infondata in fatto ed in diritto, anche inaudita altera parte, l'ordinanza emessa in data 18/01/2024 dal
Tribunale di Roma in funzione di Giudice dell'Esecuzione, e con la
2 quale è stata concessa la sospensiva della procedura esecutiva immobiliare rge 291/2023 ;
In via ulteriormente preliminare : previa riforma dell'ordinanza emessa in data 18/01/2024 dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice dell'Esecuzione, e con la quale è stata concessa la sospensiva della procedura esecutiva immobiliare rge 291/2023,(di) accertare e dichiarare che sussisteva la litispendenza tra l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. avverso la Controparte_1
procedura esecutiva rge 291/2023 ed il giudizio di opposizione a precetto r.g. 1275/2023 pendente inter partes dinanzi alla Corte di
Appello di Roma, e per l'effetto ordinare la cancellazione del ruolo della presente opposizione all'esecuzione ;che l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. avverso la Controparte_1
procedura esecutiva rge 291/2023 doveva essere oggetto di provvedimento di cancellazione del ruolo in ragione dell'accertata litispendenza;
nel merito in ogni caso, previa riforma dell'ordinanza emessa in data 18/01/2024 dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice dell'Esecuzione, e con la quale è stata concessa la sospensiva della procedura esecutiva immobiliare rge 291/2023, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare integralmente l'opposizione all'esecuzione promossa dal sig. e tutte le Controparte_1
domande, preliminari, di merito ed istruttorie dallo stesso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto condannare il sig. alla refusione delle spese processuali nonché emettere i CP_1
necessari provvedimenti per la prosecuzione della procedura esecutiva rge 291/2023”.
Si costituiva il convenuto opponente Controparte_1
chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie.
A seguito di udienza con modalità di trattazione scritta, la causa, veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Motivi
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese Controparte_1
sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo.
3 Preliminarmente va dato atto che l'eccezione di litispendenza sollevata dalla parte opposta in riassunzione è infondata. Diverso giudizio, infatti, è quello che investe ai sensi dell'articolo 615 comma
1 cpc il diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore da quello di cui al secondo comma dello stesso articolo che, ad esecuzione già iniziata, è volto a contestare la pignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione forzata.
Nel merito, sostiene la parte opponente che la Controparte_1
natura della fidejussione prestata in favore di una società costituisca elemento sufficiente a ritenere l'estraneità dell'obbligazione assunta ai bisogni della famiglia unitamente a quello della conoscenza in capo al creditore di detta esraneità. Sostiene la parte opponente che l'obbligazione discende dalla fideiussione prestata il 4 luglio 2003 in favore di a garanzia delle obbligazioni della società CP_3
nei confronti della banca e, quindi, fa discendere Controparte_4 automaticamente che si tratta di obbligazione assunta nell'ambito di attività di impresa e non certo direttamente riconducibile alla soddisfazione dei bisogni familiari. Inoltre apoditticamente afferma che l'istituto bancario fosse consapevole che l'obbligazione fideiussoria assunta a garanzia dei debiti della Controparte_4
riguardasse attività di impresa e che quindi non fosse certo volto alla soddisfazione dei bisogni familiari in conformità dello scopo apparente dell'obbligazione assunta.
Tale impostazione non può essere condivisa. L'onere della prova in ordine ai profili in contestazione, quali l'estraneità ai bisogni della famiglia e alla conoscenza che di essa ne aveva il creditore, grava sul soggetto che eccepisce la presenza del fondo patrimoniale. In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono
4 ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori.(Cass.sez. 3 -
, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023 (Rv. 669472 – 02).
In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata. La S.C., con orientamento che si condivide sul punto e al quale si intende conferire continuità, ha respinto la tesi secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono "in re ipsa" entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione
(Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021) con la conseguenza che essendo mancato alcun altro elemento istruttorio volto a conferire certezza ad una siffatta conoscenza ed estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia deve concludersi nel senso che l'opponente non ha soddisfatto l'onere della prova che su di lui incombeva.
Infondata è anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta la cui titolarità del credito è suffragata dai seguenti elementi dalla stessa evidenziati e non fattualmente contestati in modo specifico e puntuale:
5 -l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017 (All. 1 fascicolo r.g. 63906-2021 prodotto sub. 4) del fascicolo di arte opposta, che contiene gli elementi identificativi dei crediti ceduti e consente di individuare senza incertezza il rapporto ceduto;
-lo screenshot informatico estratto dal sito https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html ( indicato in calce all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017 ( all. 2 fascicolo r.g. 63906-2021) che conferma l'intervenuta inclusione della posizione fg 2236181 nella cessione;
-la dichiarazione di ( all. 3 Controparte_2
fascicolo r.g. 63906-2021), quale cedente, che conferma l'inclusione nel perimetro della cessione in favore di del Parte_1
credito vantato verso la ELETTRINGROSS SOCIETA' PER AZIONI
(FG: 2236181/13 – ID PRATICA 200836610027946), ovvero la debitrice principale di cui il era garante. CP_1
Secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche da Cass. 6392/2023, sotto tale aspetto, "in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano, come nella specie, di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione".
La dichiarazione, poi, della Banca cedente di avvenuta cessione del credito in favore dell'opposta, versata in atti, rende priva di pregio qualsiasi contestazione: in tale dichiarazione infatti, viene indicato in maniera specifica e circostanziata il rapporto bancario oggetto di cessione e la Corte di Cassazione ha ritenuto che la produzione di tale dichiarazione in giudizio
6 sia idonea a dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (cfr.Cass. Ordinanza n. 10200/2021)
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 615 c.p.c., riassunta nel merito da , Parte_1
e proposta da , così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'opposizione, con conseguente travolgimento dell'ordinanza di sospensione del g.e. del 18.1.2024;
- Condanna . al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 11229,00 per spese Parte_1
legali oltre iva e cpa ed euro 1684,35 per spese generali.
Roma, 16.1.2025 Il Giudice
Dott.Romolo Ciufolini
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