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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1357 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Parte_1
Vincenzo Piscitelli e Michela Piscitelli e con gli stessi elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4
, in persona dei legali rapp.ti p.t.,
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Silvia Zecchini ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura della sede di Benevento, in via Foschini 28. CP_5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/03/2024 la ricorrente ha esposto di aver lavorato nella scuola statale svolgendo, dall'1/09/2007, funzioni di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, per complessivi 9 anni, ma che in sede di ricostruzione della carriera, operata con decreto del 25/10/2018, n. 479, l'anzianità pregressa le era stata riconosciuta solo in parte, in applicazione di una normativa interna contrastante con il diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'UE, e con il principio di non discriminazione.
Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentire “1. accertare e dichiarare, l'illegittimità/abusività del decreto del 25/10/2018, a firma del dirigente scolastico e per l'effetto, riconoscere il diritto della parte ricorrente, alla stessa progressione stipendiale, retributiva e contributiva, spettante al personale di ruolo comparabile, in base al CCNL applicabile, in relazione all'anzianità maturata nel periodo di effettivamente svolto, anche non continuativo e riconosciuto per intero, conteggiando tutti i periodi di servizio a tempo determinato, sin dal primo contratto
1 Cont individuale di lavoro e condannare pertanto, il in p.l.r.p.t. al pagamento delle corrispondenti differenze retributive e contributive, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole poste Cont attive del credito al saldo;
2. condannare, altresì, di conseguenza il a collocare, la parte ricorrente, nel gradone stipendiale di competenza, con l'emissione di qualsivoglia provvedimento di giustizia dovesse rendersi necessario nell'interesse del ricorrente”; con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Il non si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso;
ne è stata, pertanto, CP_1 dichiarata la contumacia.
Si è, invece, costituito l' , chiedendo, nel caso di accoglimento del ricorso, di dichiarare con CP_5 sentenza il diritto della ricorrente all'accredito contributivo relativo alle accertate differenze retributive, nei limiti della prescrizione.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Giova premettere, in diritto, che nel caso degli insegnanti di religione la legge e la contrattazione collettiva assicurano tutt'ora ai docenti incaricati annualmente una progressione economica collegata all'anzianità di servizio sulla base dell'art. 53, comma 6 della legge n. 312/1980, che prevede che: “Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Infatti, tale norma conserva una perdurante vigenza proprio con riferimento agli insegnanti di religione cattolica assunti con contratto annuale, in virtù del richiamo contenuto in tutti i CCNL del comparto scuola succedutisi a far data dalla contrattualizzazione dell'impiego pubblico (artt.
47, comma 6 e 66, co. 7 CCNL 1994-1997; artt. 37, co. 5 e art. 142 CCNL 2002-2005; art. 40, co.
6 e art. 146 CCNL 2006-2009; art. 1, co. 10, CCNL 2016-2018; sul punto v. per tutte Cass.
22558/2016).
La ricostruzione, in favore dei docenti in possesso dei necessari requisiti, viene invece effettuata secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 6 e 7 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 e nei limiti fissati per gli insegnanti di ruolo dall'art. 485 del d.lgs. 297/94.
Infine, va evidenziato che, mentre l'art. 490, comma 4 del d.lgs. 297/1994 stabilisce che gli insegnanti possono chiedere la ricostruzione della carriera all'atto del superamento del periodo di prova, che coincide con quello della conferma in ruolo, gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere la ricostruzione della carriera a partire da quando maturano i requisiti previsti dal combinato disposto degli artt. 53, u.c. della l. 312/1980 e 3, comma 7 del D.P.R. 399/1988.
Nel caso concreto, la ricorrente è un'insegnante di religione cattolica che dall'a.s. 2007/2008 ha prestato ininterrottamente servizio nella scuola statale in virtù di incarichi annuali, con inizio il 1° settembre e scadenza al 31 agosto di ogni anno (v. decreto n. 478 del 25/10/2018, in atti).
Con decreto n. 479 del 25/10/2018 il DS dell' di , dove la ricorrente Controparte_7 CP_4 era in servizio in virtù di incarico annuale nell'a.s. 2017/18, ha proceduto su sua domanda alla ricostruzione di carriera.
Con detto decreto l'amministrazione ha riconosciuto alla data dell'1/09/2017, a fronte dei 9 anni di servizio pacificamente riconosciuti come prestati, una complessiva anzianità di anni 7 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici, facendo – la circostanza è pacifica – corretta applicazione all'art. 485, comma 1, del d.lgs. 297/1994. 2 La ricorrente chiede invece il riconoscimento integrale del servizio prestato in virtù di contratti di durata annuale, invocando la disapplicazione di tale norma in quanto contrastante con il diritto dell'Unione europea.
Al fine di valutare la legittimità della pretesa occorre dunque vagliare le norme disciplinanti la fattispecie concreta.
Il CCNL del comparto scuola prevede l'attribuzione, ai dipendenti a tempo indeterminato del convenuto, di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate CP_1 al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
A seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da
35 in poi, mentre i contratti collettivi precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
A domanda dell'interessato – successivamente all'immissione in ruolo e al superamento positivo del periodo di prova ovvero, per i docenti di religione cattolica, al maturare dei requisiti previsti dal combinato disposto degli artt. 53, u.c. della l. 312/1980 e 3, comma 7 del D.P.R. 399/1988 – il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente nell'ambito CP_1 di rapporti di lavoro a termine e, con apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo (ovvero della ricostruzione della carriera) e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti.
L'operazione è regolata dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. 297/1994, nonché dagli artt. 4, comma 3 del D.P.R. 399/1988 e 11, comma 14 della l. 124/1999.
Ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”. L'art. 489 del medesimo d.lgs. (intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”) prevede che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; la norma va letta 3 congiuntamente all'art. 11, comma 14 della l. 124/1999, che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/1988 (intitolato "Inquadramento economico -
Passaggi di qualifica funzionale"), “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. In applicazione dell'art. 489, come interpretato dall'art. 11, comma 14 cit., dunque, il CP_1 raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano così nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui sono stati prestati meno di 180 giorni di servizio non vengono riconosciuti.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa applicazione CP_1 dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi quattro anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
La clausola 4 dell'Accordo quadro recepito con direttiva CE 1999/70, da ritenersi prevalente su eventuali diverse disposizioni di diritto interno, e di immediata applicabilità in ragione del suo contenuto sufficientemente preciso da consentire la immediata applicazione nel diritto interno dello Stato membro (v. CGUE, sentenza 22 dicembre 2010 in C-444/09, e Persona_1
punto 78), dispone al punto 1 che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, Persona_2
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il successivo punto 4 prevede poi che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
I lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 1), e i criteri per la determinazione dell'anzianità di servizio dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, anche in questo caso a meno che non sussistano giustificazioni oggettive (punto 4).
Risulta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dell'Accordo quadro, quanto dal loro sistema generale, nonché dalla loro finalità, che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (CGUE, sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, e a., Racc. Per_3 4 pag. I-6057, punti 54-57, nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, , Racc. pag. CP_8 Per_4
I-7213, punti 40-43, e causa C-180/04, , Racc. pag. I- 7251, punti 32-35). Per_5
Inoltre, come emerge dalla clausola 1 dell'Accordo quadro, lo scopo di questo è non solo di stabilire un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, ma anche di garantire il rispetto del divieto di discriminazione per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato (CGUE, sentenza 13 settembre 2007 in C-307/05, ). L'obbligo posto a carico degli Stati membri di Persona_6 assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (CGUE, sentenza 9 luglio 2015 in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32).
Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (sentenza Regojo Dans cit., punto 44).
La mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri. […] la nozione di “condizione oggettiva” richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità di trattamento risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (CGUE, sentenza Gavieiro
e Iglesias cit.). Per_1 Per_2
Nella sentenza 18 ottobre 2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e altri, la Corte Per_7 ha ribadito che la clausola 4 vieta un trattamento relativo all'anzianità dei lavoratori a termine meno favorevole rispetto a quello accordato ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto a termine, in quanto ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato. La Corte ha quindi riaffermato il principio per cui “la clausola 4 dell'accordo quadro, figurante quale allegato della direttiva
1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola 5 di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Ancora, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGUE, sentenze Regojo
Dans, cit., punto 55, e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Valenza, cit.; sentenza 7 marzo 2013 in C-393/2011, Bertazzi).
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione
(fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del
7/11/2016).
Sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, si è, infine, espressa la S.C., la quale ha affermato il principio di diritto per cui
“In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 31149 del 28/11/2019).
Nella sentenza in esame la Cassazione ha ritenuto di dover confermare gli approdi giurisprudenziali già raggiunti in ordine alla irrilevanza, ai fini di giustificare la disparità di trattamento, della natura non di ruolo del rapporto di impiego, della novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, delle modalità di reclutamento del personale, delle esigenze che il sistema mira ad assicurare e della temporaneità dell'assunzione per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999. Tuttavia, al fine di evitare, conformemente alle indicazioni fornite dalla CGUE nella sentenza OT (sentenza 20 settembre 2018 in C-466/17),
“discriminazioni alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratto a tempo 6 indeterminato, ha prescritto una verifica caso per caso, da condursi raffrontando l'anzianità effettiva di servizio prestata con rapporti a tempo determinato – non quella virtuale computata ex art. 489, d.lgs. 297/1994 – con quella riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, sulla base dei medesimi criteri che valgono per gli assunti a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto che “perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”, e che ciò “implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento”, potendosi ravvisare un'ingiustificata disparità di trattamento solo quando “l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”.
Per tale ragione, il docente non può pretendere una commistione di regimi, ovvero la disapplicazione dell'art. 485 e la perdurante applicazione dell'art. 489, e, nel calcolo dell'anzianità, occorre tener conto “del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati)” ed anche in un ruolo diverso, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485; non possono essere considerati, invece, “né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi”. Solo nel caso in cui l'anzianità calcolata in applicazione della normativa interna, complessivamente considerata, risulti essere inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, detta normativa va disapplicata.
Venendo al caso concreto, è documentato che la ricorrente, dall'a.s. 2007/08 all'a.s. 2016/17, abbia lavorato come docente alle dipendenze del convenuto per 10 anni, con incarichi CP_1 annuali, per 365 giorni ogni anno, così come è pacifico che il servizio prestato nell'a.s. 2012/13 non sia valido ai fini della ricostruzione di carriera.
L'applicazione della decurtazione prevista dalla normativa interna si appalesa dunque, inevitabilmente, meno favorevole, comportando il riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, soltanto per i primi quattro anni, e un abbattimento per i successivi.
Risulta infatti che alla data dell'1/09/2017 la ricorrente avesse maturato 9 anni pieni di effettivo servizio utili ai fini della ricostruzione di carriera, mentre le sono stati riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, solo 7 anni e 4 mesi, con conseguente riconoscimento dello stipendio previsto per la fascia 0-8, e passaggio allo stipendio previsto per la fascia 9-14 solo dall'1/05/2019, a fronte di una complessiva anzianità (decurtata dell'a.s. 2012/13, non utilizzabile) di anni 10 e mesi 8.
Deve, quindi, disapplicarsi l'art. 485, d.lgs. 297/94 e dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, del servizio effettivamente prestato dall'a.s. 2007/08 all'a.s. 2016/17, per complessivi anni 9, e alla collocazione, alla data dell'1/09/2017, nella fascia stipendiale 9-14. 7 L'amministrazione resistente va, pertanto, condannata alla ricostruzione della carriera nei termini di cui sopra e al conseguente adeguamento del trattamento giuridico-economico spettante alla parte ricorrente a far data dall'1/09/2017, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della L. n. 412 del 1991 e 22, comma
36 della L. n. 724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
In presenza dell'ente previdenziale va accolta anche la domanda di regolarizzazione dei versamenti contributivi.
In punto di prescrizione, si osserva che l'art. 3, comma 9 della l. 335/95 ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie.
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n.
335 del 1995 – anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6340 del 24/03/2005, Sez. L,
Sentenza n. 21830 del 15/10/2014, Sez. L, Sentenza n. 9865 del 09/04/2019, Sez. L, Ordinanza n.
13820 del 19/05/2023).
Nel caso concreto, tenuto conto del fatto che le differenze sono relative al periodo dall'1/09/2017
e che la prima richiesta della lavoratrice, anche in ordine alla regolarizzazione contributiva, è individuabile nella diffida a mezzo pec trasmessa il 14/02/2024, sono prescritti tutti i contributi maturati fino al quinquennio antecedente.
Il va quindi condannato al versamento in favore dell' dei contributi Controparte_1 CP_5 previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alle differenze retributive come accertate nel presente giudizio, limitatamente a quelle maturate nel quinquennio antecedente alla diffida a mezzo pec del 14/02/2024.
Le spese del presente giudizio nei rapporti con il seguono la Controparte_1 soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, stanti l'assenza di questioni complesse e la ridotta attività difensiva espletata, con riduzione del 30% in considerazione della serialità della controversia.
Le spese di lite fra la ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse essere emessa CP_5 pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord.
n. 14853 del 30/05/2019), possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera mediante riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato in virtù di contratti a tempo determinato dall'a.s. 2007/08 all'a.s. 2016/17, per complessivi anni 9, e alla collocazione – alla data dell'1/09/2017 – nella fascia stipendiale 9-
14;
2) condanna il a operare la ricostruzione della carriera della parte Controparte_1 ricorrente secondo quanto previsto al punto 1), ad adeguare il trattamento giuridico- 8 economico a lei spettante a far data dall'1/09/2017 e a corrisponderle le differenze retributive maturate, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della L. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della L. n. 724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna il al versamento in favore dell' dei maggiori Controparte_1 CP_5 contributi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alle differenze retributive di cui al punto 2), limitatamente a quelle maturate entro il quinquennio antecedente alla diffida a mezzo pec del 14/02/2024;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.886,50 Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 118,50, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
5) compensa le spese fra la ricorrente e l' . CP_5
Benevento, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1357 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Parte_1
Vincenzo Piscitelli e Michela Piscitelli e con gli stessi elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4
, in persona dei legali rapp.ti p.t.,
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Silvia Zecchini ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura della sede di Benevento, in via Foschini 28. CP_5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/03/2024 la ricorrente ha esposto di aver lavorato nella scuola statale svolgendo, dall'1/09/2007, funzioni di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, per complessivi 9 anni, ma che in sede di ricostruzione della carriera, operata con decreto del 25/10/2018, n. 479, l'anzianità pregressa le era stata riconosciuta solo in parte, in applicazione di una normativa interna contrastante con il diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'UE, e con il principio di non discriminazione.
Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentire “1. accertare e dichiarare, l'illegittimità/abusività del decreto del 25/10/2018, a firma del dirigente scolastico e per l'effetto, riconoscere il diritto della parte ricorrente, alla stessa progressione stipendiale, retributiva e contributiva, spettante al personale di ruolo comparabile, in base al CCNL applicabile, in relazione all'anzianità maturata nel periodo di effettivamente svolto, anche non continuativo e riconosciuto per intero, conteggiando tutti i periodi di servizio a tempo determinato, sin dal primo contratto
1 Cont individuale di lavoro e condannare pertanto, il in p.l.r.p.t. al pagamento delle corrispondenti differenze retributive e contributive, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole poste Cont attive del credito al saldo;
2. condannare, altresì, di conseguenza il a collocare, la parte ricorrente, nel gradone stipendiale di competenza, con l'emissione di qualsivoglia provvedimento di giustizia dovesse rendersi necessario nell'interesse del ricorrente”; con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Il non si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso;
ne è stata, pertanto, CP_1 dichiarata la contumacia.
Si è, invece, costituito l' , chiedendo, nel caso di accoglimento del ricorso, di dichiarare con CP_5 sentenza il diritto della ricorrente all'accredito contributivo relativo alle accertate differenze retributive, nei limiti della prescrizione.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Giova premettere, in diritto, che nel caso degli insegnanti di religione la legge e la contrattazione collettiva assicurano tutt'ora ai docenti incaricati annualmente una progressione economica collegata all'anzianità di servizio sulla base dell'art. 53, comma 6 della legge n. 312/1980, che prevede che: “Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Infatti, tale norma conserva una perdurante vigenza proprio con riferimento agli insegnanti di religione cattolica assunti con contratto annuale, in virtù del richiamo contenuto in tutti i CCNL del comparto scuola succedutisi a far data dalla contrattualizzazione dell'impiego pubblico (artt.
47, comma 6 e 66, co. 7 CCNL 1994-1997; artt. 37, co. 5 e art. 142 CCNL 2002-2005; art. 40, co.
6 e art. 146 CCNL 2006-2009; art. 1, co. 10, CCNL 2016-2018; sul punto v. per tutte Cass.
22558/2016).
La ricostruzione, in favore dei docenti in possesso dei necessari requisiti, viene invece effettuata secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 6 e 7 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 e nei limiti fissati per gli insegnanti di ruolo dall'art. 485 del d.lgs. 297/94.
Infine, va evidenziato che, mentre l'art. 490, comma 4 del d.lgs. 297/1994 stabilisce che gli insegnanti possono chiedere la ricostruzione della carriera all'atto del superamento del periodo di prova, che coincide con quello della conferma in ruolo, gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere la ricostruzione della carriera a partire da quando maturano i requisiti previsti dal combinato disposto degli artt. 53, u.c. della l. 312/1980 e 3, comma 7 del D.P.R. 399/1988.
Nel caso concreto, la ricorrente è un'insegnante di religione cattolica che dall'a.s. 2007/2008 ha prestato ininterrottamente servizio nella scuola statale in virtù di incarichi annuali, con inizio il 1° settembre e scadenza al 31 agosto di ogni anno (v. decreto n. 478 del 25/10/2018, in atti).
Con decreto n. 479 del 25/10/2018 il DS dell' di , dove la ricorrente Controparte_7 CP_4 era in servizio in virtù di incarico annuale nell'a.s. 2017/18, ha proceduto su sua domanda alla ricostruzione di carriera.
Con detto decreto l'amministrazione ha riconosciuto alla data dell'1/09/2017, a fronte dei 9 anni di servizio pacificamente riconosciuti come prestati, una complessiva anzianità di anni 7 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici, facendo – la circostanza è pacifica – corretta applicazione all'art. 485, comma 1, del d.lgs. 297/1994. 2 La ricorrente chiede invece il riconoscimento integrale del servizio prestato in virtù di contratti di durata annuale, invocando la disapplicazione di tale norma in quanto contrastante con il diritto dell'Unione europea.
Al fine di valutare la legittimità della pretesa occorre dunque vagliare le norme disciplinanti la fattispecie concreta.
Il CCNL del comparto scuola prevede l'attribuzione, ai dipendenti a tempo indeterminato del convenuto, di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate CP_1 al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
A seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da
35 in poi, mentre i contratti collettivi precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
A domanda dell'interessato – successivamente all'immissione in ruolo e al superamento positivo del periodo di prova ovvero, per i docenti di religione cattolica, al maturare dei requisiti previsti dal combinato disposto degli artt. 53, u.c. della l. 312/1980 e 3, comma 7 del D.P.R. 399/1988 – il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente nell'ambito CP_1 di rapporti di lavoro a termine e, con apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo (ovvero della ricostruzione della carriera) e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti.
L'operazione è regolata dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. 297/1994, nonché dagli artt. 4, comma 3 del D.P.R. 399/1988 e 11, comma 14 della l. 124/1999.
Ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”. L'art. 489 del medesimo d.lgs. (intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”) prevede che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; la norma va letta 3 congiuntamente all'art. 11, comma 14 della l. 124/1999, che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/1988 (intitolato "Inquadramento economico -
Passaggi di qualifica funzionale"), “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. In applicazione dell'art. 489, come interpretato dall'art. 11, comma 14 cit., dunque, il CP_1 raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano così nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui sono stati prestati meno di 180 giorni di servizio non vengono riconosciuti.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa applicazione CP_1 dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi quattro anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
La clausola 4 dell'Accordo quadro recepito con direttiva CE 1999/70, da ritenersi prevalente su eventuali diverse disposizioni di diritto interno, e di immediata applicabilità in ragione del suo contenuto sufficientemente preciso da consentire la immediata applicazione nel diritto interno dello Stato membro (v. CGUE, sentenza 22 dicembre 2010 in C-444/09, e Persona_1
punto 78), dispone al punto 1 che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, Persona_2
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il successivo punto 4 prevede poi che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
I lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 1), e i criteri per la determinazione dell'anzianità di servizio dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, anche in questo caso a meno che non sussistano giustificazioni oggettive (punto 4).
Risulta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dell'Accordo quadro, quanto dal loro sistema generale, nonché dalla loro finalità, che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (CGUE, sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, e a., Racc. Per_3 4 pag. I-6057, punti 54-57, nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, , Racc. pag. CP_8 Per_4
I-7213, punti 40-43, e causa C-180/04, , Racc. pag. I- 7251, punti 32-35). Per_5
Inoltre, come emerge dalla clausola 1 dell'Accordo quadro, lo scopo di questo è non solo di stabilire un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, ma anche di garantire il rispetto del divieto di discriminazione per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato (CGUE, sentenza 13 settembre 2007 in C-307/05, ). L'obbligo posto a carico degli Stati membri di Persona_6 assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (CGUE, sentenza 9 luglio 2015 in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32).
Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (sentenza Regojo Dans cit., punto 44).
La mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri. […] la nozione di “condizione oggettiva” richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità di trattamento risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (CGUE, sentenza Gavieiro
e Iglesias cit.). Per_1 Per_2
Nella sentenza 18 ottobre 2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e altri, la Corte Per_7 ha ribadito che la clausola 4 vieta un trattamento relativo all'anzianità dei lavoratori a termine meno favorevole rispetto a quello accordato ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto a termine, in quanto ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato. La Corte ha quindi riaffermato il principio per cui “la clausola 4 dell'accordo quadro, figurante quale allegato della direttiva
1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola 5 di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Ancora, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGUE, sentenze Regojo
Dans, cit., punto 55, e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Valenza, cit.; sentenza 7 marzo 2013 in C-393/2011, Bertazzi).
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione
(fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del
7/11/2016).
Sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, si è, infine, espressa la S.C., la quale ha affermato il principio di diritto per cui
“In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 31149 del 28/11/2019).
Nella sentenza in esame la Cassazione ha ritenuto di dover confermare gli approdi giurisprudenziali già raggiunti in ordine alla irrilevanza, ai fini di giustificare la disparità di trattamento, della natura non di ruolo del rapporto di impiego, della novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, delle modalità di reclutamento del personale, delle esigenze che il sistema mira ad assicurare e della temporaneità dell'assunzione per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999. Tuttavia, al fine di evitare, conformemente alle indicazioni fornite dalla CGUE nella sentenza OT (sentenza 20 settembre 2018 in C-466/17),
“discriminazioni alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratto a tempo 6 indeterminato, ha prescritto una verifica caso per caso, da condursi raffrontando l'anzianità effettiva di servizio prestata con rapporti a tempo determinato – non quella virtuale computata ex art. 489, d.lgs. 297/1994 – con quella riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, sulla base dei medesimi criteri che valgono per gli assunti a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto che “perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”, e che ciò “implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento”, potendosi ravvisare un'ingiustificata disparità di trattamento solo quando “l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”.
Per tale ragione, il docente non può pretendere una commistione di regimi, ovvero la disapplicazione dell'art. 485 e la perdurante applicazione dell'art. 489, e, nel calcolo dell'anzianità, occorre tener conto “del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati)” ed anche in un ruolo diverso, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485; non possono essere considerati, invece, “né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi”. Solo nel caso in cui l'anzianità calcolata in applicazione della normativa interna, complessivamente considerata, risulti essere inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, detta normativa va disapplicata.
Venendo al caso concreto, è documentato che la ricorrente, dall'a.s. 2007/08 all'a.s. 2016/17, abbia lavorato come docente alle dipendenze del convenuto per 10 anni, con incarichi CP_1 annuali, per 365 giorni ogni anno, così come è pacifico che il servizio prestato nell'a.s. 2012/13 non sia valido ai fini della ricostruzione di carriera.
L'applicazione della decurtazione prevista dalla normativa interna si appalesa dunque, inevitabilmente, meno favorevole, comportando il riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, soltanto per i primi quattro anni, e un abbattimento per i successivi.
Risulta infatti che alla data dell'1/09/2017 la ricorrente avesse maturato 9 anni pieni di effettivo servizio utili ai fini della ricostruzione di carriera, mentre le sono stati riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, solo 7 anni e 4 mesi, con conseguente riconoscimento dello stipendio previsto per la fascia 0-8, e passaggio allo stipendio previsto per la fascia 9-14 solo dall'1/05/2019, a fronte di una complessiva anzianità (decurtata dell'a.s. 2012/13, non utilizzabile) di anni 10 e mesi 8.
Deve, quindi, disapplicarsi l'art. 485, d.lgs. 297/94 e dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, del servizio effettivamente prestato dall'a.s. 2007/08 all'a.s. 2016/17, per complessivi anni 9, e alla collocazione, alla data dell'1/09/2017, nella fascia stipendiale 9-14. 7 L'amministrazione resistente va, pertanto, condannata alla ricostruzione della carriera nei termini di cui sopra e al conseguente adeguamento del trattamento giuridico-economico spettante alla parte ricorrente a far data dall'1/09/2017, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della L. n. 412 del 1991 e 22, comma
36 della L. n. 724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
In presenza dell'ente previdenziale va accolta anche la domanda di regolarizzazione dei versamenti contributivi.
In punto di prescrizione, si osserva che l'art. 3, comma 9 della l. 335/95 ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie.
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n.
335 del 1995 – anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6340 del 24/03/2005, Sez. L,
Sentenza n. 21830 del 15/10/2014, Sez. L, Sentenza n. 9865 del 09/04/2019, Sez. L, Ordinanza n.
13820 del 19/05/2023).
Nel caso concreto, tenuto conto del fatto che le differenze sono relative al periodo dall'1/09/2017
e che la prima richiesta della lavoratrice, anche in ordine alla regolarizzazione contributiva, è individuabile nella diffida a mezzo pec trasmessa il 14/02/2024, sono prescritti tutti i contributi maturati fino al quinquennio antecedente.
Il va quindi condannato al versamento in favore dell' dei contributi Controparte_1 CP_5 previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alle differenze retributive come accertate nel presente giudizio, limitatamente a quelle maturate nel quinquennio antecedente alla diffida a mezzo pec del 14/02/2024.
Le spese del presente giudizio nei rapporti con il seguono la Controparte_1 soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, stanti l'assenza di questioni complesse e la ridotta attività difensiva espletata, con riduzione del 30% in considerazione della serialità della controversia.
Le spese di lite fra la ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse essere emessa CP_5 pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord.
n. 14853 del 30/05/2019), possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera mediante riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato in virtù di contratti a tempo determinato dall'a.s. 2007/08 all'a.s. 2016/17, per complessivi anni 9, e alla collocazione – alla data dell'1/09/2017 – nella fascia stipendiale 9-
14;
2) condanna il a operare la ricostruzione della carriera della parte Controparte_1 ricorrente secondo quanto previsto al punto 1), ad adeguare il trattamento giuridico- 8 economico a lei spettante a far data dall'1/09/2017 e a corrisponderle le differenze retributive maturate, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della L. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della L. n. 724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna il al versamento in favore dell' dei maggiori Controparte_1 CP_5 contributi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alle differenze retributive di cui al punto 2), limitatamente a quelle maturate entro il quinquennio antecedente alla diffida a mezzo pec del 14/02/2024;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.886,50 Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 118,50, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
5) compensa le spese fra la ricorrente e l' . CP_5
Benevento, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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