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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/12/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2682/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to DE ROSA STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DE ROSA STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
15/11/2020;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “
1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento paritario dello stesso presso la residenza del padre sita a Pordenone (PN) in Via Borgo S. Antonio n. 4 e presso la residenza della madre sita a Porcia (PN) in Via Vallada n. 34;
2. Prevedere, in relazione al rapporto con il figlio , la permanenza dello Per_1
stesso presso la residenza del padre e della madre a settimane alterne. In
occasione delle festività natalizie e pasquali il minore trascorrerà le giornate di
Natale e Pasqua insieme ad entrambi i genitori. Allo stesso modo, i compleanni verranno festeggiati con le famiglie di entrambi i genitori e,
quando ci sarà l'occasione, gli stessi trascorreranno i fine settimana insieme al figlio;
3. Disporre che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta sulla residenza abituale dei minori siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. Disporre il trasferimento immobiliare della quota di ½ della Sig.ra Pt_1
al Sig. , il quale si impegna a
[...] Controparte_1
corrispondere alla stessa l'importo di € 25.000,00 secondo le seguenti modalità
e tempistiche: € 15.000,00 entro il 31.7.2025 tramite assegno circolare ovvero bonifico bancario e i restanti € 10.000,00 in 4 rare da € 2.500,00 da corrispondersi in 4 anni entro il giorno 31 dicembre di ogni anno con le medesime modalità, con accollo liberatorio del mutuo esistente a carico del
Sig. alle condizioni sopra riportate;
Controparte_1
5. Disporre la corresponsione da parte del Sig. della Controparte_1
somma mensile di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT e da corrispondere in favore della Sig.ra a titolo di Parte_1
2 contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore;
6. Disporre che le spese straordinarie sostenute per il piccolo siano così Per_1
suddivise: il 40% resterà a carico della madre e il 60% a carico del padre, il quale si impegna altresì a sostenere al 100% le spese sostenute per le attività
sportive ed extra scolastiche del figlio;
7. Che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori al 50%
ciascuno, con impegno del Sig. a conferire la propria quota in CP_1
un fondo pensione intestato al figlio;
8. che le detrazioni fiscali per i figli a carico e così pure gli eventuali bonus/carta famiglia ecc… siano a beneficio di ciascun genitore in ragione del
50%;
9. Per quanto sin qui non regolamentato trova applicazione il protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone da intendersi qui integralmente richiamato”
e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà
esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio del figlio nato dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 10/11/2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate e sopra riportate, avendo già, altresì, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
3 Il Giudice relatore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2682/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to DE ROSA STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DE ROSA STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
15/11/2020;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “
1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento paritario dello stesso presso la residenza del padre sita a Pordenone (PN) in Via Borgo S. Antonio n. 4 e presso la residenza della madre sita a Porcia (PN) in Via Vallada n. 34;
2. Prevedere, in relazione al rapporto con il figlio , la permanenza dello Per_1
stesso presso la residenza del padre e della madre a settimane alterne. In
occasione delle festività natalizie e pasquali il minore trascorrerà le giornate di
Natale e Pasqua insieme ad entrambi i genitori. Allo stesso modo, i compleanni verranno festeggiati con le famiglie di entrambi i genitori e,
quando ci sarà l'occasione, gli stessi trascorreranno i fine settimana insieme al figlio;
3. Disporre che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta sulla residenza abituale dei minori siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4. Disporre il trasferimento immobiliare della quota di ½ della Sig.ra Pt_1
al Sig. , il quale si impegna a
[...] Controparte_1
corrispondere alla stessa l'importo di € 25.000,00 secondo le seguenti modalità
e tempistiche: € 15.000,00 entro il 31.7.2025 tramite assegno circolare ovvero bonifico bancario e i restanti € 10.000,00 in 4 rare da € 2.500,00 da corrispondersi in 4 anni entro il giorno 31 dicembre di ogni anno con le medesime modalità, con accollo liberatorio del mutuo esistente a carico del
Sig. alle condizioni sopra riportate;
Controparte_1
5. Disporre la corresponsione da parte del Sig. della Controparte_1
somma mensile di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT e da corrispondere in favore della Sig.ra a titolo di Parte_1
2 contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore;
6. Disporre che le spese straordinarie sostenute per il piccolo siano così Per_1
suddivise: il 40% resterà a carico della madre e il 60% a carico del padre, il quale si impegna altresì a sostenere al 100% le spese sostenute per le attività
sportive ed extra scolastiche del figlio;
7. Che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori al 50%
ciascuno, con impegno del Sig. a conferire la propria quota in CP_1
un fondo pensione intestato al figlio;
8. che le detrazioni fiscali per i figli a carico e così pure gli eventuali bonus/carta famiglia ecc… siano a beneficio di ciascun genitore in ragione del
50%;
9. Per quanto sin qui non regolamentato trova applicazione il protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone da intendersi qui integralmente richiamato”
e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà
esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio del figlio nato dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 10/11/2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate e sopra riportate, avendo già, altresì, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
3 Il Giudice relatore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
4