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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dr.ssa Rosella Nocera Presidente
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore
- Dr. Emanuele Pinto Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1620/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GURRADO MARIA nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 25/03/2025,
e premesso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio civile in data 13/12/2017 in Gravina in Puglia (BA) (anno 2017 – parte 1 – n. 32);
- dall'unione coniugale nascevano, il 18/12/2017, la figlia;
Per_1
- con ricorso congiunto del 30/10/2019, domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con decreto n. cronol. 686/2020 depositato il 13/01/2020 , il Tribunale di Bari omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con convenzione contenuta nel ricorso introduttivo e precisazioni e/o integrazioni di cui al verbale di udienza del giorno 17/12/2019 ;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 31/03/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01/07/2025. All'udienza dell'01/07/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 01/04/2025.
***** La domanda di scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento condiviso del la figlia minore in favore Per_1 di entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo a titolo di mantenimento della prole minore a carico del padre nella misura di
€240,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico universale interamente in favore della madre, assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra , rinuncia ad ogni Parte_1 forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente attesa la natura consensuale del procedimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
nel giudizio n. 1620/2025 R.G. V.G., con Parte_2 l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi anzidetti in Gravina in Puglia (BA) in data 13/12/2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2017, atto n. 32, parte 1) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 24/07/2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr.ssa Rosella Nocera
- Dr.ssa Rosella Nocera Presidente
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore
- Dr. Emanuele Pinto Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1620/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GURRADO MARIA nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 25/03/2025,
e premesso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio civile in data 13/12/2017 in Gravina in Puglia (BA) (anno 2017 – parte 1 – n. 32);
- dall'unione coniugale nascevano, il 18/12/2017, la figlia;
Per_1
- con ricorso congiunto del 30/10/2019, domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con decreto n. cronol. 686/2020 depositato il 13/01/2020 , il Tribunale di Bari omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con convenzione contenuta nel ricorso introduttivo e precisazioni e/o integrazioni di cui al verbale di udienza del giorno 17/12/2019 ;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 31/03/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01/07/2025. All'udienza dell'01/07/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 01/04/2025.
***** La domanda di scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento condiviso del la figlia minore in favore Per_1 di entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo a titolo di mantenimento della prole minore a carico del padre nella misura di
€240,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico universale interamente in favore della madre, assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra , rinuncia ad ogni Parte_1 forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente attesa la natura consensuale del procedimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
nel giudizio n. 1620/2025 R.G. V.G., con Parte_2 l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi anzidetti in Gravina in Puglia (BA) in data 13/12/2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2017, atto n. 32, parte 1) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 24/07/2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr.ssa Rosella Nocera