Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 304 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BELTRAME MARTINA Parte_1
RICORRENTE
contro contumace CP_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente: chiede che il Tribunale voglia pronunciare la separazione e, contestualmente lo scioglimento del matrimonio contratto dalla ricorrente con il sig. (CF: CP_1
), nato a [...] il [...],residente in [...]C.F._1
(FE) via della Fontana n. 316/3, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Comacchio in data 15/09/2023 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, n.103, Parte 2 serie C, alle seguenti condizioni: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1) Il sig. verserà alla moglie la somma di € 200,00 mensili entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il proprio mantenimento;
2) La figlia minore sarà collocata presso la madre, dove già risiede e vivrà con lei presso la casa già adibita a residenza famigliare, mentre il padre si trasferirà altrove provvedendo altresì a spostare la propria residenza.
3) La figlia sarà affidata in via esclusiva e rafforzata alla madre, così che la stessa possa assumere qualsivoglia decisione inerente la minore, senza necessità del consenso del padre.
4) Al fine di contribuire al mantenimento della figlia, il padre verserà alla madre la somma mensile pari ad € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
5) L'assegno unico, verrà attribuito alla madre presso la quale la minore vivrà stabilmente.
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7. Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg. La ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie sarà regolata secondo quanto previsto e regolato, dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Ferrara.
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra chiedeva che il Tribunale di Parte_1
Ferrara pronunciasse la separazione personale dei coniugi e Parte_1
e, successivamente, il divorzio. CP_1
Allo scopo esponeva che dal matrimonio era nata la figlia di anni sette. Per_1
I rapporti tra i coniugi si erano andati progressivamente deteriorando fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale. Affermava, sul punto, che la causa della crisi coniugale era da ricercarsi nei comportamenti del padre, persona violenta e dedito all'uso di alcool;
che nel luglio del 2023 vi era stata una violenta lite all'esito della quale il padre si era allontanato dall'abitazione coniugale. Precisava che il padre non aveva sostanzialmente contribuito al mantenimento della figlia, essendosi limitato ad inviare -nel periodo luglio / dicembre 2023- la modesta somma di 600 euro. Poiché il resistente non era in alcun modo partecipe dell'educazione della figlia, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Il resistente non si costituiva.
Con sentenza n. 686 del 27.6.2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Nelle more del giudizio non è intervenuto alcun mutamento nelle situazione del nucleo familiare, sicchè possono essere accolte le domande originariamente formulate. Si dispone quindi l'affidamento esclusivo della minore alla madre con Persona_2 facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente anche le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della figlia, compresa la facoltà di chiedere il rilascio o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio. Sulle modalità di frequentazione.
La mancata costituzione del resistente conferma quanto esposto in ricorso circa il suo disinteressamento nei confronti della famiglia.
Pur essendo palese la necessità di consentire al padre di riprendere un sereno rapporto con la figlia non appare opportuno prevedere una frequentazione libera. Si dispone quindi che gli incontri avvengano nella giornata di mercoledì (salvo diverso accordo), presso l'abitazione della madre, dalle ore 17.00 alle 20.00. Sul contributo al mantenimento.
In assenza di precise notizie sulla situazione economica del resistente e tenuto conto del modesto reddito della madre, si pone a carico del resistente un contributo al mantenimento in favore della prole di € 250,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'
pagina 2 di 4 ISTAT.
A carico del resistente va altresì posto il 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
Universitaria .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) Campi estivi b) Baby- sitter Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Quanto all'assegno divorzile, si osserva che la ricorrente ne ha dedotto la spettanza esclusivamente in funzione assistenziale, deducendo l'impossibilità di vivere un'esistenza dignitosa con i soli i propri proventi ed in assenza di un contributo da parte dell'ex coniuge.
La sig.ra lavora quale cameriera in un ristorante ed ha una disponibilità modesta e Pt_1 discontinua, oggettivamente insufficiente per una vita dignitosa tenendo conto delle necessità relative al pagamento delle utenze, alle necessità alimentari ed a quelle connesse alla vita quotidiana.
Il resistente dovrà quindi versare un assegno divorzile in favore della moglie di €
200,00 mensili da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Il versamento dovrà avvenire entro il quinto giorno del mese. Le statuizione economiche hanno efficacia dalla domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
PQM
Il Tribunale dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in AT (Albania) , in data 3.7.2012 (atto trascritto al n. 103, p. II, CP_1 serie C, anno 2023, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Comacchio per l'anno 2023)
pagina 3 di 4 Dispone l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre Persona_3 Pt_1
con facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente anche le decisioni di
[...] maggior importanza, compresa la facoltà di chiedere il rilascio o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio. Pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al mantenimento CP_1 della figlia di € 250,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie. Pone a carico di un assegno divorzile in favore di parte ricorrente di € CP_1
200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio, in favore dell'Erario, CP_1 liquidate in € 3.284,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario. Ordina che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 19.12.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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