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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 30/01/2026, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1354/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1731/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostienze 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81799 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81800 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 877/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento IMU 2019 e 2020 emessi dal comune relativi a insufficiente o tardivo versamento pagamento dell'imposta.
La società ricorrente impugnando gli atti contestava la legittimità della pretesa erariale sotto vari profili. 1) carenza di motivazione non essendo possibile comprendere gli immobili oggetto di accertamento e soprattutto il metodo in cui era stata determinata l'imposta 2) parziale inagibilità degli stessi conosciuta dal comune sin dal 2018 per comunicazione ad questo inoltrato dal contribuente, che quindi rendevano gli immobili tassabili solo al 50% somme versate dal ricorrente Concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnato
Il Comune si costituiva e chiariva di avere in un primo tempo proceduto ad un annullamento parziale degli avvisi impugnati, a fronte dei quali la parte ricorrente aveva presentato istanza per annullamento totale.
L'ufficio quindi aveva riesaminato gli accertamenti e provveduto ad annullare totalmente entrambi gli accertamenti come da atti di sgravio totale. Chiedeva quindi volersi dichiarare cessata la materia del contenere con compensazione delle spese.
La parte ricorrente si associava alla richieste di cessazione della materia del contendere ma si opponeva alla compensazione delle spese, perché pur avendo presentato dopo il ricevimento degli accertamenti due istanza di annullamento totale della pretesa erariale in autotutela stante l'infondatezza della pretesa, il comune aveva notificato solo due parziali annullamenti, costringendo la parte a presentare il ricorso, salvo poi in sede di giudizio provvedere all' annullamento totale degli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice preso atto dell'avvenuto sgravio totale degli avvisi di accertamento Imu 2019 e 2020 prot. n.
QB72025/172859 DEL 13/03/2025 e prot. n. QB72025/172836 del 13/03/2025dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alla compensazione delle spese richiesta dal Comune, stante l'opposizione della parte ricorrente, sulla base del cd giudizio prognostico, considerato che la parte è stata costretta a presentare il ricorso perché il Comune aveva proceduto solo ad parziale annullamento, ricorso che sarebbe stato accolto integralmente.
Il comune, pertanto, viene condannato alle spese di giudizio che si liquidano in € 800,00 oltre oneri e accessori se dovuti per legge e rimborso del cu.
In conclusione dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 800,00 oltre oneri e accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 800,00 oltre oneri e accessori se dovuti per legge
Cosi deciso in Roma il 28.1.2026 Il giudice D.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1731/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostienze 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81799 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81800 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 877/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento IMU 2019 e 2020 emessi dal comune relativi a insufficiente o tardivo versamento pagamento dell'imposta.
La società ricorrente impugnando gli atti contestava la legittimità della pretesa erariale sotto vari profili. 1) carenza di motivazione non essendo possibile comprendere gli immobili oggetto di accertamento e soprattutto il metodo in cui era stata determinata l'imposta 2) parziale inagibilità degli stessi conosciuta dal comune sin dal 2018 per comunicazione ad questo inoltrato dal contribuente, che quindi rendevano gli immobili tassabili solo al 50% somme versate dal ricorrente Concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnato
Il Comune si costituiva e chiariva di avere in un primo tempo proceduto ad un annullamento parziale degli avvisi impugnati, a fronte dei quali la parte ricorrente aveva presentato istanza per annullamento totale.
L'ufficio quindi aveva riesaminato gli accertamenti e provveduto ad annullare totalmente entrambi gli accertamenti come da atti di sgravio totale. Chiedeva quindi volersi dichiarare cessata la materia del contenere con compensazione delle spese.
La parte ricorrente si associava alla richieste di cessazione della materia del contendere ma si opponeva alla compensazione delle spese, perché pur avendo presentato dopo il ricevimento degli accertamenti due istanza di annullamento totale della pretesa erariale in autotutela stante l'infondatezza della pretesa, il comune aveva notificato solo due parziali annullamenti, costringendo la parte a presentare il ricorso, salvo poi in sede di giudizio provvedere all' annullamento totale degli atti impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice preso atto dell'avvenuto sgravio totale degli avvisi di accertamento Imu 2019 e 2020 prot. n.
QB72025/172859 DEL 13/03/2025 e prot. n. QB72025/172836 del 13/03/2025dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alla compensazione delle spese richiesta dal Comune, stante l'opposizione della parte ricorrente, sulla base del cd giudizio prognostico, considerato che la parte è stata costretta a presentare il ricorso perché il Comune aveva proceduto solo ad parziale annullamento, ricorso che sarebbe stato accolto integralmente.
Il comune, pertanto, viene condannato alle spese di giudizio che si liquidano in € 800,00 oltre oneri e accessori se dovuti per legge e rimborso del cu.
In conclusione dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 800,00 oltre oneri e accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 800,00 oltre oneri e accessori se dovuti per legge
Cosi deciso in Roma il 28.1.2026 Il giudice D.ssa Roberta Pia Rita Papa