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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2128/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio
ZA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2128/2020 avente ad oggetto
“Responsabilità extracontrattuale” e pendente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Giuseppina Fioretto, presso il cui studio, sito in Livorno, alla piazza Attias n.37 è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Daniele Crisci presso il cui studio sito in Santa Maria Capua Vetere, al Corso A. Moro n. 100, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
(c.f. residente in [...]di Napoli Controparte_2 C.F._2
(NA) – 80016 - alla Via Del Mare 23;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 27.5.2025 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. mediante ordinanza del 25-6-
2025.
1 R.G. 2128/2020
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato assumeva: che in Parte_1 data 29.4.2016 alle ore 11:30 circa, allorché si trovava alla guida del motociclo
Aprilia Scarabeo tg. CJ08547 in località Marano di Napoli (NA), alla via Nuova San
Rocco, era stato tamponato da un'autovettura modello Ford Fiesta tg. DP508JK, condotta da;
che, a causa di una distrazione, il suddetto veicolo Controparte_2 tamponava il motociclo che in quel momento si trovava in posizione di fermo determinandone la caduta al suolo;
che il giorno successivo all'evento si era reso necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale “A. Cardarelli” di
Napoli ove i sanitari gli diagnosticavano “frattura del piatto tibiale ginocchio destro”; che successivamente era stato sottoposto ad un intervento chirurgico oltre che a controlli e a visite specialistiche;
che, a seguito delle lesioni, era residuati postumi permanenti quantificati attraverso perizia medico-legale di parte in cui gli era stato riconosciuto un danno biologico pari al 19/20%; che il responsabile del sinistro era da ritenersi esclusivamente il proprietario del veicolo Fiat Fiesta tg.
DP508JK; che il suddetto veicolo Ford Fiesta risultava assicurato con la compagnia che a mezzo pec era stato richiesto il risarcimento dei danni subiti a CP_3 tale compagnia convenuta senza ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio , responsabile Controparte_2 civile in qualità di conducente dell'autovettura Ford Fiesta, e la compagnia assicurativa affinché fossero condannati in solido al pagamento della CP_4 somma quantificata in corso di giudizio a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati dal sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia assicurativa convenuta che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, deduceva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la violazione del combinato disposto ex artt. 163 e 164 c.p.c.;
l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt.
145 e 148 cod. ass., per inosservanza dei requisiti relativi alla costituzione in mora e alla corretta instaurazione del contraddittorio;
nel merito, che il danno lamentato non può essere risarcito stante la mancata copertura assicurativa del motoveicolo coinvolto;
che, a seguito della consultazione delle banche dati IVASS, sussistono seri dubbi circa la veridicità dell'evento data la pluri-sinistrosità pregressa dei soggetti coinvolti;
che non era stato provato il nesso di causa tra le lesioni lamentate e l'evento dannoso posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
2 R.G. 2128/2020
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione, l'improponibilità e l'inammissibilità dell'azione; nel merito, per il rigetto della domanda risarcitoria con vittoria di spese.
Il responsabile civile, , benché ritualmente evocato in giudizio, Controparte_2 restava contumace.
Espletata l'istruttoria attraverso l'audizione un teste indicato dall'attore e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, mutato il G.I. con il subentro dello scrivente per l'udienza a trattazione scritta del 21-2-2025, la causa veniva rinviata, in sede di riorganizzazione del ruolo per le conclusioni all'udienza del
25.06.2025 e riservata in decisione mediante ordinanza del 25-6-2025 previa concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda è infondata e va pertanto rigettata per quanto di ragione.
2.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1,
Sentenza n. 20294 del 25.09.2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la società convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado di esplicare, come ha concretamente fatto, tutte le proprie difese nel merito della controversia.
2.2. In via ulteriormente preliminare, va rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145, 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto
“Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della PEC ricevuta dalla compagnia assicurativa convenuta in data 3.11.2016.
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con indicazione degli aventi diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma .2, (dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali
3 R.G. 2128/2020
obbligatorie).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nessuna valenza ostativa alla proponibilità della domanda riveste la circostanza che l'attore non si sia presentato alla visita medica a cui era stata invitato dalla compagnia assicurativa convenuta, atteso che secondo la prevalente giurisprudenza
“il rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale non sospende i termini di cui all'art. 145 D.lgs. n. 209/2005 per proporre l'azione ma, tutt'al più, quelli di cui al comma 2 dell'art. 148 del medesimo decreto, ossia quelli entro i quali
l'assicuratore deve formulare l'offerta. Ne consegue che, in tal caso, la domanda proposta dal soggetto che ha subito lesioni personali deve ritenersi comunque proponibile una volta che siano decorsi 90 giorni dall'invio della richiesta di cui all'art. 145” (cfr. Tribunale Napoli sez. VIII, 28.02.2019, n.2261).
Nel caso di specie, risulta rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 148 cod. ass., essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti (cfr. richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice).
3. Passando al merito della vicenda, la fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio è riconducibile nell'alveo degli articoli art. 2043 e 2054 c.c., ritenendosi pacifico in giurisprudenza che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore ex art. 2054 1°comma c.c., non possa operare in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sulla prova del rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 27172/
2021).
Pertanto, anche in tale campo, ai fini risarcitori, grava sul danneggiato l'onere di
4 R.G. 2128/2020
dover dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa.
Nella fattispecie, l'esame complessivo delle emergenze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'attore non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato e dunque della riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite al comportamento imprudente e negligente del conducente dell'autoveicolo
Ford Fiesta targato DP508JK.
In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio.
La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere inverosimile e indimostrata la vicenda dedotta in citazione.
3.1. La pretesa azionata si fonda essenzialmente sulla deposizione della teste
[...] che, escussa all'udienza dell'1.12.2023, riferiva circostanze di fatto Tes_1 inidonee a corroborare la veridicità del sinistro per cui è processo.
Invero, le dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice, della cui attendibilità vi è serio motivo di dubitare, presentano contraddizioni e omissioni tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio.
Invero, non sono state fornite indicazioni dettagliate relativamente allo scenario teatro del sinistro, ai veicoli coinvolti, alla collocazione spaziale del motoveicolo tamponato e al punto d'impatto che avrebbe causato la caduta al suolo dell'attore.
In primo luogo, la testa ha omesso di riferire qualsiasi elemento in Tes_1 grado di chiarire la dinamica dell'accadimento dannoso laconicamente prospettato in citazione.
5 R.G. 2128/2020
Infatti, la testimone non ha identificato in modo chiaro l'autoveicolo, né ha specificato la parte della carreggiata in cui si trovava il motoveicolo attoreo, la distanza dello stesso dall'autovettura, la parte del motociclo urtata dal veicolo investitore e l'identificazione del soggetto alla guida del veicolo investitore
(“…Ricordo solo che il motorino veniva tamponato dalla Ford Grigia ed il signore sul motorino. Ricordo che il conducente della Ford, che era una signora, si fermò per prestare soccorso e mi fermai anch'io”).
Non è stata fornita alcuna risposta alle domande tese a chiarire le caratteristiche della strada, Via San Rocco, in cui si sarebbe svolto il sinistro e, di conseguenza, la dinamica (“mi trovavo nella mia auto a Marano via San Rocco e davanti a me c'era una ford grigia che mi precedeva e davanti alla Ford c'era un motorino blu che si fermava, non ricordo se per le strisce pedonali o per un semaforo”).
La genericità e la lacunosità della dichiarazione rese da Testimone_1 costituiscono indice di una narrazione parziale che mina l'attendibilità del teste e induce a dubitare della credibilità del fatto storico posto a base della domanda.
L'attendibilità della teste risulta, poi, inficiata anche alle luce delle risultanze documentali allegate dalla (cfr. ispezione presso l'Archivio Integrato CP_4
Antifrode dell'IVASS allegato alla comparsa conclusionale della convenuta compagnia del 24-9-2025) da cui si evince che la aveva già reso Parte_2 testimonianza in vari giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni da r.c.a. nonostante all'udienza del 1 dicembre 2023 avesse negato tale circostanza
(“Preciso che non ho mai testimoniato in procedimenti civili relativi a sinistri.” - cfr. verbale udienza del 1.12.2023).
La prova testimoniale assunta ha restituito, quindi, una versione della vicenda così tanto generica da aver messo in rilievo la scarsa verosimiglianza del quadro fattuale in cui si sarebbe svolto l'incidente stradale per cui è causa.
Un ulteriore elemento che induce a ritenere seri dubbi circa la veridicità del fatto storico posto a fondamento della domanda attorea attiene al momento in cui l'attore risulta essersi recato al pronto soccorso.
Appare alquanto singolare, oltre che inverosimile, che, sebbene nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dalla documentazione versata in atti, venga evidenziata quale lesione conseguente il tamponamento verificatosi in data
29.4.2016 una “frattura del piatto tibiale del ginocchio destro” tale da aver costretto l'attore a tutta una serie di interventi e cure specialistiche, il abbia deciso di Pt_1 recarsi in pronto soccorso soltanto nel primo pomeriggio del 30.4.2014, ossia il
6 R.G. 2128/2020
giorno seguente al verificarsi dell'evento per cui è causa (cfr. referto P.S. allegato al fascicolo di parte attrice). Non viene inoltre allegato in che modo sarebbe poi stato soccorso e da chi, a fronte dell'entità delle lesioni subite.
Nessun rapporto di intervento è stato poi acquisito in atti poiché, nonostante la gravità del sinistro, non risultano intervenute sul posto le pubbliche autorità.
Non è stata, inoltre, fornita una documentazione fotografica descrittiva dei luoghi di causa in grado di chiarire con precisione le caratteristiche della strada e il punto preciso della carreggiata in cui si sarebbe verificato l'impatto tra i due veicoli.
La riscontrata carenza probatoria in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria rende superfluo l'esame della consulenza tecnica d'ufficio trattandosi di una valutazione tecnica deducente tesa alla valutazione di un accadimento dannoso già accertato in precedenza.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni
o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 08.02.2011, n. 3130; ex multis, cfr. ad es. Cass. 15.04.2002, n. 5422, Cass. 06.06.2003, n. 9060, Cass., 14.2.2006, n.
3191, Cass. 16.03.1996, n. 2205; in senso conforme Cass. 17.10.1988, n. 5645, Cass.
13.10.1986, n. 5990, Cass. 4.12.1986, n. 7186), nella specie, anche la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa non è stata sufficiente a chiarire l'esistenza dei lamentati danni.
Pertanto, sebbene il consulente nominato abbia riconosciuto il nesso eziologico tra le lesioni denunciate e l'evento lesivo di cui è causa, alla luce dell'istruttoria condotta, non può dirsi provato il fatto storico posto alla base della richiesta risarcitoria.
Se ne discende, dunque, che dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal Dott. , non emerge alcun elemento utile ai fini dell'istruttoria. Persona_1
7 R.G. 2128/2020
La lacunosità e contraddittorietà del quadro istruttorio rendono manifesto lo scarso grado di credibilità razionale delle modalità attraverso cui si sarebbe verificato l'evento dannoso posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
Ciò posto, ulteriori dubbi sulla veridicità della vicenda storica dedotta in giudizio emergono anche dalle risultanze documentali della Banca Dati IVASS, versate in atti dalla compagnia convenuta, da cui si apprende che sia il presunto responsabile civile del sinistro, sia l'attore , risultano a vario titolo Controparte_2 Parte_1 coinvolti in un numero rilevante di sinistri stradali (cfr. all.11 e 12 IVASS allegati dalla compagnia convenuta).
A tal proposito, si osserva che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC Auto regolata dall'art. 135 del Codice delle
Assicurazioni Private e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno
2016. Essa raccoglie i dati relativi a sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, è stata quindi documentata un'elevata sinistrosità a carico del presunto responsabile civile e dell'attore che induce a condividere i dubbi espressi dalla compagnia in ordine all'effettivo accadimento del sinistro secondo le modalità prospettate dal Pt_1
Tali dati, infatti, possono essere valorizzati, trattandosi di prove atipiche pienamente utilizzabili ai fini della formazione del convincimento in punto di effettività dei sinistri denunciati, il cui valore probatorio è stato più volte richiamato in diverse recenti pronunce di merito (cfr. Trib. Napoli n. 2129/22; Trib. Napoli
Nord n. 118/20; n. 256/20; n. 2486/21; Trib. Avellino n. 387/20).
All'esito del giudizio, le palesi incongruenze e lacune emerse dal punto di vista istruttorio inducono a ritenere non provata la riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite da al comportamento imprudente Parte_1 dell'autoveicolo modello Ford Fiesta targato DP508JK.
La domanda va pertanto integralmente reietta.
3.2. Va disposta, a cura della cancelleria, la trasmissione di copia della presente sentenza nonché del verbale d'udienza dell'1-12-2023 nonché della comparsa conclusionale del 24-9-2025 sopra citata e relativo allegato nonché degli allegati n.
11 e 12 IVASS della comparsa di costituzione della medesima convenuta del 24-3-
8 R.G. 2128/2020
2020, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per le proprie valutazioni e determinazioni in ordine ai fatti come emergenti all'esito dell'istruttoria processuale.
4. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia come in domanda (da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta nei valore minimo in assenza di particolari questioni di diritto affrontate nel presente giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da Parte_1
• Dispone che a cura della cancelleria copia della presente sentenza e degli atti indicati in parte motiva siano inviati alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che si liquidano in €.7.051,50= per compenso, oltre IVA
e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio ZA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio
ZA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2128/2020 avente ad oggetto
“Responsabilità extracontrattuale” e pendente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Giuseppina Fioretto, presso il cui studio, sito in Livorno, alla piazza Attias n.37 è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Daniele Crisci presso il cui studio sito in Santa Maria Capua Vetere, al Corso A. Moro n. 100, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
(c.f. residente in [...]di Napoli Controparte_2 C.F._2
(NA) – 80016 - alla Via Del Mare 23;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 27.5.2025 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. mediante ordinanza del 25-6-
2025.
1 R.G. 2128/2020
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato assumeva: che in Parte_1 data 29.4.2016 alle ore 11:30 circa, allorché si trovava alla guida del motociclo
Aprilia Scarabeo tg. CJ08547 in località Marano di Napoli (NA), alla via Nuova San
Rocco, era stato tamponato da un'autovettura modello Ford Fiesta tg. DP508JK, condotta da;
che, a causa di una distrazione, il suddetto veicolo Controparte_2 tamponava il motociclo che in quel momento si trovava in posizione di fermo determinandone la caduta al suolo;
che il giorno successivo all'evento si era reso necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale “A. Cardarelli” di
Napoli ove i sanitari gli diagnosticavano “frattura del piatto tibiale ginocchio destro”; che successivamente era stato sottoposto ad un intervento chirurgico oltre che a controlli e a visite specialistiche;
che, a seguito delle lesioni, era residuati postumi permanenti quantificati attraverso perizia medico-legale di parte in cui gli era stato riconosciuto un danno biologico pari al 19/20%; che il responsabile del sinistro era da ritenersi esclusivamente il proprietario del veicolo Fiat Fiesta tg.
DP508JK; che il suddetto veicolo Ford Fiesta risultava assicurato con la compagnia che a mezzo pec era stato richiesto il risarcimento dei danni subiti a CP_3 tale compagnia convenuta senza ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio , responsabile Controparte_2 civile in qualità di conducente dell'autovettura Ford Fiesta, e la compagnia assicurativa affinché fossero condannati in solido al pagamento della CP_4 somma quantificata in corso di giudizio a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati dal sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia assicurativa convenuta che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, deduceva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la violazione del combinato disposto ex artt. 163 e 164 c.p.c.;
l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt.
145 e 148 cod. ass., per inosservanza dei requisiti relativi alla costituzione in mora e alla corretta instaurazione del contraddittorio;
nel merito, che il danno lamentato non può essere risarcito stante la mancata copertura assicurativa del motoveicolo coinvolto;
che, a seguito della consultazione delle banche dati IVASS, sussistono seri dubbi circa la veridicità dell'evento data la pluri-sinistrosità pregressa dei soggetti coinvolti;
che non era stato provato il nesso di causa tra le lesioni lamentate e l'evento dannoso posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
2 R.G. 2128/2020
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione, l'improponibilità e l'inammissibilità dell'azione; nel merito, per il rigetto della domanda risarcitoria con vittoria di spese.
Il responsabile civile, , benché ritualmente evocato in giudizio, Controparte_2 restava contumace.
Espletata l'istruttoria attraverso l'audizione un teste indicato dall'attore e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, mutato il G.I. con il subentro dello scrivente per l'udienza a trattazione scritta del 21-2-2025, la causa veniva rinviata, in sede di riorganizzazione del ruolo per le conclusioni all'udienza del
25.06.2025 e riservata in decisione mediante ordinanza del 25-6-2025 previa concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda è infondata e va pertanto rigettata per quanto di ragione.
2.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1,
Sentenza n. 20294 del 25.09.2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la società convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado di esplicare, come ha concretamente fatto, tutte le proprie difese nel merito della controversia.
2.2. In via ulteriormente preliminare, va rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145, 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto
“Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della PEC ricevuta dalla compagnia assicurativa convenuta in data 3.11.2016.
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con indicazione degli aventi diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma .2, (dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali
3 R.G. 2128/2020
obbligatorie).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nessuna valenza ostativa alla proponibilità della domanda riveste la circostanza che l'attore non si sia presentato alla visita medica a cui era stata invitato dalla compagnia assicurativa convenuta, atteso che secondo la prevalente giurisprudenza
“il rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale non sospende i termini di cui all'art. 145 D.lgs. n. 209/2005 per proporre l'azione ma, tutt'al più, quelli di cui al comma 2 dell'art. 148 del medesimo decreto, ossia quelli entro i quali
l'assicuratore deve formulare l'offerta. Ne consegue che, in tal caso, la domanda proposta dal soggetto che ha subito lesioni personali deve ritenersi comunque proponibile una volta che siano decorsi 90 giorni dall'invio della richiesta di cui all'art. 145” (cfr. Tribunale Napoli sez. VIII, 28.02.2019, n.2261).
Nel caso di specie, risulta rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 148 cod. ass., essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti (cfr. richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice).
3. Passando al merito della vicenda, la fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio è riconducibile nell'alveo degli articoli art. 2043 e 2054 c.c., ritenendosi pacifico in giurisprudenza che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore ex art. 2054 1°comma c.c., non possa operare in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sulla prova del rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 27172/
2021).
Pertanto, anche in tale campo, ai fini risarcitori, grava sul danneggiato l'onere di
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dover dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa.
Nella fattispecie, l'esame complessivo delle emergenze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'attore non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato e dunque della riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite al comportamento imprudente e negligente del conducente dell'autoveicolo
Ford Fiesta targato DP508JK.
In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio.
La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere inverosimile e indimostrata la vicenda dedotta in citazione.
3.1. La pretesa azionata si fonda essenzialmente sulla deposizione della teste
[...] che, escussa all'udienza dell'1.12.2023, riferiva circostanze di fatto Tes_1 inidonee a corroborare la veridicità del sinistro per cui è processo.
Invero, le dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice, della cui attendibilità vi è serio motivo di dubitare, presentano contraddizioni e omissioni tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio.
Invero, non sono state fornite indicazioni dettagliate relativamente allo scenario teatro del sinistro, ai veicoli coinvolti, alla collocazione spaziale del motoveicolo tamponato e al punto d'impatto che avrebbe causato la caduta al suolo dell'attore.
In primo luogo, la testa ha omesso di riferire qualsiasi elemento in Tes_1 grado di chiarire la dinamica dell'accadimento dannoso laconicamente prospettato in citazione.
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Infatti, la testimone non ha identificato in modo chiaro l'autoveicolo, né ha specificato la parte della carreggiata in cui si trovava il motoveicolo attoreo, la distanza dello stesso dall'autovettura, la parte del motociclo urtata dal veicolo investitore e l'identificazione del soggetto alla guida del veicolo investitore
(“…Ricordo solo che il motorino veniva tamponato dalla Ford Grigia ed il signore sul motorino. Ricordo che il conducente della Ford, che era una signora, si fermò per prestare soccorso e mi fermai anch'io”).
Non è stata fornita alcuna risposta alle domande tese a chiarire le caratteristiche della strada, Via San Rocco, in cui si sarebbe svolto il sinistro e, di conseguenza, la dinamica (“mi trovavo nella mia auto a Marano via San Rocco e davanti a me c'era una ford grigia che mi precedeva e davanti alla Ford c'era un motorino blu che si fermava, non ricordo se per le strisce pedonali o per un semaforo”).
La genericità e la lacunosità della dichiarazione rese da Testimone_1 costituiscono indice di una narrazione parziale che mina l'attendibilità del teste e induce a dubitare della credibilità del fatto storico posto a base della domanda.
L'attendibilità della teste risulta, poi, inficiata anche alle luce delle risultanze documentali allegate dalla (cfr. ispezione presso l'Archivio Integrato CP_4
Antifrode dell'IVASS allegato alla comparsa conclusionale della convenuta compagnia del 24-9-2025) da cui si evince che la aveva già reso Parte_2 testimonianza in vari giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni da r.c.a. nonostante all'udienza del 1 dicembre 2023 avesse negato tale circostanza
(“Preciso che non ho mai testimoniato in procedimenti civili relativi a sinistri.” - cfr. verbale udienza del 1.12.2023).
La prova testimoniale assunta ha restituito, quindi, una versione della vicenda così tanto generica da aver messo in rilievo la scarsa verosimiglianza del quadro fattuale in cui si sarebbe svolto l'incidente stradale per cui è causa.
Un ulteriore elemento che induce a ritenere seri dubbi circa la veridicità del fatto storico posto a fondamento della domanda attorea attiene al momento in cui l'attore risulta essersi recato al pronto soccorso.
Appare alquanto singolare, oltre che inverosimile, che, sebbene nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dalla documentazione versata in atti, venga evidenziata quale lesione conseguente il tamponamento verificatosi in data
29.4.2016 una “frattura del piatto tibiale del ginocchio destro” tale da aver costretto l'attore a tutta una serie di interventi e cure specialistiche, il abbia deciso di Pt_1 recarsi in pronto soccorso soltanto nel primo pomeriggio del 30.4.2014, ossia il
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giorno seguente al verificarsi dell'evento per cui è causa (cfr. referto P.S. allegato al fascicolo di parte attrice). Non viene inoltre allegato in che modo sarebbe poi stato soccorso e da chi, a fronte dell'entità delle lesioni subite.
Nessun rapporto di intervento è stato poi acquisito in atti poiché, nonostante la gravità del sinistro, non risultano intervenute sul posto le pubbliche autorità.
Non è stata, inoltre, fornita una documentazione fotografica descrittiva dei luoghi di causa in grado di chiarire con precisione le caratteristiche della strada e il punto preciso della carreggiata in cui si sarebbe verificato l'impatto tra i due veicoli.
La riscontrata carenza probatoria in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria rende superfluo l'esame della consulenza tecnica d'ufficio trattandosi di una valutazione tecnica deducente tesa alla valutazione di un accadimento dannoso già accertato in precedenza.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni
o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 08.02.2011, n. 3130; ex multis, cfr. ad es. Cass. 15.04.2002, n. 5422, Cass. 06.06.2003, n. 9060, Cass., 14.2.2006, n.
3191, Cass. 16.03.1996, n. 2205; in senso conforme Cass. 17.10.1988, n. 5645, Cass.
13.10.1986, n. 5990, Cass. 4.12.1986, n. 7186), nella specie, anche la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa non è stata sufficiente a chiarire l'esistenza dei lamentati danni.
Pertanto, sebbene il consulente nominato abbia riconosciuto il nesso eziologico tra le lesioni denunciate e l'evento lesivo di cui è causa, alla luce dell'istruttoria condotta, non può dirsi provato il fatto storico posto alla base della richiesta risarcitoria.
Se ne discende, dunque, che dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal Dott. , non emerge alcun elemento utile ai fini dell'istruttoria. Persona_1
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La lacunosità e contraddittorietà del quadro istruttorio rendono manifesto lo scarso grado di credibilità razionale delle modalità attraverso cui si sarebbe verificato l'evento dannoso posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
Ciò posto, ulteriori dubbi sulla veridicità della vicenda storica dedotta in giudizio emergono anche dalle risultanze documentali della Banca Dati IVASS, versate in atti dalla compagnia convenuta, da cui si apprende che sia il presunto responsabile civile del sinistro, sia l'attore , risultano a vario titolo Controparte_2 Parte_1 coinvolti in un numero rilevante di sinistri stradali (cfr. all.11 e 12 IVASS allegati dalla compagnia convenuta).
A tal proposito, si osserva che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC Auto regolata dall'art. 135 del Codice delle
Assicurazioni Private e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno
2016. Essa raccoglie i dati relativi a sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, è stata quindi documentata un'elevata sinistrosità a carico del presunto responsabile civile e dell'attore che induce a condividere i dubbi espressi dalla compagnia in ordine all'effettivo accadimento del sinistro secondo le modalità prospettate dal Pt_1
Tali dati, infatti, possono essere valorizzati, trattandosi di prove atipiche pienamente utilizzabili ai fini della formazione del convincimento in punto di effettività dei sinistri denunciati, il cui valore probatorio è stato più volte richiamato in diverse recenti pronunce di merito (cfr. Trib. Napoli n. 2129/22; Trib. Napoli
Nord n. 118/20; n. 256/20; n. 2486/21; Trib. Avellino n. 387/20).
All'esito del giudizio, le palesi incongruenze e lacune emerse dal punto di vista istruttorio inducono a ritenere non provata la riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite da al comportamento imprudente Parte_1 dell'autoveicolo modello Ford Fiesta targato DP508JK.
La domanda va pertanto integralmente reietta.
3.2. Va disposta, a cura della cancelleria, la trasmissione di copia della presente sentenza nonché del verbale d'udienza dell'1-12-2023 nonché della comparsa conclusionale del 24-9-2025 sopra citata e relativo allegato nonché degli allegati n.
11 e 12 IVASS della comparsa di costituzione della medesima convenuta del 24-3-
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2020, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per le proprie valutazioni e determinazioni in ordine ai fatti come emergenti all'esito dell'istruttoria processuale.
4. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore indeterminabile della controversia come in domanda (da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta nei valore minimo in assenza di particolari questioni di diritto affrontate nel presente giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da Parte_1
• Dispone che a cura della cancelleria copia della presente sentenza e degli atti indicati in parte motiva siano inviati alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che si liquidano in €.7.051,50= per compenso, oltre IVA
e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio ZA
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