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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/06/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 364/2016R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2907/2015 emesso dal Tribunale di Salerno e notificato in data 8.1.2016
TRA
in persona dell'amministratore legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna
Rumbolo con la quale elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE
E
in persona del curatore legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Pisoni con la quale elettivamente domicilia come in atti
OPPOSTO
All'udienza del 10.05 .2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a d.i. n.2907/2015 notificato in data 08.01.2016, parte opponente, in persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio la Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale accogliere la domanda e per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni avversa pretesa e ragione di credito giacchè inesistente, ingiustificata, arbitraria, infondata e sine titulo, e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto, giacchè nullo, improponibile, inammissibile, improcedibile e infondato in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale dichiarare e condannare la società alla restituzione e/orimborso della somma sostenuta dal Controparte_1 condominio per la realizzazione delle opere rete elettrica, quantificate in € 10.803,86; in via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento anche parziale dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in ogni caso dichiarare e condannare la società Controparte_1
alla restituzione e/o rimborso della somma sostenuta dal condominio per la realizzazione delle opere rete elettrica quantificate in € 10.803,86, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo, nonché condannarla al pagamento della ulteriore somma che verrà determinata in corso di causa e/o risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento danni, con compensazione delle somme pretese nel decreto ingiuntivo fino a concorrenza.” Si costituiva in giudizio la , in persona del l.r.p.t., la quale chiedeva Controparte_1
il rigetto della domanda.-
va evidenziato che. La è società avente quale oggetto sociale Controparte_1
attività di compravendita immobiliare e, segnatamente, attività di acquisto, permuta di suoli edificatori e di immobili in genere;
La società nell'esercizio della propria attività sociale, in qualità di promittente venditrice stipulava contratti preliminari di vendita con i promissari acquirenti.- A seguito della stipula dei compromessi di compravendita immobiliare con i suindicati promissari acquirenti, la società esponente provvedeva a consegnare ed immettere nel possesso degli immobili promessi in vendita i suindicati soggetti, addivenendo alla stipula dei relativi verbali. In virtù dei summenzionati verbali di consegna materiale di immobile e immissione in possesso, i promissari acquirenti si impegnavano ed obbligavano al pagamento dei consumi relativi alla fornitura elettrica erogata in virtù di contratto di somministrazione di energia elettrica di cantiere intestato alla società esponente che provvedeva ad onorare tutti gli esborsi relativi alla fornitura elettrica del , ivi compresi i consumi per le parti comuni. Controparte_2
Difatti, gli acquirenti dei restanti immobili- provvedevano già ad istituire il
[...]
”, con sede in Pontecagnano Faiano (Sa) alla Via Mar Mediterraneo n.17 Controparte_2
(C.F. ), nominando quale amministratore il sig. . Tuttavia, P.IVA_1 Persona_1
i suindicati soggetti a far data dal Aprile 2013, si rendevano insolventi del pagamento delle fatture emesse dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. alla società esponente per i consumi effettuati.
Nelle more veniva dichiarato il fallimento della con sentenza Parte_2
n. 6-1/2022 RG Fall. resa dal Tribunale di Lagonegro, e, pertanto, con decreto del
30.03.2023 il Tribunale di Salerno dichiarava l'interruzione del giudizio. -A seguito di ricorso in riassunzione a firma del difensore del , avv. Maria Controparte_2
Giovanna Rumbolo, il Tribunale di Salerno fissava, per la prosecuzione del giudizio,
l'udienza del 21.07.2023 per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi -Medio tempore, il
Tribunale di Lagonegro- GD Dott.ssa Giuliana Santa Trotta- con provvedimento del
29.05.2023, autorizzava il Curatore del Fallimento suddetto, dott. a Parte_3
proseguire le cause pendenti, affidando la difesa del presente giudizio, alla sottoscritta, avv.
Barbara PISONI, in sostituzione del precedente difensore, avv. Cerrone. Con il medesimo decreto il GD attestava l'indisponibilità di fondi della curatela e ammetteva automaticamente quest'ultima al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 Dlgs 115/02.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 10.05.2024 nel corso della quale la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.-
-----------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Il credito è fondato e legittimo. risulta provata la fondatezza della pretesa azionata con ricorso per decreto ingiuntivo opposto. E' bene evidenziare che con la sottoscrizione del verbale di consegna materiale di immobile e immissione in possesso del 09 gennaio 2009 i promissari acquirenti, che già formavano il , si Controparte_2 obbligavano al pagamento dell'energia elettrica di cantiere calcolando il consumo mediante sotto contatori che la società aveva già provveduto ad installare presso le singole abitazioni.
Orbene le predette fatture hanno ad oggetto la fornitura dell'energia elettrica necessaria alle parti comuni ed alle singole abitazioni che hanno usufruito della stessa a far data dell'immissione in possesso, rendendosi così morosi nei confronti della società
[...] per un totale di € 8.052,12 relativo alle fatture emesse in data 29.03.2013, Controparte_1
30.04.2013, 29.05.2013, 29.06.2013, 29.07.2013 e 29.09.2013. Orbene nel ricorso per decreto ingiuntivo viene evidenziato, in modo chiaro e preciso, l'excursus di quanto accaduto a giustificazione della richiesta stessa, ovvero un dettagliato inquadramento della causa petendi, che viene, dunque, ampiamente documentata dagli allegati depositati contestualmente all'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio opposto. Vengono infatti depositati i verbali di consegna materiale ed immissione in possesso sulla scorta dei quali i promissari acquirenti si impegnavano espressamente al pagamento dell'energia elettrica di cantiere calcolata da sotto contatori installati dalla nonché Controparte_1
copie delle fatture n. 0652090200001512, n. 0652090200001513, n. 0652090200001514,
n. 0652090200001515, n. 0652090200001516 e n. 0652090200001517, dalla lettura delle quali è, senza dubbio alcuno, evidente il riferimento della fornitura elettrica al
[...]
e, da qui, la liquidità, certezza ed esigibilità del credito vantato dalla Controparte_2 società nei confronti del condominio. L'opponente tenta di contestare gli obblighi di cui ai verbali di immissione in possesso in virtù dei quali i condomini si obbligavano espressamente e senza riserva alcuna al pagamento di quanto dovuto a titolo di consumo per la fornitura elettrica in virtù dei conteggi effettuati in base al sotto-contatore installato dalla In linea con quanto pattuito nei suddetti verbali di immissioni Controparte_1
in possesso, risulta di rilevate importanza evidenziare, altresì, che i condomini provvedevano al pagamento di quanto dovuto sino al Marzo 2013, momento in cui inopinatamente, si rendevano inadempienti delle obbligazioni pattuite con la società odierna esponente. Tali dichiarazioni sottoscritte ed ratificate nei suindicati verbali di immissione in possesso costituiscono, senza dubbio alcuno, promesse di pagamento, con la conseguente dispensa di parte creditrice a dover dimostrare le ragioni del proprio credito vantato e consequenziale inversione dell'onere della prova in forza della quale non sarà il creditore a dover provare l'esistenza del credito ex art. 2697 c.c. ma sarà il debitore a dover provare l'inesistenza del credito. A tal uopo, è bene rilevare che i verbali summenzionati costituiscono piena prova del credito vantato dalla di talché ogni Controparte_1 aversa doglianza risulta del tutto inconferente nonché infondata sotto ogni profilo fattuale e di diritto. A ciò si aggiunga che l'opponente non provvede in modo alcuno a fornire prova contraria mediante la propria opposizione la quale appare chiaramente dilatoria e pretestuosa. L' opponente si limita a contestare genericamente i crediti legittimamente vantati dalla ma non a provare di aver adempiuto integralmente Controparte_1 all'obbligazione pattuita né a dimostrare che tale azione fosse nulla e/o annullabile.
Secondo costante orientamento giurispr urisprudenziale, mette conto di evidenziare che:
“La parte a favore della quale è stata fatta una ricognizione di debito può agire in giudizio allegando e provando l'esistenza di tale ricognizione, deducendo l'inadempimento del credito e domandando la condanna al suo adempimento. La parte non è tenuta ad allegare che il proprio credito deriva da un determinato rapporto, ma puo' farlo. D'altro canto il rapporto da cui il credito deriva può risultare dalla stessa ricognizione di debito. Nei due casi, però, la esistenza del rapporto fondamentale non rientra tra i fatti costitutivi del diritto dell'attore dedotto in giudizio, l'accertamento dell'esistenza di quel rapporto non è necessario per l'accoglimento della domanda, essa è estranea alla necessaria attività assertiva dell'attore. Poiché peraltro non si da' obbligazione senza una valida causa,
l'inesistenza del rapporto fondamentale può essere dimostrata dal convenuto e quando il rapporto è indicato dall'attore o risulta dalla ricognizione di debito, la prova di cui il convenuto e' onerato ha ad oggetto quello specifico rapporto. L'effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, pura o titolata, è infatti l'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella promessa unilaterale. (ex multis Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 328 del 4 marzo
2013).
Non può trovare accoglimento la spiegata domanda riconvenzionale.-. Già con verbali di immissione in possesso dell'anno 2008, i condomini davano atto di aver attentamente visionato gli immobili, di aver accertato la corretta esecuzione a regola d'arte e la perfetta concordanza a quanto concordato ed indicato nel sottoscritto contratto preliminare di compravendita rilasciando in favore della società ampia ed Controparte_1 incondizionata quietanza liberatoria dichiarando di non aver null'altro a pretendere e rinunciando sin d'ora a qualsivoglia azione, diritto e/o ragione relative e/o connesse all'esatta e corretta esecuzione dell'opera a regola d'arte. Orbene le doglianze e la relativa domanda riconvenzionale rivolte a richiedere somme aggiuntive risultano chiaramente inammissibili con conseguente improcedibilità della riconvenzione di domanda presentata da parte opponente.-
L'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo .-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2907/2015 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno e notificato in data 8.1.2016 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1.- rigetta la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2.- rigetta la domanda riconvenzionale;
3.- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato che liquida in CP_1 complessivi € 2538,50 ( come ridotti nella misura del 50%) oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge .-
Così deciso in Salerno, 15.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 364/2016R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2907/2015 emesso dal Tribunale di Salerno e notificato in data 8.1.2016
TRA
in persona dell'amministratore legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna
Rumbolo con la quale elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE
E
in persona del curatore legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Pisoni con la quale elettivamente domicilia come in atti
OPPOSTO
All'udienza del 10.05 .2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a d.i. n.2907/2015 notificato in data 08.01.2016, parte opponente, in persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio la Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale accogliere la domanda e per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni avversa pretesa e ragione di credito giacchè inesistente, ingiustificata, arbitraria, infondata e sine titulo, e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto, giacchè nullo, improponibile, inammissibile, improcedibile e infondato in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale dichiarare e condannare la società alla restituzione e/orimborso della somma sostenuta dal Controparte_1 condominio per la realizzazione delle opere rete elettrica, quantificate in € 10.803,86; in via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento anche parziale dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in ogni caso dichiarare e condannare la società Controparte_1
alla restituzione e/o rimborso della somma sostenuta dal condominio per la realizzazione delle opere rete elettrica quantificate in € 10.803,86, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo, nonché condannarla al pagamento della ulteriore somma che verrà determinata in corso di causa e/o risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento danni, con compensazione delle somme pretese nel decreto ingiuntivo fino a concorrenza.” Si costituiva in giudizio la , in persona del l.r.p.t., la quale chiedeva Controparte_1
il rigetto della domanda.-
va evidenziato che. La è società avente quale oggetto sociale Controparte_1
attività di compravendita immobiliare e, segnatamente, attività di acquisto, permuta di suoli edificatori e di immobili in genere;
La società nell'esercizio della propria attività sociale, in qualità di promittente venditrice stipulava contratti preliminari di vendita con i promissari acquirenti.- A seguito della stipula dei compromessi di compravendita immobiliare con i suindicati promissari acquirenti, la società esponente provvedeva a consegnare ed immettere nel possesso degli immobili promessi in vendita i suindicati soggetti, addivenendo alla stipula dei relativi verbali. In virtù dei summenzionati verbali di consegna materiale di immobile e immissione in possesso, i promissari acquirenti si impegnavano ed obbligavano al pagamento dei consumi relativi alla fornitura elettrica erogata in virtù di contratto di somministrazione di energia elettrica di cantiere intestato alla società esponente che provvedeva ad onorare tutti gli esborsi relativi alla fornitura elettrica del , ivi compresi i consumi per le parti comuni. Controparte_2
Difatti, gli acquirenti dei restanti immobili- provvedevano già ad istituire il
[...]
”, con sede in Pontecagnano Faiano (Sa) alla Via Mar Mediterraneo n.17 Controparte_2
(C.F. ), nominando quale amministratore il sig. . Tuttavia, P.IVA_1 Persona_1
i suindicati soggetti a far data dal Aprile 2013, si rendevano insolventi del pagamento delle fatture emesse dalla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. alla società esponente per i consumi effettuati.
Nelle more veniva dichiarato il fallimento della con sentenza Parte_2
n. 6-1/2022 RG Fall. resa dal Tribunale di Lagonegro, e, pertanto, con decreto del
30.03.2023 il Tribunale di Salerno dichiarava l'interruzione del giudizio. -A seguito di ricorso in riassunzione a firma del difensore del , avv. Maria Controparte_2
Giovanna Rumbolo, il Tribunale di Salerno fissava, per la prosecuzione del giudizio,
l'udienza del 21.07.2023 per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi -Medio tempore, il
Tribunale di Lagonegro- GD Dott.ssa Giuliana Santa Trotta- con provvedimento del
29.05.2023, autorizzava il Curatore del Fallimento suddetto, dott. a Parte_3
proseguire le cause pendenti, affidando la difesa del presente giudizio, alla sottoscritta, avv.
Barbara PISONI, in sostituzione del precedente difensore, avv. Cerrone. Con il medesimo decreto il GD attestava l'indisponibilità di fondi della curatela e ammetteva automaticamente quest'ultima al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 Dlgs 115/02.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 10.05.2024 nel corso della quale la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.-
-----------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Il credito è fondato e legittimo. risulta provata la fondatezza della pretesa azionata con ricorso per decreto ingiuntivo opposto. E' bene evidenziare che con la sottoscrizione del verbale di consegna materiale di immobile e immissione in possesso del 09 gennaio 2009 i promissari acquirenti, che già formavano il , si Controparte_2 obbligavano al pagamento dell'energia elettrica di cantiere calcolando il consumo mediante sotto contatori che la società aveva già provveduto ad installare presso le singole abitazioni.
Orbene le predette fatture hanno ad oggetto la fornitura dell'energia elettrica necessaria alle parti comuni ed alle singole abitazioni che hanno usufruito della stessa a far data dell'immissione in possesso, rendendosi così morosi nei confronti della società
[...] per un totale di € 8.052,12 relativo alle fatture emesse in data 29.03.2013, Controparte_1
30.04.2013, 29.05.2013, 29.06.2013, 29.07.2013 e 29.09.2013. Orbene nel ricorso per decreto ingiuntivo viene evidenziato, in modo chiaro e preciso, l'excursus di quanto accaduto a giustificazione della richiesta stessa, ovvero un dettagliato inquadramento della causa petendi, che viene, dunque, ampiamente documentata dagli allegati depositati contestualmente all'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio opposto. Vengono infatti depositati i verbali di consegna materiale ed immissione in possesso sulla scorta dei quali i promissari acquirenti si impegnavano espressamente al pagamento dell'energia elettrica di cantiere calcolata da sotto contatori installati dalla nonché Controparte_1
copie delle fatture n. 0652090200001512, n. 0652090200001513, n. 0652090200001514,
n. 0652090200001515, n. 0652090200001516 e n. 0652090200001517, dalla lettura delle quali è, senza dubbio alcuno, evidente il riferimento della fornitura elettrica al
[...]
e, da qui, la liquidità, certezza ed esigibilità del credito vantato dalla Controparte_2 società nei confronti del condominio. L'opponente tenta di contestare gli obblighi di cui ai verbali di immissione in possesso in virtù dei quali i condomini si obbligavano espressamente e senza riserva alcuna al pagamento di quanto dovuto a titolo di consumo per la fornitura elettrica in virtù dei conteggi effettuati in base al sotto-contatore installato dalla In linea con quanto pattuito nei suddetti verbali di immissioni Controparte_1
in possesso, risulta di rilevate importanza evidenziare, altresì, che i condomini provvedevano al pagamento di quanto dovuto sino al Marzo 2013, momento in cui inopinatamente, si rendevano inadempienti delle obbligazioni pattuite con la società odierna esponente. Tali dichiarazioni sottoscritte ed ratificate nei suindicati verbali di immissione in possesso costituiscono, senza dubbio alcuno, promesse di pagamento, con la conseguente dispensa di parte creditrice a dover dimostrare le ragioni del proprio credito vantato e consequenziale inversione dell'onere della prova in forza della quale non sarà il creditore a dover provare l'esistenza del credito ex art. 2697 c.c. ma sarà il debitore a dover provare l'inesistenza del credito. A tal uopo, è bene rilevare che i verbali summenzionati costituiscono piena prova del credito vantato dalla di talché ogni Controparte_1 aversa doglianza risulta del tutto inconferente nonché infondata sotto ogni profilo fattuale e di diritto. A ciò si aggiunga che l'opponente non provvede in modo alcuno a fornire prova contraria mediante la propria opposizione la quale appare chiaramente dilatoria e pretestuosa. L' opponente si limita a contestare genericamente i crediti legittimamente vantati dalla ma non a provare di aver adempiuto integralmente Controparte_1 all'obbligazione pattuita né a dimostrare che tale azione fosse nulla e/o annullabile.
Secondo costante orientamento giurispr urisprudenziale, mette conto di evidenziare che:
“La parte a favore della quale è stata fatta una ricognizione di debito può agire in giudizio allegando e provando l'esistenza di tale ricognizione, deducendo l'inadempimento del credito e domandando la condanna al suo adempimento. La parte non è tenuta ad allegare che il proprio credito deriva da un determinato rapporto, ma puo' farlo. D'altro canto il rapporto da cui il credito deriva può risultare dalla stessa ricognizione di debito. Nei due casi, però, la esistenza del rapporto fondamentale non rientra tra i fatti costitutivi del diritto dell'attore dedotto in giudizio, l'accertamento dell'esistenza di quel rapporto non è necessario per l'accoglimento della domanda, essa è estranea alla necessaria attività assertiva dell'attore. Poiché peraltro non si da' obbligazione senza una valida causa,
l'inesistenza del rapporto fondamentale può essere dimostrata dal convenuto e quando il rapporto è indicato dall'attore o risulta dalla ricognizione di debito, la prova di cui il convenuto e' onerato ha ad oggetto quello specifico rapporto. L'effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, pura o titolata, è infatti l'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella promessa unilaterale. (ex multis Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 328 del 4 marzo
2013).
Non può trovare accoglimento la spiegata domanda riconvenzionale.-. Già con verbali di immissione in possesso dell'anno 2008, i condomini davano atto di aver attentamente visionato gli immobili, di aver accertato la corretta esecuzione a regola d'arte e la perfetta concordanza a quanto concordato ed indicato nel sottoscritto contratto preliminare di compravendita rilasciando in favore della società ampia ed Controparte_1 incondizionata quietanza liberatoria dichiarando di non aver null'altro a pretendere e rinunciando sin d'ora a qualsivoglia azione, diritto e/o ragione relative e/o connesse all'esatta e corretta esecuzione dell'opera a regola d'arte. Orbene le doglianze e la relativa domanda riconvenzionale rivolte a richiedere somme aggiuntive risultano chiaramente inammissibili con conseguente improcedibilità della riconvenzione di domanda presentata da parte opponente.-
L'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo .-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2907/2015 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno e notificato in data 8.1.2016 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1.- rigetta la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2.- rigetta la domanda riconvenzionale;
3.- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato che liquida in CP_1 complessivi € 2538,50 ( come ridotti nella misura del 50%) oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge .-
Così deciso in Salerno, 15.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio