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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 01/12/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AT AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3496/2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Voghera, piazzetta Plana 1, presso lo studio dell'avv. Ilaria Piccoli che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in in Controparte_1 P.IVA_1
Parma, Strada della Repubblica n. 56, presso lo studio degli avv.ti Maria Chiara Salti e
CO HI che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata, i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 26.11.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica, richiamandosi anche a precedenti memorie e, segnatamente:
pagina 1 di 23 Per parte attrice «Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più Parte_1 utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,- rigettare ogni domanda riconvenzionale proposta da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto:• In via principale: accertato e dichiarato che controparte ha posto in essere una pratica commerciale scorretta e ingannevole, nonché ha agito con dolo, determinando l'odierno attore alla stipula di contratti che non avrebbe concluso in assenza di inganno, pronunciare
l'annullamento del contratto sottoscritto in data 31 marzo 2023 tra il sig. e Pt_1 nonché, in forza del collegamento negoziale, l'annullamento dei Controparte_1 contratti di compravendita di sella e pedane HA ON e di n. 2 borse e portafrecce
HA ON conclusi tra il sig. e per l'effetto, condannare Pt_1 Controparte_1 alla ripetizione della somma di euro 23.500,00 nonché della somma di Controparte_1 euro 500,00 versate dal sig. a titolo di prezzo per l'acquisto del prodotto Low rider Pt_1
S e a titolo di acconto per l'acquisto di sella e pedane HA ON, oltre ad interessi legali maturati dal momento della corresponsione delle somme da parte del Sig. e Pt_1 fino al soddisfo ed interessi legali calcolati al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art.
1284 dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale;
nonché condannare al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro Controparte_1
535,64 per danni patrimoniali come sopra allegati e provati, oltre alle spese legali sostenute o nella veriore misura che si Voglia riconoscere e per danni non patrimoniali, come sopra allegati e provati, determinati in via equitativa;
• In via subordinata, accertare la non debenza della somma di euro 1.900,00 a favore di e, in ogni caso, Controparte_1 accertato il grave inadempimento imputabile a per la mancata consegna Controparte_1
e l'illegittima ritenzione del bene motociclo Low rider S, nonché degli accessori compravenduti di sella, pedane, n. 2 borse e portafrecce HA ON, Voglia pronunciare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 ss. c.c. del contratto concluso in data 31 marzo 2023 tra il sig. e e di ciascun contratto di Pt_1 Controparte_1 acquisto degli accessori sopra indicati;
per l'effetto, condannare alla Controparte_1
pagina 2 di 23 ripetizione della somma di euro 23.500,00 nonché della somma di euro 500,00 versate dal sig. a titolo di prezzo per l'acquisto del prodotto Low rider S e a titolo di acconto Pt_1 per l'acquisto di sella e pedane HA ON, oltre ad interessi legali maturati dal momento della corresponsione delle somme da parte del Sig. e fino al soddisfo e Pt_1 interessi legali calcolati al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale;
nonché condannare al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro 535,64 per danni patrimoniali come sopra allegati e provati oltre alle spese legali sinora sostenute o nella veriore misura che si
Voglia riconoscere e per danni non patrimoniali, come sopra allegati e provati, determinati in via equitativa;
• In ogni caso, Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre a c.p.a. e spese generali come per legge.In via istruttoria:Considerata la mancata ammissione delle prove, nel caso di rimessione in istruttoria, che si richiede, si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di seguito indicati (e già indicati in memoria ex art 171 ter n. 2 cpc ed a prova contraria in memoria ex art 171 ter n. 3):1.
“Vero che alla data del 09.02.2023 esisteva sul mercato ed era commerciabile il modello
Low Rider S 2023 munito di sistema controllo della trazione come da documento che mi si rammostra” (doc. 26 e 27)2. “Vero che alla data del 09.02.2023 il modello Low Rider S
2023 era vendibile sia con sistema di controllo della trazione che senza come da documento che mi si rammostra” (doc. 26)”3. “Vero che il Sig. in data Parte_1
9.2.23, sottoscriveva un contratto con la con il quale Controparte_2 acquistava una motocicletta Low Rider S ed in tale contesto il Sig. chiedeva
Pt_1 espressamente la fornitura di un modello con il controllo della trazione” (doc. 1)4. “Vero che in tale data il Sig. formulava numerose domande sulle caratteristiche del
Pt_1 modello della motocicletta desiderata, segnalando la necessità della presenza sul motociclo del dispositivo di controllo della trazione (TCS), ritenuto fondamentale dall'acquirente, come risulta anche dalle note trascritte e datate 09.02.2023 (doc. 22) nel cellulare del Sig. sul cui contenuto il Sig. si era preventivamente
Pt_1 Pt_1 confrontato con me”5. “Vero che il Sig. dichiarava al titolare di essere disponibile
Pt_1
pagina 3 di 23 ad attendere i tempi di consegna di una motocicletta dotata del dispositivo con il controllo della trazione”6. “Vero che il titolare di Nazionale 62 rispondeva che il modello Low
Rider S non prevedeva il controllo della trazione e non esisteva in commercio il modello con il controllo della trazione”7. “Vero che il titolare assicurava al Sig. che il Pt_1 modello aveva caratteristiche tali da mantenere salda la ruota posteriore sulla strada”8.
“Vero che il Sig. decideva di fare affidamento su tali informazioni, pur avendo Pt_1 evidenziato l'importanza per il medesimo del dispositivo TCS”9. “Vero che le parti, in data
9.2.23, sottoscrivevano un contratto, contenente l'indicazione del prezzo della motocicletta
(€ 23.500,00) e del costo per il passaggio di proprietà (€ 200,00) per un totale di €
23.700,00. (doc. 1)10. “Vero che contestualmente, il Sig. conferiva in permuta la Pt_1 propria motocicletta usata (BMW R1200 GS in ottime condizioni), che veniva valutata €
6.200,00”11. “Vero che la somma residua da corrispondere da parte del Sig. Pt_1 considerato il ritiro dell'usato, ammontava ad € 17.500,00, che veniva corrisposta con acconto di € 1.500,00 tramite bonifico istantaneo in data 9.2.23 e con successivo saldo di €
16.000,00 in data 13.2.23 come da documenti che mi si rammostrano” (docc. 2 e 3).12.
“Vero che a distanza di circa tre settimane dall'acquisto, il Sig. apprendeva dalla Pt_1 rivista Lowride e, in particolare, da un articolo dedicato al modello acquistato di
[...]
, che il sistema TCS era commerciabile sin da prima dell'acquisto del 09.02.2023 CP_3 come da documento che mi si rammostra” (doc. 4)13. “Vero che il Sig. inviava in Pt_1 data 05.03.2023 un messaggio whatsapp al numero telefonico, account business, di HD
Parma 0521/1912513, con il quale informava il Sig. dell'articolo della rivista e di Pt_2 avere scoperto che esisteva il modello con controllo di trazione, preesistente al contratto del 09.2.2023, come da documento che mi si rammostra (doc. 29)”14. “Vero che il Sig. in data 06.03.2023 veniva contattato telefonicamente dal rivenditore di Pt_1 CP_1
il quale gli riferiva di non essere a conoscenza dell'esistenza di un modello già
[...] dotato di TCS”; (doc. 23)15. “Vero che il Sig. su consiglio del titolare della Pt_1 concessionaria, contattava a mezzo e-mail in data 09.03.2023 la SA DR HA
ON IA, la quale, in data 17.03.2023, confermava l'esistenza del dispositivo TCS per il modello di moto Low Rider S sin dal 09.02.2023, data in cui era stato stipulato il
pagina 4 di 23 contratto di acquisto, come da documento che mi si rammostra” (doc. 5).16. “Vero che in data 17.03.2023 alle ore 18.07 il Sig. chiamava il Sig. ed in particolare il Pt_2 Pt_1
Sig. riferiva verbalmente di essere rimasto deluso dalla risposta della SA Pt_2 DR, riferendo di aver fatto un errore e di aver sperato che la SA DR HA
ON IA in qualche modo supportasse il venditore e il cliente, e posso confermare tale circostanza in quanto ero presente durante la telefonata effettuata in viva voce”17.
“Vero che tali dichiarazioni avvenivano nella medesima giornata del 17.03.2023, in una telefonata di circa 10 minuti, avviata alle ore 18.07, pertanto successiva di circa due ore alla risposta pervenuta via mail dalla SA DR HD”. (doc. 5 e doc. 23)18. “Vero che a questo punto, il Sig. ribadiva espressamente a mezzo e-mail, sia alla SA DR Pt_1 che alla concessionaria di Parma, che il titolare della concessionaria di Parma aveva escluso l'esistenza del controllo di trazione per quel modello di motocicletta (quindi esteso
a qualsiasi motocicletta dello stesso modello e non limitato a quello presente in concessionaria) come da documento che mi si rammostra” (doc. 6)19. “Vero che all'esito della corrispondenza con la SA DR HA, il Sig. chiedeva espressamente con Pt_1 mail del 17.03.2023 h. 22.55 a Nazionale 62 la risoluzione contrattuale, come da documento che mi si rammostra” (doc. 6)20. “Vero che il Sig. ed il Sig. si Pt_2 Pt_1 sono sentiti telefonicamente diverse volte nei giorni 27-28 e 29 marzo 2023 (come da doc.
23) e all'esito dei confronti il Sig. comunicava che il valore del dispositivo di Pt_2 controllo della trazione ammontava ad € 1.900,00 e per tali motivi le parti concordavano di procedere alla risoluzione consensuale del contratto stipulato in data 09.02.2023 con impegno di 62 di fornire a la motocicletta Low Rider S con sistema di CP_1 Pt_1 controllo della trazione e contestuale restituzione da parte del della moto Pt_1 acquistata il 09.02.2023 e posso confermare tale circostanza in quanto ero presente durante la telefonata effettuata in viva voce in data 28.03.2023”21. “Vero che il prezzo del dispositivo TCS veniva determinato dal Sig. pur non risultando dal listino Pt_2 prezzi”22. “Vero che in particolare, in data 28.03.2023 ore 18.07 il Sig. Pt_2 comunicava telefonicamente al Sig. il costo per il sistema di controllo della Pt_1 trazione che veniva dallo stesso determinato nella somma di € 1.900,00 e di conseguenza le
pagina 5 di 23 parti trovavano l'accordo di risoluzione e ordine del nuovo motociclo e posso confermare tale circostanza in quanto ero presente durante la telefonata effettuata in viva voce”23.
“Vero che per una migliore gestione dei passaggi e tenuto conto del conferimento di denaro già effettuato dal Sig. il Sig. proponeva di procedere con il ritiro Pt_1 Pt_2 materiale della moto acquistata dal Sig. (della cui vendita si sarebbe occupata la Pt_1 concessionaria, facendo fare direttamente il passaggio dal Sig. al nuovo Pt_1 acquirente, con la precisazione che la avrebbe incassato direttamente il Controparte_1 prezzo di acquisto dal nuovo acquirente) e predisponeva un nuovo contratto, datato
31.03.2023, nell'ambito del quale il Sig. – su espressa indicazione del titolare che Pt_1 comunicava che il dispositivo avrebbe avuto un costo aggiuntivo – acquistava il nuovo motociclo, medesimo modello Low Rider S, questa volta dotato di sistema TCS, e si impegnava a riconoscere la somma di € 1.900,00 corrispondente al valore del dispositivo, sempre secondo quanto comunicato dal titolare e concordato telefonicamente in data
28.03.2023” (doc. 7)24. “Vero che la modalità di stipula del contratto del 31.03.2023 era basata sul fatto che la concessionaria tratteneva già integralmente tutta la somma pagata dal Sig. per la precedente motocicletta (€ 23.500,00) a cui si sarebbe dovuto Pt_1 aggiungere il prezzo per il dispositivo TCS, che era stato determinato unilateralmente dal
Sig. in quanto il valore non era indicato in modo specifico nel listino prezzi”25. Pt_2
“Vero che il Sig. ha corrisposto un acconto di € 500,00 a , per Pt_1 CP_1
l'acquisto di ulteriori accessori come da documento che mi si rammostra” (doc. 8).26.
“Vero che veniva effettuato dapprima un ordine per due borse e portafrecce, determinato, unitamente a circa 6 ore di manodopera, per l'importo di € 2.250,00 iva inclusa, per le quali, in data 03.03.2023 veniva pagato un acconto di € 500,00 e successivamente, dopo la stipula del nuovo contratto del 31.03.2023, il Sig. sempre nella piena fiducia nei Pt_1 confronti del Sig. effettuava ulteriore ordine per sella e pedane per l'importo di € Pt_2
840,00 iva inclusa”27. “Vero che in data 02/04/2023 la prima motocicletta fornita senza dispositivo TCS veniva ritirata dalla concessionaria presso la SA del Sig. 28. Pt_1
“Vero che la nuova motocicletta ordinata doveva essere consegnata entro il mese di agosto
2023”.29. “Vero che nell'ultima settimana del mese di luglio 2023, il Sig. Pt_1
pagina 6 di 23 apprendeva dalla pubblicazione sul sito della concessionaria di Parma e Controparte_3 dal sito ufficiale , che il TCS risultava essere un'opzione che non Controparte_3 prevedeva costi aggiuntivi (divenendo standard), rimanendo immodificato il prezzo di listino, rispetto al valore della moto al mese di febbraio (quando era stata acquistata senza
TCS)”.30. “Vero che in data 24.07.2023 il Sig. chiedeva conferma di tale fatto al Pt_1 titolare della concessionaria, ritenendo che non era dovuto un soprapprezzo per tale dispositivo” (doc. 9)31. “Vero che il titolare rispondeva in data 25.07.2023 e confermava il medesimo prezzo di listino con messaggio privato su WhatsApp, ovvero che il TCS non aveva un costo aggiuntivo” (doc. 9)32. “Vero che il 27.07.2023, il Sig. si recava in Pt_1 concessionaria per definire gli aspetti di chiusura della pratica e di ritiro della moto e, alla luce dello scambio di messaggi avvenuto con il titolare circa il mantenimento del prezzo di listino secondo il valore originario, il Sig. chiedeva conferma del valore da saldare Pt_1 per sella, pedalini e borse”33. “Vero che invece, il titolare di richiedeva CP_1 anche il pagamento di € 1.900,00 attribuendo il valore alla moto e non all'aggiunta del dispositivo TCS concordato, che invece, alla luce dell'uscita del listino prezzi, non prevedeva più alcuna aggiunta di costi”34. “Vero che il Sig. ribadiva Pt_1 immediatamente verbalmente e, in seguito, con e-mail del 27.07.2023, che tale condizione non era mai stata accettata in quanto il medesimo aveva sempre richiesto il ritiro della moto senza TCS a pari valore proponendosi di corrispondere soltanto il valore del TCS
(doc. 10). 35. “Vero che nell'incontro in presenza del 27.07.2023, il Sig. tentava Pt_2 di spiegare al Sig. che tale suo errore gli causava un danno e gli chiedeva in Pt_1 qualche modo di compartecipare, proponendogli dei buoni per tagliandi da poter utilizzare per il futuro” 36. “Vero che il Sig. ribadiva espressamente che, nel mese di marzo Pt_1
2023, egli aveva accettato la proposta di riconoscere solo il valore del TCS che il rivenditore aveva quantificato in € 1.900,00 e dato che tale opzione risultava invece inclusa nel prezzo di listino, nulla risultava più dovuto” 37. “Vero che il Sig. in Pt_1 data 31.07.2023, contestava a mezzo e-mail di non aver ancora ricevuto copia del libretto più volte richiesto, essendo pertanto impossibilitato ad effettuare la polizza assicurativa per il ritiro della moto (doc. 11). 38. “Vero che il Sig. comunicava che il mancato Pt_1
pagina 7 di 23 ritiro della motocicletta non sarebbe stato imputabile al medesimo, riservandosi di richiedere per il mese di settembre l'accredito della somma di € 23.700,00 (€ 17.500,00 valore pagato per Low Rider S senza TCS oggetto di contestazione + € 6.200,00 valore
BMW R1200GS). 39. “Vero che il Sig. inviava ulteriore e-mail contestando le Pt_1 modalità di gestione e redazione del contratto, ripetutamente segnalate dal medesimo”
(doc. 13). 40. “Vero che il Sig. in data 04.08.2023 contestava nuovamente le
Pt_1 modalità ed il contenuto degli accordi intervenuti e ribadiva che l'importo di € 1.900,00, inserito nel contratto del 31.03.2023, era stato proposto in risoluzione della segnalazione sollevata dallo stesso come valore del dispositivo di controllo della trazione (TCS) che, peraltro, avrebbe riconosciuto se effettivamente il dispositivo avesse avuto tale valore e tuttavia, come confermato dal titolare della concessionaria con messaggio del 25.07.2023, il TCS non aveva un costo aggiuntivo” (doc. 15). 41. “Vero che il Sig. contestava
Pt_1 espressamente che la variazione del titolo di pagamento della somma di € 1.900,00, indicato come “gestione per la nuova fornitura” anziché quale valore del TCS, non era mai stata mai avvallata dal medesimo” (doc. 15) 42. “Vero che ha omesso Controparte_1 di consegnare la motocicletta Low Rider S pagata dal Sig. 43. “Vero che il Sig.
Pt_1 ha subito i seguenti danni: a) esborso di € 23.700,00, attualmente detenuti dalla
Pt_1 concessionaria, b) interessi legali, c) bollo per la motocicletta restituita pari ad € 87,06, d)
l'assicurazione non goduta, pari ad € 248,50 come da documenti che mi si rammostrano
(docc. 17-21), e) acconto degli accessori, pari ad € 500,00, oltre che per le spese legali sostenute sino ad ora” 44. “Vero che il Sig. in data 09.02.2023 al momento della Pt_1 sottoscrizione del primo contratto ha consegnato la propria BMW R1200 GS alla
62” 45. “Vero che il Sig. sino a prima di consegnare la propria BMW CP_1 Pt_1
R1200 GS alla 62 ha utilizzato la motocicletta in ogni fine settimana, al posto CP_1 dell'auto, dall'inizio della primavera sino all'autunno di ogni anno e anche nelle giornate di bel tempo dei mesi invernali, sia per effettuare qualsiasi commissione oltre che per recarsi dalla DR a Ruino, in collina, sia per effettuare ogni weekend delle gite e viaggi”
46. “Vero che il Sig. ha utilizzato esclusivamente la motocicletta negli anni per le Pt_1 proprie vacanze/ferie (a titolo esemplificativo Slovenia, Austria, Svizzera, Jugoslavia,
pagina 8 di 23 Laghi, passi alpini, passi negli appennini etc). 47. “Vero che dal mese di febbraio 2023 il
Sig. non ha più avuto a disposizione una motocicletta, con grande dispiacere ed Pt_1 impossibilità di effettuare come di consueto ferie, gite e trasporti. Si indicano quali testimoni: - residente a [...] cit 9 Testimone_1
20147 Milano;
(capitoli da 1 a 47) – residente a [...], (capitoli Testimone_2
45 e 46) – residente a [...], 20147 Tes_3
Milano; (capitoli da 1 a 47) – Titolare responsabile Customer Care 2 – HA ON
IA srl, Via Giorgio Stephenson 73, 20157 Milano (Capitoli 1, 2, 5, 15 e 18) –
Rappresentante Legale pro tempore e Direttore Commerciale HA ON IA srl,
Via Giorgio Stephenson 73, 20157 Milano (Capitoli 1, 2, 5, 15 e 18) Ad ulteriore prova contraria dei capitoli indicati da controparte si richiama la richiesta di ammissione del seguente capitolo a prova contraria, già indicato in memoria ex art 171 ter n. 3 cpc: 48.
“Vero che alla data del 09.02.2023 il modello Low Rider S 2023 munito di controllo della trazione poteva essere acquistato e comunque ordinato e la consegna del mezzo sarebbe avvenuta dopo alcuni mesi” Sul capitolo si indicano i seguenti testimoni: - Titolare responsabile Customer Care 2 – HA ON IA srl, Via Giorgio Stephenson 73,
20157 Milano (oltre ai Capitoli 1, 2, 5, 15 e 18 memoria n. 2) – Rappresentante Legale pro tempore e Direttore Commerciale HA ON IA srl, Via Giorgio Stephenson 73,
20157 Milano (oltre Capitoli 1, 2, 5, 15 e 18) testi indicati anche a prova Tes_4 contraria.»
Per parte convenuta «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, per le causali di cui in narrativa, così giudicare: - nel merito, rigettare le domande tutte formulate da parte dell'attore nei confronti della convenuta siccome Parte_1 Controparte_1 inammissibili, illegittime, infondate, non provate o come meglio;
- in via riconvenzionale, per le ragioni tutte di cui in narrativa, (i) accertato e dichiarato il mancato pagamento da parte di dell'importo di euro 1.900,00=, indicato nel contratto del Parte_1
31.03.2023, condannare al versamento dell'anzidetto importo in favore di Parte_1
pagina 9 di 23 e (ii) accertato e dichiarato il mancato pagamento da parte di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 2.590,00= per gli accessori ordinati e non pagati, condannare
[...] al versamento dell'anzidetto importo in favore di il Parte_1 Controparte_1 tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. – Sempre e comunque, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in Parte_1 giudizio la società , concessionaria di motoveicoli, al fine di ottenere, in Controparte_1 via principale, l'annullamento del contratto del 31.3.2023 avente ad oggetto la compravendita una motocicletta Low Rider S e di quello collegato relativo all'acquisto degli accessori, per dolo della convenuta ex art. 1439 c.c. o, in via subordinata, la risoluzione dei medesimi contratti per inadempimento della convenuta ex art 1453 c.c. e, in ogni caso, la ripetizione di quanto pagato per l'acquisto della motocicletta e degli accessori, nonché il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
L'attore, a supporto delle proprie domande, deduceva che: aveva acquistato in data
9.2.2023 una motocicletta Low Rider S al prezzo concordato di € 23.500,00 oltre ai costi per il passaggio di proprietà, priva del dispositivo di controllo della trazione (TCS) per essere stato erroneamente informato, dal rappresentante della concessionaria convenuta, che, per il modello scelto, tale dispositivo non era previsto né poteva essere aggiunto come optional;
aveva corrisposto € 6.200,00 con permuta del proprio usato ed € 17.500,00 a mezzo bonifici bancari;
aveva appreso solo in seguito che il modello acquistato poteva essere dotato di dispositivo TCS e di avere per tale motivo chiesto e ottenuto dalla convenuta la risoluzione del contratto di vendita del 9.2.2023; aveva quindi concordato con la convenuta il ritiro della motocicletta priva di TCS, che sarebbe stata rivenduta dalla convenuta, e l'acquisto in data 31.3.2023 del medesimo modello di motocicletta dotata di
TCS a fronte della corresponsione dell'ulteriore somma di € 1.900,00 quale prezzo per detto dispositivo;
aveva ordinato altresì accessori per la moto per ulteriori € 3.090,00, corrispondendo un acconto di € 500,00; aveva tuttavia appreso, poco prima della consegna pagina 10 di 23 della seconda moto, che la dotazione del TCS non comportava costi aggiuntivi rispetto al prezzo di listino già corrisposto con il precedente acquisto;
la convenuta, pur avendo confermato, a mezzo del proprio titolare, l'assenza di costi aggiuntivi per il TCS, aveva comunque preteso il pagamento della somma di € 1.900,00 pattuita per il solo dispositivo, oltre al saldo degli accessori ordinati, in assenza dei quali non aveva provveduto alla consegna della moto;
non era stato possibile addivenire un accordo nemmeno nel corso della procedura di negoziazione assistita avviata dal Pt_1
Si costituiva la società contestando integralmente quanto ex adverso CP_1 dedotto ed eccependo che: la versione della motocicletta Low Rider S acquistata in data
9.2.2023 non prevedeva la dotazione del dispositivo TCS e l'attore ne era stato adeguatamente informato;
successivamente il aveva appreso la notizia dell'uscita Pt_1 sul mercato del nuovo modello Low Rider S, munito del dispositivo TCS di serie, allo stesso prezzo della versione precedente;
l'attore aveva deciso di acquistare in data
31.3.2023 la nuova versione della motocicletta con TCS, versando in permuta la moto senza TCS da poco acquistata, che veniva valutata, quale usato, in € 21.600,00, impegnandosi a versare il residuo importo di € 1.900,00 all'arrivo in concessionaria, previsto per il mese di agosto 2023; era quindi insussistente sia il profilo del dolo, sia l' inadempimento da parte propria e chiedeva il rigetto delle domande ex adverso formulate;
formulava altresì in via riconvenzionale la condanna al pagamento degli importi dovuti a saldo della motocicletta e degli accessori ordinati.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. e assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c., preso atto della mancata adesione delle parti alla proposta transattiva avanzata all'udienza del 12.2.205 erano rigettate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e ritenuta la causa di carattere documentale e matura per la decisione, era fissata l'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza di discussione e decisione le parti insistevano nelle rispettive conclusioni come sopra riportate.
pagina 11 di 23 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La domanda di annullamento contrattuale ex art. 1439 c.c.
1.1. Profili generali
1.2. Il primo contratto stipulato
1.3. Il secondo contratto stipulato
2. La domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c.
3.La domanda riconvenzionale della convenuta
4. Le spese
1.La domanda di annullamento contrattuale ex art. 1439 c.c.
1.1. Profili generali
Il presente giudizio ha ad oggetto, in via principale, l'accertamento della pratica commerciale scorretta ed ingannevole della convenuta che con dolo avrebbe indotto, ben due volte, l'attore nell'acquisto di una motocicletta che diversamente non avrebbe acquistato (pag. 10 e ss. atto di citazione e pag. 1 conclusionale attore).
In materia di dolo contrattuale, l'art. 1439 c.c. dispone che il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Pertanto, sotto il profilo probatorio, la nullità del contratto per dolo presuppone che la parte interessata dimostri in maniera chiara e specifica di essere stata destinataria di artifici, astuzie e malizie poste in essere dalla controparte al fine di trarla in inganno e di indurla a confidare in una falsa rappresentazione della realtà, così come è necessario che venga, del pari, dedotto e provato dalla medesima che tali mezzi siano stati la causa esclusiva per la quale è pervenuta alla stipulazione.
A ciò va aggiunto che il rimedio dell'annullamento del contratto è contemplato unicamente nel caso in cui risulti dimostrato, con onere della prova gravante sul deceptus, che le informazioni false o maliziosamente taciute dalla controparte relativamente ad pagina 12 di 23 elementi rilevanti per la stipulazione siano state tali che la vittima, in assenza delle stesse, non avrebbe concluso il contratto, giacché, diversamente, il semplice “dolo incidente”, che abbia condotto quest'ultima a concludere il contratto a condizioni diverse da quelle alle quali lo avrebbe stipulato, non giustifica l'invalidazione dello stesso, dando diritto, come anche previsto dall'art. 1440 c.c., soltanto al rimedio del risarcimento del danno, che l'interessato deduca e soprattutto dimostri di avere sofferto (cfr. tra le altre, Cass. civ.
5.2.2007 n. 2479).
A riguardo, sul punto, è meritevole di riproposizione l'articolato iter motivazionale di recente giurisprudenza di legittimità secondo cui , “a norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel
"deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c." (Cass.
20792/2004; Cass. 12424/2006; Cass. 12982/2015), cosicché a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima. Sempre questa Corte ha chiarito che "in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza" (Cass. 20792/2004; Cass. 1585/2017). In particolare, ricorre il "dolus malus"
"solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza" Cass. 14628/21309).”
pagina 13 di 23 (In termini recentemente Cass. 23.06.2022 n.20231)
In relazione all'onus probandi relativo alla sussistenza dei presupposti, la giurisprudenza è univoca nel riconoscere lo stesso gravante sulla parte che ha formulato l'eccezione “ l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza
(della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio di consenso) che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza - o in costanza - di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata “ (in termini Cass 27.02.2019, n.5734 Cass. 15.06.2011, n.13108)
1.2. Il primo contratto stipulato
Ciò premesso, si rileva che nel caso di specie non emergono evidenze in ordine alla sussistenza degli asseriti artifizi e raggiri e, più in generale, di una condotta dolosa della convenuta, idonea ad integrare i requisiti di una pronuncia di annullamento ai sensi della norma citata e della giurisprudenza come sopra riportata, anzitutto, con riferimento al primo contratto stipulato dalle parti.
Invero, quanto al contratto del 9.2.2023, la volontà dell'attore all'acquisto di una nuova motocicletta non risulta essere stata coartata né alterata in modo decisivo o anche solo significativo attraverso raggiri dalla convenuta. (cfr. doc. 1 parte attrice e doc. 2 parte convenuta)
In primo luogo, per stessa ammissione del il titolare della concessionaria gli Pt_1 comunicava esplicitamente l'assenza del dispositivo TCS sul modello di motocicletta scelta e, nonostante tale pacifica circostanza, l'attore liberamente decideva di formalizzare l'acquisto: pertanto, già alla luce di quanto dedotto dal risulta che nella Pt_1 determinazione della propria volontà di acquisto abbia prevalso il desiderio di possedere una HA ON, anche se priva di TCS, piuttosto che una motocicletta di altra marca ma dotata di detto dispositivo (cfr. atto di citazione pag. 1 secondo cui “Il titolare rispondeva categoricamente che il modello Low Rider S non prevedeva in alcun modo tale sistema e non poteva nemmeno essere aggiunto come optional”.)
Alla luce di quanto esposto, è quindi radicalmente esclusa l'invocata essenzialità della richiesta relativa alla dotazione del dispositivo TCS sul motoveicolo, non potendosi, quindi invero neanche astrattamente, configurare la fattispecie ex art. 1439 c.c. ma pagina 14 di 23 soltanto, al più la fattispecie meno grave ex art. 1440 c.c. (invero neanche dedotta dall'attore).
In secondo luogo, la prospettazione dei fatti dell'attore risulta alquanto generica con particolare riferimento all'attività di raggiro asseritamente subita;
non è chiaro, infatti, in cosa essa sia concretamente consistita: a riguardo, l'assenza di TCS era stata correttamente esplicitata dal venditore che, sul punto, aveva fornito una risposta vera.
Il si è limitato a dedurre di essersi convinto ad acquistare la moto priva di Pt_1
TCS “per l'esplicita rassicurazione da parte del venditore dell'inesistenza di quel modello con tale componente aggiuntiva poiché la moto, a suo dire, era già dotata di caratteristiche tali da rendere superflua quella particolare componente” (atto di citazione pagg. 10 e 11 e ancora in senso analogo conclusionale pag.8).
Si ritiene che siffatta rassicurazione rientri nelle abituali pratiche commerciali, laddove il concessionario, trovandosi dinanzi ad un cliente intenzionato ad acquistare un determinato modello ma preoccupato per l'assenza di un accessorio, conferma comunque la validità della moto, anche sotto il profilo interessato dall'accessorio stesso, ovvero la stabilità su strada;
a riguardo, nel merito, il profilo della stabilità in relazione alla moto oggetto di acquisto non risulta altresì oggetto di specifica contestazione né è a fortiori comprovata una significativa deminutio sotto tale profilo , neanche con atti avente valore indiziario (perizia di parte, report di prove di motoveicoli etc.)
In terzo luogo, in ogni caso, (anche a volere accedere in parte qua alla non dimostrata ricostruzione attorea) l'assunto secondo il quale il si sarebbe determinato Pt_1 ad acquistare la moto priva di TCS soltanto per essere stato indotto dalla convenuta a credere che non vi fosse la possibilità di ottenere lo stesso modello di moto HA
ON dotato del dispositivo non è stato in alcun modo provato.
Anzitutto, non è idonea a tal fine la documentazione richiamata dall'attore in quanto, trattandosi di mail dallo stesso inviate o di note memorizzate sul proprio cellulare, hanno la valenza di mere allegazioni al pari di quelle contenute negli atti difensivi, peraltro del medesimo tenore. Diverso sarebbe il caso in cui le mail provenissero dalla convenuta
(cfr. doc.
5-6 o 10-16)
pagina 15 di 23 Quanto alle note sul cellulare, le stesse possono al più provare quali fossero i punti che l'attore voleva approfondire prima dell'acquisto della moto ma nulla attestano in merito alle risposte date dalla convenuta o al concreto rilievo riconosciuto agli stessi. Se ne trae dunque ulteriore conferma del fatto che la volontà di acquistare una nuova moto era già presente in capo al e non è stata indotta dalla convenuta e che, d'altro lato, l'assenza Pt_1 di quell'accessorio non fosse decisiva ai fini dell'acquisto.
Circa gli articoli di giornale uno è privo di data (cfr. doc. 4), l'altro indica la data del
18.1.2023 anteriore di pochi giorni all'acquisto: tuttavia il contenuto dell'articolo è univoco nel senso che il nuovo modello di moto, comprensivo di TCS sarebbe uscito nel corso del
2023; esso quindi conferma che, secondo valutazione probabilistica fondata su canone di ragionevolezza al momento della prima stipula del contratto di acquisto (9.2.2023) e a fortiori nel corso delle trattative non risultasse ancora disponibile (cfr. doc. 27)
I capitoli di prova testimoniale in ordine a tale specifico profilo, oltre che inammissibili per le ragioni già esposte con ordinanza in corso di giudizio, non erano in alcun modo sufficienti a confermare la circostanza del raggiro come dedotta ma al più, una rappresentazione, peraltro veritiera, della realtà in senso favorevole al modello oggetto di acquisto
In ragione di quanto esposto, non vi è stata fornita alcuna prova della sussistenza di modello comprensivo dell'accessorio al momento del primo acquisto.
In ogni caso, in adesione al maggioritario e preferibile orientamento giurisprudenziale, non può predicarsi un'attività di artifizio o raggiro nell'aver taciuto la possibilità che fosse in uscita nelle prossime settimane o mesi un nuovo modello di moto: secondo consolidato orientamento giurisprudenziale infatti il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente non costituisce causa invalidante il contratto (Cass. 11.10.1995 n. 8295 Cass.
15.3.2005 n. 5549 ; Cass. 20.4.2006 n. 9253)
Parimenti infondata, sul punto, la tesi attorea secondo cui gli artifizi e i raggiri sarebbero confermati dal fatto che si trattava dell'ultima moto priva di TCS presente in pagina 16 di 23 concessionaria della quale la convenuta voleva disfarsi, atteso che, una volta versata in permuta (su cui amplius infra), la medesima motocicletta è stata rivenduta dalla concessionaria a terzi in meno di una settimana (cfr. doc. 4 convenuta).
In definitiva, in ragione di quanto esposto, alcun artifizio o raggiro fu posto in essere con riferimento alla prima compravendita.
1.3. Il secondo contratto stipulato
Con riferimento poi all'acquisto del 31.3.2023 relativo alla moto Low Rider S dotata di TCS, che qui ci occupa, deve anzitutto rilevarsi che la tesi attorea relativa all'intervenuta risoluzione del precedente contratto è univocamente smentita dalla stessa documentazione prodotta dal medesimo attore, nella quale trova invece conferma la ricostruzione fattuale della convenuta, ovvero che si trattava di nuovo acquisto nel quale la maggior parte del prezzo era corrisposta a mezzo di permuta della motocicletta Low Rider
S senza TCS (cfr doc. 7 parte attrice e doc. 3 parte convenuta); in altri termini, sul punto, il precedente contratto si scioglieva per mutuo dissenso e le stesse parti addivenivano alla conclusione di nuovo contratto di compravendita avente ad oggetto il modello AR
ON Low Rider munito di TCS.
E' assolutamente chiara in tal senso la proposta di acquisto che riportava: -l'importo di € 23.500,00 quale prezzo di acquisto;
-nessun importo per l'accessorio “traction control”; -l'importo di € 21.600,00 nella sezione “valore stimato del motoveicolo usato”; -
l'importo di € 1.900,00 quale saldo residuo da corrispondere al momento dell'immatricolazione (doc. 7 attore).
A fortiori si evidenzia che la proposta del 9.2.2023, nella quale il aveva dato Pt_1 in permuta la moto BMW R1200 GS era compilata allo stesso modo (doc. 1 attore).
Peraltro, a ulteriore conferma di quanto sopra, si sottolinea il contenuto della corrispondenza intercorsa tra il e la SA DR , il cui Pt_1 Controparte_3 rappresentante con mail del 17.3.2023 affermava “è stata nostra premura ricontattare il titolare della concessionaria, il quale si è reso disponibile a valutare una permuta della
Sua moto con un nuovo modello che FXLRS munito di TCS” (doc. 5 attore). Da tale missiva risulta specificamente che il era stato informato, con adeguata chiarezza e ben Pt_1
pagina 17 di 23 prima della sottoscrizione del nuovo contratto, di quale fosse la soluzione proposta dalla convenuta al fine di consentirgli di ottenere il modello dotato di TCS (ovvero la stipula di un nuovo contratto e il pagamento del prezzo integrale in parte a mezzo di permuta della moto senza TCS e pagamento del residuo), proposta di fatto accettata dall'attore che ha sottoscritto il contratto del 31.3.2023 recante i termini di pagamento sopra indicati.
In proposito, sotto ulteriore e connesso profilo, si condivide la deduzione di parte convenuta relativa al fatto che la moto Low Rider S senza TCS, benché acquistata da pochissimo tempo, essendo stata immatricolata, costituiva per la concessionaria un usato a tutti gli effetti e, per tale motivo, non poteva essere riconosciuta alla stessa, a prescindere dalle condizioni in cui si trovava, un valore pari al nuovo preteso dal tale Pt_1 deduzione è infatti coerente sia con un generale parametro di ragionevolezza, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit (stante la rapida obsolescenza delle vetture) sia configurandosi quale vero e proprio fatto notorio ex art. 115 c.p.c. il deprezzamento del motoveicolo a seguito di immatricolazione.
Tale circostanza è ulteriormente avvalorata da documentazione attestante la vendita della moto consegnata in permuta dal sig. e priva di TCS;
il prezzo di vendita era Pt_1 pari a €19900, addirittura inferiore al valore oggetto di stima in occasione dell'acquisto
(21600) (cfr. doc. 4 parte convenuta)
Risulta dunque provato che, contrariamente a quanto asserito dall'attore, la somma di € 1.900,00 richiesta in pagamento dalla convenuta non costituiva il costo del dispositivo
TCS, per il quale la relativa voce indicata nel contratto era stata barrata, bensì la parte residua del prezzo d'acquisto concordato in data 31.3.2023.
Non è pertanto rinvenibile alcuna pratica commerciale scorretta e ingannevole, né tantomeno una condotta dolosa in capo alla convenuta nella stipula del contratto del
31.3.2023.
In ogni caso, anche se il quid pluris di prezzo fosse stato determinato dal TCS, ciò non avrebbe comunque integrato la fattispecie di artifizio o raggiro essendo pacifico che il citato accessorio non era ricompreso nel contratto iniziale.
Per le suddette ragioni, la domanda di annullamento contrattuale, tanto del contratto pagina 18 di 23 del 31.3.2023, quanto del contratto relativo agli accessori (sella e pedane Controparte_3
e di n. 2 borse e portafrecce HA ON), deve essere rigettata.
2. La domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c.
In subordine, il presente giudizio è diretto all'accertamento della non debenza della somma di € 1.900,00 pretesa dalla convenuta, nonché del grave inadempimento imputabile a quest'ultima per la mancata consegna e l'illegittima ritenzione del bene motociclo Low rider S, nonché dei relativi accessori compravenduti.
Sulla scorta delle considerazioni già formulate al punto precedente, accertato che la somma di € 1.900,00 non costituiva sic et simpliciter il costo per il dispositivo TCS, bensì il prezzo residuo della motocicletta acquistata con contratto del 31.3.2023, al netto della permuta della moto priva di TCS, risulta legittima la richiesta di pagamento effettuata dalla convenuta.
Ne consegue che il rifiutando di pagare la predetta somma, si è reso in Pt_1 primis inadempiente rispetto all'obbligo assunto con il contratto del 31.3.2023.
Ciò in quanto con il citato contratto era stato concordato dalle parti che il saldo doveva avvenire, trattandosi di nuovo veicolo, nel momento in cui la moto era pronta per l'immatricolazione (cfr. doc. 7 attore); senonché, a fronte della comunicazione con cui la convenuta lo informava dell'arrivo della moto e contestualmente chiedeva il pagamento per poter procedere con le pratiche necessarie, il contestava la richiesta assumendo la Pt_1 non debenza dell'importo.
In proposito, è irrilevante il messaggio whatsapp, successivo di quasi quattro mesi alla stipula del contratto, ove si contestava che le due versioni della motocicletta, con e senza TCS, avessero lo stesso prezzo di listino (doc. 9 attore); parimenti irrilevante lo scambio di mail intercorso tra le medesime parti tra il 27.7.2023 ed il 31.7.2023 (docc. da
10 a 13 attore), non essendo tali documenti idonei a provare una modifica delle pattuizioni contrattuali, rispetto a quelle risultanti dalla proposta di acquisto del 31.3.2023, nei termini descritti dall'attore.
Piuttosto alle suddette mail deve riconoscersi valore confessorio nella parte in cui l'attore affermava “abbiamo vissuto gli stessi eventi., purtroppo documentati con contenuti
pagina 19 di 23 diversi, tu fai riferimento a un contratto, io alle modalità con cui è stato gestito e redatto il contratto, modalità che ho descritto nelle mie segnalazioni”, con ciò ammettendo la consapevolezza circa la differenza tra l'effettivo contenuto del contratto e l'interpretazione data dallo stesso al contratto medesimo e poi riportata in tutte le sue missive e negli atti giudiziari (cfr. doc. 13 attore).
Ne deriva che il sebbene pienamente consapevole di quelle che fossero le Pt_1 obbligazioni contrattuali a suo carico, aveva deciso altrettanto consapevolmente di sottrarsi all'adempimento, affermando di non dover pagare alcun ulteriore importo rispetto a quanto già pagato con l'acquisto della prima moto, sul presupposto che il prezzo di listino dei due modelli (con e senza TCS) fosse uguale.
Risulta pertanto ulteriormente confermato l'inadempimento da parte del in Pt_1 relazione a obbligazione di particolare importanza in relazione al saldo del prezzo ex art. 1498 e ss. c.c.
A tale inadempimento parziale, deve altresì essere aggiunto quello del mancato pagamento dell'importo di € 2.590,00, al netto dell'acconto versato, per gli accessori, circostanza pacificamente riconosciuta dall'attore.
Posta in questi termini la questione, si rileva che, quando sono contestate inadempienze reciproche, come nel caso di specie, spetta al giudice valutare la colpa dell'inadempimento in modo unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (cfr. Cass., n 12.2.2020 n. 3455 Cass.
24.09.2009 n. 20614, n. Cass. 09.06.2010 n. 13840 ; Cass. 11.06.2013 n. 14648).
Deve, quindi, ritenersi che la mancata consegna della motocicletta da parte della concessionaria abbia trovato la sua giustificazione nel mancato versamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente, in ossequio al principio “inadimplenti non est adimplendum” che trova fondamento nel nesso di interdipendenza che, nei contratti a prestazioni corrispettive, lega le opposte prestazioni e risponde all'esigenza di simultaneità di esecuzione delle reciproche obbligazioni.
pagina 20 di 23 Non si condivide inoltre la tesi di parte attrice secondo cui “anche a voler ipotizzare come dovuta la restante somma di euro 1.900,00 addebitata al sig. è evidente come Pt_1 il mancato pagamento del residuo “prezzo” sia di ben scarsa rilevanza nell'economia del rapporto e nel contesto dei comportamenti tenuti dalle parti rispetto al grave inadempimento colpevole di 62.” (atto di citazione pag. 21, nello stesso senso CP_1 conclusionale pag. 18 e, sull'assenza del diritto di ritenzione, replica pag. 6 e ss.).
Nello specifico, si evidenzia che il mancato pagamento dell'importo di € 4.490,00
(€ 1.900 + 2590), su un debito complessivo di € 26.590,00, accessori compresi, è pari al
16,90% del dovuto ed è tale da ridurre significativamente o addirittura azzerare il margine di profitto della convenuta;
lo stesso vale anche prendendo in considerazione la sola motocicletta, per la quale il mancato pagamento è di oltre l'8% andando così a vanificare la finalità commerciale dell'attività svolta dalla convenuta.
A fortiori, sul punto, le parti avevano pattuito il saldo non già al momento della consegna ma in quello della immatricolazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene legittimo ai sensi dell'art. 1460 c.c. il rifiuto della convenuta ad adempiere la consegna tanto della motocicletta Low Rider S con
TCS, quanto degli accessori.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda di risoluzione contrattuale, relativa tanto alla motocicletta che agli accessori, deve essere rigettata.
Il rigetto va esteso anche alle ulteriori domande attoree aventi ad oggetto la condanna della convenuta alla ripetizione delle somme versate in virtù dei contratti sottoscritti tra le parti e di risarcimento dei danni.
3.La domanda riconvenzionale della convenuta
Per le medesime ragioni sopra esposte, accertato l'inadempimento del in Pt_1 ordine all'obbligazione di pagamento della somma di € 1.900,00 per la motocicletta acquistata ed essendo pacifico, in quanto non contestato dall'attore, il debito in capo allo stesso della somma pari a € 2.590,00 per gli accessori ordinati, risultano fondate e trovano accoglimento le domande proposte dalla convenuta, in via riconvenzionale.
In ragione di quanto esposto il sig. è obbligato al pagamento di €4490 nei Pt_1
pagina 21 di 23 confronti di Controparte_1
Trattandosi di obbligazione di valuta, sono dovuti interessi nella misura legale dal
31.7.2023 (data della diffida in cui viene formalmente comunicata la necessità del saldo per procedere a immatricolazione) fino all'avvio del giudizio (rectius formulazione della domanda riconvenzionale, ovvero al 28.11.2024) e interessi moratori dal 28.11.2024 fino al saldo effettivo ex art. 1284 c.c.
Incidentalmente (stante l'assenza di domande subordinate formulate dall'attore), ma rilevante sul piano motivazionale, considerando il contenuto del sinallagma, acquisito il pagamento da parte del sig. si evidenzia l'obbligazione immatricolazione e di Pt_1 consegna della moto oggetto di acquisto, da parte della concessionaria CP_1
Quanto, infine, alle istanze istruttorie riproposte dall'attore nel proprio foglio di p.c. se ne ribadisce l'inammissibilità per i motivi già indicati con l'ordinanza del 28.3.2025 e si conferma che le stesse, oltre che inammissibili per i motivi esposti, risultano inidonee a confutare le risultanze documentali esaminate.
4. Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono addebitate su parte attrice soccombente.
I compensi si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa al momento della proposizione delle domande (valore compreso tra €26000 e €52000 sommando il valore della domanda principale di parte attrice a quello della riconvenzionale, in ossequio al recente orientamento giurisprudenziale Cass. 19.1.2025 n.
1271) ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e della difficoltà della causa e applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per la fase istruttoria, non essendovi stata assunzione dei mezzi di prova dichiarati inammissibili e minimo per la fase della fase decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni in fatto e in diritto già affrontate
I compensi risultano quindi pari a € 5261 oltre spese generali al 15% iva e cpa da rifondere interamente oltre al contributo unificato pari a €98,00 e marca da bollo 27,00
P.Q.M.
pagina 22 di 23 Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) rigetta perché infondate le domande proposte dal sig. (c.f. Parte_1
) nei confronti di (c.f. ; C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1
-II)accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. nei confronti di Parte_1 tanto in relazione al contratto sottoscritto in data 31.3.2023 quanto al Controparte_1 contratto di acquisto degli accessori, condanna il sig. a pagare in favore Parte_1 di l'importo complessivo di € 4.490,00 (€ 1.900,00 + 2.590,00) oltre Controparte_1 interessi come da motivazione dalla data del dovuto al saldo effettivo;
-III) condanna il sig. a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in € 125,00 per spese , € 5231,00 per compenso di difensore, oltre alle spese generali pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Pavia, 1 dicembre 2025
Il Giudice
AT AM
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AT AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3496/2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Voghera, piazzetta Plana 1, presso lo studio dell'avv. Ilaria Piccoli che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in in Controparte_1 P.IVA_1
Parma, Strada della Repubblica n. 56, presso lo studio degli avv.ti Maria Chiara Salti e
CO HI che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata, i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 26.11.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica, richiamandosi anche a precedenti memorie e, segnatamente:
pagina 1 di 23 Per parte attrice «Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più Parte_1 utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,- rigettare ogni domanda riconvenzionale proposta da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto:• In via principale: accertato e dichiarato che controparte ha posto in essere una pratica commerciale scorretta e ingannevole, nonché ha agito con dolo, determinando l'odierno attore alla stipula di contratti che non avrebbe concluso in assenza di inganno, pronunciare
l'annullamento del contratto sottoscritto in data 31 marzo 2023 tra il sig. e Pt_1 nonché, in forza del collegamento negoziale, l'annullamento dei Controparte_1 contratti di compravendita di sella e pedane HA ON e di n. 2 borse e portafrecce
HA ON conclusi tra il sig. e per l'effetto, condannare Pt_1 Controparte_1 alla ripetizione della somma di euro 23.500,00 nonché della somma di Controparte_1 euro 500,00 versate dal sig. a titolo di prezzo per l'acquisto del prodotto Low rider Pt_1
S e a titolo di acconto per l'acquisto di sella e pedane HA ON, oltre ad interessi legali maturati dal momento della corresponsione delle somme da parte del Sig. e Pt_1 fino al soddisfo ed interessi legali calcolati al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art.
1284 dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale;
nonché condannare al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro Controparte_1
535,64 per danni patrimoniali come sopra allegati e provati, oltre alle spese legali sostenute o nella veriore misura che si Voglia riconoscere e per danni non patrimoniali, come sopra allegati e provati, determinati in via equitativa;
• In via subordinata, accertare la non debenza della somma di euro 1.900,00 a favore di e, in ogni caso, Controparte_1 accertato il grave inadempimento imputabile a per la mancata consegna Controparte_1
e l'illegittima ritenzione del bene motociclo Low rider S, nonché degli accessori compravenduti di sella, pedane, n. 2 borse e portafrecce HA ON, Voglia pronunciare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 ss. c.c. del contratto concluso in data 31 marzo 2023 tra il sig. e e di ciascun contratto di Pt_1 Controparte_1 acquisto degli accessori sopra indicati;
per l'effetto, condannare alla Controparte_1
pagina 2 di 23 ripetizione della somma di euro 23.500,00 nonché della somma di euro 500,00 versate dal sig. a titolo di prezzo per l'acquisto del prodotto Low rider S e a titolo di acconto Pt_1 per l'acquisto di sella e pedane HA ON, oltre ad interessi legali maturati dal momento della corresponsione delle somme da parte del Sig. e fino al soddisfo e Pt_1 interessi legali calcolati al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale;
nonché condannare al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro 535,64 per danni patrimoniali come sopra allegati e provati oltre alle spese legali sinora sostenute o nella veriore misura che si
Voglia riconoscere e per danni non patrimoniali, come sopra allegati e provati, determinati in via equitativa;
• In ogni caso, Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre a c.p.a. e spese generali come per legge.In via istruttoria:Considerata la mancata ammissione delle prove, nel caso di rimessione in istruttoria, che si richiede, si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di seguito indicati (e già indicati in memoria ex art 171 ter n. 2 cpc ed a prova contraria in memoria ex art 171 ter n. 3):1.
“Vero che alla data del 09.02.2023 esisteva sul mercato ed era commerciabile il modello
Low Rider S 2023 munito di sistema controllo della trazione come da documento che mi si rammostra” (doc. 26 e 27)2. “Vero che alla data del 09.02.2023 il modello Low Rider S
2023 era vendibile sia con sistema di controllo della trazione che senza come da documento che mi si rammostra” (doc. 26)”3. “Vero che il Sig. in data Parte_1
9.2.23, sottoscriveva un contratto con la con il quale Controparte_2 acquistava una motocicletta Low Rider S ed in tale contesto il Sig. chiedeva
Pt_1 espressamente la fornitura di un modello con il controllo della trazione” (doc. 1)4. “Vero che in tale data il Sig. formulava numerose domande sulle caratteristiche del
Pt_1 modello della motocicletta desiderata, segnalando la necessità della presenza sul motociclo del dispositivo di controllo della trazione (TCS), ritenuto fondamentale dall'acquirente, come risulta anche dalle note trascritte e datate 09.02.2023 (doc. 22) nel cellulare del Sig. sul cui contenuto il Sig. si era preventivamente
Pt_1 Pt_1 confrontato con me”5. “Vero che il Sig. dichiarava al titolare di essere disponibile
Pt_1
pagina 3 di 23 ad attendere i tempi di consegna di una motocicletta dotata del dispositivo con il controllo della trazione”6. “Vero che il titolare di Nazionale 62 rispondeva che il modello Low
Rider S non prevedeva il controllo della trazione e non esisteva in commercio il modello con il controllo della trazione”7. “Vero che il titolare assicurava al Sig. che il Pt_1 modello aveva caratteristiche tali da mantenere salda la ruota posteriore sulla strada”8.
“Vero che il Sig. decideva di fare affidamento su tali informazioni, pur avendo Pt_1 evidenziato l'importanza per il medesimo del dispositivo TCS”9. “Vero che le parti, in data
9.2.23, sottoscrivevano un contratto, contenente l'indicazione del prezzo della motocicletta
(€ 23.500,00) e del costo per il passaggio di proprietà (€ 200,00) per un totale di €
23.700,00. (doc. 1)10. “Vero che contestualmente, il Sig. conferiva in permuta la Pt_1 propria motocicletta usata (BMW R1200 GS in ottime condizioni), che veniva valutata €
6.200,00”11. “Vero che la somma residua da corrispondere da parte del Sig. Pt_1 considerato il ritiro dell'usato, ammontava ad € 17.500,00, che veniva corrisposta con acconto di € 1.500,00 tramite bonifico istantaneo in data 9.2.23 e con successivo saldo di €
16.000,00 in data 13.2.23 come da documenti che mi si rammostrano” (docc. 2 e 3).12.
“Vero che a distanza di circa tre settimane dall'acquisto, il Sig. apprendeva dalla Pt_1 rivista Lowride e, in particolare, da un articolo dedicato al modello acquistato di
[...]
, che il sistema TCS era commerciabile sin da prima dell'acquisto del 09.02.2023 CP_3 come da documento che mi si rammostra” (doc. 4)13. “Vero che il Sig. inviava in Pt_1 data 05.03.2023 un messaggio whatsapp al numero telefonico, account business, di HD
Parma 0521/1912513, con il quale informava il Sig. dell'articolo della rivista e di Pt_2 avere scoperto che esisteva il modello con controllo di trazione, preesistente al contratto del 09.2.2023, come da documento che mi si rammostra (doc. 29)”14. “Vero che il Sig. in data 06.03.2023 veniva contattato telefonicamente dal rivenditore di Pt_1 CP_1
il quale gli riferiva di non essere a conoscenza dell'esistenza di un modello già
[...] dotato di TCS”; (doc. 23)15. “Vero che il Sig. su consiglio del titolare della Pt_1 concessionaria, contattava a mezzo e-mail in data 09.03.2023 la SA DR HA
ON IA, la quale, in data 17.03.2023, confermava l'esistenza del dispositivo TCS per il modello di moto Low Rider S sin dal 09.02.2023, data in cui era stato stipulato il
pagina 4 di 23 contratto di acquisto, come da documento che mi si rammostra” (doc. 5).16. “Vero che in data 17.03.2023 alle ore 18.07 il Sig. chiamava il Sig. ed in particolare il Pt_2 Pt_1
Sig. riferiva verbalmente di essere rimasto deluso dalla risposta della SA Pt_2 DR, riferendo di aver fatto un errore e di aver sperato che la SA DR HA
ON IA in qualche modo supportasse il venditore e il cliente, e posso confermare tale circostanza in quanto ero presente durante la telefonata effettuata in viva voce”17.
“Vero che tali dichiarazioni avvenivano nella medesima giornata del 17.03.2023, in una telefonata di circa 10 minuti, avviata alle ore 18.07, pertanto successiva di circa due ore alla risposta pervenuta via mail dalla SA DR HD”. (doc. 5 e doc. 23)18. “Vero che a questo punto, il Sig. ribadiva espressamente a mezzo e-mail, sia alla SA DR Pt_1 che alla concessionaria di Parma, che il titolare della concessionaria di Parma aveva escluso l'esistenza del controllo di trazione per quel modello di motocicletta (quindi esteso
a qualsiasi motocicletta dello stesso modello e non limitato a quello presente in concessionaria) come da documento che mi si rammostra” (doc. 6)19. “Vero che all'esito della corrispondenza con la SA DR HA, il Sig. chiedeva espressamente con Pt_1 mail del 17.03.2023 h. 22.55 a Nazionale 62 la risoluzione contrattuale, come da documento che mi si rammostra” (doc. 6)20. “Vero che il Sig. ed il Sig. si Pt_2 Pt_1 sono sentiti telefonicamente diverse volte nei giorni 27-28 e 29 marzo 2023 (come da doc.
23) e all'esito dei confronti il Sig. comunicava che il valore del dispositivo di Pt_2 controllo della trazione ammontava ad € 1.900,00 e per tali motivi le parti concordavano di procedere alla risoluzione consensuale del contratto stipulato in data 09.02.2023 con impegno di 62 di fornire a la motocicletta Low Rider S con sistema di CP_1 Pt_1 controllo della trazione e contestuale restituzione da parte del della moto Pt_1 acquistata il 09.02.2023 e posso confermare tale circostanza in quanto ero presente durante la telefonata effettuata in viva voce in data 28.03.2023”21. “Vero che il prezzo del dispositivo TCS veniva determinato dal Sig. pur non risultando dal listino Pt_2 prezzi”22. “Vero che in particolare, in data 28.03.2023 ore 18.07 il Sig. Pt_2 comunicava telefonicamente al Sig. il costo per il sistema di controllo della Pt_1 trazione che veniva dallo stesso determinato nella somma di € 1.900,00 e di conseguenza le
pagina 5 di 23 parti trovavano l'accordo di risoluzione e ordine del nuovo motociclo e posso confermare tale circostanza in quanto ero presente durante la telefonata effettuata in viva voce”23.
“Vero che per una migliore gestione dei passaggi e tenuto conto del conferimento di denaro già effettuato dal Sig. il Sig. proponeva di procedere con il ritiro Pt_1 Pt_2 materiale della moto acquistata dal Sig. (della cui vendita si sarebbe occupata la Pt_1 concessionaria, facendo fare direttamente il passaggio dal Sig. al nuovo Pt_1 acquirente, con la precisazione che la avrebbe incassato direttamente il Controparte_1 prezzo di acquisto dal nuovo acquirente) e predisponeva un nuovo contratto, datato
31.03.2023, nell'ambito del quale il Sig. – su espressa indicazione del titolare che Pt_1 comunicava che il dispositivo avrebbe avuto un costo aggiuntivo – acquistava il nuovo motociclo, medesimo modello Low Rider S, questa volta dotato di sistema TCS, e si impegnava a riconoscere la somma di € 1.900,00 corrispondente al valore del dispositivo, sempre secondo quanto comunicato dal titolare e concordato telefonicamente in data
28.03.2023” (doc. 7)24. “Vero che la modalità di stipula del contratto del 31.03.2023 era basata sul fatto che la concessionaria tratteneva già integralmente tutta la somma pagata dal Sig. per la precedente motocicletta (€ 23.500,00) a cui si sarebbe dovuto Pt_1 aggiungere il prezzo per il dispositivo TCS, che era stato determinato unilateralmente dal
Sig. in quanto il valore non era indicato in modo specifico nel listino prezzi”25. Pt_2
“Vero che il Sig. ha corrisposto un acconto di € 500,00 a , per Pt_1 CP_1
l'acquisto di ulteriori accessori come da documento che mi si rammostra” (doc. 8).26.
“Vero che veniva effettuato dapprima un ordine per due borse e portafrecce, determinato, unitamente a circa 6 ore di manodopera, per l'importo di € 2.250,00 iva inclusa, per le quali, in data 03.03.2023 veniva pagato un acconto di € 500,00 e successivamente, dopo la stipula del nuovo contratto del 31.03.2023, il Sig. sempre nella piena fiducia nei Pt_1 confronti del Sig. effettuava ulteriore ordine per sella e pedane per l'importo di € Pt_2
840,00 iva inclusa”27. “Vero che in data 02/04/2023 la prima motocicletta fornita senza dispositivo TCS veniva ritirata dalla concessionaria presso la SA del Sig. 28. Pt_1
“Vero che la nuova motocicletta ordinata doveva essere consegnata entro il mese di agosto
2023”.29. “Vero che nell'ultima settimana del mese di luglio 2023, il Sig. Pt_1
pagina 6 di 23 apprendeva dalla pubblicazione sul sito della concessionaria di Parma e Controparte_3 dal sito ufficiale , che il TCS risultava essere un'opzione che non Controparte_3 prevedeva costi aggiuntivi (divenendo standard), rimanendo immodificato il prezzo di listino, rispetto al valore della moto al mese di febbraio (quando era stata acquistata senza
TCS)”.30. “Vero che in data 24.07.2023 il Sig. chiedeva conferma di tale fatto al Pt_1 titolare della concessionaria, ritenendo che non era dovuto un soprapprezzo per tale dispositivo” (doc. 9)31. “Vero che il titolare rispondeva in data 25.07.2023 e confermava il medesimo prezzo di listino con messaggio privato su WhatsApp, ovvero che il TCS non aveva un costo aggiuntivo” (doc. 9)32. “Vero che il 27.07.2023, il Sig. si recava in Pt_1 concessionaria per definire gli aspetti di chiusura della pratica e di ritiro della moto e, alla luce dello scambio di messaggi avvenuto con il titolare circa il mantenimento del prezzo di listino secondo il valore originario, il Sig. chiedeva conferma del valore da saldare Pt_1 per sella, pedalini e borse”33. “Vero che invece, il titolare di richiedeva CP_1 anche il pagamento di € 1.900,00 attribuendo il valore alla moto e non all'aggiunta del dispositivo TCS concordato, che invece, alla luce dell'uscita del listino prezzi, non prevedeva più alcuna aggiunta di costi”34. “Vero che il Sig. ribadiva Pt_1 immediatamente verbalmente e, in seguito, con e-mail del 27.07.2023, che tale condizione non era mai stata accettata in quanto il medesimo aveva sempre richiesto il ritiro della moto senza TCS a pari valore proponendosi di corrispondere soltanto il valore del TCS
(doc. 10). 35. “Vero che nell'incontro in presenza del 27.07.2023, il Sig. tentava Pt_2 di spiegare al Sig. che tale suo errore gli causava un danno e gli chiedeva in Pt_1 qualche modo di compartecipare, proponendogli dei buoni per tagliandi da poter utilizzare per il futuro” 36. “Vero che il Sig. ribadiva espressamente che, nel mese di marzo Pt_1
2023, egli aveva accettato la proposta di riconoscere solo il valore del TCS che il rivenditore aveva quantificato in € 1.900,00 e dato che tale opzione risultava invece inclusa nel prezzo di listino, nulla risultava più dovuto” 37. “Vero che il Sig. in Pt_1 data 31.07.2023, contestava a mezzo e-mail di non aver ancora ricevuto copia del libretto più volte richiesto, essendo pertanto impossibilitato ad effettuare la polizza assicurativa per il ritiro della moto (doc. 11). 38. “Vero che il Sig. comunicava che il mancato Pt_1
pagina 7 di 23 ritiro della motocicletta non sarebbe stato imputabile al medesimo, riservandosi di richiedere per il mese di settembre l'accredito della somma di € 23.700,00 (€ 17.500,00 valore pagato per Low Rider S senza TCS oggetto di contestazione + € 6.200,00 valore
BMW R1200GS). 39. “Vero che il Sig. inviava ulteriore e-mail contestando le Pt_1 modalità di gestione e redazione del contratto, ripetutamente segnalate dal medesimo”
(doc. 13). 40. “Vero che il Sig. in data 04.08.2023 contestava nuovamente le
Pt_1 modalità ed il contenuto degli accordi intervenuti e ribadiva che l'importo di € 1.900,00, inserito nel contratto del 31.03.2023, era stato proposto in risoluzione della segnalazione sollevata dallo stesso come valore del dispositivo di controllo della trazione (TCS) che, peraltro, avrebbe riconosciuto se effettivamente il dispositivo avesse avuto tale valore e tuttavia, come confermato dal titolare della concessionaria con messaggio del 25.07.2023, il TCS non aveva un costo aggiuntivo” (doc. 15). 41. “Vero che il Sig. contestava
Pt_1 espressamente che la variazione del titolo di pagamento della somma di € 1.900,00, indicato come “gestione per la nuova fornitura” anziché quale valore del TCS, non era mai stata mai avvallata dal medesimo” (doc. 15) 42. “Vero che ha omesso Controparte_1 di consegnare la motocicletta Low Rider S pagata dal Sig. 43. “Vero che il Sig.
Pt_1 ha subito i seguenti danni: a) esborso di € 23.700,00, attualmente detenuti dalla
Pt_1 concessionaria, b) interessi legali, c) bollo per la motocicletta restituita pari ad € 87,06, d)
l'assicurazione non goduta, pari ad € 248,50 come da documenti che mi si rammostrano
(docc. 17-21), e) acconto degli accessori, pari ad € 500,00, oltre che per le spese legali sostenute sino ad ora” 44. “Vero che il Sig. in data 09.02.2023 al momento della Pt_1 sottoscrizione del primo contratto ha consegnato la propria BMW R1200 GS alla
62” 45. “Vero che il Sig. sino a prima di consegnare la propria BMW CP_1 Pt_1
R1200 GS alla 62 ha utilizzato la motocicletta in ogni fine settimana, al posto CP_1 dell'auto, dall'inizio della primavera sino all'autunno di ogni anno e anche nelle giornate di bel tempo dei mesi invernali, sia per effettuare qualsiasi commissione oltre che per recarsi dalla DR a Ruino, in collina, sia per effettuare ogni weekend delle gite e viaggi”
46. “Vero che il Sig. ha utilizzato esclusivamente la motocicletta negli anni per le Pt_1 proprie vacanze/ferie (a titolo esemplificativo Slovenia, Austria, Svizzera, Jugoslavia,
pagina 8 di 23 Laghi, passi alpini, passi negli appennini etc). 47. “Vero che dal mese di febbraio 2023 il
Sig. non ha più avuto a disposizione una motocicletta, con grande dispiacere ed Pt_1 impossibilità di effettuare come di consueto ferie, gite e trasporti. Si indicano quali testimoni: - residente a [...] cit 9 Testimone_1
20147 Milano;
(capitoli da 1 a 47) – residente a [...], (capitoli Testimone_2
45 e 46) – residente a [...], 20147 Tes_3
Milano; (capitoli da 1 a 47) – Titolare responsabile Customer Care 2 – HA ON
IA srl, Via Giorgio Stephenson 73, 20157 Milano (Capitoli 1, 2, 5, 15 e 18) –
Rappresentante Legale pro tempore e Direttore Commerciale HA ON IA srl,
Via Giorgio Stephenson 73, 20157 Milano (Capitoli 1, 2, 5, 15 e 18) Ad ulteriore prova contraria dei capitoli indicati da controparte si richiama la richiesta di ammissione del seguente capitolo a prova contraria, già indicato in memoria ex art 171 ter n. 3 cpc: 48.
“Vero che alla data del 09.02.2023 il modello Low Rider S 2023 munito di controllo della trazione poteva essere acquistato e comunque ordinato e la consegna del mezzo sarebbe avvenuta dopo alcuni mesi” Sul capitolo si indicano i seguenti testimoni: - Titolare responsabile Customer Care 2 – HA ON IA srl, Via Giorgio Stephenson 73,
20157 Milano (oltre ai Capitoli 1, 2, 5, 15 e 18 memoria n. 2) – Rappresentante Legale pro tempore e Direttore Commerciale HA ON IA srl, Via Giorgio Stephenson 73,
20157 Milano (oltre Capitoli 1, 2, 5, 15 e 18) testi indicati anche a prova Tes_4 contraria.»
Per parte convenuta «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, per le causali di cui in narrativa, così giudicare: - nel merito, rigettare le domande tutte formulate da parte dell'attore nei confronti della convenuta siccome Parte_1 Controparte_1 inammissibili, illegittime, infondate, non provate o come meglio;
- in via riconvenzionale, per le ragioni tutte di cui in narrativa, (i) accertato e dichiarato il mancato pagamento da parte di dell'importo di euro 1.900,00=, indicato nel contratto del Parte_1
31.03.2023, condannare al versamento dell'anzidetto importo in favore di Parte_1
pagina 9 di 23 e (ii) accertato e dichiarato il mancato pagamento da parte di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 2.590,00= per gli accessori ordinati e non pagati, condannare
[...] al versamento dell'anzidetto importo in favore di il Parte_1 Controparte_1 tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. – Sempre e comunque, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in Parte_1 giudizio la società , concessionaria di motoveicoli, al fine di ottenere, in Controparte_1 via principale, l'annullamento del contratto del 31.3.2023 avente ad oggetto la compravendita una motocicletta Low Rider S e di quello collegato relativo all'acquisto degli accessori, per dolo della convenuta ex art. 1439 c.c. o, in via subordinata, la risoluzione dei medesimi contratti per inadempimento della convenuta ex art 1453 c.c. e, in ogni caso, la ripetizione di quanto pagato per l'acquisto della motocicletta e degli accessori, nonché il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
L'attore, a supporto delle proprie domande, deduceva che: aveva acquistato in data
9.2.2023 una motocicletta Low Rider S al prezzo concordato di € 23.500,00 oltre ai costi per il passaggio di proprietà, priva del dispositivo di controllo della trazione (TCS) per essere stato erroneamente informato, dal rappresentante della concessionaria convenuta, che, per il modello scelto, tale dispositivo non era previsto né poteva essere aggiunto come optional;
aveva corrisposto € 6.200,00 con permuta del proprio usato ed € 17.500,00 a mezzo bonifici bancari;
aveva appreso solo in seguito che il modello acquistato poteva essere dotato di dispositivo TCS e di avere per tale motivo chiesto e ottenuto dalla convenuta la risoluzione del contratto di vendita del 9.2.2023; aveva quindi concordato con la convenuta il ritiro della motocicletta priva di TCS, che sarebbe stata rivenduta dalla convenuta, e l'acquisto in data 31.3.2023 del medesimo modello di motocicletta dotata di
TCS a fronte della corresponsione dell'ulteriore somma di € 1.900,00 quale prezzo per detto dispositivo;
aveva ordinato altresì accessori per la moto per ulteriori € 3.090,00, corrispondendo un acconto di € 500,00; aveva tuttavia appreso, poco prima della consegna pagina 10 di 23 della seconda moto, che la dotazione del TCS non comportava costi aggiuntivi rispetto al prezzo di listino già corrisposto con il precedente acquisto;
la convenuta, pur avendo confermato, a mezzo del proprio titolare, l'assenza di costi aggiuntivi per il TCS, aveva comunque preteso il pagamento della somma di € 1.900,00 pattuita per il solo dispositivo, oltre al saldo degli accessori ordinati, in assenza dei quali non aveva provveduto alla consegna della moto;
non era stato possibile addivenire un accordo nemmeno nel corso della procedura di negoziazione assistita avviata dal Pt_1
Si costituiva la società contestando integralmente quanto ex adverso CP_1 dedotto ed eccependo che: la versione della motocicletta Low Rider S acquistata in data
9.2.2023 non prevedeva la dotazione del dispositivo TCS e l'attore ne era stato adeguatamente informato;
successivamente il aveva appreso la notizia dell'uscita Pt_1 sul mercato del nuovo modello Low Rider S, munito del dispositivo TCS di serie, allo stesso prezzo della versione precedente;
l'attore aveva deciso di acquistare in data
31.3.2023 la nuova versione della motocicletta con TCS, versando in permuta la moto senza TCS da poco acquistata, che veniva valutata, quale usato, in € 21.600,00, impegnandosi a versare il residuo importo di € 1.900,00 all'arrivo in concessionaria, previsto per il mese di agosto 2023; era quindi insussistente sia il profilo del dolo, sia l' inadempimento da parte propria e chiedeva il rigetto delle domande ex adverso formulate;
formulava altresì in via riconvenzionale la condanna al pagamento degli importi dovuti a saldo della motocicletta e degli accessori ordinati.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. e assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c., preso atto della mancata adesione delle parti alla proposta transattiva avanzata all'udienza del 12.2.205 erano rigettate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e ritenuta la causa di carattere documentale e matura per la decisione, era fissata l'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza di discussione e decisione le parti insistevano nelle rispettive conclusioni come sopra riportate.
pagina 11 di 23 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La domanda di annullamento contrattuale ex art. 1439 c.c.
1.1. Profili generali
1.2. Il primo contratto stipulato
1.3. Il secondo contratto stipulato
2. La domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c.
3.La domanda riconvenzionale della convenuta
4. Le spese
1.La domanda di annullamento contrattuale ex art. 1439 c.c.
1.1. Profili generali
Il presente giudizio ha ad oggetto, in via principale, l'accertamento della pratica commerciale scorretta ed ingannevole della convenuta che con dolo avrebbe indotto, ben due volte, l'attore nell'acquisto di una motocicletta che diversamente non avrebbe acquistato (pag. 10 e ss. atto di citazione e pag. 1 conclusionale attore).
In materia di dolo contrattuale, l'art. 1439 c.c. dispone che il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Pertanto, sotto il profilo probatorio, la nullità del contratto per dolo presuppone che la parte interessata dimostri in maniera chiara e specifica di essere stata destinataria di artifici, astuzie e malizie poste in essere dalla controparte al fine di trarla in inganno e di indurla a confidare in una falsa rappresentazione della realtà, così come è necessario che venga, del pari, dedotto e provato dalla medesima che tali mezzi siano stati la causa esclusiva per la quale è pervenuta alla stipulazione.
A ciò va aggiunto che il rimedio dell'annullamento del contratto è contemplato unicamente nel caso in cui risulti dimostrato, con onere della prova gravante sul deceptus, che le informazioni false o maliziosamente taciute dalla controparte relativamente ad pagina 12 di 23 elementi rilevanti per la stipulazione siano state tali che la vittima, in assenza delle stesse, non avrebbe concluso il contratto, giacché, diversamente, il semplice “dolo incidente”, che abbia condotto quest'ultima a concludere il contratto a condizioni diverse da quelle alle quali lo avrebbe stipulato, non giustifica l'invalidazione dello stesso, dando diritto, come anche previsto dall'art. 1440 c.c., soltanto al rimedio del risarcimento del danno, che l'interessato deduca e soprattutto dimostri di avere sofferto (cfr. tra le altre, Cass. civ.
5.2.2007 n. 2479).
A riguardo, sul punto, è meritevole di riproposizione l'articolato iter motivazionale di recente giurisprudenza di legittimità secondo cui , “a norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel
"deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c." (Cass.
20792/2004; Cass. 12424/2006; Cass. 12982/2015), cosicché a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima. Sempre questa Corte ha chiarito che "in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza" (Cass. 20792/2004; Cass. 1585/2017). In particolare, ricorre il "dolus malus"
"solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza" Cass. 14628/21309).”
pagina 13 di 23 (In termini recentemente Cass. 23.06.2022 n.20231)
In relazione all'onus probandi relativo alla sussistenza dei presupposti, la giurisprudenza è univoca nel riconoscere lo stesso gravante sulla parte che ha formulato l'eccezione “ l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza
(della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio di consenso) che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza - o in costanza - di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata “ (in termini Cass 27.02.2019, n.5734 Cass. 15.06.2011, n.13108)
1.2. Il primo contratto stipulato
Ciò premesso, si rileva che nel caso di specie non emergono evidenze in ordine alla sussistenza degli asseriti artifizi e raggiri e, più in generale, di una condotta dolosa della convenuta, idonea ad integrare i requisiti di una pronuncia di annullamento ai sensi della norma citata e della giurisprudenza come sopra riportata, anzitutto, con riferimento al primo contratto stipulato dalle parti.
Invero, quanto al contratto del 9.2.2023, la volontà dell'attore all'acquisto di una nuova motocicletta non risulta essere stata coartata né alterata in modo decisivo o anche solo significativo attraverso raggiri dalla convenuta. (cfr. doc. 1 parte attrice e doc. 2 parte convenuta)
In primo luogo, per stessa ammissione del il titolare della concessionaria gli Pt_1 comunicava esplicitamente l'assenza del dispositivo TCS sul modello di motocicletta scelta e, nonostante tale pacifica circostanza, l'attore liberamente decideva di formalizzare l'acquisto: pertanto, già alla luce di quanto dedotto dal risulta che nella Pt_1 determinazione della propria volontà di acquisto abbia prevalso il desiderio di possedere una HA ON, anche se priva di TCS, piuttosto che una motocicletta di altra marca ma dotata di detto dispositivo (cfr. atto di citazione pag. 1 secondo cui “Il titolare rispondeva categoricamente che il modello Low Rider S non prevedeva in alcun modo tale sistema e non poteva nemmeno essere aggiunto come optional”.)
Alla luce di quanto esposto, è quindi radicalmente esclusa l'invocata essenzialità della richiesta relativa alla dotazione del dispositivo TCS sul motoveicolo, non potendosi, quindi invero neanche astrattamente, configurare la fattispecie ex art. 1439 c.c. ma pagina 14 di 23 soltanto, al più la fattispecie meno grave ex art. 1440 c.c. (invero neanche dedotta dall'attore).
In secondo luogo, la prospettazione dei fatti dell'attore risulta alquanto generica con particolare riferimento all'attività di raggiro asseritamente subita;
non è chiaro, infatti, in cosa essa sia concretamente consistita: a riguardo, l'assenza di TCS era stata correttamente esplicitata dal venditore che, sul punto, aveva fornito una risposta vera.
Il si è limitato a dedurre di essersi convinto ad acquistare la moto priva di Pt_1
TCS “per l'esplicita rassicurazione da parte del venditore dell'inesistenza di quel modello con tale componente aggiuntiva poiché la moto, a suo dire, era già dotata di caratteristiche tali da rendere superflua quella particolare componente” (atto di citazione pagg. 10 e 11 e ancora in senso analogo conclusionale pag.8).
Si ritiene che siffatta rassicurazione rientri nelle abituali pratiche commerciali, laddove il concessionario, trovandosi dinanzi ad un cliente intenzionato ad acquistare un determinato modello ma preoccupato per l'assenza di un accessorio, conferma comunque la validità della moto, anche sotto il profilo interessato dall'accessorio stesso, ovvero la stabilità su strada;
a riguardo, nel merito, il profilo della stabilità in relazione alla moto oggetto di acquisto non risulta altresì oggetto di specifica contestazione né è a fortiori comprovata una significativa deminutio sotto tale profilo , neanche con atti avente valore indiziario (perizia di parte, report di prove di motoveicoli etc.)
In terzo luogo, in ogni caso, (anche a volere accedere in parte qua alla non dimostrata ricostruzione attorea) l'assunto secondo il quale il si sarebbe determinato Pt_1 ad acquistare la moto priva di TCS soltanto per essere stato indotto dalla convenuta a credere che non vi fosse la possibilità di ottenere lo stesso modello di moto HA
ON dotato del dispositivo non è stato in alcun modo provato.
Anzitutto, non è idonea a tal fine la documentazione richiamata dall'attore in quanto, trattandosi di mail dallo stesso inviate o di note memorizzate sul proprio cellulare, hanno la valenza di mere allegazioni al pari di quelle contenute negli atti difensivi, peraltro del medesimo tenore. Diverso sarebbe il caso in cui le mail provenissero dalla convenuta
(cfr. doc.
5-6 o 10-16)
pagina 15 di 23 Quanto alle note sul cellulare, le stesse possono al più provare quali fossero i punti che l'attore voleva approfondire prima dell'acquisto della moto ma nulla attestano in merito alle risposte date dalla convenuta o al concreto rilievo riconosciuto agli stessi. Se ne trae dunque ulteriore conferma del fatto che la volontà di acquistare una nuova moto era già presente in capo al e non è stata indotta dalla convenuta e che, d'altro lato, l'assenza Pt_1 di quell'accessorio non fosse decisiva ai fini dell'acquisto.
Circa gli articoli di giornale uno è privo di data (cfr. doc. 4), l'altro indica la data del
18.1.2023 anteriore di pochi giorni all'acquisto: tuttavia il contenuto dell'articolo è univoco nel senso che il nuovo modello di moto, comprensivo di TCS sarebbe uscito nel corso del
2023; esso quindi conferma che, secondo valutazione probabilistica fondata su canone di ragionevolezza al momento della prima stipula del contratto di acquisto (9.2.2023) e a fortiori nel corso delle trattative non risultasse ancora disponibile (cfr. doc. 27)
I capitoli di prova testimoniale in ordine a tale specifico profilo, oltre che inammissibili per le ragioni già esposte con ordinanza in corso di giudizio, non erano in alcun modo sufficienti a confermare la circostanza del raggiro come dedotta ma al più, una rappresentazione, peraltro veritiera, della realtà in senso favorevole al modello oggetto di acquisto
In ragione di quanto esposto, non vi è stata fornita alcuna prova della sussistenza di modello comprensivo dell'accessorio al momento del primo acquisto.
In ogni caso, in adesione al maggioritario e preferibile orientamento giurisprudenziale, non può predicarsi un'attività di artifizio o raggiro nell'aver taciuto la possibilità che fosse in uscita nelle prossime settimane o mesi un nuovo modello di moto: secondo consolidato orientamento giurisprudenziale infatti il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente non costituisce causa invalidante il contratto (Cass. 11.10.1995 n. 8295 Cass.
15.3.2005 n. 5549 ; Cass. 20.4.2006 n. 9253)
Parimenti infondata, sul punto, la tesi attorea secondo cui gli artifizi e i raggiri sarebbero confermati dal fatto che si trattava dell'ultima moto priva di TCS presente in pagina 16 di 23 concessionaria della quale la convenuta voleva disfarsi, atteso che, una volta versata in permuta (su cui amplius infra), la medesima motocicletta è stata rivenduta dalla concessionaria a terzi in meno di una settimana (cfr. doc. 4 convenuta).
In definitiva, in ragione di quanto esposto, alcun artifizio o raggiro fu posto in essere con riferimento alla prima compravendita.
1.3. Il secondo contratto stipulato
Con riferimento poi all'acquisto del 31.3.2023 relativo alla moto Low Rider S dotata di TCS, che qui ci occupa, deve anzitutto rilevarsi che la tesi attorea relativa all'intervenuta risoluzione del precedente contratto è univocamente smentita dalla stessa documentazione prodotta dal medesimo attore, nella quale trova invece conferma la ricostruzione fattuale della convenuta, ovvero che si trattava di nuovo acquisto nel quale la maggior parte del prezzo era corrisposta a mezzo di permuta della motocicletta Low Rider
S senza TCS (cfr doc. 7 parte attrice e doc. 3 parte convenuta); in altri termini, sul punto, il precedente contratto si scioglieva per mutuo dissenso e le stesse parti addivenivano alla conclusione di nuovo contratto di compravendita avente ad oggetto il modello AR
ON Low Rider munito di TCS.
E' assolutamente chiara in tal senso la proposta di acquisto che riportava: -l'importo di € 23.500,00 quale prezzo di acquisto;
-nessun importo per l'accessorio “traction control”; -l'importo di € 21.600,00 nella sezione “valore stimato del motoveicolo usato”; -
l'importo di € 1.900,00 quale saldo residuo da corrispondere al momento dell'immatricolazione (doc. 7 attore).
A fortiori si evidenzia che la proposta del 9.2.2023, nella quale il aveva dato Pt_1 in permuta la moto BMW R1200 GS era compilata allo stesso modo (doc. 1 attore).
Peraltro, a ulteriore conferma di quanto sopra, si sottolinea il contenuto della corrispondenza intercorsa tra il e la SA DR , il cui Pt_1 Controparte_3 rappresentante con mail del 17.3.2023 affermava “è stata nostra premura ricontattare il titolare della concessionaria, il quale si è reso disponibile a valutare una permuta della
Sua moto con un nuovo modello che FXLRS munito di TCS” (doc. 5 attore). Da tale missiva risulta specificamente che il era stato informato, con adeguata chiarezza e ben Pt_1
pagina 17 di 23 prima della sottoscrizione del nuovo contratto, di quale fosse la soluzione proposta dalla convenuta al fine di consentirgli di ottenere il modello dotato di TCS (ovvero la stipula di un nuovo contratto e il pagamento del prezzo integrale in parte a mezzo di permuta della moto senza TCS e pagamento del residuo), proposta di fatto accettata dall'attore che ha sottoscritto il contratto del 31.3.2023 recante i termini di pagamento sopra indicati.
In proposito, sotto ulteriore e connesso profilo, si condivide la deduzione di parte convenuta relativa al fatto che la moto Low Rider S senza TCS, benché acquistata da pochissimo tempo, essendo stata immatricolata, costituiva per la concessionaria un usato a tutti gli effetti e, per tale motivo, non poteva essere riconosciuta alla stessa, a prescindere dalle condizioni in cui si trovava, un valore pari al nuovo preteso dal tale Pt_1 deduzione è infatti coerente sia con un generale parametro di ragionevolezza, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit (stante la rapida obsolescenza delle vetture) sia configurandosi quale vero e proprio fatto notorio ex art. 115 c.p.c. il deprezzamento del motoveicolo a seguito di immatricolazione.
Tale circostanza è ulteriormente avvalorata da documentazione attestante la vendita della moto consegnata in permuta dal sig. e priva di TCS;
il prezzo di vendita era Pt_1 pari a €19900, addirittura inferiore al valore oggetto di stima in occasione dell'acquisto
(21600) (cfr. doc. 4 parte convenuta)
Risulta dunque provato che, contrariamente a quanto asserito dall'attore, la somma di € 1.900,00 richiesta in pagamento dalla convenuta non costituiva il costo del dispositivo
TCS, per il quale la relativa voce indicata nel contratto era stata barrata, bensì la parte residua del prezzo d'acquisto concordato in data 31.3.2023.
Non è pertanto rinvenibile alcuna pratica commerciale scorretta e ingannevole, né tantomeno una condotta dolosa in capo alla convenuta nella stipula del contratto del
31.3.2023.
In ogni caso, anche se il quid pluris di prezzo fosse stato determinato dal TCS, ciò non avrebbe comunque integrato la fattispecie di artifizio o raggiro essendo pacifico che il citato accessorio non era ricompreso nel contratto iniziale.
Per le suddette ragioni, la domanda di annullamento contrattuale, tanto del contratto pagina 18 di 23 del 31.3.2023, quanto del contratto relativo agli accessori (sella e pedane Controparte_3
e di n. 2 borse e portafrecce HA ON), deve essere rigettata.
2. La domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c.
In subordine, il presente giudizio è diretto all'accertamento della non debenza della somma di € 1.900,00 pretesa dalla convenuta, nonché del grave inadempimento imputabile a quest'ultima per la mancata consegna e l'illegittima ritenzione del bene motociclo Low rider S, nonché dei relativi accessori compravenduti.
Sulla scorta delle considerazioni già formulate al punto precedente, accertato che la somma di € 1.900,00 non costituiva sic et simpliciter il costo per il dispositivo TCS, bensì il prezzo residuo della motocicletta acquistata con contratto del 31.3.2023, al netto della permuta della moto priva di TCS, risulta legittima la richiesta di pagamento effettuata dalla convenuta.
Ne consegue che il rifiutando di pagare la predetta somma, si è reso in Pt_1 primis inadempiente rispetto all'obbligo assunto con il contratto del 31.3.2023.
Ciò in quanto con il citato contratto era stato concordato dalle parti che il saldo doveva avvenire, trattandosi di nuovo veicolo, nel momento in cui la moto era pronta per l'immatricolazione (cfr. doc. 7 attore); senonché, a fronte della comunicazione con cui la convenuta lo informava dell'arrivo della moto e contestualmente chiedeva il pagamento per poter procedere con le pratiche necessarie, il contestava la richiesta assumendo la Pt_1 non debenza dell'importo.
In proposito, è irrilevante il messaggio whatsapp, successivo di quasi quattro mesi alla stipula del contratto, ove si contestava che le due versioni della motocicletta, con e senza TCS, avessero lo stesso prezzo di listino (doc. 9 attore); parimenti irrilevante lo scambio di mail intercorso tra le medesime parti tra il 27.7.2023 ed il 31.7.2023 (docc. da
10 a 13 attore), non essendo tali documenti idonei a provare una modifica delle pattuizioni contrattuali, rispetto a quelle risultanti dalla proposta di acquisto del 31.3.2023, nei termini descritti dall'attore.
Piuttosto alle suddette mail deve riconoscersi valore confessorio nella parte in cui l'attore affermava “abbiamo vissuto gli stessi eventi., purtroppo documentati con contenuti
pagina 19 di 23 diversi, tu fai riferimento a un contratto, io alle modalità con cui è stato gestito e redatto il contratto, modalità che ho descritto nelle mie segnalazioni”, con ciò ammettendo la consapevolezza circa la differenza tra l'effettivo contenuto del contratto e l'interpretazione data dallo stesso al contratto medesimo e poi riportata in tutte le sue missive e negli atti giudiziari (cfr. doc. 13 attore).
Ne deriva che il sebbene pienamente consapevole di quelle che fossero le Pt_1 obbligazioni contrattuali a suo carico, aveva deciso altrettanto consapevolmente di sottrarsi all'adempimento, affermando di non dover pagare alcun ulteriore importo rispetto a quanto già pagato con l'acquisto della prima moto, sul presupposto che il prezzo di listino dei due modelli (con e senza TCS) fosse uguale.
Risulta pertanto ulteriormente confermato l'inadempimento da parte del in Pt_1 relazione a obbligazione di particolare importanza in relazione al saldo del prezzo ex art. 1498 e ss. c.c.
A tale inadempimento parziale, deve altresì essere aggiunto quello del mancato pagamento dell'importo di € 2.590,00, al netto dell'acconto versato, per gli accessori, circostanza pacificamente riconosciuta dall'attore.
Posta in questi termini la questione, si rileva che, quando sono contestate inadempienze reciproche, come nel caso di specie, spetta al giudice valutare la colpa dell'inadempimento in modo unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (cfr. Cass., n 12.2.2020 n. 3455 Cass.
24.09.2009 n. 20614, n. Cass. 09.06.2010 n. 13840 ; Cass. 11.06.2013 n. 14648).
Deve, quindi, ritenersi che la mancata consegna della motocicletta da parte della concessionaria abbia trovato la sua giustificazione nel mancato versamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente, in ossequio al principio “inadimplenti non est adimplendum” che trova fondamento nel nesso di interdipendenza che, nei contratti a prestazioni corrispettive, lega le opposte prestazioni e risponde all'esigenza di simultaneità di esecuzione delle reciproche obbligazioni.
pagina 20 di 23 Non si condivide inoltre la tesi di parte attrice secondo cui “anche a voler ipotizzare come dovuta la restante somma di euro 1.900,00 addebitata al sig. è evidente come Pt_1 il mancato pagamento del residuo “prezzo” sia di ben scarsa rilevanza nell'economia del rapporto e nel contesto dei comportamenti tenuti dalle parti rispetto al grave inadempimento colpevole di 62.” (atto di citazione pag. 21, nello stesso senso CP_1 conclusionale pag. 18 e, sull'assenza del diritto di ritenzione, replica pag. 6 e ss.).
Nello specifico, si evidenzia che il mancato pagamento dell'importo di € 4.490,00
(€ 1.900 + 2590), su un debito complessivo di € 26.590,00, accessori compresi, è pari al
16,90% del dovuto ed è tale da ridurre significativamente o addirittura azzerare il margine di profitto della convenuta;
lo stesso vale anche prendendo in considerazione la sola motocicletta, per la quale il mancato pagamento è di oltre l'8% andando così a vanificare la finalità commerciale dell'attività svolta dalla convenuta.
A fortiori, sul punto, le parti avevano pattuito il saldo non già al momento della consegna ma in quello della immatricolazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene legittimo ai sensi dell'art. 1460 c.c. il rifiuto della convenuta ad adempiere la consegna tanto della motocicletta Low Rider S con
TCS, quanto degli accessori.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda di risoluzione contrattuale, relativa tanto alla motocicletta che agli accessori, deve essere rigettata.
Il rigetto va esteso anche alle ulteriori domande attoree aventi ad oggetto la condanna della convenuta alla ripetizione delle somme versate in virtù dei contratti sottoscritti tra le parti e di risarcimento dei danni.
3.La domanda riconvenzionale della convenuta
Per le medesime ragioni sopra esposte, accertato l'inadempimento del in Pt_1 ordine all'obbligazione di pagamento della somma di € 1.900,00 per la motocicletta acquistata ed essendo pacifico, in quanto non contestato dall'attore, il debito in capo allo stesso della somma pari a € 2.590,00 per gli accessori ordinati, risultano fondate e trovano accoglimento le domande proposte dalla convenuta, in via riconvenzionale.
In ragione di quanto esposto il sig. è obbligato al pagamento di €4490 nei Pt_1
pagina 21 di 23 confronti di Controparte_1
Trattandosi di obbligazione di valuta, sono dovuti interessi nella misura legale dal
31.7.2023 (data della diffida in cui viene formalmente comunicata la necessità del saldo per procedere a immatricolazione) fino all'avvio del giudizio (rectius formulazione della domanda riconvenzionale, ovvero al 28.11.2024) e interessi moratori dal 28.11.2024 fino al saldo effettivo ex art. 1284 c.c.
Incidentalmente (stante l'assenza di domande subordinate formulate dall'attore), ma rilevante sul piano motivazionale, considerando il contenuto del sinallagma, acquisito il pagamento da parte del sig. si evidenzia l'obbligazione immatricolazione e di Pt_1 consegna della moto oggetto di acquisto, da parte della concessionaria CP_1
Quanto, infine, alle istanze istruttorie riproposte dall'attore nel proprio foglio di p.c. se ne ribadisce l'inammissibilità per i motivi già indicati con l'ordinanza del 28.3.2025 e si conferma che le stesse, oltre che inammissibili per i motivi esposti, risultano inidonee a confutare le risultanze documentali esaminate.
4. Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono addebitate su parte attrice soccombente.
I compensi si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa al momento della proposizione delle domande (valore compreso tra €26000 e €52000 sommando il valore della domanda principale di parte attrice a quello della riconvenzionale, in ossequio al recente orientamento giurisprudenziale Cass. 19.1.2025 n.
1271) ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e della difficoltà della causa e applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per la fase istruttoria, non essendovi stata assunzione dei mezzi di prova dichiarati inammissibili e minimo per la fase della fase decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni in fatto e in diritto già affrontate
I compensi risultano quindi pari a € 5261 oltre spese generali al 15% iva e cpa da rifondere interamente oltre al contributo unificato pari a €98,00 e marca da bollo 27,00
P.Q.M.
pagina 22 di 23 Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) rigetta perché infondate le domande proposte dal sig. (c.f. Parte_1
) nei confronti di (c.f. ; C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1
-II)accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. nei confronti di Parte_1 tanto in relazione al contratto sottoscritto in data 31.3.2023 quanto al Controparte_1 contratto di acquisto degli accessori, condanna il sig. a pagare in favore Parte_1 di l'importo complessivo di € 4.490,00 (€ 1.900,00 + 2.590,00) oltre Controparte_1 interessi come da motivazione dalla data del dovuto al saldo effettivo;
-III) condanna il sig. a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in € 125,00 per spese , € 5231,00 per compenso di difensore, oltre alle spese generali pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Pavia, 1 dicembre 2025
Il Giudice
AT AM
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