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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 787/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Barcellona Pozzo di Gotto, via Vittorio Madia, 69 presso lo studio dell'Avv. Rosaria
Calabrò che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonello Monoriti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Messina, via Armeria, 1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 aprile 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 aprile 2024 formulava Parte_1 opposizione avverso l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso è parzialmente fondato. Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1 affetta da “Artrosi polidistrettuale (Periartrite scapolo-omerale da lesione cronica delle cuffie dei rotatori, coxalgia bilaterale da coxartrosi con limitazione funzionale di 2/3, gonalgia bilaterale da gonartrosi con limitazione funzionale, lombosciatalgia bilaterale da spondiloartrosi con turbe sensitive arti inferiori, cervicobrachialgia da spondiloartrosi con limitazione funzionale, grave psoriasi, rizoartrosi alle mani, deficit della prensione). Cardiopatia ipertensiva II Classe NYHA. Sindrome delle apnee ostruttive del sonno.
Diabete mellito tipo 2. Ipoacusisa neurosensoriale bilaterale. Sindrome ansioso-depressiva reattiva. Psoriasi volgare.”.
Il consulente ha, quindi, concluso che le patologie da cui è affetta determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi con decorrenza dal mese di gennaio
2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data da gennaio 2024.
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va parzialmente accolto e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. Persona_1 depositata nel presente giudizio di opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
787/2024 R.G.
Con specifico riferimento alle spese di lite, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti con riferimento a quelle della fase di a.t.p., stante il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda CP_ amministrativa nonché del ricorso per a.t.p., con condanna dell' al pagamento delle spese in relazione alla presente fase di opposizione. CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie parzialmente il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. depositata nel presente giudizio di Persona_1 opposizione iscritto al N. R.G. 787/2024; dichiara la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data da gennaio 2024; compensa integralmente le spese del giudizio con riferimento alla fase di a.t.p., con condanna CP_ l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente fase, liquidata in €
2.697,00 per compensi, oltre spese generai, iva e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.