Art. 37. (Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 1. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato ne' sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
Note all'art. 37:
- Il testo dell' art. 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge Finanziaria 2006) e' il seguente:
«294. Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi destinati a servizi sanitari.
I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalita' di sanita' pubblica nonche' al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.».
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 1. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato ne' sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
Note all'art. 37:
- Il testo dell' art. 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge Finanziaria 2006) e' il seguente:
«294. Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi destinati a servizi sanitari.
I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalita' di sanita' pubblica nonche' al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.».