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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 19.03.2021,
contraddistinta dal n. 269/2021, iscritto al n. 1570/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Massimiliano Guadalupi
-appellante-
E 2
codice fiscale ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Emiliostefano Marzuillo
-appellato-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato nei confronti di
, proponeva appello avverso la sentenza Controparte_1 Parte_1
emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, n. 269/2021, pubblicata il
19.03.2021.
Con comparsa di risposta all'appello del 29.09.2021 si costituiva in giudizio . Controparte_1
Dopo vari rinvii di ufficio all'udienza del 16.10.2025, celebrata secondo le modalità dell'udienza cartolare, in trattazione scritta le parti non comparivano (recte non depositavano note di trattazione scritta) e la causa veniva rinviata all' udienza del 30.10.2025
(celebrata in presenza) ai sensi degli artt. 181 – 309 c.p.c..
Parimenti a tale udienza le parti non comparivano. La causa
è stata pertanto riservata in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del processo.
All'udienza del 16.10.2025 (come detto) - poi rinviata ai sensi degli artt. 181 c.p.c. al 30.10.2025 - le parti non comparivano.
Pertanto, attesa la persistente assenza delle parti, all'udienza del 30.10.2025 sono appunto maturati i presupposti per disporre la
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cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art.181 c.p.c., nella formulazione modificata dalla
L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno 2016 se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310, 4^ comma c.p.c.
P.Q.M.
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la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale Controparte_1
di Torre Annunziata, pubblicata in data 19.03.2021, contraddistinta dal n. 269/2021, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 31.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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