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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/05/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23/05/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 728/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO LUIGI Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2025 , premesso di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa volta all'accertamento del proprio stato di invalidità e di essere stata riconosciuta invalida nella misura inferiore al 67%, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di una percentuale maggiore di invalidità, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Ha concluso chiedendo accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dello stato di invalido civile nella misura del 67% con condanna dell a corrispondere tutti i benefici economici connessi. CP_1
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 4 La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui, pur ammettendosi la possibilità di richiedere una pronuncia di accertamento circa la sussistenza del diritto alla erogazione di una determinata prestazione previdenziale od assistenziale, non è invece consentita la possibilità di agire per il riconoscimento del mero status di invalido.
Un conto, infatti, è chiedere di accertarsi – previa verifica della sussistenza di una determinata condizione di invalidità – la sussistenza del diritto all'ottenimento di una prestazione, altro conto è chiedere l'accertamento di una mera situazione di infermità.
Le pronunce di accertamento, in altri termini, possono avere ad oggetto diritti e non condizioni di fatto. Il principio, a mero titolo esemplificativo, è espresso da Cass. n.9681/2003; Cass. n. 13892/2002;
Cass. n.15607/2004.
Nel caso di specie, l ha eccepito l'inammissibilità della domanda per mancanza del requisito CP_1 contributivo previsto dalla legge, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Tale eccezione è fondata.
Se è vero che nell'estratto contributivo prodotto da entrambe le parti si evince un numero di contributi settimanali sufficiente per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, è anche vero che in calce allo stesso è riportata una nota esplicativa, che associa al “n. 5)” (a sua volta associato ai contributi ivi indicati), il “numero di contributi soggetti a verifica qualora la retribuzione corrisposta non sia sufficiente per riconoscere l'intero periodo”.
L ha dedotto che, trattandosi di lavoro part-time, sono stati accreditati solo 73 contributi CP_1 settimanali nel quinquennio con decorrenza dal 1.3.2024 (data della domanda amministrativa 9.2.2024)
o, comunque, 83 contributi settimanali, applicando il quinquennio mobile e, quindi, spostando la decorrenza al 1.12.2024 (data dell'ultima contribuzione 30.11.2024), a fronte di n.156 contributi previsti per legge.
Parte ricorrente ha replicato che, in caso di lavoro part-time, la retribuzione inferiore incide sulla contribuzione utilizzabile per il calcolo della misura dell'assegno ordinario di invalidità e non sul diritto alla percezione dello stesso.
Tale assunto non è fondato.
Infatti, avendo la ricorrente lavorato part-time nel periodo di interesse (come risultante dal medesimo estratto contributivo), la stessa ha percepito una retribuzione ridotta, inferiore al limite di cui all'art. 7 comma 1 della Legge 638/83 (secondo cui il numero dei contributi da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno ai fini pensionistici è pari a quello delle settimane dell'anno retribuite, o riconosciute in caso di accredito figurativo, sempre che per ognuna di tali settimane risulti erogata o dovuta, o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore al 30% (oggi al 40%) del trattamento pagina 2 di 4 minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato).
Tanto trova conforto anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “In tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori part- time, il tenore letterale dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 338 del 1989, conv. nella legge 389 del 1989, e la sua stessa riproposizione in termini immutati nell'art. 9 del d.lg. n. 61 del 2000, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla « retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale », la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi — del tutto diversa e disciplinata dall'art. 7 del d.l. n. 463 del 1987, conv. nella legge 638 del 1983, la cui legittimità è stata valutata positivamente dalla Corte cost. con la sentenza n. 36 del 2012 non essendo configurabile un criterio di calcolo costituzionalmente obbligato — del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale”;
“il tenore letterale della disposizione di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4 e la stessa sua riproposizione in termini immutati nel D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 1, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla "retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale", la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi tutt'affatto diversa del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale. Del resto la ratio della disciplina relativa a quest'ultimo tema, come dettata dalla prima parte del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, commi 1 e 2 - e comune a grande parte della disciplina previdenziale -, era quella di stabilire una soglia all'accesso alle prestazioni previdenziali considerate. Il fatto che la concreta determinazione della soglia possa essere valutata non equa o irrazionale, in particolare in quanto discriminerebbe alcuni tipi di rapporto, non può tradursi in un argomento a sostegno di una ratio diversa, in quanto ispirata ad una maggiore equità o comunque in un significato diverso, in grado di imporsi nella interpretazione della legge, attraverso il travisamento o comunque il superamento delle chiare espressioni usate nel testo normativo. Infine non appare possibile una applicazione analogica della norma di cui al D.L. n. 369 del 1989, art. 1, comma 4, anche in sede di calcolo della retribuzione utile per l'accredito dei contributi settimanali nel settore del contratto di lavoro a tempo parziale, in presenza del chiaro intento del legislatore - manifestato sia in sede di prima disciplina di tale contratto nel 1984 che successivamente nel 1989, nel 2001 e nel 2003 - di tenere distinta la disciplina delle due materie e di volere applicare la normativa di cui all'art. 7, comma 1, prima frase - e connessi - anche con riguardo al settore del lavoro a tempo parziale, nonostante che la sua rilevanza crescente sul piano sociale ne avesse imposto, per molteplici aspetti, una considerazione separata sul piano normativo” “(Cass. 05/06/2012, n.9039).
pagina 3 di 4 Pertanto, in mancanza del requisito contributivo al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, non sussiste l'interesse ad agire della ricorrente.
In applicazione dell'art.100 c.p.c., la domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite, esse devono dichiararsi irripetibili considerato che in atti vi è la dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 24/01/2025 , nella causa iscritta al n. 728 /2025 R.G.A.C. così CP_1 provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
spese irripetibili.
Foggia, 23/05/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23/05/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 728/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO LUIGI Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2025 , premesso di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa volta all'accertamento del proprio stato di invalidità e di essere stata riconosciuta invalida nella misura inferiore al 67%, ha dedotto di aver diritto al riconoscimento di una percentuale maggiore di invalidità, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Ha concluso chiedendo accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dello stato di invalido civile nella misura del 67% con condanna dell a corrispondere tutti i benefici economici connessi. CP_1
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 4 La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Costituisce principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui, pur ammettendosi la possibilità di richiedere una pronuncia di accertamento circa la sussistenza del diritto alla erogazione di una determinata prestazione previdenziale od assistenziale, non è invece consentita la possibilità di agire per il riconoscimento del mero status di invalido.
Un conto, infatti, è chiedere di accertarsi – previa verifica della sussistenza di una determinata condizione di invalidità – la sussistenza del diritto all'ottenimento di una prestazione, altro conto è chiedere l'accertamento di una mera situazione di infermità.
Le pronunce di accertamento, in altri termini, possono avere ad oggetto diritti e non condizioni di fatto. Il principio, a mero titolo esemplificativo, è espresso da Cass. n.9681/2003; Cass. n. 13892/2002;
Cass. n.15607/2004.
Nel caso di specie, l ha eccepito l'inammissibilità della domanda per mancanza del requisito CP_1 contributivo previsto dalla legge, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Tale eccezione è fondata.
Se è vero che nell'estratto contributivo prodotto da entrambe le parti si evince un numero di contributi settimanali sufficiente per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, è anche vero che in calce allo stesso è riportata una nota esplicativa, che associa al “n. 5)” (a sua volta associato ai contributi ivi indicati), il “numero di contributi soggetti a verifica qualora la retribuzione corrisposta non sia sufficiente per riconoscere l'intero periodo”.
L ha dedotto che, trattandosi di lavoro part-time, sono stati accreditati solo 73 contributi CP_1 settimanali nel quinquennio con decorrenza dal 1.3.2024 (data della domanda amministrativa 9.2.2024)
o, comunque, 83 contributi settimanali, applicando il quinquennio mobile e, quindi, spostando la decorrenza al 1.12.2024 (data dell'ultima contribuzione 30.11.2024), a fronte di n.156 contributi previsti per legge.
Parte ricorrente ha replicato che, in caso di lavoro part-time, la retribuzione inferiore incide sulla contribuzione utilizzabile per il calcolo della misura dell'assegno ordinario di invalidità e non sul diritto alla percezione dello stesso.
Tale assunto non è fondato.
Infatti, avendo la ricorrente lavorato part-time nel periodo di interesse (come risultante dal medesimo estratto contributivo), la stessa ha percepito una retribuzione ridotta, inferiore al limite di cui all'art. 7 comma 1 della Legge 638/83 (secondo cui il numero dei contributi da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno ai fini pensionistici è pari a quello delle settimane dell'anno retribuite, o riconosciute in caso di accredito figurativo, sempre che per ognuna di tali settimane risulti erogata o dovuta, o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore al 30% (oggi al 40%) del trattamento pagina 2 di 4 minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato).
Tanto trova conforto anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “In tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori part- time, il tenore letterale dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 338 del 1989, conv. nella legge 389 del 1989, e la sua stessa riproposizione in termini immutati nell'art. 9 del d.lg. n. 61 del 2000, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla « retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale », la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi — del tutto diversa e disciplinata dall'art. 7 del d.l. n. 463 del 1987, conv. nella legge 638 del 1983, la cui legittimità è stata valutata positivamente dalla Corte cost. con la sentenza n. 36 del 2012 non essendo configurabile un criterio di calcolo costituzionalmente obbligato — del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale”;
“il tenore letterale della disposizione di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4 e la stessa sua riproposizione in termini immutati nel D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 1, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla "retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale", la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi tutt'affatto diversa del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale. Del resto la ratio della disciplina relativa a quest'ultimo tema, come dettata dalla prima parte del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, commi 1 e 2 - e comune a grande parte della disciplina previdenziale -, era quella di stabilire una soglia all'accesso alle prestazioni previdenziali considerate. Il fatto che la concreta determinazione della soglia possa essere valutata non equa o irrazionale, in particolare in quanto discriminerebbe alcuni tipi di rapporto, non può tradursi in un argomento a sostegno di una ratio diversa, in quanto ispirata ad una maggiore equità o comunque in un significato diverso, in grado di imporsi nella interpretazione della legge, attraverso il travisamento o comunque il superamento delle chiare espressioni usate nel testo normativo. Infine non appare possibile una applicazione analogica della norma di cui al D.L. n. 369 del 1989, art. 1, comma 4, anche in sede di calcolo della retribuzione utile per l'accredito dei contributi settimanali nel settore del contratto di lavoro a tempo parziale, in presenza del chiaro intento del legislatore - manifestato sia in sede di prima disciplina di tale contratto nel 1984 che successivamente nel 1989, nel 2001 e nel 2003 - di tenere distinta la disciplina delle due materie e di volere applicare la normativa di cui all'art. 7, comma 1, prima frase - e connessi - anche con riguardo al settore del lavoro a tempo parziale, nonostante che la sua rilevanza crescente sul piano sociale ne avesse imposto, per molteplici aspetti, una considerazione separata sul piano normativo” “(Cass. 05/06/2012, n.9039).
pagina 3 di 4 Pertanto, in mancanza del requisito contributivo al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, non sussiste l'interesse ad agire della ricorrente.
In applicazione dell'art.100 c.p.c., la domanda va quindi dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite, esse devono dichiararsi irripetibili considerato che in atti vi è la dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 24/01/2025 , nella causa iscritta al n. 728 /2025 R.G.A.C. così CP_1 provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
spese irripetibili.
Foggia, 23/05/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
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