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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4092/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
CONSANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_2 C.F._2
AF ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via Stradone di Camigliano n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) i figli minori , e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 con collocazione e residenza stabile presso la madre. Ai sensi dell'art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
1 3) il signor in considerazione dei turni di lavoro, terrà con sé i figli quando ha il turno Parte_1 di mattina, il lunedì ed il mercoledì dall'uscita della scuola (o comunque dalle ore 13 nel periodo non scolastico) alle ore 21 e dalle ore 13 del sabato all'entrata a scuola del lunedì mattina (o comunque alle ore 8 nel periodo non scolastico); quando ha il turno di pomeriggio, dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 12 del sabato;
4) durante le Festività Natalizie e Pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori;
in particolare, quanto alle Festività Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre, il 26 dicembre ed il 5 gennaio con l'altro il 25 dicembre, il 31 dicembre - 1 gennaio e 6 gennaio, mentre quanto alle Festività Pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello successivo del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, nel periodo che si comunicheranno reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno, comunicandosi altresì i rispettivi eventuali luoghi di vacanza. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli, nel rispetto delle esigenze di genitori e figli stessi;
5) la casa familiare, sita in Lucca, Via Giovanni Giorgi n.149, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al foglio 121, particella 1569, subalterno 15, categoria A/2, classe 6, consistenza 5 vani, rendita € 568,10 con annesso garage rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 121, particella 1596, subalterno 8, categoria C/6, metri quadrati 18, rendita € 41,83 di proprietà della signora , madre della signora è assegnata Parte_3 Parte_2 con tutti i mobili che l'arredano alla signora che continuerà a viverci con i figli;
Parte_2
6) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 Pt_2 figli minori la complessiva somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario alla stessa intestato che gli sarà comunicato;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di giugno di ogni anno;
7) l'assegno unico universale (AUU), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dei figli che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 100% dalla signora Pt_2 collocataria dei figli e genitore con cui gli stessi maggiormente si trattengono stante l'aiuto costante della propria madre e i turni lavorativi del signor Parte_1
8) i genitori si suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione dei figli;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione dei figli;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche,
2 psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Lezioni private (ripetizioni); Stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dai figli;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.): in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
9) i coniugi dichiarano di avere mezzi propri per il rispettivo mantenimento e rinunciano pertanto ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
10) ai presenti accordi viene data efficacia immediata con la sottoscrizione del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 30/8/2014, dal quale sono nati i tre figli (nato il Per_1
26/2/2018), (nato il [...]) e (nata il [...]), tutti ancora minorenni - Per_2 Per_3 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 30/8/2014, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 103, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
CONSANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_2 C.F._2
AF ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via Stradone di Camigliano n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) i figli minori , e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 con collocazione e residenza stabile presso la madre. Ai sensi dell'art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
1 3) il signor in considerazione dei turni di lavoro, terrà con sé i figli quando ha il turno Parte_1 di mattina, il lunedì ed il mercoledì dall'uscita della scuola (o comunque dalle ore 13 nel periodo non scolastico) alle ore 21 e dalle ore 13 del sabato all'entrata a scuola del lunedì mattina (o comunque alle ore 8 nel periodo non scolastico); quando ha il turno di pomeriggio, dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 12 del sabato;
4) durante le Festività Natalizie e Pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori;
in particolare, quanto alle Festività Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre, il 26 dicembre ed il 5 gennaio con l'altro il 25 dicembre, il 31 dicembre - 1 gennaio e 6 gennaio, mentre quanto alle Festività Pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello successivo del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, nel periodo che si comunicheranno reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno, comunicandosi altresì i rispettivi eventuali luoghi di vacanza. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli, nel rispetto delle esigenze di genitori e figli stessi;
5) la casa familiare, sita in Lucca, Via Giovanni Giorgi n.149, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al foglio 121, particella 1569, subalterno 15, categoria A/2, classe 6, consistenza 5 vani, rendita € 568,10 con annesso garage rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 121, particella 1596, subalterno 8, categoria C/6, metri quadrati 18, rendita € 41,83 di proprietà della signora , madre della signora è assegnata Parte_3 Parte_2 con tutti i mobili che l'arredano alla signora che continuerà a viverci con i figli;
Parte_2
6) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 Pt_2 figli minori la complessiva somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario alla stessa intestato che gli sarà comunicato;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di giugno di ogni anno;
7) l'assegno unico universale (AUU), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dei figli che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 100% dalla signora Pt_2 collocataria dei figli e genitore con cui gli stessi maggiormente si trattengono stante l'aiuto costante della propria madre e i turni lavorativi del signor Parte_1
8) i genitori si suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione dei figli;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione dei figli;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche,
2 psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Lezioni private (ripetizioni); Stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dai figli;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.): in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
9) i coniugi dichiarano di avere mezzi propri per il rispettivo mantenimento e rinunciano pertanto ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
10) ai presenti accordi viene data efficacia immediata con la sottoscrizione del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 30/8/2014, dal quale sono nati i tre figli (nato il Per_1
26/2/2018), (nato il [...]) e (nata il [...]), tutti ancora minorenni - Per_2 Per_3 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 30/8/2014, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 103, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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