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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9243/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9243/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOVE GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VERDI 46 POMIGLIANO D'ARCO presso il difensore avv. BOVE GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio legale presso gli uffici in Bologna
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 13/11/2024 da intendersi per integralmente trascritte.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione iscritto in data 10/07/2023 ha riassunto davanti al Parte_1
Tribunale di Bologna la causa di annullamento promossa davanti al Tribunale di Reggio Emilia nella quale ha impugnato il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso in data
17/10/2022 dal Direttore dell'Ufficio di Reggio Emilia e notificatogli in pari data. Parte_2
L'attore ha dedotto, in fatto, che dopo essere stato giudicato idoneo alla prova di teoria e prenotato per l'effettuazione della prova di guida in data 18/10/2022, ha ricevuto in data 17/10/2022 dalla
Motorizzazione di Reggio Emilia il provvedimento suddetto, fondato sull'insussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 comma 1 C.d.S., e non veniva ammesso alla relativa prova pratica.
pagina 1 di 8 ha contestato l'illegittimità dell'atto impugnato, per difetto di idonea motivazione in Parte_1 ordine alla dedotta carenza dei requisiti morali;
ha assunto, inoltre, che il provvedimento impugnato violasse il disposto dell'art. 120 C.d.S., che consente di conseguire una nuova patente dopo avere subito un provvedimento di revoca quando è decorso il termine di tre anni, senza necessità di previamente ottenere un provvedimento riabilitativo.
Ha poi invocato in via cautelare l'imminenza dello scadere del termine di validità del foglio rosa e la necessità di utilizzo di autovettura per l'espletamento della propria attività lavorativa.
Rigettata l'istanza di sospensione con provvedimento in data 18/07/2023, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 9/11/2023.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, i convenuti si sono costituiti in giudizio con CP_3 comparsa di risposta depositata in data 14/09/2023, contestando la ricostruzione ex adverso dedotta ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibile;
hanno esposto che il provvedimento di diniego è giustificato per la carenza dei requisiti morali ex art. 120 comma 1 C.d.S., risultando in capo al richiedente un provvedimento di revoca della patente, di categoria B, n. , emesso dalla Prefettura di Caserta in data 16/06/2015 e NumeroD_1 successivamente confermato dalla Prefettura di Reggio Emilia;
i citati provvedimenti sono ritenuti dalle amministrazioni convenute ostativi al rilascio del nuovo titolo abilitativo alla guida richiesto, poiché l'art. 120 C.d.S. preclude il conseguimento dell'abilitazione, tra gli altri, ai condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/ 1990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, spettanti ai
Prefetti.
Il e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno quindi concluso chiedendo Controparte_2 accertarsi il difetto di legittimazione passiva in capo al delle Infrastrutture e della mobilità CP_1 sostenibile e, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda, vinte le spese.
Ritiene il giudicante che la domanda proposta da non sia meritevole di accoglimento;
Parte_1 ne segue il rigetto.
Nel merito, occorre innanzitutto richiamare la sentenza n. 80/2019 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1 del citato articolo.
In particolare, in contrasto con quanto dedotto dall'attore, la corte di legittimità ha sostenuto la non assimilabilità delle diverse fattispecie di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 120 C.d.S: “La successiva questione relativa al cosiddetto "automatismo" del diniego di rilascio della patente a
«persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» è del pari non fondata. Le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera della ricordata sentenza n. 22 del 2018
- e, cioè, per un verso, la contraddittorietà dell'automatismo di tale revoca «rispetto alla discrezionalità della parallela misura del "ritiro" della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione "può disporre"» e, per altro verso, la
«indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti pagina 2 di 8 - non sono, infatti, neppure analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. E ciò in quanto tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo indifferenziato sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt.
178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida”.
Alla luce di tale statuizione, risultano assolutamente inconferenti le doglianze mosse dal ricorrente.
Infatti, la questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 120 C.d.S. è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale;
inoltre, la stessa Corte ha escluso la possibilità di estendere quanto statuito in precedente sentenza del 2018 sul comma 2 del medesimo articolo, alle fattispecie prevista dal comma 1.
La Corte Costituzionale, con sentenze n. 80/2019 e n. 152/2021, ha inoltre ribadito la natura di atto amministrativo a emanazione dovuta e contenuto vincolato del diniego del rilascio della patente di guida per carenza dei prescritti requisiti morali adottato nei confronti di chi si trova in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 120 C.d.S., il quale preclude il conseguimento dell'abilitazione, tra gli altri, ai condannati per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
L'attore afferma in ricorso che, al momento dell'adozione del diniego opposto a carico del ricorrente risultava “una sentenza penale di condanna” irrevocabile: tale è la situazione ostativa non assumendo rilievo il tempo trascorso dalla commissione del reato o dal passaggio in giudicato della condanna, in quanto l'articolo 120, comma 1, C.d.S., nell'individuare i presupposti per il diniego del titolo abilitativo alla guida, subordina il conseguimento del documento all'intervento della riabilitazione. Inoltre, è inconferente il richiamo alla circolare del Ministero n. 4289 del 2 aprile 2020 diramata per fornire alle
Prefetture indicazioni in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2020, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, C.d.S.“nella parte in cui dispone che il prefetto - invece che - alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale ”; ciò in quanto la fattispecie oggetto dell'opposizione concerne un diniego disciplinato dal comma 1 della norma. Quest'ultimo, individuando categorie di persone considerate per legge prive dei requisiti morali per la titolarità della patente di guida, ha introdotto una presunzione di pericolosità tale da non riconoscere margini discrezionali all'Autorità amministrativa tenuta a provvedere in base al solo verificarsi di una delle condizioni soggettive stabilite.
Pertanto, il comportamento asseritamente serbato dopo la condanna e la necessità del possesso del titolo abilitativo per esigenze personali, esposti da parte attrice non possono essere positivamente valutate, pagina 3 di 8 atteso il carattere strettamente vincolato del provvedimento impugnato, previsto dall'ordinamento in base al presupposto della prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza sugli interessi individuali.
L'attore, presumendo la natura discrezionale dell'atto impugnato, ne eccepisce l'illegittimità per violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, in quanto “carente di … idonea motivazione”.
La doglianza è infondata essendo errato il presupposto;
si aggiunga poi che il decreto interministeriale
24 ottobre 2011 - emanato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali
- non prescrive la comunicazione agli Uffici della Motorizzazione – e conseguentemente, al destinatario del provvedimento - di notizie dettagliate, ma soltanto d'“informazioni concernenti eventuali elementi ostativi”, che nella fattispecie risultano rese. Inoltre, l'ordinanza impugnata menziona espressamente l'articolo 120, comma 1, C.d.S., il quale individua una serie di fattispecie soggettive preclusive della titolarità della patente di guida, tra cui la sussistenza di condanne riportate in sede penale per violazione dei citati articoli del decreto n. 309/1990; risultava pertanto chiaro il motivo del diniego.
In ogni caso, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32977/2019, ha sottolineato che, “nel caso del diniego al rilascio della patente di guida di cui all'articolo 120, comma 1, del codice della strada, il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione sicchè non si pone, neppure in astratto, ex art. 21 octies legge n. 241/90, la questione di annullabilità dell'atto in parola”.
Priva di pregio è pure la doglianza - sempre formulata sul presupposto della natura discrezionale dell'ordinanza opposta - volta ad eccepire l'illegittimità per violazione dell'articolo 7 della legge n. 241 dell'iter amministrativo in quanto le esigenze di garanzia e trasparenza tutelate dalla norma sussistono soltanto nel caso di provvedimenti finali implicanti valutazioni di natura discrezionale dell'Autorità amministrativa e non pure quando si tratti di atti doverosi e vincolati fondati su presupposti verificabili in modo immediato e univoco, come nelle ipotesi di cui all'articolo 120, comma 1, C.d.S.
In ogni caso, ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 2, della legge 241, non è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento stesso, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato: nella fattispecie, in considerazione della situazione personale in cui si trovava il ricorrente ai sensi dell'articolo 120 C.d.S., il dispositivo del dovuto provvedimento impugnato era vincolato e, pertanto, l'eventuale inosservanza del richiamato articolo 7 sarebbe priva di effetti invalidanti.
Inconferente è la circostanza che il delitto in materia di stupefacenti giudizialmente accertato a carico del ricorrente avesse integrato una fattispecie “di lieve entità”, in quanto il disposto dell'articolo 120 del codice della strada, ai fini dell'adozione dei provvedimenti ivi contemplati, non opera distinzioni in base alle diverse condotte punite dall'articolo 73 del decreto n. 309.
Né influenti, ai fini della legittimità del provvedimento gravato, risultano la modifica dell'articolo 73, comma 5, del decreto n. 309 - recata con decretazioni d'urgenza del 2013 e del 2014 - e la sentenza n.
32/2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e
4- vicies ter del decreto-legge n. 272/2005, convertito dalla legge n. 49/2006.
pagina 4 di 8 Tali modifiche legislative e la sentenza del Giudice delle leggi non sono intervenute sul testo dell'articolo
120 C.d.S., come affermato anche dal Consiglio di Stato-Sezione III con la sentenza n. 4723/2016-
5392/2015, secondo la quale, alla luce dell'univoco dettato di tale ultima norma, “il legislatore ha evidentemente ritenuto di non attribuire rilevanza”, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla stessa, “alla distinzione tra le varie condotte cui complessivamente si riferisce l'art. 73 …, nei suoi commi 1 e 5”. La stessa Sezione del Supremo Organo di giustizia amministrativa ha ribadito tale principio con la sentenza n. 3673/2017-2868/2016.
Ed in questo senso anche la giurisprudenza di legittimità: il Tribunale Ordinario di Torino, con sentenza n. 10465/2016, ha chiarito che i provvedimenti di cui all'articolo 120 C.d.S. non hanno “carattere e
…funzioni sanzionatori”, ma sono correlati a una valutazione operata dal legislatore circa la “mancanza di affidabilità” dei destinatari dei provvedimenti in parola, “non … relazionata al disvalore del reato commesso”.
Ne segue che l'articolo 120, comma 1 C.d.S. esplica tuttora automatici effetti preclusivi nei confronti di tutti i condannati in base all'articolo 73 del decreto n. 309, in assenza di riabilitazione.
L'attore dichiara di essere stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente già posseduta notificato da oltre 3 anni: ritiene pertanto, ai sensi del comma 3 della disposizione - a mente del quale il destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida disposto per sopravvenuta carenza dei prescritti requisiti morali non può ottenere una nuova abilitazione prima del decorso di almeno tre anni - che l'unica condizione per conseguire l'abilitazione stessa sia il maturare del triennio senza necessità di un provvedimento riabilitativo.
Il comma 1 dell'articolo 120 C.d.S. individua le situazioni preclusive del conseguimento della patente di guida, le quali, ove intervenute dopo il rilascio del documento, ne determinano – ai sensi del comma 2 – la revoca ad opera del Prefetto, nel rispetto dello specifico termine triennale ivi previsto per l'esercizio del potere in parola;
secondo il comma 3, poi, il destinatario del provvedimento di revoca disposto per sopravvenuta carenza dei requisiti morali “non può conseguire una nuova patente…prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Tra i soggetti cui è precluso il conseguimento del titolo abilitativo rientrano “coloro che sono o sono stati sottoposti … alle misure di prevenzione …, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”individuati dal decreto n. 159/2011, o alle misure di sicurezza personali e i pregiudicati per i reati previsti dagli articoli 73 e 74 del decreto n. 309, tenuti a ottenere la riabilitazione di cui al codice penale.
Dal combinato disposto dei tre commi dell'articolo 120 C.d.S. discende che:
. la sussistenza di situazioni personali ostative implicanti la mancanza dei requisiti morali impedisce sia, ai sensi del comma 1, di conseguire una patente di guida, sia, ai sensi del comma 2, di continuare a essere titolare di una patente già rilasciata (purché la revoca sia adottata entro il previsto termine);
. il rilascio, ai sensi del comma 3, di una nuova patente al destinatario di precedente revoca del documento disposta per sopravvenuta carenza dei requisiti in discorso può avvenire dopo “almeno tre anni”, ma pagina 5 di 8 sempre previo accertamento dell'insussistenza delle situazioni personali preclusive di cui al comma 1 e pertanto, logicamente argomentando, laddove l'interessato abbia ottenuto i “provvedimenti riabilitativi”.
Il legislatore impone l'intervento della riabilitazione.
Secondo la giurisprudenza citata da parte attrice ai fini del rilascio della patente a persona già destinataria di un provvedimento di revoca di analoga abilitazione precedentemente posseduta, emesso a seguito dell'intervenuta carenza dei requisiti morali, non sarebbe necessario l'intervento dei provvedimenti riabilitativi.
Il richiedente non sarebbe quindi tenuto a ottenere la riabilitazione, in quanto l'articolo 120, comma 1, del C.d.S. limiterebbe la necessità dei provvedimenti riabilitativi alla sola fattispecie in cui la patente sia chiesta per la prima volta.
Tale interpretazione non è condivisibile.
Circa l'assunto secondo il quale l'articolo 120 del codice della strada contemplerebbe la necessità di provvedimenti riabilitativi soltanto per chi fa istanza di conseguimento della patente di guida per la prima volta, si sottolinea che il diniego del documento ivi disciplinato è preordinato al perseguimento dell'interesse pubblico all'attività di prevenzione generale e tutela della sicurezza pubblica: in tale contesto, la tutela della finalità della disposizione non può dipendere da un fattore del tutto estrinseco e formale, come la circostanza che l'istante sia già stato o meno titolare di una patente di guida, in quanto, ai fini di un rilascio, la condizione di chi chiede per la prima volta il documento non si distingue, dal punto di vista sostanziale, da quella di chi ne è privo a causa di un provvedimento di revoca. Pertanto, il decorso del termine di tre anni stabilito dal comma 3 per la possibilità di conseguire un nuovo titolo abilitativo rappresenta condizione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quelle previste dal comma 1
(compresa la necessità di provvedimenti riabilitativi), anche perché una diversa interpretazione determinerebbe anche un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi non è mai stato titolare di patente di guida e chi ne ha subìto la revoca.
In ragione di ciò, non è dunque condivisibile la tesi secondo la quale il rilascio di una nuova patente al destinatario di un precedente provvedimento di revoca sarebbe regolato dal solo comma 3 dell'articolo
120, e ciò in quanto i primi tre commi della norma devono essere considerati in modo organico. Quindi il comma 3, ferme le previsioni dei precedenti due, fissa soltanto un termine minimo di efficacia del provvedimento di revoca, necessario per evitare la possibilità, per i destinatari della revoca stessa, di chiedere immediatamente un nuovo documento, in tal modo eludendo la ratio della disposizione.
Analoghe considerazioni sono state svolte nella sentenza n. 12562/2018 del Tribunale Amministrativo
Regionale di Roma secondo il quale, in base a “una lettura coordinata e unitaria dei primi tre commi dell'art. 120 … risulta … necessario” e “dirimente … - riferire la necessità della riabilitazione rispetto alla misura di prevenzione già applicata, anche a colui che abbia subìto la revoca … e intenda sostenere
… le prove per il conseguimento di un nuovo titolo di abilitazione alla guida”. Infatti, “il decorso del termine triennale … non determina alcuna automatica legittimazione … al sostenimento degli esami di guida, trattandosi, al contrario, di una delle condizioni previste … cui vanno a sommarsi gli ulteriori presupposti prevista dal comma 1 dell'articolo”. pagina 6 di 8 Il TAR Palermo, con sentenze n. 1078/2019 e n. 1341/2019, ha statuito che “un soggetto sottoposto a una misura di prevenzione potrà ottenere la patente di guida purché sia stato riabilitato, sia che la richieda per la prima volta, sia che gli sia stata precedentemente revocata;
e l'unica differenza tra le due ipotesi è che, ove gli sia stata revocata, è altresì necessario che siano trascorsi almeno tre anni …
Tale ricostruzione, oltre ad essere la più lineare da un punto di vista letterale (e quindi coerente con il primo canone interpretativo delle norme di legge), è anche quella che risponde meglio alla ratio delle disposizioni esaminate, che non hanno uno scopo punitivo, ma preventivo”.
Tale orientamento è stato avallato pure dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
[...]
, che, con ordinanza n. 496/2019, ha respinto l'appello presentato contro l'ordinanza n. CP_4
707/2019, con cui il Giudice di prime cure aveva rigettato l'istanza cautelare presentata contestualmente al gravame avverso un diniego del rilascio della patente adottato per i motivi sopra descritti.
Il TAR Milano, con ordinanza n. 1076/2020 ha affermato che “la disposizione di cui all'art. 120 comma
3 … pone una sorta di condizione temporale di procedibilità all'ottenimento di una nuova licenza di guida. Aggiunge, in altri termini, un ulteriore requisito necessario all'ottenimento di una nuova patente, ma non incide sui requisiti morali necessari per conseguire la patente, indicati al comma 1, che si applicano a tutti coloro che intendono conseguire la patente di guida, e quindi anche a coloro che
l'hanno avuta revocata. Il decorso del termine di tre anni dalla revoca della patente non è quindi
…sufficiente per ottenere il rilascio di una nuova patente”.
Si segnala altresì la sentenza del Consiglio di Stato-Sezione III n. 2679/2016, concernente un diniego prefettizio al conseguimento di una nuova patente di guida adottato a mente della normativa in discorso, secondo cui “deve … ritenersi che, alla revoca prefettizia del titolo abilitativo alla guida …, debba conseguire una rinnovata valutazione dei requisiti per il rilascio di una patente …; e dunque, una volta venuto definitivamente meno il documento abilitativo, anche in caso di avvenuta cessazione della misura di prevenzione, l'interessato non ha … titolo alla pura e semplice restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata, ma piuttosto al rilascio di un nuovo documento di guida, che egli è tenuto a richiedere all'Autorità competente, sottoponendosi al relativo iter procedimentale”. Il “relativo iter procedimentale”, ovviamente, non può prescindere dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 120 del codice della strada, il quale contempla, incontrovertibilmente, anche il requisito della riabilitazione.
Ciò trova conferma nell'ordinanza n. 2350/2021 pronunciata dal Consiglio di Stato a mente del quale,
“sebbene il requisito della riabilitazione non sia espressamente richiesto dall'art. 120 …. in ipotesi di revoca di patente già conseguita …, non sia sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio” dell'abilitazione “<in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi>”.
La recente sentenza n. 599/2022 del TAR Lecce ha chiarito che “alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale prevalente e preferibile in caso di revoca della patente … già conseguita, sebbene la lettera dell'art. 120 terzo comma … non faccia esplicito e diretto riferimento alla riabilitazione … come condizione ulteriore per il rilascio della nuova patente una volta decorso l'arco temporale previsto …,
pagina 7 di 8 non può ritenersi sufficiente il solo decorso del termine triennale … in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi”.
In linea il Tribunale di Catania che, con la sentenza n. 2021/2021 ha affermato che “il ricorrente, in assenza di un provvedimento riabilitativo, non ha diritto a richiedere la patente di guida. Pertanto, legittimamente nel decreto prefettizio impugnato è stato negato il rilascio del nulla osta per la patente
…, rilevandosi la mancanza di provvedimenti riabilitativi”.
In senso conforme si è pronunciato il Tribunale di La Spezia con sentenza del 15 settembre 2022, ritenendo che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 … non siano poste in alternativa tra loro, ma debbano essere interpretate ed applicate cumulativamente, dal momento che il termine di tre anni previsto dal terzo comma … costituisce un requisito aggiuntivo rispetto a quelli indicati dal primo comma”; pertanto,
“il rilascio della nuova patente … deve essere negato qualora non sussista il provvedimento riabilitativo”.
Ancora, con ordinanza R.G. 5280/2022 il Tribunale Ordinario di Bologna ha statuito “ … solo il conseguimento della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. può far venire meno l'efficacia ostativa della condanna penale riportata dal ricorrente…”.
Così pronunciato, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice nella liquidazione di cui al dispositivo con applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione indeterminato basso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
3-condanna l'attore alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del giudizio che liquida in €
5.077,00= per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Bologna, 18/11/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9243/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOVE GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VERDI 46 POMIGLIANO D'ARCO presso il difensore avv. BOVE GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio legale presso gli uffici in Bologna
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 13/11/2024 da intendersi per integralmente trascritte.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione iscritto in data 10/07/2023 ha riassunto davanti al Parte_1
Tribunale di Bologna la causa di annullamento promossa davanti al Tribunale di Reggio Emilia nella quale ha impugnato il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida emesso in data
17/10/2022 dal Direttore dell'Ufficio di Reggio Emilia e notificatogli in pari data. Parte_2
L'attore ha dedotto, in fatto, che dopo essere stato giudicato idoneo alla prova di teoria e prenotato per l'effettuazione della prova di guida in data 18/10/2022, ha ricevuto in data 17/10/2022 dalla
Motorizzazione di Reggio Emilia il provvedimento suddetto, fondato sull'insussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 comma 1 C.d.S., e non veniva ammesso alla relativa prova pratica.
pagina 1 di 8 ha contestato l'illegittimità dell'atto impugnato, per difetto di idonea motivazione in Parte_1 ordine alla dedotta carenza dei requisiti morali;
ha assunto, inoltre, che il provvedimento impugnato violasse il disposto dell'art. 120 C.d.S., che consente di conseguire una nuova patente dopo avere subito un provvedimento di revoca quando è decorso il termine di tre anni, senza necessità di previamente ottenere un provvedimento riabilitativo.
Ha poi invocato in via cautelare l'imminenza dello scadere del termine di validità del foglio rosa e la necessità di utilizzo di autovettura per l'espletamento della propria attività lavorativa.
Rigettata l'istanza di sospensione con provvedimento in data 18/07/2023, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 9/11/2023.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, i convenuti si sono costituiti in giudizio con CP_3 comparsa di risposta depositata in data 14/09/2023, contestando la ricostruzione ex adverso dedotta ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibile;
hanno esposto che il provvedimento di diniego è giustificato per la carenza dei requisiti morali ex art. 120 comma 1 C.d.S., risultando in capo al richiedente un provvedimento di revoca della patente, di categoria B, n. , emesso dalla Prefettura di Caserta in data 16/06/2015 e NumeroD_1 successivamente confermato dalla Prefettura di Reggio Emilia;
i citati provvedimenti sono ritenuti dalle amministrazioni convenute ostativi al rilascio del nuovo titolo abilitativo alla guida richiesto, poiché l'art. 120 C.d.S. preclude il conseguimento dell'abilitazione, tra gli altri, ai condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/ 1990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, spettanti ai
Prefetti.
Il e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno quindi concluso chiedendo Controparte_2 accertarsi il difetto di legittimazione passiva in capo al delle Infrastrutture e della mobilità CP_1 sostenibile e, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda, vinte le spese.
Ritiene il giudicante che la domanda proposta da non sia meritevole di accoglimento;
Parte_1 ne segue il rigetto.
Nel merito, occorre innanzitutto richiamare la sentenza n. 80/2019 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1 del citato articolo.
In particolare, in contrasto con quanto dedotto dall'attore, la corte di legittimità ha sostenuto la non assimilabilità delle diverse fattispecie di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 120 C.d.S: “La successiva questione relativa al cosiddetto "automatismo" del diniego di rilascio della patente a
«persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» è del pari non fondata. Le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera della ricordata sentenza n. 22 del 2018
- e, cioè, per un verso, la contraddittorietà dell'automatismo di tale revoca «rispetto alla discrezionalità della parallela misura del "ritiro" della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione "può disporre"» e, per altro verso, la
«indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti pagina 2 di 8 - non sono, infatti, neppure analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. E ciò in quanto tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo indifferenziato sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt.
178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida”.
Alla luce di tale statuizione, risultano assolutamente inconferenti le doglianze mosse dal ricorrente.
Infatti, la questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 120 C.d.S. è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale;
inoltre, la stessa Corte ha escluso la possibilità di estendere quanto statuito in precedente sentenza del 2018 sul comma 2 del medesimo articolo, alle fattispecie prevista dal comma 1.
La Corte Costituzionale, con sentenze n. 80/2019 e n. 152/2021, ha inoltre ribadito la natura di atto amministrativo a emanazione dovuta e contenuto vincolato del diniego del rilascio della patente di guida per carenza dei prescritti requisiti morali adottato nei confronti di chi si trova in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 120 C.d.S., il quale preclude il conseguimento dell'abilitazione, tra gli altri, ai condannati per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
L'attore afferma in ricorso che, al momento dell'adozione del diniego opposto a carico del ricorrente risultava “una sentenza penale di condanna” irrevocabile: tale è la situazione ostativa non assumendo rilievo il tempo trascorso dalla commissione del reato o dal passaggio in giudicato della condanna, in quanto l'articolo 120, comma 1, C.d.S., nell'individuare i presupposti per il diniego del titolo abilitativo alla guida, subordina il conseguimento del documento all'intervento della riabilitazione. Inoltre, è inconferente il richiamo alla circolare del Ministero n. 4289 del 2 aprile 2020 diramata per fornire alle
Prefetture indicazioni in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2020, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, C.d.S.“nella parte in cui dispone che il prefetto
Pertanto, il comportamento asseritamente serbato dopo la condanna e la necessità del possesso del titolo abilitativo per esigenze personali, esposti da parte attrice non possono essere positivamente valutate, pagina 3 di 8 atteso il carattere strettamente vincolato del provvedimento impugnato, previsto dall'ordinamento in base al presupposto della prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza sugli interessi individuali.
L'attore, presumendo la natura discrezionale dell'atto impugnato, ne eccepisce l'illegittimità per violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, in quanto “carente di … idonea motivazione”.
La doglianza è infondata essendo errato il presupposto;
si aggiunga poi che il decreto interministeriale
24 ottobre 2011 - emanato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali
- non prescrive la comunicazione agli Uffici della Motorizzazione – e conseguentemente, al destinatario del provvedimento - di notizie dettagliate, ma soltanto d'“informazioni concernenti eventuali elementi ostativi”, che nella fattispecie risultano rese. Inoltre, l'ordinanza impugnata menziona espressamente l'articolo 120, comma 1, C.d.S., il quale individua una serie di fattispecie soggettive preclusive della titolarità della patente di guida, tra cui la sussistenza di condanne riportate in sede penale per violazione dei citati articoli del decreto n. 309/1990; risultava pertanto chiaro il motivo del diniego.
In ogni caso, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32977/2019, ha sottolineato che, “nel caso del diniego al rilascio della patente di guida di cui all'articolo 120, comma 1, del codice della strada, il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione sicchè non si pone, neppure in astratto, ex art. 21 octies legge n. 241/90, la questione di annullabilità dell'atto in parola”.
Priva di pregio è pure la doglianza - sempre formulata sul presupposto della natura discrezionale dell'ordinanza opposta - volta ad eccepire l'illegittimità per violazione dell'articolo 7 della legge n. 241 dell'iter amministrativo in quanto le esigenze di garanzia e trasparenza tutelate dalla norma sussistono soltanto nel caso di provvedimenti finali implicanti valutazioni di natura discrezionale dell'Autorità amministrativa e non pure quando si tratti di atti doverosi e vincolati fondati su presupposti verificabili in modo immediato e univoco, come nelle ipotesi di cui all'articolo 120, comma 1, C.d.S.
In ogni caso, ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 2, della legge 241, non è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento stesso, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato: nella fattispecie, in considerazione della situazione personale in cui si trovava il ricorrente ai sensi dell'articolo 120 C.d.S., il dispositivo del dovuto provvedimento impugnato era vincolato e, pertanto, l'eventuale inosservanza del richiamato articolo 7 sarebbe priva di effetti invalidanti.
Inconferente è la circostanza che il delitto in materia di stupefacenti giudizialmente accertato a carico del ricorrente avesse integrato una fattispecie “di lieve entità”, in quanto il disposto dell'articolo 120 del codice della strada, ai fini dell'adozione dei provvedimenti ivi contemplati, non opera distinzioni in base alle diverse condotte punite dall'articolo 73 del decreto n. 309.
Né influenti, ai fini della legittimità del provvedimento gravato, risultano la modifica dell'articolo 73, comma 5, del decreto n. 309 - recata con decretazioni d'urgenza del 2013 e del 2014 - e la sentenza n.
32/2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e
4- vicies ter del decreto-legge n. 272/2005, convertito dalla legge n. 49/2006.
pagina 4 di 8 Tali modifiche legislative e la sentenza del Giudice delle leggi non sono intervenute sul testo dell'articolo
120 C.d.S., come affermato anche dal Consiglio di Stato-Sezione III con la sentenza n. 4723/2016-
5392/2015, secondo la quale, alla luce dell'univoco dettato di tale ultima norma, “il legislatore ha evidentemente ritenuto di non attribuire rilevanza”, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla stessa, “alla distinzione tra le varie condotte cui complessivamente si riferisce l'art. 73 …, nei suoi commi 1 e 5”. La stessa Sezione del Supremo Organo di giustizia amministrativa ha ribadito tale principio con la sentenza n. 3673/2017-2868/2016.
Ed in questo senso anche la giurisprudenza di legittimità: il Tribunale Ordinario di Torino, con sentenza n. 10465/2016, ha chiarito che i provvedimenti di cui all'articolo 120 C.d.S. non hanno “carattere e
…funzioni sanzionatori”, ma sono correlati a una valutazione operata dal legislatore circa la “mancanza di affidabilità” dei destinatari dei provvedimenti in parola, “non … relazionata al disvalore del reato commesso”.
Ne segue che l'articolo 120, comma 1 C.d.S. esplica tuttora automatici effetti preclusivi nei confronti di tutti i condannati in base all'articolo 73 del decreto n. 309, in assenza di riabilitazione.
L'attore dichiara di essere stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente già posseduta notificato da oltre 3 anni: ritiene pertanto, ai sensi del comma 3 della disposizione - a mente del quale il destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida disposto per sopravvenuta carenza dei prescritti requisiti morali non può ottenere una nuova abilitazione prima del decorso di almeno tre anni - che l'unica condizione per conseguire l'abilitazione stessa sia il maturare del triennio senza necessità di un provvedimento riabilitativo.
Il comma 1 dell'articolo 120 C.d.S. individua le situazioni preclusive del conseguimento della patente di guida, le quali, ove intervenute dopo il rilascio del documento, ne determinano – ai sensi del comma 2 – la revoca ad opera del Prefetto, nel rispetto dello specifico termine triennale ivi previsto per l'esercizio del potere in parola;
secondo il comma 3, poi, il destinatario del provvedimento di revoca disposto per sopravvenuta carenza dei requisiti morali “non può conseguire una nuova patente…prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Tra i soggetti cui è precluso il conseguimento del titolo abilitativo rientrano “coloro che sono o sono stati sottoposti … alle misure di prevenzione …, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”individuati dal decreto n. 159/2011, o alle misure di sicurezza personali e i pregiudicati per i reati previsti dagli articoli 73 e 74 del decreto n. 309, tenuti a ottenere la riabilitazione di cui al codice penale.
Dal combinato disposto dei tre commi dell'articolo 120 C.d.S. discende che:
. la sussistenza di situazioni personali ostative implicanti la mancanza dei requisiti morali impedisce sia, ai sensi del comma 1, di conseguire una patente di guida, sia, ai sensi del comma 2, di continuare a essere titolare di una patente già rilasciata (purché la revoca sia adottata entro il previsto termine);
. il rilascio, ai sensi del comma 3, di una nuova patente al destinatario di precedente revoca del documento disposta per sopravvenuta carenza dei requisiti in discorso può avvenire dopo “almeno tre anni”, ma pagina 5 di 8 sempre previo accertamento dell'insussistenza delle situazioni personali preclusive di cui al comma 1 e pertanto, logicamente argomentando, laddove l'interessato abbia ottenuto i “provvedimenti riabilitativi”.
Il legislatore impone l'intervento della riabilitazione.
Secondo la giurisprudenza citata da parte attrice ai fini del rilascio della patente a persona già destinataria di un provvedimento di revoca di analoga abilitazione precedentemente posseduta, emesso a seguito dell'intervenuta carenza dei requisiti morali, non sarebbe necessario l'intervento dei provvedimenti riabilitativi.
Il richiedente non sarebbe quindi tenuto a ottenere la riabilitazione, in quanto l'articolo 120, comma 1, del C.d.S. limiterebbe la necessità dei provvedimenti riabilitativi alla sola fattispecie in cui la patente sia chiesta per la prima volta.
Tale interpretazione non è condivisibile.
Circa l'assunto secondo il quale l'articolo 120 del codice della strada contemplerebbe la necessità di provvedimenti riabilitativi soltanto per chi fa istanza di conseguimento della patente di guida per la prima volta, si sottolinea che il diniego del documento ivi disciplinato è preordinato al perseguimento dell'interesse pubblico all'attività di prevenzione generale e tutela della sicurezza pubblica: in tale contesto, la tutela della finalità della disposizione non può dipendere da un fattore del tutto estrinseco e formale, come la circostanza che l'istante sia già stato o meno titolare di una patente di guida, in quanto, ai fini di un rilascio, la condizione di chi chiede per la prima volta il documento non si distingue, dal punto di vista sostanziale, da quella di chi ne è privo a causa di un provvedimento di revoca. Pertanto, il decorso del termine di tre anni stabilito dal comma 3 per la possibilità di conseguire un nuovo titolo abilitativo rappresenta condizione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quelle previste dal comma 1
(compresa la necessità di provvedimenti riabilitativi), anche perché una diversa interpretazione determinerebbe anche un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi non è mai stato titolare di patente di guida e chi ne ha subìto la revoca.
In ragione di ciò, non è dunque condivisibile la tesi secondo la quale il rilascio di una nuova patente al destinatario di un precedente provvedimento di revoca sarebbe regolato dal solo comma 3 dell'articolo
120, e ciò in quanto i primi tre commi della norma devono essere considerati in modo organico. Quindi il comma 3, ferme le previsioni dei precedenti due, fissa soltanto un termine minimo di efficacia del provvedimento di revoca, necessario per evitare la possibilità, per i destinatari della revoca stessa, di chiedere immediatamente un nuovo documento, in tal modo eludendo la ratio della disposizione.
Analoghe considerazioni sono state svolte nella sentenza n. 12562/2018 del Tribunale Amministrativo
Regionale di Roma secondo il quale, in base a “una lettura coordinata e unitaria dei primi tre commi dell'art. 120 … risulta … necessario” e “dirimente … - riferire la necessità della riabilitazione rispetto alla misura di prevenzione già applicata, anche a colui che abbia subìto la revoca … e intenda sostenere
… le prove per il conseguimento di un nuovo titolo di abilitazione alla guida”. Infatti, “il decorso del termine triennale … non determina alcuna automatica legittimazione … al sostenimento degli esami di guida, trattandosi, al contrario, di una delle condizioni previste … cui vanno a sommarsi gli ulteriori presupposti prevista dal comma 1 dell'articolo”. pagina 6 di 8 Il TAR Palermo, con sentenze n. 1078/2019 e n. 1341/2019, ha statuito che “un soggetto sottoposto a una misura di prevenzione potrà ottenere la patente di guida purché sia stato riabilitato, sia che la richieda per la prima volta, sia che gli sia stata precedentemente revocata;
e l'unica differenza tra le due ipotesi è che, ove gli sia stata revocata, è altresì necessario che siano trascorsi almeno tre anni …
Tale ricostruzione, oltre ad essere la più lineare da un punto di vista letterale (e quindi coerente con il primo canone interpretativo delle norme di legge), è anche quella che risponde meglio alla ratio delle disposizioni esaminate, che non hanno uno scopo punitivo, ma preventivo”.
Tale orientamento è stato avallato pure dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
[...]
, che, con ordinanza n. 496/2019, ha respinto l'appello presentato contro l'ordinanza n. CP_4
707/2019, con cui il Giudice di prime cure aveva rigettato l'istanza cautelare presentata contestualmente al gravame avverso un diniego del rilascio della patente adottato per i motivi sopra descritti.
Il TAR Milano, con ordinanza n. 1076/2020 ha affermato che “la disposizione di cui all'art. 120 comma
3 … pone una sorta di condizione temporale di procedibilità all'ottenimento di una nuova licenza di guida. Aggiunge, in altri termini, un ulteriore requisito necessario all'ottenimento di una nuova patente, ma non incide sui requisiti morali necessari per conseguire la patente, indicati al comma 1, che si applicano a tutti coloro che intendono conseguire la patente di guida, e quindi anche a coloro che
l'hanno avuta revocata. Il decorso del termine di tre anni dalla revoca della patente non è quindi
…sufficiente per ottenere il rilascio di una nuova patente”.
Si segnala altresì la sentenza del Consiglio di Stato-Sezione III n. 2679/2016, concernente un diniego prefettizio al conseguimento di una nuova patente di guida adottato a mente della normativa in discorso, secondo cui “deve … ritenersi che, alla revoca prefettizia del titolo abilitativo alla guida …, debba conseguire una rinnovata valutazione dei requisiti per il rilascio di una patente …; e dunque, una volta venuto definitivamente meno il documento abilitativo, anche in caso di avvenuta cessazione della misura di prevenzione, l'interessato non ha … titolo alla pura e semplice restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata, ma piuttosto al rilascio di un nuovo documento di guida, che egli è tenuto a richiedere all'Autorità competente, sottoponendosi al relativo iter procedimentale”. Il “relativo iter procedimentale”, ovviamente, non può prescindere dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 120 del codice della strada, il quale contempla, incontrovertibilmente, anche il requisito della riabilitazione.
Ciò trova conferma nell'ordinanza n. 2350/2021 pronunciata dal Consiglio di Stato a mente del quale,
“sebbene il requisito della riabilitazione non sia espressamente richiesto dall'art. 120 …. in ipotesi di revoca di patente già conseguita …, non sia sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio” dell'abilitazione “<in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi>”.
La recente sentenza n. 599/2022 del TAR Lecce ha chiarito che “alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale prevalente e preferibile in caso di revoca della patente … già conseguita, sebbene la lettera dell'art. 120 terzo comma … non faccia esplicito e diretto riferimento alla riabilitazione … come condizione ulteriore per il rilascio della nuova patente una volta decorso l'arco temporale previsto …,
pagina 7 di 8 non può ritenersi sufficiente il solo decorso del termine triennale … in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi”.
In linea il Tribunale di Catania che, con la sentenza n. 2021/2021 ha affermato che “il ricorrente, in assenza di un provvedimento riabilitativo, non ha diritto a richiedere la patente di guida. Pertanto, legittimamente nel decreto prefettizio impugnato è stato negato il rilascio del nulla osta per la patente
…, rilevandosi la mancanza di provvedimenti riabilitativi”.
In senso conforme si è pronunciato il Tribunale di La Spezia con sentenza del 15 settembre 2022, ritenendo che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 … non siano poste in alternativa tra loro, ma debbano essere interpretate ed applicate cumulativamente, dal momento che il termine di tre anni previsto dal terzo comma … costituisce un requisito aggiuntivo rispetto a quelli indicati dal primo comma”; pertanto,
“il rilascio della nuova patente … deve essere negato qualora non sussista il provvedimento riabilitativo”.
Ancora, con ordinanza R.G. 5280/2022 il Tribunale Ordinario di Bologna ha statuito “ … solo il conseguimento della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. può far venire meno l'efficacia ostativa della condanna penale riportata dal ricorrente…”.
Così pronunciato, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice nella liquidazione di cui al dispositivo con applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione indeterminato basso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
3-condanna l'attore alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del giudizio che liquida in €
5.077,00= per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Bologna, 18/11/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
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