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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7096/2020
(a cui è riunito quello n. 6019/2021 R.G.)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione Collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Gaetano Savona – Presidente
Dott. Bruno Malagoli – Giudice
Dott. Luca Angioi – Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 7096 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020,
promossa da:
, codice fiscale , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
codice fiscale entrambi residenti in [...]ed ivi elettivamente domiciliati C.F._2
al Corso Vittorio Emanuele n. 1 presso l'avv. prof. Corrado Chessa del foro di Cagliari, codice fiscale
, che li rappresenta e li difende insieme all'avv. Francesca Bertini del foro di C.F._3
Cagliari, codice fiscale in virtù di procura speciale allegata rispettivamente C.F._4
agli atti di citazione nei due procedimenti riuniti e alla memoria di costituzione;
attori
contro
1 con sede legale in Cagliari, via Zara n. 11, codice fiscale numero , in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Andrea Vicari del foro di Milano (codice fiscale numero ), dall'avv. Marco Cecconi del Foro di C.F._5
Milano (codice fiscale numero , e dall'avv. Fabrizio Salmini del Foro di C.F._6
Milano (codice fiscale numero ), con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. C.F._7
Antonio Maxia del Foro di Cagliari;
convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 6.11.2020, regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
e hanno citato in giudizio la società in qualità di soci della medesima, Parte_2 CP_1
al fine di ottenere la pronuncia di nullità, annullamento o inefficacia della delibera dei soci assunta in data 15 settembre 2020. All'esito dell'atto introduttivo hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia all.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare l'inesistenza e/o la nullità delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci della
in data 15 settembre 2020 in sede ordinaria in relazione ai punti all'ordine del giorno CP_1
indicati nella narrativa che precede;
2) in via gradata, disporre l'annullamento e/o l'inefficacia per i motivi suesposti delle
deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci della in data 15 settembre 2020 in sede CP_1
ordinaria in relazione ai punti all'ordine del giorno indicati nella narrativa che precede;
3) in
ogni caso con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nei termini di legge in data 3.2.2021, la convenuta contestando le deduzioni dell'opponente, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire in capo ai sig.ri e Pt_2
. Nel merito, ha chiesto di rigettare ogni avversa richiesta, in quanto ritenuta infondata. Pt_1
2 3. A séguito di plurimi rinvii, con ordinanza del 3.5.2021 il giudice relatore ha concesso alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 15.6.2022 il giudice, in accoglimento della richiesta degli attori, ha ordinato alla parte convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del verbale d'assemblea dell'11.2.2022.
Con successivo provvedimento del 7.12.2022, il giudice relatore ha disposto la riunione del presente procedimento con quello n. 6019/2021 R.G. (avente ad oggetto l'impugnazione della delibera adottata dalla medesima società in data 10 febbraio 2021), stante la connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi.
A séguito di una iniziale calendarizzazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni,
all'udienza del 23.4.2025 il giudice relatore ha formulato alla presenza dei procuratori una proposta conciliativa (nei seguenti termini: “rilevato che, apparendo ipotizzabile una cessazione
della materia del contendere in relazione alle domande formulate nel presente giudizio dalle parti
attrici, residuerebbe unicamente la necessità di una pronuncia di merito in punto di spese
processuali, in applicazione del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”; richiamate le
risultanze della CTU (all'esito della quale il perito ha così concluso: “ad esito degli accertamenti
condotti in sede peritale e per le ragioni meglio rappresentate nei paragrafi dedicati a cui si
rimanda, si ritengono infondate le contestazioni di cui ai punti 4, 6 e 11 dell'atto di citazione e
parzialmente fondata la censura di cui al punto 5”), nonché il contenuto dell'ordinanza emessa
dal giudice in data 7.12.2022 (al cui contenuto si rimanda espressamente), con la quale, oltre ad
essere riportati gli esiti degli accertamenti peritali, sono state esposte una serie di considerazioni
in sede di esame della fondatezza delle contestazioni sollevate da parte attrice;
considerato, per
altro verso, che la revoca della delibera assembleare impugnata (e la conseguente approvazione
dei bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2019) è avvenuta soltanto all'assemblea del 10 febbraio
2021, ossia in un momento successivo rispetto all'esperimento dell'azione giudiziale da parte
degli odierni attori;
ritenuto che
, in ragione degli elementi acquisiti, sia opportuno che le parti,
3 al fine di scongiurare il reciproco aumento dei costi processuali, la lievitazione dei tempi per la
definizione del procedimento − in considerazione del fatto che la decisione nel merito non
potrebbe avvenire celermente, a causa dell'eccessiva consistenza numerica del ruolo dello
scrivente, composto da oltre 1.000 fascicoli, a cui consegue la necessità di dare priorità alla
trattazione delle cause più risalenti a quelle connotate da maggior urgenza − e la conseguente
incertezza sulla possibile soccombenza virtuale all'esito del giudizio, valutino la possibilità
definire la controversia sulla base della seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c.: “dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale
delle spese di lite e il pagamento in solido dei costi della consulenza tecnica”).
Da ultimo si è pervenuti all'udienza dell'8.7.2025, laddove i procuratori delle parti hanno dichiarato di voler accettare la proposta conciliativa del giudice istruttore. Pertanto, hanno chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con la compensazione integrale delle spese di lite. I difensori hanno poi rinunciato concordemente alla concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c.
****
4. Il Collegio ritiene che dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 3. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno dichiarato di voler accogliere la proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la questione sostanziale sottesa al presente giudizio.
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre la fondatezza o meno delle richieste avanzate (salva l'ipotesi in cui residui una contrapposizione tra le parti in ordine alla determinazione delle spese di lite). Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. n. 4714/2006).
5. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti (consistenti nell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice) idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
6. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio, in maniera del tutto conforme alla proposta del giudice istruttore.
Da ultimo, le spese della CTU (disposta nell'ambito del giudizio n. 6019/2021 R.G. qui riunito)
devono essere definitivamente poste a carico delle parti, in solido tra loro.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese della CTU.
Cagliari, 14 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente del Collegio
Dott. Luca Angioi Dott. Gaetano Savona
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
4
(a cui è riunito quello n. 6019/2021 R.G.)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione Collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Gaetano Savona – Presidente
Dott. Bruno Malagoli – Giudice
Dott. Luca Angioi – Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 7096 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020,
promossa da:
, codice fiscale , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
codice fiscale entrambi residenti in [...]ed ivi elettivamente domiciliati C.F._2
al Corso Vittorio Emanuele n. 1 presso l'avv. prof. Corrado Chessa del foro di Cagliari, codice fiscale
, che li rappresenta e li difende insieme all'avv. Francesca Bertini del foro di C.F._3
Cagliari, codice fiscale in virtù di procura speciale allegata rispettivamente C.F._4
agli atti di citazione nei due procedimenti riuniti e alla memoria di costituzione;
attori
contro
1 con sede legale in Cagliari, via Zara n. 11, codice fiscale numero , in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Andrea Vicari del foro di Milano (codice fiscale numero ), dall'avv. Marco Cecconi del Foro di C.F._5
Milano (codice fiscale numero , e dall'avv. Fabrizio Salmini del Foro di C.F._6
Milano (codice fiscale numero ), con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. C.F._7
Antonio Maxia del Foro di Cagliari;
convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 6.11.2020, regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
e hanno citato in giudizio la società in qualità di soci della medesima, Parte_2 CP_1
al fine di ottenere la pronuncia di nullità, annullamento o inefficacia della delibera dei soci assunta in data 15 settembre 2020. All'esito dell'atto introduttivo hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia all.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare l'inesistenza e/o la nullità delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci della
in data 15 settembre 2020 in sede ordinaria in relazione ai punti all'ordine del giorno CP_1
indicati nella narrativa che precede;
2) in via gradata, disporre l'annullamento e/o l'inefficacia per i motivi suesposti delle
deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci della in data 15 settembre 2020 in sede CP_1
ordinaria in relazione ai punti all'ordine del giorno indicati nella narrativa che precede;
3) in
ogni caso con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nei termini di legge in data 3.2.2021, la convenuta contestando le deduzioni dell'opponente, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire in capo ai sig.ri e Pt_2
. Nel merito, ha chiesto di rigettare ogni avversa richiesta, in quanto ritenuta infondata. Pt_1
2 3. A séguito di plurimi rinvii, con ordinanza del 3.5.2021 il giudice relatore ha concesso alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 15.6.2022 il giudice, in accoglimento della richiesta degli attori, ha ordinato alla parte convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del verbale d'assemblea dell'11.2.2022.
Con successivo provvedimento del 7.12.2022, il giudice relatore ha disposto la riunione del presente procedimento con quello n. 6019/2021 R.G. (avente ad oggetto l'impugnazione della delibera adottata dalla medesima società in data 10 febbraio 2021), stante la connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi.
A séguito di una iniziale calendarizzazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni,
all'udienza del 23.4.2025 il giudice relatore ha formulato alla presenza dei procuratori una proposta conciliativa (nei seguenti termini: “rilevato che, apparendo ipotizzabile una cessazione
della materia del contendere in relazione alle domande formulate nel presente giudizio dalle parti
attrici, residuerebbe unicamente la necessità di una pronuncia di merito in punto di spese
processuali, in applicazione del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”; richiamate le
risultanze della CTU (all'esito della quale il perito ha così concluso: “ad esito degli accertamenti
condotti in sede peritale e per le ragioni meglio rappresentate nei paragrafi dedicati a cui si
rimanda, si ritengono infondate le contestazioni di cui ai punti 4, 6 e 11 dell'atto di citazione e
parzialmente fondata la censura di cui al punto 5”), nonché il contenuto dell'ordinanza emessa
dal giudice in data 7.12.2022 (al cui contenuto si rimanda espressamente), con la quale, oltre ad
essere riportati gli esiti degli accertamenti peritali, sono state esposte una serie di considerazioni
in sede di esame della fondatezza delle contestazioni sollevate da parte attrice;
considerato, per
altro verso, che la revoca della delibera assembleare impugnata (e la conseguente approvazione
dei bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2019) è avvenuta soltanto all'assemblea del 10 febbraio
2021, ossia in un momento successivo rispetto all'esperimento dell'azione giudiziale da parte
degli odierni attori;
ritenuto che
, in ragione degli elementi acquisiti, sia opportuno che le parti,
3 al fine di scongiurare il reciproco aumento dei costi processuali, la lievitazione dei tempi per la
definizione del procedimento − in considerazione del fatto che la decisione nel merito non
potrebbe avvenire celermente, a causa dell'eccessiva consistenza numerica del ruolo dello
scrivente, composto da oltre 1.000 fascicoli, a cui consegue la necessità di dare priorità alla
trattazione delle cause più risalenti a quelle connotate da maggior urgenza − e la conseguente
incertezza sulla possibile soccombenza virtuale all'esito del giudizio, valutino la possibilità
definire la controversia sulla base della seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c.: “dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale
delle spese di lite e il pagamento in solido dei costi della consulenza tecnica”).
Da ultimo si è pervenuti all'udienza dell'8.7.2025, laddove i procuratori delle parti hanno dichiarato di voler accettare la proposta conciliativa del giudice istruttore. Pertanto, hanno chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con la compensazione integrale delle spese di lite. I difensori hanno poi rinunciato concordemente alla concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c.
****
4. Il Collegio ritiene che dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 3. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno dichiarato di voler accogliere la proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la questione sostanziale sottesa al presente giudizio.
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre la fondatezza o meno delle richieste avanzate (salva l'ipotesi in cui residui una contrapposizione tra le parti in ordine alla determinazione delle spese di lite). Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. n. 4714/2006).
5. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti (consistenti nell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice) idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
6. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio, in maniera del tutto conforme alla proposta del giudice istruttore.
Da ultimo, le spese della CTU (disposta nell'ambito del giudizio n. 6019/2021 R.G. qui riunito)
devono essere definitivamente poste a carico delle parti, in solido tra loro.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del giudizio;
pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese della CTU.
Cagliari, 14 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente del Collegio
Dott. Luca Angioi Dott. Gaetano Savona
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
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