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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 129 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 09/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BOMBACINO DANIELE il quale chiede la decisione riportandosi al suo ricorso con vittoria di spese di lite e per l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA CP_1 in sostituzione dell'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO la quale impugno e contesta la CTU riportandosi alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 129 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAL 67100 L'AQUILA con l'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo – rendita per infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.2.2024, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di Giudice del Lavoro, assumendo di aver inoltrato all' domanda CP_1
diretta ad ottenere la costituzione di un indennizzo per aver subito in data 23.9.2022 un infortunio sul lavoro e lamentando che l' aveva riconosciuto l'indennità CP_2
temporanea ma non i postumi, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico subito in misura pari all'15% ovvero comunque pari o superiore al 6% e la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto, CP_1
anche a titolo di arretrati, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Escussi alcuni testimoni ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva decisa come segue.
La domanda proposta nei confronti dell' è fondata e merita accoglimento per CP_1
quanto di ragione.
L' non contesta la dinamica del sinistro avendo anche riconosciuto per lo stesso CP_1
l'indennità temporanea.
Il teste collega di lavoro e presente al momento dei fatti, ha Testimone_1
confermato i23/09/l giorno 2022, il ricorrente subiva un infortunio mentre era al lavoro, svolgendo le proprie mansioni, presso la “Ditta Biocca Luciana” in Celano, quale addetto, alla lavorazione e trasporto degli ortaggi, scivolava accidentalmente sul pavimento mentre stava trasportando sulle spalle una cassetta di carote. Veniva soccorso dai presenti era trasportato presso l'Ospedale civile di Avezzano.
Lo stesso teste ha anche confermato sia le mansioni generalmente svolte dal ricorrente consistevano nella pulizia e movimentazione ortaggi e che durante lo svolgimento del lavoro si verificava l'infortunio per cui è causa, sia che ad oggi il ricorrente non può svolgere alcune manutenzioni e lamenta dolori alla schiena.
La teste figlia della ricorrente ha precisato che non era presente al momento dell'infortunio ma ha confermato che il ricorrente è stato ricoverato in Ospedale accusa dolori alla schiena.
Il C.T.U. Dott. ha concluso che “la dinamica di accadimento Persona_1
dell'evento ed il successivo decorso clinico possono ritenersi sicuramente compatibili con un valido trauma distorsivo del rachide lombare associato a disturbi radicolari trofico-sensitivi. Questi ultimi hanno trovato un certo riscontro strumentale attraverso
l'esame EMG prescritto in occasione dell'ultima visita neurochirurgica documentata (13/06/2023) ma che solo recentemente è stato effettuato dall'interessato (03/10/2024).
Trattasi di menomazione che, unitamente ai rilievi emersi all'esame obiettivo praticato in sede di visita peritale, giustifica il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 6% (sei per cento). Ciò con riferimento alla voce 209 delle tabelle di Legge:
“Esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' convenuto, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali CP_2
possa trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un indennizzo commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (6%), a far data dalla domanda amministrativa con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore del difensore antistatario.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che , in seguito all'infortunio del Parte_2
23.9.2022, ha riportato un'inabilità permanente pari al 6%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo CP_1
commisurato alla suddetta percentuale d'inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa e con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' a rimborsare all'avvocato antistatario di parte CP_1
ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €. 2.600,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 9 maggio 2025
IL GOT
Dott. Massimo Valenza