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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. RT ET PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa AN TA GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9819/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LOPEDOTE Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, in forza di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DASSANO CP_1 C.F._2 MARTA, in forza di procura speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente pronunciare sentenza non definitiva in punto scioglimento del matrimonio con rimessione della causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni controverse.
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in TORINO il 30/06/2014.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 353, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: e , entrambi minorenni. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 9.6.2023, omologata dal Tribunale di Torino in data 12.6.2023.
Con ricorso depositato il 31.5.2024, chiedeva a questo Tribunale in Parte_1 punto status di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
Con comparsa depositata il 21.1.2025, si costituiva in giudizio non CP_1 opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 24.2.2025 comparivano le parti che venivano sentite e all'esito il Giudice Relatore, con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc in data 22.3.2025, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e provvedeva in ordine alle istanze istruttorie.
Veniva dipoi fissata udienza ex art. 127 ter cpc per la precisazione delle conclusioni ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva in punto scioglimento del vincolo matrimoniale. Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione del termine al ricorrente per il deposito dell'atto integrale di matrimonio.
***
La domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, attese le difese e le domande delle parti ed il comportamento processuale dalle stesse tenuto.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni controverse.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
RIMETTA la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
pagina 2 di 3 Spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17/10/2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
AN TA RT ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. RT ET PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa AN TA GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9819/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LOPEDOTE Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, in forza di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DASSANO CP_1 C.F._2 MARTA, in forza di procura speciale in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente pronunciare sentenza non definitiva in punto scioglimento del matrimonio con rimessione della causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni controverse.
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in TORINO il 30/06/2014.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 353, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: e , entrambi minorenni. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 9.6.2023, omologata dal Tribunale di Torino in data 12.6.2023.
Con ricorso depositato il 31.5.2024, chiedeva a questo Tribunale in Parte_1 punto status di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
Con comparsa depositata il 21.1.2025, si costituiva in giudizio non CP_1 opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 24.2.2025 comparivano le parti che venivano sentite e all'esito il Giudice Relatore, con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc in data 22.3.2025, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e provvedeva in ordine alle istanze istruttorie.
Veniva dipoi fissata udienza ex art. 127 ter cpc per la precisazione delle conclusioni ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva in punto scioglimento del vincolo matrimoniale. Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione del termine al ricorrente per il deposito dell'atto integrale di matrimonio.
***
La domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, attese le difese e le domande delle parti ed il comportamento processuale dalle stesse tenuto.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni controverse.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
RIMETTA la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
pagina 2 di 3 Spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17/10/2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
AN TA RT ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3