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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2143/2023 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpiero Longobardi e Claudia Somma, elet- tivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- Controparte_1
tata e difesa dall'avv.to Luca Maria Maranca, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depo- sitate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 326/2023 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 24/02/2023, la so- cietà in persona del legale rappresentante p.t., conveni- Parte_1
va in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza della pretesa credito- ria oltre che la prescrizione del diritto, l'inesattezza della fatturazione e il paga- mento parziale o totale del compenso dovuto. Proponeva altresì domanda ricon- venzionale chiedendo il risarcimento del danno derivante da presunte negligenze professionali della opposta.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte oppo- sta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come ri- portati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa op- posizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva inoltre il rigetto della domanda riconvenzionale.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 11/10/2023, il Giudice, rilevando la fondatezza documentale della pretesa monitoria, concedeva la prov- visoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'art. 183,
c.6, c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 31/10/2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie e rinviava per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 4/06/2025 il Giudice riservava la causa per la decisione.
Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Ciò posto, va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente am-
2 messo, ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il di- sconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice
(così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Infatti, nel giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostanziale convenuto in opposizione l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione ossia il titolo, l'entità e la consistenza del credito vantato ma una volta identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, nel caso di specie il contratto di conferimento dell'incarico professionale posto al- la base del decreto ingiuntivo non disconosciuto dal debitore, è onere dell'opponente eccepire la sua inefficacia fornendo la prova concreta del suo adempimento.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato ottenuto sulla base di contratti scritti tra le parti, aventi ad oggetto l'incarico professionale per l'elaborazione della contabilità societaria, registri IVA, bilanci e dichiarazioni fiscali. Tali con- tratti, prodotti in atti, contengono espressa pattuizione del compenso annuo, con- figurando prova scritta del credito ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
Parte opponente eccepiva la prescrizione del credito richiesto nel procedimento monitorio. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza consolidata (Cass. 763/2017), la prescrizione decennale si applica ai rapporti derivanti da contratto scritto, an- che in presenza di compensi periodici. Non è dunque condivisibile la tesi dell'op- ponente circa l'applicabilità della prescrizione triennale o presuntiva.
La pretesa dell'opposta, infatti, si fonda su documentazione articolata: contratti, ricevute di presentazione bilanci 2010-2020, sollecito di pagamento del
21.12.2021, che interrompe validamente la prescrizione (Cass. 16465/2017). La fattura elettronica n. 1/23 è stata emessa in coerenza con tali documenti, ma non costituisce l'unico fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
3 L'opponente ha inoltre dedotto che l'emissione, da parte della Controparte_1
della nota di credito n. 235/2023, recante storno integrale della fattura elettronica n. 1/2023, costituirebbe fatto sopravvenuto idoneo a escludere l'esistenza del cre- dito azionato monitoriamente.
Tale assunto non può essere condiviso.
Come evidenziato dalla stessa opposta, l'operazione contabile di storno è stata eseguita al solo fine di evitare l'insorgere di obblighi fiscali in assenza di effettivo incasso, nel rispetto del principio di cassa previsto dall'art. 6 del D.P.R. n.
633/1972. Essa non costituisce manifestazione di volontà abdicativa o remissoria, né può comportare il venir meno degli altri documenti contrattuali a fondamento della pretesa.
Il credito fatto valere deriva, infatti, da prestazioni professionali documentate da contratti scritti e da ricevute di presentazione delle dichiarazioni fiscali, e non tro- va il proprio unico titolo nella menzionata fattura, che riveste funzione meramen- te riepilogativa. La nota di credito ha dunque natura meramente fiscale e non in- cide sulla validità o sulla fondatezza sostanziale della domanda creditoria.
L'opponente ha allegato una serie di pagamenti (assegni, bonifici, cambiali) so- stenendo che gli stessi sarebbero riferibili al compenso azionato monitoriamente.
Tuttavia, dagli atti di causa risulta che tali pagamenti si riferiscono a prestazioni rese in annualità precedenti al periodo 2011-2020, oggetto della domanda monito- ria.
In tal caso, in assenza di specifica dichiarazione del debitore circa l'imputazione dei pagamenti alle annualità successive trova applicazione l'art. 1193, comma 2,
c.c., che prevede l'imputazione al debito più antico. Inoltre, parte opponente non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare che gli importi versati siano stati corrisposti a saldo del credito azionato con la fattura n. 1/2023. Di conseguenza,
l'eccezione di avvenuto pagamento non può essere accolta.
4 Per quanto riguarda la posizione del ragioniere, come già affermato con provve- dimento del 17/10/2023, non vi è prova che il Rag. rive- Parte_2
stisse carica rappresentativa nella società opposta o fosse delegato alla riscossio- ne. Le firme riportate sui titoli allegati non risultano decifrabili né confrontabili con atti sottoscritti in atti, e non vi sono elementi utili ad attribuirgli poteri di rap- presentanza. La sua eventuale responsabilità, pertanto, esula dal presente giudizio e potrà costituire oggetto di separata azione giudiziaria tra le parti eventualmente interessate
Infine, non può trovare accoglimento nemmeno la riconvenzionale proposta, in quanto generica, priva di adeguata prova e fondata su contestazioni aspecifiche.
Non vi è dimostrazione del nesso causale tra la condotta della Controparte_1
e le cartelle di pagamento ricevute dalla opponente. Peraltro, non risulta che vi fosse mandato espresso a proporre impugnazioni fiscali in sede contenziosa. In mancanza di mandato specifico e di prova della colpa professionale, la domanda va rigettata.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata con conferma del decre- to ingiuntivo opposto il quale viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, se- condo i criteri di cui al D.M. 55/14, applicando i parametri medi tenuto conto del- la complessità della causa e del valore economico.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
5 c) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 5.500,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/06/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2143/2023 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpiero Longobardi e Claudia Somma, elet- tivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- Controparte_1
tata e difesa dall'avv.to Luca Maria Maranca, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depo- sitate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 326/2023 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 24/02/2023, la so- cietà in persona del legale rappresentante p.t., conveni- Parte_1
va in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza della pretesa credito- ria oltre che la prescrizione del diritto, l'inesattezza della fatturazione e il paga- mento parziale o totale del compenso dovuto. Proponeva altresì domanda ricon- venzionale chiedendo il risarcimento del danno derivante da presunte negligenze professionali della opposta.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte oppo- sta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come ri- portati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa op- posizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva inoltre il rigetto della domanda riconvenzionale.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 11/10/2023, il Giudice, rilevando la fondatezza documentale della pretesa monitoria, concedeva la prov- visoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'art. 183,
c.6, c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 31/10/2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie e rinviava per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 4/06/2025 il Giudice riservava la causa per la decisione.
Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Ciò posto, va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente am-
2 messo, ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il di- sconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice
(così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Infatti, nel giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostanziale convenuto in opposizione l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione ossia il titolo, l'entità e la consistenza del credito vantato ma una volta identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, nel caso di specie il contratto di conferimento dell'incarico professionale posto al- la base del decreto ingiuntivo non disconosciuto dal debitore, è onere dell'opponente eccepire la sua inefficacia fornendo la prova concreta del suo adempimento.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato ottenuto sulla base di contratti scritti tra le parti, aventi ad oggetto l'incarico professionale per l'elaborazione della contabilità societaria, registri IVA, bilanci e dichiarazioni fiscali. Tali con- tratti, prodotti in atti, contengono espressa pattuizione del compenso annuo, con- figurando prova scritta del credito ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
Parte opponente eccepiva la prescrizione del credito richiesto nel procedimento monitorio. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza consolidata (Cass. 763/2017), la prescrizione decennale si applica ai rapporti derivanti da contratto scritto, an- che in presenza di compensi periodici. Non è dunque condivisibile la tesi dell'op- ponente circa l'applicabilità della prescrizione triennale o presuntiva.
La pretesa dell'opposta, infatti, si fonda su documentazione articolata: contratti, ricevute di presentazione bilanci 2010-2020, sollecito di pagamento del
21.12.2021, che interrompe validamente la prescrizione (Cass. 16465/2017). La fattura elettronica n. 1/23 è stata emessa in coerenza con tali documenti, ma non costituisce l'unico fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
3 L'opponente ha inoltre dedotto che l'emissione, da parte della Controparte_1
della nota di credito n. 235/2023, recante storno integrale della fattura elettronica n. 1/2023, costituirebbe fatto sopravvenuto idoneo a escludere l'esistenza del cre- dito azionato monitoriamente.
Tale assunto non può essere condiviso.
Come evidenziato dalla stessa opposta, l'operazione contabile di storno è stata eseguita al solo fine di evitare l'insorgere di obblighi fiscali in assenza di effettivo incasso, nel rispetto del principio di cassa previsto dall'art. 6 del D.P.R. n.
633/1972. Essa non costituisce manifestazione di volontà abdicativa o remissoria, né può comportare il venir meno degli altri documenti contrattuali a fondamento della pretesa.
Il credito fatto valere deriva, infatti, da prestazioni professionali documentate da contratti scritti e da ricevute di presentazione delle dichiarazioni fiscali, e non tro- va il proprio unico titolo nella menzionata fattura, che riveste funzione meramen- te riepilogativa. La nota di credito ha dunque natura meramente fiscale e non in- cide sulla validità o sulla fondatezza sostanziale della domanda creditoria.
L'opponente ha allegato una serie di pagamenti (assegni, bonifici, cambiali) so- stenendo che gli stessi sarebbero riferibili al compenso azionato monitoriamente.
Tuttavia, dagli atti di causa risulta che tali pagamenti si riferiscono a prestazioni rese in annualità precedenti al periodo 2011-2020, oggetto della domanda monito- ria.
In tal caso, in assenza di specifica dichiarazione del debitore circa l'imputazione dei pagamenti alle annualità successive trova applicazione l'art. 1193, comma 2,
c.c., che prevede l'imputazione al debito più antico. Inoltre, parte opponente non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare che gli importi versati siano stati corrisposti a saldo del credito azionato con la fattura n. 1/2023. Di conseguenza,
l'eccezione di avvenuto pagamento non può essere accolta.
4 Per quanto riguarda la posizione del ragioniere, come già affermato con provve- dimento del 17/10/2023, non vi è prova che il Rag. rive- Parte_2
stisse carica rappresentativa nella società opposta o fosse delegato alla riscossio- ne. Le firme riportate sui titoli allegati non risultano decifrabili né confrontabili con atti sottoscritti in atti, e non vi sono elementi utili ad attribuirgli poteri di rap- presentanza. La sua eventuale responsabilità, pertanto, esula dal presente giudizio e potrà costituire oggetto di separata azione giudiziaria tra le parti eventualmente interessate
Infine, non può trovare accoglimento nemmeno la riconvenzionale proposta, in quanto generica, priva di adeguata prova e fondata su contestazioni aspecifiche.
Non vi è dimostrazione del nesso causale tra la condotta della Controparte_1
e le cartelle di pagamento ricevute dalla opponente. Peraltro, non risulta che vi fosse mandato espresso a proporre impugnazioni fiscali in sede contenziosa. In mancanza di mandato specifico e di prova della colpa professionale, la domanda va rigettata.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata con conferma del decre- to ingiuntivo opposto il quale viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, se- condo i criteri di cui al D.M. 55/14, applicando i parametri medi tenuto conto del- la complessità della causa e del valore economico.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
5 c) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 5.500,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/06/2025 Il Giudice
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