Sentenza breve 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 29/03/2023, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2023
N. 00541/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Vibo Valentia, Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia, in data -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Vibo Valentia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data -OMISSIS-, la ricorrente, cittadina extracomunitaria, formulava istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, di cui era titolare, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2. – In data -OMISSIS-, l’Amministrazione rilasciava il provvedimento di nulla osta alla conversione richiesta.
3. – A seguito delle verifiche effettuate dall’Ispettorato del Lavoro sulle condizioni lavorative effettivamente applicate alla ricorrente dal datore di lavoro, l’Amministrazione ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato, rilevando in particolare che “ dall’esito delle verifiche scaturite dall’esame della istanza di conversione del permesso di soggiorno, svolte anche attraverso le banche dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, sono emerse significative incongruenze tra le condizioni contrattuali autorizzate e quelle applicate. Queste ultime non hanno consentito, e non consentono tutt’ora, di poter esprimere una valutazione favorevole sulla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a tempo indeterminato ”.
4. – La ricorrente ha impugnato in questo giudizio il provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, lamentando la violazione dell’art. 21 nonies , Legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, contraddizione.
5. – Si è costituita in causa l’Amministrazione per chiedere il rigetto del ricorso.
6. – Alla camera di consiglio del 22 marzo 2023, il Collegio ha dato alle parti l’avviso di una possibile definizione della causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Il ricorso è manifestamente infondato.
8. – È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con cui è stata contestata la violazione dell’art. 21 nonies , Legge n. 241 del 1990, per non aver l’Amministrazione indicato le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale prevalenti rispetto all’interesse del privato alla conservazione del provvedimento favorevole.
8.1. – Il provvedimento impugnato dà conto, in modo espresso e sufficientemente articolato, delle prevalenti ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento in via di autotutela del citato nulla osta nella parte di motivazione in cui viene chiarito che “ il datore di lavoro non solo non ha applicato le condizioni contrattuali autorizzate e necessarie per lo svolgimento regolare dell'attività lavorativa subordinata, ma non ha garantito al lavoratore di raggiugere la soglia reddituale minima che gli avrebbe consentito sia di poter condurre una esistenza dignitosa e sia la possibilità di ottenere un parere positivo alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a tempo indeterminato ” (cfr. provvedimento impugnato).
L’Amministrazione ha quindi esplicitato che, oltre all’interesse pubblico al ripristino della legalità violata (determinata dalla non corrispondenza tra la posizione lavorativa effettiva e quella dichiarata e autorizzata con il permesso di soggiorno per lavoro stagionale), viene in rilievo anche un interesse di tutela della lavoratrice, alla quale non sono state applicate condizioni lavorative idonee a consentirle di condurre una esistenza dignitosa.
È stata, di conseguenza, effettuata dall’Amministrazione una ponderazione tra l’interesse della ricorrente a conservare il provvedimento impugnato – che sarebbe stato in parte pregiudizievole per la stessa – e quello di ripristinare la legalità violata.
8.2. – Rispetto alle citate deduzioni specifiche dell’Amministrazione, la ricorrente nulla ha replicato in ricorso, essendosi limitata ad una generica contestazione circa l’assenza di motivazione sul prevalente interesse pubblico.
Il motivo non può, pertanto, che essere considerato manifestamente infondato.
9. – È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha contestato l’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta e contraddizione, in quanto l’Amministrazione avrebbe contestato la difformità tra le condizioni lavorative autorizzate con il permesso di soggiorno e quelle effettivamente applicate, senza tenere conto della “ certa volontà dell’azienda di regolarizzare il tutto, tra l’altro trattandosi di lavoratrice seguita e attenzionata per il migliore inserimento lavorativo e non invece il tentativo assolutamente insussistente di frodare l’Ufficio ed ancor peggio la lavoratrice stessa ” ( cfr . ricorso, pag. 2).
9.1. – Al riguardo il Collegio osserva che, in tema di presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, viene in rilievo l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, in forza del quale “ il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 ”.
Nel caso di specie non risulta integrato uno dei presupposti indicati dalla norma per ottenere la conversione del permesso di soggiorno, ossia la regolarità dell’attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio nazionale ( cfr . TAR Lecce, Sez. II, 20 gennaio 2020, n. 53; TAR Roma, Sez. I ter, 11 settembre 2019, 10839).
L’Amministrazione infatti, sulla base delle verifiche svolte dall’Ispettorato del Lavoro, ha accertato che le condizioni contrattuali applicate dal datore di lavoro alla ricorrente sono state nettamente inferiori alle condizioni autorizzate con il nulla osta al lavoro stagionale in precedenza rilasciato.
Quest’ultimo prevedeva, in particolare, che alla ricorrente dovesse essere garantito (i) un rapporto di lavoro per nove mesi, (ii) con orario di lavoro full time e (iii) inquadramento contrattuale di V livello del C.C.N.L. piccole aziende turistiche.
In concreto, invece, la ricorrente ha svolto un lavoro part time con meno di un’ora di lavoro al giorno e con una retribuzione mensile che non soddisfa il requisito reddituale necessario per la permanenza e l’ottemperanza delle condizioni lavorative autorizzate.
Tali ultime circostanze non sono state espressamente contestate in giudizio dalla ricorrente, la quale, al contrario, le ha implicitamente confermate, riferendo della “ certa volontà dell’azienda di regolarizzare il tutto ”.
Tale presunta volontà di regolarizzare in futuro il rapporto lavorativo non può, evidentemente, valere a sanare le irregolarità del passato e, dunque, a superare la mancanza del requisito richiesto dall’art. 24, comma 10, D.Lgs. n. 286/1998 sopra citato.
9.2. – Alla luce di quanto supra osservato, il provvedimento impugnato non appare affatto viziato da eccesso di potere:
(i) né per carenza di istruttoria, in quanto esso recepisce le risultanze dell’istruttoria compiuta dall’organo a ciò deputato, ossia l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che non sono state peraltro nemmeno contestate in punto di fatto dalla parte ricorrente;
(ii) né per carenza di motivazione, posto che esso riporta in modo esaustivo le motivazioni per le quali viene annullato il precedente nulla osta, prendendo anche posizione in merito alle deduzioni svolte dalla ricorrente in riscontro all’avviso ex art. 10 bis, Legge n. 241 / 1990;
(iii) né, tantomeno, per contraddittorietà, essendo esso conforme alla citata previsione di legge che richiede la regolarità della prestazione lavorativa per ottenere la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
10. – In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato.
11. – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
12. – La ritenuta manifesta infondatezza del ricorso non consente l’accoglimento dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 126, comma 1, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge;
c) respinge, in via definitiva, l’istanza della ricorrente volta all’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Tallaro, Presidente FF
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Francesco Tallaro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.