Ordinanza cautelare 19 ottobre 2023
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio legale in Reggio Calabria, Corso Garibaldi, n. 468/A;
contro
Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento di rigetto della Questura di Reggio Calabria Cat -OMISSIS-, notificato successivamente, sull'istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- della Sezione, non appellata;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/1/2026 il dott. GI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 18/09/2023 e depositato in pari data, la ricorrente, cittadina boliviana, impugna il provvedimento della Questura di Reggio Calabria del 20/6/2023 di rigetto dell'istanza presentata in data 29.04.2021 volta al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Con tale provvedimento la Questura ha accertato che “ da verifiche effettuate d'Ufficio circa la posizione lavorativa della straniera de qua è risultato che l'istante, titolare di ditta esercente il commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca non ha documentato il possesso del reddito sufficiente ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 286/1998, individuato dalla normativa vigente quale soglia minima per la partecipazione alla spesa sanitaria: infatti da interrogazioni al Punto Fisco è emerso che la straniera de qua non presenta Dichiarazione dei redditi-Modelli Unici dal 2016; inoltre, da verifiche effettuate in INPS, più precisamente dall'Estratto Conto Integrato-Casellario degli attivi, risulta avere versato contributi utili a pensione fino al 2018 ”; e ciò in quanto “ il rilascio, nonché il rinnovo del permesso di soggiorno, è subordinato alla dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sussistenza, prevista dal combinato disposto dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.mm.ii. e dall'art. 9 comma 4 lettera b) del D.P.R. n. 394 del 31.08.1999 ”.
L’Amministrazione ha notificato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.241/1990 alla ricorrente, che, tuttavia, non ha presentato osservazioni.
Nell’impugnare tale provvedimento, la ricorrente espone preliminarmente, in fatto, quanto segue:
- di essere stata colpita da una gravissima crisi economica subentrata a causa delle chiusure stabilite dall'Autorità governativa per limitare il propagarsi del Covid 2019 e di essersi trovata, quindi, in una situazione di insufficienza reddituale per ragioni di natura assolutamente eccezionale;
- di essersi impegnata strenuamente, nelle more dello svolgimento del procedimento amministrativo, nella ricerca di un lavoro;
- con una certa fatica, ha cessato l'attività da lavoratrice autonoma e stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato come badante (come da denuncia di rapporto di lavoro in atti);
- le circostanze eccezionali che hanno impedito alla ricorrente di raggiungere i limiti di reddito previsti sono, dunque, superate dall'avvio di normale attività lavorativa a tempo indeterminato.
Deduce, quindi, in un unico motivo di ricorso (così rubricato: “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Rilievo dell'impossibilità oggettiva. Violazione dell'art. 103 d.l. n. 34 del 2020, come convertito in l. n. 77 del 2020. Violazione dell'articolo 2 della Costituzione ”) che, nel caso di specie, dovrebbe farsi applicazione dell’art. 103, d.l. n. 34 del 2020, come convertito in l. n. 77 del 2020, che detta una disciplina che, nell’eccezionale periodo di emergenza derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19, ha ammesso, in deroga alla disciplina ordinaria di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 e a date condizioni, la regolarizzazione della posizione di cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto.
2. La Questura di Reggio Calabria si è costituita in giudizio in data 12/10/2023, con atto di mera forma.
3. Con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, non appellata, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare “ Ritenuto che il ricorso non sia, allo stato, assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris, stante il divieto di applicazione analogica di una norma eccezionale quale l’art. 103 DL n. 104/20 (con v. in L. n. 77/2020), riguardante la diversa fattispecie della regolarizzazione della posizione di cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto;
Considerato che non è in contestazione l’assenza di redditi derivanti dall’attività di lavoro autonomo della ricorrente posta alla base della motivazione del provvedimento impugnato;
Ritenuto che il nuovo rapporto di lavoro subordinato, contratto a far data dal 7 luglio 2023 (v. doc. n. 2 di parte ricorrente), è successivo alla data di adozione del provvedimento impugnato (20 giugno 2023) e potrà semmai giustificare la presentazione di un’istanza di riesame direttamente all’amministrazione procedente, impregiudicata ogni valutazione di competenza della stessa ”.
4. Le parti non hanno depositato nuovi documenti né memorie, in vista della pubblica udienza di discussione del ricorso nel merito del 28/1/2026, in occasione della quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. La ricorrente ha chiesto in data 29.04.2021 il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in forza degli artt. 5 comma 3-quater e 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6.1. Una volta conosciuto il provvedimento di rigetto, motivato alla luce delle ragioni di fatto e di diritto sopra indicate, ne ha dedotto l’illegittimità, invocando la presunta violazione della distinta e speciale disciplina volta ad ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro denunciato ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “ sanatoria migranti Bellanova ”).
6.2. Tale norma prevede che “ 1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ”.
6.3. Il raggio applicativo di tale speciale disciplina è chiarito dal comma 3 del medesimo art. 103, rivolgendosi esclusivamente ai seguenti settori di attività: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
6.4. L’art. 103 cit., poi, prevede le modalità di presentazione delle istanze e le causa di inammissibilità e di rigetto delle stesse, nonché il regime sanzionatorio.
6.5. Come chiarito di recente dalla Corte Costituzionale, “ La ratio ispiratrice dell’intero art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, è quella di consentire, nell’ambito di procedure volte all’emersione di rapporti di lavoro irregolari in specifici settori di attività, la regolarizzazione anche della posizione del cittadino straniero che è sì già presente sul territorio nazionale, ma senza avere titolo legale al soggiorno ” (sent. 6 del 22/01/2026) e contempla due diverse fattispecie con finalità di sanatoria ovvero a) quella di cui al primo comma di espressa emersione dal lavoro irregolare e b) quella di cui al secondo comma volta a consentire temporaneamente la permanenza in Italia degli stranieri in attesa di occupazione che hanno svolto attività lavorativa nei settori ivi indicati antecedentemente al 31 ottobre 2019 e con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2020.
6.6. Per entrambe le fattispecie, il comma 5 prevede un preciso termine per la presentazione delle istanze (“Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020 ”), e rinvia ad un successivo decreto interministeriale quanto alla disciplina delle modalità di presentazione dell’istanza, salvo indicare al successivo comma 16 la documentazione da allegare all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 da parte dello stesso cittadino straniero.
7. La ricorrente ha, invece, richiesto, peraltro successivamente a tale termine, un permesso di soggiorno disciplinato da norme diverse (artt. 5 comma 3-quater e 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
7.1. Non dimostra di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 103 né di appartenere ad una delle categorie di lavoratori svolgenti le specifiche attività previste dal comma 3 e destinatari della peculiare procedura di emersione disciplinata dalla norma invocata.
7.2. Ha, anzi, richiesto il “rinnovo” del permesso di soggiorno per lavoro “autonomo”, dovendosi logicamente escludere, quindi, che prima della scadenza del titolo di soggiorno svolgesse un’attività lavorativa nei settori (agricolo o domestico) sopra indicati.
7.3. La Questura, quindi, non aveva alcun dovere di esaminare l’istanza alla luce della speciale disciplina invocata (senza dire che in ricorso non si specifica se la Questura avrebbe dovuto esaminare l’istanza alla luce del comma 1 o del comma 2 del citato art. 103).
8. Per tali ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.
9. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, attesa la natura della controversia e la costituzione di mero stile dell’Amministrazione resistente.
10. Va, infine, confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, avvenuta in via provvisoria con decreto n. 70/2023 dell’apposita Commissione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Conferma in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE CR, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
GI TR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TR | TE CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.