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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2062/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con avv. Triolo Ettore E (PEC: ), che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura generale in atti;
RICORRENTE e
, elettivamente domiciliata in Stefanaconi, Via Corrado Controparte_1
Alvaro n. 11, presso l'avv. Caterina Pondaco (PEC:
che la rappresenta e difende, giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: I procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, la declaratoria di insussistenza dei benefici derivanti dal riconoscimento dei benefici di cui alla L. 222/84 in favore della resistente. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ - Dichiarare la nullità del procedimento ex art 445 bis cpc e assegnare termine alla sig.ra Parte_2 per riassumere il procedimento ex art. 445 bis cpc comma 1; -In via del tutto subordinatala sig.ra non e persona non e soggetto invalido invalida ai sensi Parte_2 della Legge 222/84 perché non presenta una riduzione della capacita lavorativa a meno di un terzo in mansioni confacenti alle sue attitudini a causa di infermità o difetto fisico o mentale. - Con il favore delle spese processuali.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Pt_1 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo alla resistente un quadro patologico: << spondilodiscoartrosi, cervico-lombare in obesità grave con severo deficit funzionale. Cardiopatia ipertensiva. OSAS, Sindrome depressiva reattiva grave.>> per il quale si configura: << …un caso di invalidità pensionabile, riducendo la capacità di lavoro della ricorrente, in occupazioni confacenti, a meno di un terzo.[…] Di conseguenza è da indicarsi quale epoca di decorrenza quella del 14 luglio 2018 data di prima visita di c.t.u. >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la ricorrente è da riconoscersi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, con decorrenza dalla data della prima visita peritale del 14.7.2018.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto di entrambe le fasi del giudizio.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario Controparte_1 necessario per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. n. 222/19784, con decorrenza dal 14 luglio 2018;
- condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e liquidate CP_1 complessivamente, per ambo le fasi, in 1.400,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate e spese generali forfettarie al 15%, in favore della procuratrice avv. Pondaco Caterina, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 12/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con avv. Triolo Ettore E (PEC: ), che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura generale in atti;
RICORRENTE e
, elettivamente domiciliata in Stefanaconi, Via Corrado Controparte_1
Alvaro n. 11, presso l'avv. Caterina Pondaco (PEC:
che la rappresenta e difende, giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: I procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, la declaratoria di insussistenza dei benefici derivanti dal riconoscimento dei benefici di cui alla L. 222/84 in favore della resistente. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ - Dichiarare la nullità del procedimento ex art 445 bis cpc e assegnare termine alla sig.ra Parte_2 per riassumere il procedimento ex art. 445 bis cpc comma 1; -In via del tutto subordinatala sig.ra non e persona non e soggetto invalido invalida ai sensi Parte_2 della Legge 222/84 perché non presenta una riduzione della capacita lavorativa a meno di un terzo in mansioni confacenti alle sue attitudini a causa di infermità o difetto fisico o mentale. - Con il favore delle spese processuali.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Pt_1 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo alla resistente un quadro patologico: << spondilodiscoartrosi, cervico-lombare in obesità grave con severo deficit funzionale. Cardiopatia ipertensiva. OSAS, Sindrome depressiva reattiva grave.>> per il quale si configura: << …un caso di invalidità pensionabile, riducendo la capacità di lavoro della ricorrente, in occupazioni confacenti, a meno di un terzo.[…] Di conseguenza è da indicarsi quale epoca di decorrenza quella del 14 luglio 2018 data di prima visita di c.t.u. >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la ricorrente è da riconoscersi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, con decorrenza dalla data della prima visita peritale del 14.7.2018.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto di entrambe le fasi del giudizio.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario Controparte_1 necessario per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. n. 222/19784, con decorrenza dal 14 luglio 2018;
- condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e liquidate CP_1 complessivamente, per ambo le fasi, in 1.400,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate e spese generali forfettarie al 15%, in favore della procuratrice avv. Pondaco Caterina, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 12/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani