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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3397/2023 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to CARDIN FRANCESCA ricorrente contro
) difesa e rappresentata Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to FAION SONIA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio in Azzano Decimo il 6.11.2019 ordinando al compete ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni conseguenti;
rimettere la causa in istruttoria per il prosieguo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 16.11.2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
06/11/2019 con e che dalla loro unione è nato Controparte_1
l'11.7.2009, ha esposto che con il passare del tempo e Per_1
progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile per colpa della moglie che aveva violato l'obbligo di fedeltà e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito alla resistente.
Ha domandato, altresì, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento paritario dello stesso presso i due genitori;
l'assegnazione della casa coniugale al padre. Inoltre, si è proposto di versare a titolo di concorso nel mantenimento del figlio un assegno mensile di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto a sua volta che la separazione venisse addebitata al marito. Ha riferito, in particolare, che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi già nel 2021 a causa del comportamento del marito, che era solito rientrare a casa in evidente euforia e alterazione. Nel 2021, per l'appunto, la moglie aveva manifestato al marito la volontà di separarsi e si era rivolta ad un legale per una consulenza. Ha chiesto, inoltre, il collocamento prevalente del figlio presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale nonché un concorso paterno nel mantenimento del figlio di euro
1.500,00 euro mensili oltre al 100% delle spese straordinarie e l'intero a.u.u.; infine, ha chiesto la previsione in proprio favore e a carico del marito di un assegno di mantenimento di euro 800,00.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 26.2.2024, con separata ordinanza il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori, segnatamente: ha disposto l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la
2 madre cui ha assegnato la casa familiare;
ha disciplinato il diritto/dovere del padre di tenere con sé il minore;
ha fissato in euro 400,00 mensili oltre al
70% delle spese straordinarie l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento del figlio e in euro 300,00 l'assegno per la moglie;
ha invitato le parti ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Effettuato un monitoraggio, all'udienza del 18.2.2025 le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione ex art. 473- bis.22 c.p.c.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Vi è inoltre da dire che alla pronuncia di sentenza non definitiva che dichiara la separazione delle parti non osta la domanda di addebito reciprocamente proposta dai coniugi (v. SS.UU.
3.12.2001 n. 15248). Non vi è dubbio che la causa non necessita di essere istruita per quanto riguarda la pronuncia di separazione personale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
3 Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, Parte_1
nato a [...] il [...], e CP_1
nata a [...] il [...], uniti in matrimonio
[...]
in data 06/11/2019 in AZZANO DECIMO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di AZZANO DECIMO dell'anno 2019 al n. 48 parte 2 serie C;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
4
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to CARDIN FRANCESCA ricorrente contro
) difesa e rappresentata Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to FAION SONIA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio in Azzano Decimo il 6.11.2019 ordinando al compete ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni conseguenti;
rimettere la causa in istruttoria per il prosieguo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 16.11.2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
06/11/2019 con e che dalla loro unione è nato Controparte_1
l'11.7.2009, ha esposto che con il passare del tempo e Per_1
progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile per colpa della moglie che aveva violato l'obbligo di fedeltà e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito alla resistente.
Ha domandato, altresì, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento paritario dello stesso presso i due genitori;
l'assegnazione della casa coniugale al padre. Inoltre, si è proposto di versare a titolo di concorso nel mantenimento del figlio un assegno mensile di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto a sua volta che la separazione venisse addebitata al marito. Ha riferito, in particolare, che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi già nel 2021 a causa del comportamento del marito, che era solito rientrare a casa in evidente euforia e alterazione. Nel 2021, per l'appunto, la moglie aveva manifestato al marito la volontà di separarsi e si era rivolta ad un legale per una consulenza. Ha chiesto, inoltre, il collocamento prevalente del figlio presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale nonché un concorso paterno nel mantenimento del figlio di euro
1.500,00 euro mensili oltre al 100% delle spese straordinarie e l'intero a.u.u.; infine, ha chiesto la previsione in proprio favore e a carico del marito di un assegno di mantenimento di euro 800,00.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 26.2.2024, con separata ordinanza il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori, segnatamente: ha disposto l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la
2 madre cui ha assegnato la casa familiare;
ha disciplinato il diritto/dovere del padre di tenere con sé il minore;
ha fissato in euro 400,00 mensili oltre al
70% delle spese straordinarie l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento del figlio e in euro 300,00 l'assegno per la moglie;
ha invitato le parti ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Effettuato un monitoraggio, all'udienza del 18.2.2025 le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione ex art. 473- bis.22 c.p.c.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Vi è inoltre da dire che alla pronuncia di sentenza non definitiva che dichiara la separazione delle parti non osta la domanda di addebito reciprocamente proposta dai coniugi (v. SS.UU.
3.12.2001 n. 15248). Non vi è dubbio che la causa non necessita di essere istruita per quanto riguarda la pronuncia di separazione personale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
3 Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, Parte_1
nato a [...] il [...], e CP_1
nata a [...] il [...], uniti in matrimonio
[...]
in data 06/11/2019 in AZZANO DECIMO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di AZZANO DECIMO dell'anno 2019 al n. 48 parte 2 serie C;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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