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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/11/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 115/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III MINORI
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Castiglione Marcello Arturo - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Laura Casale - Consigliere
Dott. Luca Ciuffetti - RT
Dott. Lucilla Argenziano - RT
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: art. 31 d.lgs. 286/1998
Proposta da:
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Francesco Fazio ed elettivamente domiciliati in Imperia alla via Giosuè Carducci, n. 8
- Reclamanti -
Conclusioni delle parti
Per i reclamanti
“Piaccia alla Corte di Appello:
- Annullare l'impugnato provvedimento;
Che venga attivata la procedura ex art. 31 D.Lgs. 268/1998 perché autorizzi la permanenza degli odierni reclamanti in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico dei minori, e tenuto conto dell'età della suddetta minore come prevede il disposto della citata norma
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per la Procura Generale
1 “Conclude allo stato, chiedendo il rigetto del reclamo”
IN FATTO E DIRITTO
1.Il Tribunale per i Minorenni con decreto del 31 marzo 2025 dichiarava inammissibile il ricorso presentato da e , quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale della minore (nata nel 2020). Persona_1
In particolare, sosteneva il Tribunale che dal rapporto della Questura di Imperia gli istanti risultavano avere pendente la richiesta di Protezione Internazionale presso la Commissione Territoriale di Torino (Sezione di Genova), stilata in data 04 febbraio 2023 ed entrambi erano pertanto muniti di permesso di soggiorno con scadenza al 19 maggio 2025; Rilevava che gli istanti avevano un permesso di soggiorno valido per la richiesta di protezione internazionale in via di definizione. Tale permesso era rinnovabile alla sua scadenza fino alla definizione della richiesta di protezione internazionale.
2.Avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni, e Parte_1 [...]
proponevano reclamo lamentando che la probabilità del diniego del Parte_2 permesso di soggiorno da loro richiesto, peraltro, era divenuta certa dal fatto che, con il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 07 maggio 2024, il Perù era entrato a far parte della lista dei Paesi considerati, dall'Italia, di “origine sicura”. Essendo la minore non espellibile, l'allontanamento dal territorio italiano dei ricorrenti poteva esporre la minore ad un trauma psicofisico ed incidere sulla sua capacità di autodeterminarsi. Sin dal loro ingresso in Italia, i ricorrenti regolarizzavano immediatamente sebbene in modo
“precario” il proprio soggiorno con la “Richiesta Asilo”, che servì loro a trovare subito un lavoro ben retribuito e integrarsi socialmente. Il ricorrente nel giugno del 2023 sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo determinato, presso un Centro Commerciale percependo uno stipendio medio di euro 900,00 e, successivamente nel 2024 veniva assunto con contratto di apprendistato professionalizzante full time, presso il Centro Nautico Massabò di Imperia con la qualifica di apprendista di primo livello percependo uno stipendio medio di circa euro 1.200,00. La reclamante faceva la casalinga e si occupava della figlia che frequentava la Parte_1 scuola dell'infanzia. Pertanto, chiedevano l'annullamento del provvedimento impugnato e l'attivazione della procedura ex art. 31 D.Lgs. 268/1998 affinché venissero autorizzati i genitori alla permanenza in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico della minore, e tenuto conto delle età della suddetta minore come prevede il disposto della citata norma.
3.Interveniva il PG chiedendo il rigetto del reclamo essendo i ricorrenti già titolari di permesso di soggiorno valido per la richiesta protezione internazionale e che le motivazioni contenenti nel provvedimento del TM erano conformi al dettato normativo. Veniva depositata la relazione dei Servizi Sociali la quale rilevava che inizialmente il nucleo familiare abitava con la madre del e due suoi fratelli. Successivamente i reclamanti si erano Pt_2 trasferiti provvisoriamente in un appartamento di piccole dimensioni con contratto 3+2 in attesa che il datore di lavoro provvedesse per un'altra sistemazione più adeguata per il nucleo familiare. La minore appariva tranquilla, serena e ben integrata nell'attuale contesto di vita nel quale poteva beneficiare della formazione scolastica e dell'affetto dei genitori. Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 30 ottobre 2025 Sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
2 4. L'impugnazione è infondata. In linea generale i cittadini stranieri che hanno il permesso di soggiorno per altra causa non hanno interesse a domandare un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/1998 . Questa Corte ha ammesso tale domanda in casi in cui da una parte sussistevano i presupposti per l'applicazione di tale articolo e dall'altra il precedente permesso di soggiorno era di imminente scadenza. Nella presente fattispecie invece non è dato sapere quando ci sarà una pronuncia sulla loro domanda di protezione internazionale ed in attesa della pronuncia, il permesso di soggiorno sarà rinnovato. Infatti gli appellanti non segnalano di non avere più il permesso di soggiorno dal che si desume che lo stesso è stato rinnovato. Né la previsione di un probabile futuro rigetto giustifica allo stato la necessità di una pronuncia. Si osserva inoltre che da una parte il permesso di soggiorno ex art. 31 è sempre per un periodo limitato e non per un periodo indefinito come invece sostengono i reclamanti. Né vi sono allo stato i presupposti per la sua concessione. Ai sensi dell'art. 31 “…
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato , a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”. Ora, in primo luogo è impossibile in base alla norma concedere un permesso di soggiorno a tempo indefinito come invece chiedono i reclamanti. Allo stato non emergono situazioni di malattia o di disagio psicologico per la minore Persona_1
che giustifichino una sua permanenza in Italia.
[...]
Niente è segnalato in proposito dai reclamanti che si limitano ad ipotizzare il fatto che la minore non possano rientrare con loro in Italia se i due genitori sono espulsi. In realtà non si vede perché in caso di rientro dei genitori in Perù questi non possano portare con sé la figlia. La necessità di completare l'anno scolastico in corso è allo stato coperta dal permesso di soggiorno esistente. Infine in relazione all'apprezzabile processo di integrazione dei due appellanti nel contesto lavorativo e sociale italiano si deve osservare che tale integrazione non rileva ai fini dell'articolo 31. Si compensano le spese legali del giudizio esistendo i giusti motivi per la compensazione. Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto da e , quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale della minore contro il decreto del 31 marzo 2025 del Tribunale per Persona_1
i Minorenni di Genova respinge l'appello e conferma il decreto appellato
Spese del grado di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 31 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III MINORI
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Castiglione Marcello Arturo - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Laura Casale - Consigliere
Dott. Luca Ciuffetti - RT
Dott. Lucilla Argenziano - RT
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: art. 31 d.lgs. 286/1998
Proposta da:
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Francesco Fazio ed elettivamente domiciliati in Imperia alla via Giosuè Carducci, n. 8
- Reclamanti -
Conclusioni delle parti
Per i reclamanti
“Piaccia alla Corte di Appello:
- Annullare l'impugnato provvedimento;
Che venga attivata la procedura ex art. 31 D.Lgs. 268/1998 perché autorizzi la permanenza degli odierni reclamanti in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico dei minori, e tenuto conto dell'età della suddetta minore come prevede il disposto della citata norma
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per la Procura Generale
1 “Conclude allo stato, chiedendo il rigetto del reclamo”
IN FATTO E DIRITTO
1.Il Tribunale per i Minorenni con decreto del 31 marzo 2025 dichiarava inammissibile il ricorso presentato da e , quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale della minore (nata nel 2020). Persona_1
In particolare, sosteneva il Tribunale che dal rapporto della Questura di Imperia gli istanti risultavano avere pendente la richiesta di Protezione Internazionale presso la Commissione Territoriale di Torino (Sezione di Genova), stilata in data 04 febbraio 2023 ed entrambi erano pertanto muniti di permesso di soggiorno con scadenza al 19 maggio 2025; Rilevava che gli istanti avevano un permesso di soggiorno valido per la richiesta di protezione internazionale in via di definizione. Tale permesso era rinnovabile alla sua scadenza fino alla definizione della richiesta di protezione internazionale.
2.Avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni, e Parte_1 [...]
proponevano reclamo lamentando che la probabilità del diniego del Parte_2 permesso di soggiorno da loro richiesto, peraltro, era divenuta certa dal fatto che, con il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 07 maggio 2024, il Perù era entrato a far parte della lista dei Paesi considerati, dall'Italia, di “origine sicura”. Essendo la minore non espellibile, l'allontanamento dal territorio italiano dei ricorrenti poteva esporre la minore ad un trauma psicofisico ed incidere sulla sua capacità di autodeterminarsi. Sin dal loro ingresso in Italia, i ricorrenti regolarizzavano immediatamente sebbene in modo
“precario” il proprio soggiorno con la “Richiesta Asilo”, che servì loro a trovare subito un lavoro ben retribuito e integrarsi socialmente. Il ricorrente nel giugno del 2023 sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo determinato, presso un Centro Commerciale percependo uno stipendio medio di euro 900,00 e, successivamente nel 2024 veniva assunto con contratto di apprendistato professionalizzante full time, presso il Centro Nautico Massabò di Imperia con la qualifica di apprendista di primo livello percependo uno stipendio medio di circa euro 1.200,00. La reclamante faceva la casalinga e si occupava della figlia che frequentava la Parte_1 scuola dell'infanzia. Pertanto, chiedevano l'annullamento del provvedimento impugnato e l'attivazione della procedura ex art. 31 D.Lgs. 268/1998 affinché venissero autorizzati i genitori alla permanenza in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico della minore, e tenuto conto delle età della suddetta minore come prevede il disposto della citata norma.
3.Interveniva il PG chiedendo il rigetto del reclamo essendo i ricorrenti già titolari di permesso di soggiorno valido per la richiesta protezione internazionale e che le motivazioni contenenti nel provvedimento del TM erano conformi al dettato normativo. Veniva depositata la relazione dei Servizi Sociali la quale rilevava che inizialmente il nucleo familiare abitava con la madre del e due suoi fratelli. Successivamente i reclamanti si erano Pt_2 trasferiti provvisoriamente in un appartamento di piccole dimensioni con contratto 3+2 in attesa che il datore di lavoro provvedesse per un'altra sistemazione più adeguata per il nucleo familiare. La minore appariva tranquilla, serena e ben integrata nell'attuale contesto di vita nel quale poteva beneficiare della formazione scolastica e dell'affetto dei genitori. Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 30 ottobre 2025 Sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
2 4. L'impugnazione è infondata. In linea generale i cittadini stranieri che hanno il permesso di soggiorno per altra causa non hanno interesse a domandare un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/1998 . Questa Corte ha ammesso tale domanda in casi in cui da una parte sussistevano i presupposti per l'applicazione di tale articolo e dall'altra il precedente permesso di soggiorno era di imminente scadenza. Nella presente fattispecie invece non è dato sapere quando ci sarà una pronuncia sulla loro domanda di protezione internazionale ed in attesa della pronuncia, il permesso di soggiorno sarà rinnovato. Infatti gli appellanti non segnalano di non avere più il permesso di soggiorno dal che si desume che lo stesso è stato rinnovato. Né la previsione di un probabile futuro rigetto giustifica allo stato la necessità di una pronuncia. Si osserva inoltre che da una parte il permesso di soggiorno ex art. 31 è sempre per un periodo limitato e non per un periodo indefinito come invece sostengono i reclamanti. Né vi sono allo stato i presupposti per la sua concessione. Ai sensi dell'art. 31 “…
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato , a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”. Ora, in primo luogo è impossibile in base alla norma concedere un permesso di soggiorno a tempo indefinito come invece chiedono i reclamanti. Allo stato non emergono situazioni di malattia o di disagio psicologico per la minore Persona_1
che giustifichino una sua permanenza in Italia.
[...]
Niente è segnalato in proposito dai reclamanti che si limitano ad ipotizzare il fatto che la minore non possano rientrare con loro in Italia se i due genitori sono espulsi. In realtà non si vede perché in caso di rientro dei genitori in Perù questi non possano portare con sé la figlia. La necessità di completare l'anno scolastico in corso è allo stato coperta dal permesso di soggiorno esistente. Infine in relazione all'apprezzabile processo di integrazione dei due appellanti nel contesto lavorativo e sociale italiano si deve osservare che tale integrazione non rileva ai fini dell'articolo 31. Si compensano le spese legali del giudizio esistendo i giusti motivi per la compensazione. Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto da e , quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale della minore contro il decreto del 31 marzo 2025 del Tribunale per Persona_1
i Minorenni di Genova respinge l'appello e conferma il decreto appellato
Spese del grado di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 31 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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