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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2053/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott.ssa Francesca Aratari Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice rel. est. esaminati gli atti e i documenti di causa, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente SENTENZA sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio iscritta al n. 2053/2025 R.G. e proposta da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Francesca D'Augelli e dall'Abogado Valerio De Angelis ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Genzano di Roma (RM), alla via
MA OS n. 10, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi in data 20.05.2025 e la documentazione allo stesso allegata;
viste le note di trattazione scritta presentate dai coniugi ex artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025, con le quali gli stessi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler insistere nella loro domanda volta ad ottenere lo scioglimento della loro unione matrimoniale, contratta in data 27.07.2017 ad AL Laziale (RM), alle condizioni di cui al loro ricorso congiunto;
ritenuto che
, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione in atti, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m.i. per la declaratoria di scioglimento del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione personale e della volontà espressa dagli stessi di non riconciliarsi;
ritenuto, inoltre, che si ravvisa la congruità delle condizioni concordate dalle parti in relazione agli interessi della figlia minorenne della coppia, (nata il [...]), Persona_1 avendo previsto i ricorrenti l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente della stessa presso la madre ma con adeguata frequentazione con il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dall'ordinamento; risultano condivisibili, del pari, alla luce di quanto allegato e documentato in atti dai ricorrenti, le condizioni economiche da loro concordate in relazione alla figlia, essendosi il padre impegnato a corrispondere un contributo mensile per il mantenimento della stessa, oltre che a concorrere alle spese straordinarie, conformemente alle esigenze della minore;
osservato infine che il P.M. ha apposto il suo visto agli atti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.07.2017 ad AL Laziale (RM) tra nato il [...] ad [...], ed Parte_1 nata il [...] a [...], trascritto nei Parte_2 registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di AL Laziale dell'Anno 2017, al N. 43, Parte I, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data 23.05.2025, richiamato anche nelle loro note di trattazione scritta presentate in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025;
- Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 21.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Federica Nardi dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott.ssa Francesca Aratari Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice rel. est. esaminati gli atti e i documenti di causa, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente SENTENZA sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio iscritta al n. 2053/2025 R.G. e proposta da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Francesca D'Augelli e dall'Abogado Valerio De Angelis ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Genzano di Roma (RM), alla via
MA OS n. 10, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi in data 20.05.2025 e la documentazione allo stesso allegata;
viste le note di trattazione scritta presentate dai coniugi ex artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025, con le quali gli stessi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler insistere nella loro domanda volta ad ottenere lo scioglimento della loro unione matrimoniale, contratta in data 27.07.2017 ad AL Laziale (RM), alle condizioni di cui al loro ricorso congiunto;
ritenuto che
, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione in atti, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m.i. per la declaratoria di scioglimento del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione personale e della volontà espressa dagli stessi di non riconciliarsi;
ritenuto, inoltre, che si ravvisa la congruità delle condizioni concordate dalle parti in relazione agli interessi della figlia minorenne della coppia, (nata il [...]), Persona_1 avendo previsto i ricorrenti l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente della stessa presso la madre ma con adeguata frequentazione con il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dall'ordinamento; risultano condivisibili, del pari, alla luce di quanto allegato e documentato in atti dai ricorrenti, le condizioni economiche da loro concordate in relazione alla figlia, essendosi il padre impegnato a corrispondere un contributo mensile per il mantenimento della stessa, oltre che a concorrere alle spese straordinarie, conformemente alle esigenze della minore;
osservato infine che il P.M. ha apposto il suo visto agli atti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.07.2017 ad AL Laziale (RM) tra nato il [...] ad [...], ed Parte_1 nata il [...] a [...], trascritto nei Parte_2 registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di AL Laziale dell'Anno 2017, al N. 43, Parte I, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data 23.05.2025, richiamato anche nelle loro note di trattazione scritta presentate in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025;
- Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 21.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Federica Nardi dott. Renato Buzi