Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
N. R.G. 651-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente rel. dott. Gianluigi Canali - Giudice dott. Angelina Augusta Baldissera - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da:
C.F. ), difesa dall'avv. Giuseppe Lucibello ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via San Barnaba n. 39; ricorrente contro
C.F./P. I.V.A. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in OR (BS) Via Papa Giovanni XXIII 6; resistente
***
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
osserva quanto segue:
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il
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1986, n. 131.
centro degli interessi principali del debitore è situato in OR (BS) Via Papa Giovanni XXIII 6;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
- il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00;
- ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da:
- mancato deposito dei bilanci di esercizio a partire dall'anno 2017;
- decreto ingiuntivo divenuto definitivo;
- parziale soddisfacimento del predetto debito per la somma di € 91.481,96 a seguito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 53/2016 avanti al Tribunale di Mantova;
- mancanza di ulteriori beni aggredibili a seguito citata procedura esecutiva immobiliare.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di C.F./P. Controparte_1
I.V.A. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
OR (BS) Via Papa Giovanni XXIII 6;
b) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Simonetta Bruno;
c) NOMINA curatore il dott. , con studio in Via Comboni 19, Brescia, Persona_1
soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 23.9.2025 ore 12,30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del
2 Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste di dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 20/03/2025
Il Presidente estensore
Simonetta Bruno
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