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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1632/2023 depositato il 03/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crosia - Via Madonna Della Pieta' 87060 Crosia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078047-22-0017238 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato al Comune di Crosia e alla Soget S.p.a., ha impugnato l'atto di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2017, eccependone l'illegittimità, con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Crosia non si è costituito in giudizio.
Soget S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile poiché tardivo.
Come affermato dalla stessa ricorrente, l'atto impugnato è stato ritualmente notificato in data 8/8/2022 e il ricorso è stato notificato agli odierni convenuti in data 5/11/2022, dunque ben oltre il termine di 60 giorni legislativamente previsto a pena di decadenza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di Soget s.p.a., che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025. Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Tommaso Caliciuri
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1632/2023 depositato il 03/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crosia - Via Madonna Della Pieta' 87060 Crosia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078047-22-0017238 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato al Comune di Crosia e alla Soget S.p.a., ha impugnato l'atto di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2017, eccependone l'illegittimità, con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Crosia non si è costituito in giudizio.
Soget S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile poiché tardivo.
Come affermato dalla stessa ricorrente, l'atto impugnato è stato ritualmente notificato in data 8/8/2022 e il ricorso è stato notificato agli odierni convenuti in data 5/11/2022, dunque ben oltre il termine di 60 giorni legislativamente previsto a pena di decadenza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di Soget s.p.a., che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025. Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Tommaso Caliciuri