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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/07/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. EA AN nel procedimento iscritto al n. 263/2025 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 08 Luglio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 263/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona della Curatrice fallimentare;
Parte_1
- ricorrente;
e in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
- resistente contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fallimento ricorrente agiva in giudizio nei confronti della parte resistente al fine di ottenere la restituzione di somme di denaro (per un totale di euro 18.300,00) asseritamente versate dalla società fallita alla controparte in assenza di un titolo.
La resistente rimaneva contumace. La domanda non può trovare accoglimento non risultando provati i passaggi di denaro dalla società fallita alla resistente.
Relativamente ai versamenti di cui al doc. 8 di parte ricorrente, tale estratto conto bancario non riporta infatti l'indicazione della come intestataria del Parte_1
conto corrente dal quale sarebbero stati effettuati i bonifici mentre, con riferimento ai versamenti in contanti indicati nel doc. 9, trattasi di un documento contabile privo di valore probatorio in quanto proveniente dalla medesima parte che chiede la restituzione.
Né infine assume alcun rilievo nel caso di specie il decreto del Tribunale di Monza che ha respinto un'opposizione allo stato passivo introdotta da (cfr. doc. 12 CP_1
di parte ricorrente) non essendovi nello stesso alcuna indicazione della cifra oggetto del presente giudizio.
Attesa la contumacia della resistente non occorre provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Nulla sulle spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 08 Luglio 2025.
Il Giudice
EA AN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. EA AN nel procedimento iscritto al n. 263/2025 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 08 Luglio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 263/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona della Curatrice fallimentare;
Parte_1
- ricorrente;
e in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
- resistente contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fallimento ricorrente agiva in giudizio nei confronti della parte resistente al fine di ottenere la restituzione di somme di denaro (per un totale di euro 18.300,00) asseritamente versate dalla società fallita alla controparte in assenza di un titolo.
La resistente rimaneva contumace. La domanda non può trovare accoglimento non risultando provati i passaggi di denaro dalla società fallita alla resistente.
Relativamente ai versamenti di cui al doc. 8 di parte ricorrente, tale estratto conto bancario non riporta infatti l'indicazione della come intestataria del Parte_1
conto corrente dal quale sarebbero stati effettuati i bonifici mentre, con riferimento ai versamenti in contanti indicati nel doc. 9, trattasi di un documento contabile privo di valore probatorio in quanto proveniente dalla medesima parte che chiede la restituzione.
Né infine assume alcun rilievo nel caso di specie il decreto del Tribunale di Monza che ha respinto un'opposizione allo stato passivo introdotta da (cfr. doc. 12 CP_1
di parte ricorrente) non essendovi nello stesso alcuna indicazione della cifra oggetto del presente giudizio.
Attesa la contumacia della resistente non occorre provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Nulla sulle spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 08 Luglio 2025.
Il Giudice
EA AN