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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 233/2022 tra le parti:
ATTORI
C.F.: Parte_1 C.F._1
C.F.: Parte_2 C.F._2
difesa: avv. Jacopo Bigiarini C.F.: C.F._3
domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
(GIÀ ) C.F. - P.IVA Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
, e per essa la mandataria ( ), P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 già CP_3
difesa: avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino C.F. C.F._4
domicilio: presso avv. Silvia Fersino C.F.: C.F._5
TERZI CHIAMATI
Pag. 1 di 7 C.F.: Controparte_4 C.F._6
C.F.: CP_5 C.F._7
difesa: avv. Federico Zuccarino C.F.: e avv. Francesco Novara C.F._8
C.F.: C.F._9
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo giudice del Tribunale di Prato adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - In via principale accertata la colpevolezza dei sig.ri e in relazione ai reati contestati nella Controparte_4 CP_5 richiesta di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano 6214/20 rgnr e 5580/20 rggip (cfr. Doc. 2), in danno di e condannare i sig.ri Parte_1 Parte_2
e a corrispondere a Controparte_4 CP_5 Controparte_1
(già ) la somma portata dal ricorso per decreto ingiuntivo n. 1300/2021 del CP_1
29/11/2021 rg. 2936/2021 pari ad euro 22.141,39 e per l'effetto dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di
e . - In via subordinata accertata la captazione con dolo Parte_1 Parte_2 della volontà dei sig.ri e da parte dei sig.ri Parte_1 Parte_2
e in ordine alla sottoscrizione con FINDOMESTIC Controparte_4 Parte_3 del contratto di credito al consumo n. 20027557893013 di finanziamento per prestito personale, annullare in favore dei sig.ri e sia il Parte_1 Parte_2 suddetto contratto che il ricorso per decreto ingiuntivo n. 1300/2021 del 29/11/2021 rg.
2936/2021 e conseguentemente condannare i sig.ri e Controparte_4 CP_5
a corrispondere a (già ) la somma di euro
[...] Controparte_1 CP_1
22.141,39.”
Per parte convenuta: “Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 2 di 7 In via subordinata:- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_1
Euro 22.141,39, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito
(oppure: al tasso legale), sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
- condannare parte opponente al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo pari alla differenza tra il quantum erogato e la somma dagli stessi già versata, alla luce della parziale esecuzione del contratto per cui è causa, oltre interessi di mora fino al saldo.
In via ulteriormente subordinata: - nell'ipotesi in cui venisse in alcun modo riscontrata una colpevolezza, dolo, o condotta penalmente rilevante nei confronti dei terzi soggetti citati dalla controparte nella presente vicenda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e/o del contratto di finanziamento, i sig.ri e CP_5 CP_4 vengano condannati al pagamento, in via tra loro solidale, nei confronti di
[...]
dell'importo di euro 22.141,39, oltre interessi ed accessori. CP_1
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Per i terzi chiamati: “- in via pregiudiziale, per tutto quanto dedotto in narrativa, dichiarare, inammissibile e comunque non meritevole di accoglimento qualsiasi domanda, formulata dagli opponenti – volta a chiedere la nullità del Pt_2 Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo e conseguente condanna dei terzi chiamati, anche per intervenuta prescrizione dell'esercizio dell'azione di nullità e/o decadenza dall'azione di annullabilità per vizi del consenso;
sempre in via pregiudiziale accertata preventivamente l'estraneità dei terzi chiamati per i fatti di causa dichiarare la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimi e contestualmente disporre lo stralcio della loro posizione nella causa in questione;
In via principale e nel merito dichiarare inammissibili e/o infondate, e pertanto respingere, tutte le domande di parte opponente in quanto infondate Controparte_6 in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1300/2021 (R.G. n. 2936/2021) emesso dal
Tribunale di Prato, solo ed esclusivamente nei confronti dei Sigg.ri – Pt_2 Parte_1 non spiegando, quindi alcun effetto nei confronti dei terzi chiamati;
Pag. 3 di 7 - rigettare ogni altra domanda come ex adverso svolta nelle conclusioni dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nell'atto di citazione di chiamata di terzo da parte opponente siccome infondata in fatto e in diritto e non provata. Controparte_6
- condannare controparte, ossia parte opponente ex art. 96 c.p.c. Controparte_6 per esser l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'atto di citazione di chiamata di terzo oltre che inammissibili illegittimi e/o infondati a causa delle domande ivi contenute, anche meramente strumentali e dilatori, come dimostrato nella narrativa che precede.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario
15% per spese generali, IVA e CPA, tenendo conto anche dell'applicabilità alla fattispecie di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c.”
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1300/2021 del 29/11/2021 con il quale è stato ingiunto ai medesimi il pagamento della somma di euro 22.141,39, oltre interessi e spese in favore di quale cessionaria del credito di Findomestic Banca Controparte_1 spa, con la quale gli odierni attori avevano stipulato un contratto di finanziamento.
A sostegno delle proprie domande gli attori hanno dedotto: (1) che a seguito di denunce penali sporte da parte dei medesimi nei confronti dei sig.ri e la Controparte_4 CP_5
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio dei medesimi contestando a questi ultimi i reati di truffa aggravata ed estorsione in concorso, ai danni degli odierni attori, ai quali rappresentavano mediante artifici e raggiri, opportunità commerciali consistite nell'avviare negozi di ottica con diversi punti vendita in Lombardia e in
Toscana e si facevano consegnare, tra gli altri, “…un finanziamento da € 30.000,00 con
Findomestic sottoscritto da e girato con bonifico a favore di Parte_2 Controparte_4 il 24.10.2017 … impiegando le somme di denaro per scopi propri, omettendo di restituirle alle persone offese e di rimborsare i finanziamenti agli enti creditizi, senza peraltro dare seguito alle iniziative imprenditoriali concordate”; minacciando e Parte_1 Pt_2
delle gravi ripercussioni personali ed economiche cui sarebbero andati incontro se non
[...] avessero eseguito i finanziamenti;
(2) che in ragione di ciò appare chiaro che gli attori hanno sottoscritto il contratto di credito al consumo n. 20027557893013 di finanziamento per prestito personale con Findomestic contro la loro volontà in quanto carpita con dolo da e CP_4
CP_5
Pag. 4 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio e Controparte_1 per essa la mandataria, , la quale ha chiesto il rigetto delle Controparte_2 domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie ragioni la convenuta, dopo aver eccepito l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, nel merito ha dedotto (1) che risulta non contestato il fatto che gli attori abbiano stipulato con Findomestic il contratto di finanziamento oggetto del procedimento monitorio, di evidenza documentale;
(2) che le motivazioni che hanno condotto gli opponenti alla sottoscrizione del contratto di finanziamento in questione non sono opponibili alla convenuta;
(3) che, inoltre, dalla disamina dell'estratto conto prodotto nel giudizio monitorio risulta che le prime rate del finanziamento sono state corrisposte dagli opponenti, almeno fino a marzo 2018; (4) che, inoltre, i medesimi hanno regolarmente ricevuto la raccomandata di comunicazione di avvenuta cessione del credito con contestuale invito alla regolarizzazione dell'esposizione debitoria, senza ricevere alcuna doglianza al riguardo;
(5) che non risulta dimostrato l'asserito dolo né l'asserita coercizione della volontà.
All'udienza del 1.2.2023, svoltasi di fronte al precedente magistrato assegnatario del procedimento, parte opponente ha insistito per essere autorizzato a chiamare in causa CP_5
E mentre parte convenuta opposta ha chiesto la
[...] Controparte_4 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 04.07.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi chiamati.
Con memoria di costituzione del 18.10.2023 si sono costituiti in giudizio
[...]
e contestando integralmente quanto dedotto da parte CP_4 CP_5 opponente.
In particolare, i terzi chiamati hanno dedotto (1) che è intervenuta sentenza di proscioglimento nei confronti dei medesimi per quei fatti in forza dei quali gli opponenti vorrebbero giustificare la loro estraneità circa la sottoscrizione del contratto di finanziamento azionato nel giudizio monitorio;
(2) che di tale sentenza gli opponenti ne sono venuti a conoscenza prima di insistere nel presente giudizio nella chiamata in causa dei terzi, rendendo la stessa del tutto temeraria;
(3) la carenza della legittimazione passiva dei medesimi.
Esperito negativamente il tentativo di mediazione obbligatorio, in data 29.05.2024 sono stati concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c..
Mutato nelle more il giudice assegnatario, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti così come indicate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente si osserva che parte attrice opponente non ha depositato, nel termine alla medesima assegnato, le proprie conclusioni. Tuttavia, alla luce dell'orientamento ormai
Pag. 5 di 7 consolidato della giurisprudenza di legittimità si deve ritenere che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente rassegnate.
Inoltre, si sottolinea che non era possibile processualmente procedere ai sensi dell'art. 181/309
c.p.c. in caso di mancato deposito delle note scritte da parte di parte opponente (termine
26.2.2025), come richiesto da parte convenuta opposta, atteso il deposito delle note da parte dei terzi chiamati.
Ciò detto, in ragione del criterio giurisprudenziale della c.d. ragione più liquida, nel merito l'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Gli opponenti non hanno contestato l'effettiva sottoscrizione del contratto di finanziamento oggetto del procedimento di ingiunzione né l'effettiva erogazione ai medesimi dell'importo oggetto del suddetto contratto.
L'unico motivo di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale riguarda la circostanza secondo cui i medesimi sono stati raggirati dai terzi chiamati i quali li avrebbero costretti a sottoscrivere detto finanziamento e, conseguentemente, a girare in loro favore l'importo erogato dall'istituto di credito.
Sotto il profilo giuridico si osserva che gli opponenti non fanno altro che allegare la sussistenza di un dolo contrattuale, causa di annullabilità del contratto. In base all'art. 1427 c.c., infatti, il contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto. E secondo l'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Al di là dell'eccezione di prescrizione dell'azione di annullabilità del contratto, come sollevata da parte terza chiamata, si evidenzia che nel caso che ci occupa parte opponente nulla ha provato circa la sussistenza del dolo dei terzi sussistente al momento della stipula del contratto di finanziamento né ha fornito prova della conoscibilità dei raggiri da parte del contraente che ha tratto vantaggio dalla stipula del contratto.
Al contrario, dalla lettura della sentenza penale allegata in atti (di cui parte opponente ha prodotto atto di impugnazione senza poi dare contezza dell'esito di detto giudizio) emerge come le operazioni finanziarie oggetto di contestazioni sono tutte avvenute in un periodo temporale in cui le procure gestorie conferite dagli odierni opponenti ai terzi chiamati erano valide ed efficaci, non potendo, pertanto, escludersi il consenso degli odierni opponenti rispetto alla conclusione del contratto di finanziamento, anche tenuto conto che la conseguente destinazione delle somme finanziate è avvenuta in favore di conti societari.
Peraltro, parte opponente nulla prova circa il fatto che tale somma sia stata versata in favore dei terzi chiamati, non avendo prodotto alcun documento al riguardo.
Pag. 6 di 7 Di contro, parte convenuta opposta ha dimostrato l'effettiva sottoscrizione del contratto di finanziamento, l'effettiva erogazione dell'importo finanziato nonché il parziale adempimento degli odierni opponenti nel pagamento delle rate del medesimo.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, dovrà essere confermato.
Non risulta accoglibile la domanda dei terzi chiamati formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in assenza di allegazione e prova del danno effettivamente subito nonché della mala fede o colpa grave degli odierni opponenti. Al riguardo si osserva che, sebbene i medesimi fossero a conoscenza dell'esito del giudizio penale a carico dei terzi chiamati, la sentenza era suscettibile di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori medi, fase istruttoria ai valori minimi essendo la causa documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1300/2021 del
29/11/2021 emesso dal Tribunale di Prato;
2. Condanna gli attori opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta opposta e da parte terza chiamata che si liquidano per ciascuno in euro 4.237,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Prato, 25/06/2025
Il giudice dr. Costanza Comunale
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